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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 12/06/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 646/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646/2023 promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore
Avv. Carlo Benedetti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv.
Fausto Corti
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “chiede all'On. Tribunale adito di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1. DISPORRE ex art. 473bis.23 cpc CON EFFETTO IMMEDIATO LA REVOCA DEL
PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO A CARICO DI
giacché illegittimo e non più giustificato per le ragioni spiegate;
Parte_1
2. accertare e, di conseguenza, dichiarare che per effetto del Rogito del 24.5.2022, dr. Per_1
Notaio in L'Aquila, sono mutate le condizioni poste a fondamento del decreto n. 2402
[...] reso in data 15/21.12.2021 dal Tribunale Civile dell'Aquila a definizione del giudizio n.
567/21 RG VG. Disporre, in misura pari e diretta, il contributo di mantenimento ordinario dovuto per e da entrambi i genitori senza ulteriore onere a carico di Per_2 Per_3
con decorrenza come per legge;
Parte_1
3. per effetto, di quanto accertato sub. 2 condannare la resistente alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
4. statuire in merito alla data di decorrenza dell'obbligo contributivo posto a carico di
con decreto n. 2402/2021; Parte_1
5. ordinare ex art. 210 cpc la produzione dell'estratto c/c aggiornato, l'estratto conto CP_1 contributivo e/o, comunque, procedere ad ogni opportuno accertamento al fine di riscontrare che è occupata e, per l'effetto, disporre che è diritto di percepire CP_1 Parte_1 le provvidenze statali erogate per i figli e che le stesse siano ripartite in pari misura tra gli i comparenti;
6. con vittoria di competenze e spese.”
Per la resistente: “conclude affinché l'On. Tribunale dell'Aquila voglia rigettare la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento. Spese vinte.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 26.05.2023, , premesso di avere intrattenuto una Parte_1
convivenza more uxorio con dalla quale sono nati due figli, CP_1
, il 23.02.2008 (minorenne), e , il 07.04.2016 (minorenne), chiedeva Per_2 Per_3 la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale e, in particolare, la revoca dell'obbligo del padre di versare un contributo extra per il mantenimento dei figli, determinato dal Tribunale Ordinario di L'Aquila, con ordinanza n. cronol. 2402/2021 del 21/12/2021, nella misura di € 300,00 mensili, in favore di CP_1
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva che: a) i presupposti che furono alla base del decreto di omologa ex art. 337 bis c.c. del 21.12.2021 sono ormai venuti meno;
b) nel frangente,
è stato raggiunto un accordo tra le parti sulla casa familiare, in base al quale, tramite atto notarile del
24.05.2022, il IG. ha acquistato, per la somma di € 65.000,00, la quota di proprietà della IG.ra Pt_1 relativa all'abitazione familiare sita in L'Aquila, Via Pasquale Santucci. Il prezzo pagato è stato CP_1 di molto superiore al valore di mercato stimato dalle agenzie immobiliari (€ 45.000,00/€ 50.000,00), tuttavia, questo ha permesso di mantenere i figli, e , nell'ambiente familiare in cui Per_2 Per_3
sono cresciuti, a pochi metri dalla casa della madre;
c) ad ogni modo, tale transazione ha avuto un grande impatto economico per il ricorrente, che, della somma pagata, ha dovuto elargire € 25.000,00
direttamente al momento della firma, mentre, per i restanti € 40.000,00, è stato costretto ad accendere un mutuo presso la riducendo sensibilmente la propria capacità finanziaria mensile, Controparte_2
proprio a causa delle rate del finanziamento;
d) se la descritta operazione immobiliare ha comportato una contrazione delle disponibilità economiche del IG. , altrettanto non può dirsi per la IG.ra Pt_1
che, al contrario, da ciò ha ricavato un notevole introito in termini di disponibilità finanziarie. CP_1
3. In data 31.08.2023, si costituiva in giudizio la IG.ra la quale si opponeva alla CP_1
richiesta del ricorrente, chiedendone il rigetto. Preliminarmente sottolineava che l'oggetto del ricorso del IG. atteneva all'assegno di contribuzione al Pt_1 mantenimento dei due figli minori e di quello della ex compagna, riferiva che: a) la vendita dell'immobile era stata decisa di comune accordo tra le parti durante il giudizio per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, tenutosi dinanzi al Tribunale di
L'Aquila, con la previsione che né il IG. né la resistente ne avrebbero mantenuto la proprietà, Pt_1
così da renderlo disponibile per la vendita;
b) il ricorrente ha deciso volontariamente di acquistare la quota della madre dei suoi figli, assumendosi l'onere di un mutuo, anziché vendere la sua parte a terzi.
Avrebbe potuto ottenere anch'egli un guadagno economico, ma ha preferito diventare proprietario esclusivo dell'immobile; c) peraltro, la vendita della casa non ha prodotto alcun miglioramento della situazione economica della IG.ra trattandosi di una semplice divisione patrimoniale: la sua CP_1
quota immobiliare è stata convertita in denaro ma, se avesse mantenuto la sua parte, avrebbe potuto ottenere un reddito affittando l'immobile; d) è priva di qualsivoglia fondamento anche l'asserzione secondo cui la resistente avrebbe ottenuto, dalla vendita, un prezzo superiore al valore di mercato.
L'importo di € 65.000,00, infatti, è inferiore a quello che la stessa IG.ra aveva pagato per la CP_1 propria quota nel 2007 (€ 97.500,00), pertanto è stata lei a subire un peggioramento economico e non il
IG. ; e) non può neanche dirsi che la resistente abbia beneficiato della somma ricavata dalla Pt_1
vendita, poiché è stata destinata al ripagamento del debito contratto con i suoi genitori, che nel 2007 le avevano prestato il denaro proprio per l'acquisto dell'immobile; f) la resistente vive in una situazione economica difficile. Dopo aver percepito un sussidio Naspi ed un incarico temporaneo di supplenza presso l'Istituto superiore Torlonia-Bellisario, è tornata nuovamente disoccupata e, a partire da settembre 2023, non ha più alcuna fonte di reddito. Inoltre, il IG. è in arretrato con il pagamento Pt_1 dell'assegno di mantenimento per i figli, accumulando un debito di € 7.519,50, fino a luglio 2023.
4. Con la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., il IG. , per il tramite del proprio Pt_1 difensore, replicava alla memoria di costituzione di controparte, contestando l'assunto secondo cui la sorte dell'immobile cointestato sarebbe stata preventivamente concordata tra le parti. Durante il precedente giudizio, infatti, la IG.ra si CP_1
sarebbe fermamente opposta a qualsivoglia proposta di alienazione della propria quota di proprietà o dell'intera casa, richiedendo addirittura l'assegnazione della stessa
(nonostante avesse la disponibilità anche di un altro immobile) ed un contributo per il mantenimento dei figli, spingendo il IG. a cercare una diversa sistemazione per Pt_1 sé stesso. Tale richiesta si basava su un'istanza di riconoscimento di collocamento prevalente dei bambini presso la madre ma solamente durante il periodo scolastico, con una divisione paritaria del tempo durante le festività, comprese le vacanze estive.
5. All'udienza dell'11.10.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, le stesse si riportavano ai propri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento. Il Presidente, pertanto, si riservava di provvedere e, con ordinanza del 20.11.2023 in via provvisoria ed urgente disponeva la conferma dell' “…obbligo di versare l'assegno di € 300,00 mensili per i figli così come determinato nel titolo del quale si è chiesta la modifica.”.
6. Con la stessa ordinanza, il Giudice rinviava all'udienza del 14.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, che sostituiva con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti così concludevano riportandosi alle conclusioni di cui agli atti introduttivi, per cui il Presidente fissava per la discussione orale ex art. 473 bis 22
c.p.c. l'udienza del 19.06.2024, nell'ambito della quale le parti, riportandosi rispettivamente alle conclusioni come da ricorso e a quelle come da comparsa di costituzione, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione. Veniva infine disposto ulteriore differimento per aggiornamento della situazione reddituale e all'esito la causa era trattenuta in decisione.
7. La domanda è infondata.
8. Osserva il collegio come la questione attorno alla quale si è svolto l'intero processo attiene alla persistenza dell'obbligo del IG. di versare un contributo extra per Pt_1 il mantenimento dei figli, nella misura di € 300,00 mensili in favore della IG.ra
L'elemento sopravvenuto da valorizzare ai fini dell'adozione del CP_1 provvedimento di modifica sarebbe costituito dal versamento della somma di denaro da parte del ricorrente in favore della ex coniuge quale corrispettivo della cessione della quota di proprietà dell'appartamento acquistato durante il matrimonio.
9. In particolare, poiché tale contributo era stato previsto fintanto che le condizioni economiche del IG. fossero rimaste invariate ed in considerazione della Pt_1 condizione di maggiore indigenza nella quale si trovava la consorte, occorreva ora prendere atto che dalla data di separazione (21.12.2021) alla data di proposizione del ricorso la condizione economico patrimoniale del ricorrente fosse significativamente peggiorata, per aver dovuto corrispondere il prezzo dell'acquisto della quota già di proprietà pagamento avvenuto - quanto ad € 25.000,00 - alla stipula e per i CP_1
rimanenti mediante accensione di un mutuo di € 40.000,00, dovendo in ciò individuarsi un impoverimento del ricorrente (che, come affermato in ricorso, continua a percepire redditi da lavoro dipendente per circa € 1400 mensili) ed un corrispondente arricchimento della resistente, per effetto dell'incasso del corrispettivo della vendita, pari a € 65.000,00. 10. La IG.ra ha contestato la legittimità dell'assunto, anche in considerazione del CP_1
fatto che la stessa decisione di acquistare la propria quota dell'abitazione familiare era conseguita ad una specifica iniziativa del marito, che, disattendendo l'originario accordo di vendita di entrambe le quote di proprietà, in modo da ricavare un simultaneo e paritetico introito economico, aveva preferito non alienare l'abitazione a terzi;
ad ogni buon conto, la resistente evidenziava anche che la somma era stata comunque utilizzata per rimborsare i propri genitori, che nel 2007 avevano finanziato proprio l'acquisto dell'unità abitativa in questione. A supporto della propria richiesta di rigetto della domanda avversaria, la resistente evidenziava come il marito evidentemente confondesse le finalità dell'assegno di mantenimento per i figli, stante il fatto che questo non è volto a sostenere economicamente la moglie.
11. Tanto brevemente premesso, le brevi considerazioni che seguono consentono di escludere che lo scioglimento della comunione sull'immobile avvenuto mediante acquisizione della quota della resistente e pagamento del controvalore in denaro possa integrare gli estremi di un impoverimento valutabile in questa sede (impoverimento che, ove per assurdo potesse esser valutato tale, sarebbe da ascrivere alla stessa volontà di chi intende valersene in giudizio).
12. Ritiene il collegio di dovere anzitutto evidenziare come la vendita della quota ha realizzato la divisione del compendio di cui gli ex coniugi erano proprietari in quote paritarie. Posto che la compravendita è un contratto a prestazioni corrispettive,
l'esecuzione delle obbligazioni assunte qui in rilievo (trasferimento della proprietà della quota e pagamento del corrispettivo in denaro) è andata a modificare, ma senza alterarla, la consistenza patrimoniale dei due protagonisti, uno dei quali (il ricorrente) ha visto incrementato il suo patrimonio immobiliare in cambio del versamento del corrispettivo in denaro della quota ceduta alla parte venditrice (la resistente). Ferma la natura volontaria del contratto, comunque nessun peggioramento e/o miglioramento della condizione reddituale per nessuna delle due parti;
sotto il profilo pratico, la disponibilità del bene immobile in capo al ricorrente consente indubbiamente di porre lo stesso a reddito o di abitarlo, così risparmiando su eventuale locazione (e/o compensando l'onere corrispondente alla stipula di un mutuo). La resistente, dal canto suo, dopo la vendita, non ha più alcun immobile di proprietà, avendo peraltro acquisito la disponibilità del corrispettivo in denaro del diritto ceduto.
13. Del resto, deve essere sottolineato come a fronte della disponibilità manifestata in sede di separazione da entrambi di vendere l'intero a terzi, sia stata verosimilmente frutto di una ponderata scelta del ricorrente quella di porsi egli stesso come acquirente del restante mezzo, scelta libera che non intacca - null'altro essendo mutato - la capacità del padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 mensili. La situazione lavorativa della resistente (disoccupata) e quella del ricorrente (dipendente, con uno stipendio di circa € 1.400,00 mensili) sono infatti rimaste pressocché invariate dalla data di separazione.
14. Consegue a quanto esposto che nei fatti rappresentati non sia ravvisabile una modificazione in pejus della situazione economico patrimoniale del ricorrente, valutabile ai fini della modifica/revoca dell'assegno di mantenimento che la resistente
(ancora priva di stabile occupazione) percepisce quale madre collocataria per i figli minori, come richiesto.
15. Spese a carico del ricorrente, secondo i principi di causalità e soccombenza, liquidate secondo i valori medi (valore indeterminabile basso)
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- RESPINGE il ricorso confermando l'obbligo del ricorrente di versare l'assegno di € 300,00 mensili per i figli, così come determinato nel titolo del quale si è chiesta la modifica;
- CONDANNA il IG. al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € Pt_1
2.904,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali secondo tariffa forense
Così deciso in videoconferenza, il 5 giugno 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646/2023 promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore
Avv. Carlo Benedetti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv.
Fausto Corti
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “chiede all'On. Tribunale adito di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1. DISPORRE ex art. 473bis.23 cpc CON EFFETTO IMMEDIATO LA REVOCA DEL
PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO A CARICO DI
giacché illegittimo e non più giustificato per le ragioni spiegate;
Parte_1
2. accertare e, di conseguenza, dichiarare che per effetto del Rogito del 24.5.2022, dr. Per_1
Notaio in L'Aquila, sono mutate le condizioni poste a fondamento del decreto n. 2402
[...] reso in data 15/21.12.2021 dal Tribunale Civile dell'Aquila a definizione del giudizio n.
567/21 RG VG. Disporre, in misura pari e diretta, il contributo di mantenimento ordinario dovuto per e da entrambi i genitori senza ulteriore onere a carico di Per_2 Per_3
con decorrenza come per legge;
Parte_1
3. per effetto, di quanto accertato sub. 2 condannare la resistente alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
4. statuire in merito alla data di decorrenza dell'obbligo contributivo posto a carico di
con decreto n. 2402/2021; Parte_1
5. ordinare ex art. 210 cpc la produzione dell'estratto c/c aggiornato, l'estratto conto CP_1 contributivo e/o, comunque, procedere ad ogni opportuno accertamento al fine di riscontrare che è occupata e, per l'effetto, disporre che è diritto di percepire CP_1 Parte_1 le provvidenze statali erogate per i figli e che le stesse siano ripartite in pari misura tra gli i comparenti;
6. con vittoria di competenze e spese.”
Per la resistente: “conclude affinché l'On. Tribunale dell'Aquila voglia rigettare la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento. Spese vinte.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 26.05.2023, , premesso di avere intrattenuto una Parte_1
convivenza more uxorio con dalla quale sono nati due figli, CP_1
, il 23.02.2008 (minorenne), e , il 07.04.2016 (minorenne), chiedeva Per_2 Per_3 la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale e, in particolare, la revoca dell'obbligo del padre di versare un contributo extra per il mantenimento dei figli, determinato dal Tribunale Ordinario di L'Aquila, con ordinanza n. cronol. 2402/2021 del 21/12/2021, nella misura di € 300,00 mensili, in favore di CP_1
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva che: a) i presupposti che furono alla base del decreto di omologa ex art. 337 bis c.c. del 21.12.2021 sono ormai venuti meno;
b) nel frangente,
è stato raggiunto un accordo tra le parti sulla casa familiare, in base al quale, tramite atto notarile del
24.05.2022, il IG. ha acquistato, per la somma di € 65.000,00, la quota di proprietà della IG.ra Pt_1 relativa all'abitazione familiare sita in L'Aquila, Via Pasquale Santucci. Il prezzo pagato è stato CP_1 di molto superiore al valore di mercato stimato dalle agenzie immobiliari (€ 45.000,00/€ 50.000,00), tuttavia, questo ha permesso di mantenere i figli, e , nell'ambiente familiare in cui Per_2 Per_3
sono cresciuti, a pochi metri dalla casa della madre;
c) ad ogni modo, tale transazione ha avuto un grande impatto economico per il ricorrente, che, della somma pagata, ha dovuto elargire € 25.000,00
direttamente al momento della firma, mentre, per i restanti € 40.000,00, è stato costretto ad accendere un mutuo presso la riducendo sensibilmente la propria capacità finanziaria mensile, Controparte_2
proprio a causa delle rate del finanziamento;
d) se la descritta operazione immobiliare ha comportato una contrazione delle disponibilità economiche del IG. , altrettanto non può dirsi per la IG.ra Pt_1
che, al contrario, da ciò ha ricavato un notevole introito in termini di disponibilità finanziarie. CP_1
3. In data 31.08.2023, si costituiva in giudizio la IG.ra la quale si opponeva alla CP_1
richiesta del ricorrente, chiedendone il rigetto. Preliminarmente sottolineava che l'oggetto del ricorso del IG. atteneva all'assegno di contribuzione al Pt_1 mantenimento dei due figli minori e di quello della ex compagna, riferiva che: a) la vendita dell'immobile era stata decisa di comune accordo tra le parti durante il giudizio per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, tenutosi dinanzi al Tribunale di
L'Aquila, con la previsione che né il IG. né la resistente ne avrebbero mantenuto la proprietà, Pt_1
così da renderlo disponibile per la vendita;
b) il ricorrente ha deciso volontariamente di acquistare la quota della madre dei suoi figli, assumendosi l'onere di un mutuo, anziché vendere la sua parte a terzi.
Avrebbe potuto ottenere anch'egli un guadagno economico, ma ha preferito diventare proprietario esclusivo dell'immobile; c) peraltro, la vendita della casa non ha prodotto alcun miglioramento della situazione economica della IG.ra trattandosi di una semplice divisione patrimoniale: la sua CP_1
quota immobiliare è stata convertita in denaro ma, se avesse mantenuto la sua parte, avrebbe potuto ottenere un reddito affittando l'immobile; d) è priva di qualsivoglia fondamento anche l'asserzione secondo cui la resistente avrebbe ottenuto, dalla vendita, un prezzo superiore al valore di mercato.
L'importo di € 65.000,00, infatti, è inferiore a quello che la stessa IG.ra aveva pagato per la CP_1 propria quota nel 2007 (€ 97.500,00), pertanto è stata lei a subire un peggioramento economico e non il
IG. ; e) non può neanche dirsi che la resistente abbia beneficiato della somma ricavata dalla Pt_1
vendita, poiché è stata destinata al ripagamento del debito contratto con i suoi genitori, che nel 2007 le avevano prestato il denaro proprio per l'acquisto dell'immobile; f) la resistente vive in una situazione economica difficile. Dopo aver percepito un sussidio Naspi ed un incarico temporaneo di supplenza presso l'Istituto superiore Torlonia-Bellisario, è tornata nuovamente disoccupata e, a partire da settembre 2023, non ha più alcuna fonte di reddito. Inoltre, il IG. è in arretrato con il pagamento Pt_1 dell'assegno di mantenimento per i figli, accumulando un debito di € 7.519,50, fino a luglio 2023.
4. Con la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., il IG. , per il tramite del proprio Pt_1 difensore, replicava alla memoria di costituzione di controparte, contestando l'assunto secondo cui la sorte dell'immobile cointestato sarebbe stata preventivamente concordata tra le parti. Durante il precedente giudizio, infatti, la IG.ra si CP_1
sarebbe fermamente opposta a qualsivoglia proposta di alienazione della propria quota di proprietà o dell'intera casa, richiedendo addirittura l'assegnazione della stessa
(nonostante avesse la disponibilità anche di un altro immobile) ed un contributo per il mantenimento dei figli, spingendo il IG. a cercare una diversa sistemazione per Pt_1 sé stesso. Tale richiesta si basava su un'istanza di riconoscimento di collocamento prevalente dei bambini presso la madre ma solamente durante il periodo scolastico, con una divisione paritaria del tempo durante le festività, comprese le vacanze estive.
5. All'udienza dell'11.10.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, le stesse si riportavano ai propri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento. Il Presidente, pertanto, si riservava di provvedere e, con ordinanza del 20.11.2023 in via provvisoria ed urgente disponeva la conferma dell' “…obbligo di versare l'assegno di € 300,00 mensili per i figli così come determinato nel titolo del quale si è chiesta la modifica.”.
6. Con la stessa ordinanza, il Giudice rinviava all'udienza del 14.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, che sostituiva con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti così concludevano riportandosi alle conclusioni di cui agli atti introduttivi, per cui il Presidente fissava per la discussione orale ex art. 473 bis 22
c.p.c. l'udienza del 19.06.2024, nell'ambito della quale le parti, riportandosi rispettivamente alle conclusioni come da ricorso e a quelle come da comparsa di costituzione, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione. Veniva infine disposto ulteriore differimento per aggiornamento della situazione reddituale e all'esito la causa era trattenuta in decisione.
7. La domanda è infondata.
8. Osserva il collegio come la questione attorno alla quale si è svolto l'intero processo attiene alla persistenza dell'obbligo del IG. di versare un contributo extra per Pt_1 il mantenimento dei figli, nella misura di € 300,00 mensili in favore della IG.ra
L'elemento sopravvenuto da valorizzare ai fini dell'adozione del CP_1 provvedimento di modifica sarebbe costituito dal versamento della somma di denaro da parte del ricorrente in favore della ex coniuge quale corrispettivo della cessione della quota di proprietà dell'appartamento acquistato durante il matrimonio.
9. In particolare, poiché tale contributo era stato previsto fintanto che le condizioni economiche del IG. fossero rimaste invariate ed in considerazione della Pt_1 condizione di maggiore indigenza nella quale si trovava la consorte, occorreva ora prendere atto che dalla data di separazione (21.12.2021) alla data di proposizione del ricorso la condizione economico patrimoniale del ricorrente fosse significativamente peggiorata, per aver dovuto corrispondere il prezzo dell'acquisto della quota già di proprietà pagamento avvenuto - quanto ad € 25.000,00 - alla stipula e per i CP_1
rimanenti mediante accensione di un mutuo di € 40.000,00, dovendo in ciò individuarsi un impoverimento del ricorrente (che, come affermato in ricorso, continua a percepire redditi da lavoro dipendente per circa € 1400 mensili) ed un corrispondente arricchimento della resistente, per effetto dell'incasso del corrispettivo della vendita, pari a € 65.000,00. 10. La IG.ra ha contestato la legittimità dell'assunto, anche in considerazione del CP_1
fatto che la stessa decisione di acquistare la propria quota dell'abitazione familiare era conseguita ad una specifica iniziativa del marito, che, disattendendo l'originario accordo di vendita di entrambe le quote di proprietà, in modo da ricavare un simultaneo e paritetico introito economico, aveva preferito non alienare l'abitazione a terzi;
ad ogni buon conto, la resistente evidenziava anche che la somma era stata comunque utilizzata per rimborsare i propri genitori, che nel 2007 avevano finanziato proprio l'acquisto dell'unità abitativa in questione. A supporto della propria richiesta di rigetto della domanda avversaria, la resistente evidenziava come il marito evidentemente confondesse le finalità dell'assegno di mantenimento per i figli, stante il fatto che questo non è volto a sostenere economicamente la moglie.
11. Tanto brevemente premesso, le brevi considerazioni che seguono consentono di escludere che lo scioglimento della comunione sull'immobile avvenuto mediante acquisizione della quota della resistente e pagamento del controvalore in denaro possa integrare gli estremi di un impoverimento valutabile in questa sede (impoverimento che, ove per assurdo potesse esser valutato tale, sarebbe da ascrivere alla stessa volontà di chi intende valersene in giudizio).
12. Ritiene il collegio di dovere anzitutto evidenziare come la vendita della quota ha realizzato la divisione del compendio di cui gli ex coniugi erano proprietari in quote paritarie. Posto che la compravendita è un contratto a prestazioni corrispettive,
l'esecuzione delle obbligazioni assunte qui in rilievo (trasferimento della proprietà della quota e pagamento del corrispettivo in denaro) è andata a modificare, ma senza alterarla, la consistenza patrimoniale dei due protagonisti, uno dei quali (il ricorrente) ha visto incrementato il suo patrimonio immobiliare in cambio del versamento del corrispettivo in denaro della quota ceduta alla parte venditrice (la resistente). Ferma la natura volontaria del contratto, comunque nessun peggioramento e/o miglioramento della condizione reddituale per nessuna delle due parti;
sotto il profilo pratico, la disponibilità del bene immobile in capo al ricorrente consente indubbiamente di porre lo stesso a reddito o di abitarlo, così risparmiando su eventuale locazione (e/o compensando l'onere corrispondente alla stipula di un mutuo). La resistente, dal canto suo, dopo la vendita, non ha più alcun immobile di proprietà, avendo peraltro acquisito la disponibilità del corrispettivo in denaro del diritto ceduto.
13. Del resto, deve essere sottolineato come a fronte della disponibilità manifestata in sede di separazione da entrambi di vendere l'intero a terzi, sia stata verosimilmente frutto di una ponderata scelta del ricorrente quella di porsi egli stesso come acquirente del restante mezzo, scelta libera che non intacca - null'altro essendo mutato - la capacità del padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 mensili. La situazione lavorativa della resistente (disoccupata) e quella del ricorrente (dipendente, con uno stipendio di circa € 1.400,00 mensili) sono infatti rimaste pressocché invariate dalla data di separazione.
14. Consegue a quanto esposto che nei fatti rappresentati non sia ravvisabile una modificazione in pejus della situazione economico patrimoniale del ricorrente, valutabile ai fini della modifica/revoca dell'assegno di mantenimento che la resistente
(ancora priva di stabile occupazione) percepisce quale madre collocataria per i figli minori, come richiesto.
15. Spese a carico del ricorrente, secondo i principi di causalità e soccombenza, liquidate secondo i valori medi (valore indeterminabile basso)
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- RESPINGE il ricorso confermando l'obbligo del ricorrente di versare l'assegno di € 300,00 mensili per i figli, così come determinato nel titolo del quale si è chiesta la modifica;
- CONDANNA il IG. al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € Pt_1
2.904,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali secondo tariffa forense
Così deciso in videoconferenza, il 5 giugno 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli