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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2287/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2287/2021 avente ad oggetto opposizione ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1368/2020 del 28/10/2020, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIOVANNI DI PASQUALE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VITTORIA DELLA GIOVANNA e dell'avv. SONIA BRUNA BOCCHINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/06/2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI
“- Nel merito, in accoglimento alla proposta opposizione, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, o comunque porre nel nulla con qualunque altra statuizione utile e revocare il decreto ingiuntivo n. 1368/2020 del 28/10/2020 emesso in seno al proc. 3244/2020 del Tribunale di Ragusa per inesistenza della notificazione effettuata dalla odierna opposta e per l'effetto dichiarare che nulla devono gli odierni opponenti all'opposto per tutti i motivi meglio rappresentati in parte narrativa;
- in via subordinata, ritenere e dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 1368/2020 del
28/10/2020 emesso in seno al proc. 3244/2020 del Tribunale di Ragusa per tutti i motivi indicati e per
l'effetto dichiarare che nulla devono gli odierni opponenti all'opposto per tutti i motivi meglio rappresentati in parte narrativa;
- in via ulteriormente gradata, laddove vengano rigettati i motivi di cui sopra, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 1368/2020 del 28/10/2020 emesso in seno al proc. 3244/2020 del
pagina 1 di 5 Tribunale di Ragusa e rideterminare nel minore importo dovuto per i motivi meglio spiegati in parte narrativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”.
Controparte_1
“In via pregiudiziale e preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalle contestazioni afferenti alle clausole contrattuali in quanto tardive, generiche e, pertanto, inammissibili. nel merito, in via principale: rigettare tutte le istanze avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1368/2020 – R.G. n. 3244/2020; nel merito, in via subordinata: per la denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare, con sentenza portante gli effetti di cui all'art. 653 c.p.c., e al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 dell'importo di Euro 10.128,27 oltre interessi di mora maturati e maturandi sul Controparte_2 residuo capitale al saldo effettivo o al pagamento della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, per le causali di cui in narrativa. in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa, oltre CPA e IVA.”.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1368/2020 del 28/10/2020 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a
e di pagare a la somma di €. 10.128,27, Parte_1 Parte_2 Controparte_2 oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, il credito in questione derivando dal “contratto di locazione finanziaria n. 2555579 (proposta n. 2410066 – 0)”, dal “contratto di finanziamento accessorio n. 2555580 (proposta n. 2555580 (proposta n. 2410066 – 1)”, e dal “contratto di finanziamento accessorio n. 2555581 (proposta n. 2410066 – 2)”, tutti stipulati fra i medesimi soggetti ingiunti quale debitrice principale e quale fideiussore della Parte_1 Parte_2 prima) e (già ), la quale ultima, poi, in forza CP_3 Controparte_4 di “Contratto di Cessione dei Crediti nell'ambito di contratti di leasing e di finanziamento, di natura rotativa dal 12/2015 al 9/2016 e in regime pro soluto, sottoscritto in data 4 dicembre 2015”, ha ceduto i crediti in questione alla predetta Controparte_2 Orbene, con l'atto introduttivo del presente giudizio entrambi i soggetti ingiunti hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., preliminarmente deducendo che “Con atto di precetto notificato in data 20/05/2021 la , intimava a , il pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 11.425,03” e che “Il sopra menzionato atto di precetto era stato preceduto dal decreto ingiuntivo n. 1368/2020 del 28.10.2020 reso in seno al procedimento n. 3244/2020 RG del Tribunale di Ragusa che veniva notificato alla sig.ra in Modica via Basile n. 1, indirizzo Parte_1 tuttavia non corrispondente alla residenza di e privo di qualsiasi collegamento con la Parte_1 stessa.”. Posta dunque, per la descritta ragione, l'ammissibilità dell'opposizione in questione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., gli opponenti eccepivano: “
1. Inefficacia ex art. 644 cpc del decreto ingiuntivo per inesistenza della notificazione”; “
2. Revoca del decreto ingiuntivo per omessa notifica della cessione del credito in contestazione”; “
3. Nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato – inesistenza del credito”; “
4. Inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore per scadenza dell'obbligazione principale”; “5 nullità del contratto di Parte_2 finanziamento per applicazione di interessi usurari”; “6 nullità ex art. 1815, comma ii, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori.”. Tutto ciò premesso, l'opposizione in questione è inammissibile avuto riguardo alla posizione dell'opponente . Parte_2
Al riguardo, basti rilevare che in allegato allo stesso atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c., risulta prodotta la copia del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo di che trattasi, notificata al predetto opponente , da cui risulta che nei confronti di quest'ultimo la Parte_2 notifica è avvenuta in data 16/12/2020 “mediante consegna di copia conforme ivi a mani proprie”. Deve dunque ritenersi che questi abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo di che trattasi. Dalla inammissibilità dell'opposizione in questione avuto riguardo alla posizione processuale dell'opponente discende l'impossibilità di esaminare il quarto motivo di Parte_2 opposizione riguardante esclusivamente il medesimo.
Di contro, è invece ammissibile l'opposizione proposta da parte di , in tal Parte_1 caso effettivamente ravvisandosi gli estremi di cui all'art. 650 c.p.c. Quest'ultima, infatti, ha dedotto che il decreto ingiuntivo in questione le veniva notificato “in Modica via Basile n. 1, indirizzo tuttavia non corrispondente alla residenza di e privo di qualsiasi Parte_1 collegamento con la stessa”, e all'uopo produceva un certificato di residenza storico da cui si evince non soltanto che all'epoca della notifica in esame (16/11/2020) la medesima risiedeva in Modica, c/so Nino Barone n. 18, ma anche che la stessa non ha mai risieduto in Modica, via Basile n. 1 (vd. all. c) dell'atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c.). A fronte di ciò, l'opposta, costituendosi in giudizio, dichiarava che “il decreto è stato notificato il 16.11.2020, all'indirizzo “Modica (RG), via Basile n. 1”, a mani di persona qualificatasi come convivente”. pagina 3 di 5 Deve dunque ritenersi l'irregolarità della notificazione in questione, e la conseguente ammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p.c., avuto riguardo a Parte_1
.
[...]
Come è noto, infatti, l'art. 139 c.p.c. ammette che la notificazione possa essere effettuata a mani di persona diversa dal destinatario purché, tuttavia, sussistano due condizioni: a) che la notificazione venga effettuata in un luogo normalmente frequentato dal notificando, perché egli vi abita o vi lavora;
b) che la notificazione venga effettuata a mani di persona legata al notificando da particolari vincoli, di famiglia, di lavoro/collaborazione, o anche soltanto di fatto, i quali consentano di presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che il consegnatario dell'atto porterà il medesimo a conoscenza del notificando.
È del tutto evidente come, alla luce di quanto dedotto dalla stessa opposta, nella fattispecie sia mancata una delle due condizioni predette, ovvero quella della notifica presso uno dei luoghi di cui all'art. 139 c.p.c., con conseguente irrilevanza della circostanza per cui la notifica medesima sarebbe stata eseguita
“a mani di persona qualificatasi come convivente” dell'opponente : come infatti in Parte_1 precedenza evidenziato, dal certificato storico di residenza prodotto in allegato all'atto introduttivo del presente giudizio, emerge non soltanto che all'epoca della notificazione in esame (16/11/2020) l'opponente risiedeva in Modica, c/so Nino Barone n. 18, ma anche che la stessa Parte_1 non ha mai risieduto in Modica, via Basile n.
1. Posta, dunque, l'ammissibilità dell'opposizione di ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 650 c.p.c., la medesima opposizione deve comunque essere rigettata stante l'infondatezza delle censure con essa formulate.
Deve in primo luogo essere disatteso il motivo di opposizione con cui è stata eccepita l'inefficacia ex art. 644 cpc del decreto ingiuntivo per inesistenza della notificazione. Come è noto, infatti, ai sensi della norma richiamata, “Il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia […]”.
Orbene, nella fattispecie che ci occupa la notificazione è stata eseguita nel termine in questione, non configurandosi dunque una ipotesi di inesistenza della stessa che legittimi la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ex artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.. La notificazione in questione è stata eseguita nel termine di cui all'art. 644 c.p.c., sia pure in maniera irregolare (per quanto in precedenza esposta), e dunque tale da giustificare l'ammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p.c.. Nel prosieguo, è stata eccepita l'omessa notifica della cessione del credito in contestazione. La contestazione in questione è irrilevante ai fini della chiesta revoca del decreto ingiuntivo opposto. È infatti noto che la cessione del credito si perfeziona con l'accordo raggiunto tra cedente e cessionario, non già con l'accettazione o con la notifica al debitore ceduto che, semmai, rilevano soltanto ai fini di escludere l'efficacia liberatoria dell'eventuale pagamento fatto al cedente anziché al cessionario.
Ugualmente infondato è l'ulteriore motivo di opposizione con cui è stata eccepita la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato – inesistenza del credito.
Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e
826/2015).
pagina 4 di 5 Orbene, nel caso di specie, l'opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente producendo, fra l'altro, il contratto di locazione finanziaria con i due contratti di finanziamento accessori, ed il relativo piano di ammortamento (vd. doc. nn. 3 e 4 del fascicolo monitorio).
L'opponente , di contro, non ha dedotto né tanto meno dimostrato eventuali cause Parte_1 modificative o estintive del debito, avendo svolto soltanto rilievi generici e comunque infondati, inidonei in quanto tali ad escludere la sussistenza del credito ingiunto.
Possono infine esaminarsi congiuntamente il quinto ed il sesto motivo di opposizione, essenzialmente volti a contestare l'applicazione di interessi usurari (“nullità del contratto di finanziamento per applicazione di interessi usurari”; “nullità ex art. 1815, comma ii, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori”). Entrambi i motivi devono essere rigettati, in quanto manifestamente generici. Invero, “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori [ma il principio è applicabile anche avuto riguardo agli interessi corrispettivi], l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (Cassazione civile, Sez. unite, 18/09/2020, n. 19597). Nulla di tutto ciò è stato indicato dall'opponente, il quale si è limitato a eccepire in modo generico, l'applicazione di interessi usurari e la “nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta da è Parte_1 infondata e deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2287/2021 R.G.
DICHIARA inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1368/2020 del 28/10/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n.
3244/2022 R.G., già esecutivo. RIGETTA l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1368/2020 del 28/10/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n.
3244/2022 R.G., già esecutivo.
CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento in favore dell'opposta delle Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in €. 3.300,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 17/06/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2287/2021 avente ad oggetto opposizione ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1368/2020 del 28/10/2020, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIOVANNI DI PASQUALE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VITTORIA DELLA GIOVANNA e dell'avv. SONIA BRUNA BOCCHINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/06/2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI
“- Nel merito, in accoglimento alla proposta opposizione, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, o comunque porre nel nulla con qualunque altra statuizione utile e revocare il decreto ingiuntivo n. 1368/2020 del 28/10/2020 emesso in seno al proc. 3244/2020 del Tribunale di Ragusa per inesistenza della notificazione effettuata dalla odierna opposta e per l'effetto dichiarare che nulla devono gli odierni opponenti all'opposto per tutti i motivi meglio rappresentati in parte narrativa;
- in via subordinata, ritenere e dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 1368/2020 del
28/10/2020 emesso in seno al proc. 3244/2020 del Tribunale di Ragusa per tutti i motivi indicati e per
l'effetto dichiarare che nulla devono gli odierni opponenti all'opposto per tutti i motivi meglio rappresentati in parte narrativa;
- in via ulteriormente gradata, laddove vengano rigettati i motivi di cui sopra, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 1368/2020 del 28/10/2020 emesso in seno al proc. 3244/2020 del
pagina 1 di 5 Tribunale di Ragusa e rideterminare nel minore importo dovuto per i motivi meglio spiegati in parte narrativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”.
Controparte_1
“In via pregiudiziale e preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalle contestazioni afferenti alle clausole contrattuali in quanto tardive, generiche e, pertanto, inammissibili. nel merito, in via principale: rigettare tutte le istanze avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1368/2020 – R.G. n. 3244/2020; nel merito, in via subordinata: per la denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare, con sentenza portante gli effetti di cui all'art. 653 c.p.c., e al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1 dell'importo di Euro 10.128,27 oltre interessi di mora maturati e maturandi sul Controparte_2 residuo capitale al saldo effettivo o al pagamento della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, per le causali di cui in narrativa. in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa, oltre CPA e IVA.”.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1368/2020 del 28/10/2020 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a
e di pagare a la somma di €. 10.128,27, Parte_1 Parte_2 Controparte_2 oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, il credito in questione derivando dal “contratto di locazione finanziaria n. 2555579 (proposta n. 2410066 – 0)”, dal “contratto di finanziamento accessorio n. 2555580 (proposta n. 2555580 (proposta n. 2410066 – 1)”, e dal “contratto di finanziamento accessorio n. 2555581 (proposta n. 2410066 – 2)”, tutti stipulati fra i medesimi soggetti ingiunti quale debitrice principale e quale fideiussore della Parte_1 Parte_2 prima) e (già ), la quale ultima, poi, in forza CP_3 Controparte_4 di “Contratto di Cessione dei Crediti nell'ambito di contratti di leasing e di finanziamento, di natura rotativa dal 12/2015 al 9/2016 e in regime pro soluto, sottoscritto in data 4 dicembre 2015”, ha ceduto i crediti in questione alla predetta Controparte_2 Orbene, con l'atto introduttivo del presente giudizio entrambi i soggetti ingiunti hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., preliminarmente deducendo che “Con atto di precetto notificato in data 20/05/2021 la , intimava a , il pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 11.425,03” e che “Il sopra menzionato atto di precetto era stato preceduto dal decreto ingiuntivo n. 1368/2020 del 28.10.2020 reso in seno al procedimento n. 3244/2020 RG del Tribunale di Ragusa che veniva notificato alla sig.ra in Modica via Basile n. 1, indirizzo Parte_1 tuttavia non corrispondente alla residenza di e privo di qualsiasi collegamento con la Parte_1 stessa.”. Posta dunque, per la descritta ragione, l'ammissibilità dell'opposizione in questione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., gli opponenti eccepivano: “
1. Inefficacia ex art. 644 cpc del decreto ingiuntivo per inesistenza della notificazione”; “
2. Revoca del decreto ingiuntivo per omessa notifica della cessione del credito in contestazione”; “
3. Nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato – inesistenza del credito”; “
4. Inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore per scadenza dell'obbligazione principale”; “5 nullità del contratto di Parte_2 finanziamento per applicazione di interessi usurari”; “6 nullità ex art. 1815, comma ii, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori.”. Tutto ciò premesso, l'opposizione in questione è inammissibile avuto riguardo alla posizione dell'opponente . Parte_2
Al riguardo, basti rilevare che in allegato allo stesso atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c., risulta prodotta la copia del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo di che trattasi, notificata al predetto opponente , da cui risulta che nei confronti di quest'ultimo la Parte_2 notifica è avvenuta in data 16/12/2020 “mediante consegna di copia conforme ivi a mani proprie”. Deve dunque ritenersi che questi abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo di che trattasi. Dalla inammissibilità dell'opposizione in questione avuto riguardo alla posizione processuale dell'opponente discende l'impossibilità di esaminare il quarto motivo di Parte_2 opposizione riguardante esclusivamente il medesimo.
Di contro, è invece ammissibile l'opposizione proposta da parte di , in tal Parte_1 caso effettivamente ravvisandosi gli estremi di cui all'art. 650 c.p.c. Quest'ultima, infatti, ha dedotto che il decreto ingiuntivo in questione le veniva notificato “in Modica via Basile n. 1, indirizzo tuttavia non corrispondente alla residenza di e privo di qualsiasi Parte_1 collegamento con la stessa”, e all'uopo produceva un certificato di residenza storico da cui si evince non soltanto che all'epoca della notifica in esame (16/11/2020) la medesima risiedeva in Modica, c/so Nino Barone n. 18, ma anche che la stessa non ha mai risieduto in Modica, via Basile n. 1 (vd. all. c) dell'atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c.). A fronte di ciò, l'opposta, costituendosi in giudizio, dichiarava che “il decreto è stato notificato il 16.11.2020, all'indirizzo “Modica (RG), via Basile n. 1”, a mani di persona qualificatasi come convivente”. pagina 3 di 5 Deve dunque ritenersi l'irregolarità della notificazione in questione, e la conseguente ammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p.c., avuto riguardo a Parte_1
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[...]
Come è noto, infatti, l'art. 139 c.p.c. ammette che la notificazione possa essere effettuata a mani di persona diversa dal destinatario purché, tuttavia, sussistano due condizioni: a) che la notificazione venga effettuata in un luogo normalmente frequentato dal notificando, perché egli vi abita o vi lavora;
b) che la notificazione venga effettuata a mani di persona legata al notificando da particolari vincoli, di famiglia, di lavoro/collaborazione, o anche soltanto di fatto, i quali consentano di presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che il consegnatario dell'atto porterà il medesimo a conoscenza del notificando.
È del tutto evidente come, alla luce di quanto dedotto dalla stessa opposta, nella fattispecie sia mancata una delle due condizioni predette, ovvero quella della notifica presso uno dei luoghi di cui all'art. 139 c.p.c., con conseguente irrilevanza della circostanza per cui la notifica medesima sarebbe stata eseguita
“a mani di persona qualificatasi come convivente” dell'opponente : come infatti in Parte_1 precedenza evidenziato, dal certificato storico di residenza prodotto in allegato all'atto introduttivo del presente giudizio, emerge non soltanto che all'epoca della notificazione in esame (16/11/2020) l'opponente risiedeva in Modica, c/so Nino Barone n. 18, ma anche che la stessa Parte_1 non ha mai risieduto in Modica, via Basile n.
1. Posta, dunque, l'ammissibilità dell'opposizione di ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 650 c.p.c., la medesima opposizione deve comunque essere rigettata stante l'infondatezza delle censure con essa formulate.
Deve in primo luogo essere disatteso il motivo di opposizione con cui è stata eccepita l'inefficacia ex art. 644 cpc del decreto ingiuntivo per inesistenza della notificazione. Come è noto, infatti, ai sensi della norma richiamata, “Il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia […]”.
Orbene, nella fattispecie che ci occupa la notificazione è stata eseguita nel termine in questione, non configurandosi dunque una ipotesi di inesistenza della stessa che legittimi la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ex artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.. La notificazione in questione è stata eseguita nel termine di cui all'art. 644 c.p.c., sia pure in maniera irregolare (per quanto in precedenza esposta), e dunque tale da giustificare l'ammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p.c.. Nel prosieguo, è stata eccepita l'omessa notifica della cessione del credito in contestazione. La contestazione in questione è irrilevante ai fini della chiesta revoca del decreto ingiuntivo opposto. È infatti noto che la cessione del credito si perfeziona con l'accordo raggiunto tra cedente e cessionario, non già con l'accettazione o con la notifica al debitore ceduto che, semmai, rilevano soltanto ai fini di escludere l'efficacia liberatoria dell'eventuale pagamento fatto al cedente anziché al cessionario.
Ugualmente infondato è l'ulteriore motivo di opposizione con cui è stata eccepita la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato – inesistenza del credito.
Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e
826/2015).
pagina 4 di 5 Orbene, nel caso di specie, l'opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente producendo, fra l'altro, il contratto di locazione finanziaria con i due contratti di finanziamento accessori, ed il relativo piano di ammortamento (vd. doc. nn. 3 e 4 del fascicolo monitorio).
L'opponente , di contro, non ha dedotto né tanto meno dimostrato eventuali cause Parte_1 modificative o estintive del debito, avendo svolto soltanto rilievi generici e comunque infondati, inidonei in quanto tali ad escludere la sussistenza del credito ingiunto.
Possono infine esaminarsi congiuntamente il quinto ed il sesto motivo di opposizione, essenzialmente volti a contestare l'applicazione di interessi usurari (“nullità del contratto di finanziamento per applicazione di interessi usurari”; “nullità ex art. 1815, comma ii, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori”). Entrambi i motivi devono essere rigettati, in quanto manifestamente generici. Invero, “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori [ma il principio è applicabile anche avuto riguardo agli interessi corrispettivi], l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (Cassazione civile, Sez. unite, 18/09/2020, n. 19597). Nulla di tutto ciò è stato indicato dall'opponente, il quale si è limitato a eccepire in modo generico, l'applicazione di interessi usurari e la “nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta da è Parte_1 infondata e deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2287/2021 R.G.
DICHIARA inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1368/2020 del 28/10/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n.
3244/2022 R.G., già esecutivo. RIGETTA l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1368/2020 del 28/10/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n.
3244/2022 R.G., già esecutivo.
CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento in favore dell'opposta delle Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in €. 3.300,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 17/06/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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