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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/10/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art.li 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 1028 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
AB (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mulazzi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentato difeso dall'avv. Andrea Vitale, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 17 aprile 2025 i Sig.ri e Parte_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, CP_1 collocamento e mantenimento del figlio (09.01.2012) riconosciuto da entrambi Per_1
i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di volere regolamentare i futuri rapporti nell'interesse primario dei figli.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con decreto del 15.05.2025 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le note richieste nei termini assegnati dal Giudice relatore.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi del figlio . Per_1
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e , Parte_1 CP_1 per l'effetto dispone:
1) il figlio minore , nato a [...] il [...], sarà affidato in modo Persona_2 condiviso ed alternato ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse a loro relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Il minore manterrà l'attuale residenza anagrafica presso la casa della madre;
2) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori, congiuntamente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori potranno comunicare telefonicamente con il figlio
2 a loro propria discrezione. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località fuori dalla regione di residenza e/o all'estero quando hanno con sé il minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Entrambi i genitori hanno la facoltà, ove lo ritengano opportuno, di trasferire altrove la propria abitazione e quella del figlio, purché ne diano notizia con congruo preavviso e saranno obbligati a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento dell'attuale residenza, ovvero, del domicilio e/o dimora ovvero la dimora, il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura, in ogni caso nel rispetto dell'art. 591 c.p.;
3) Il Sig. Dotto si impegna a trasferire la propria residenza sia personale che delle attività professionali dallo stesso svolte in qualsiasi forma, presso altro indirizzo diverso da quello dell'immobile sito in Anguillara AB (RM), Viale Reginaldo
Belloni, n. 16 di proprietà della Sig.ra entro la fine del mese di maggio Pt_1 anno corrente 2025;
4) i genitori terranno con sé il figlio ognuno presso la propria abitazione a Per_1 settimane alterne dal lunedì al termine dell'orario scolastico sino alla mattina del lunedì successivo, portando il minore presso l'istituto scolastico, nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi del minore e concordano che lo stesso continuerà a partecipare alle attività sportive e/o ricreative attualmente svolte, in ogni caso almeno uno sport;
5) i genitori concordano di anno in anno, comunicandoselo per iscritto via e-mail, un calendario che definisca tempi e modalità con cui il figlio trascorrerà le festività scolastiche (Natale, Pasqua e vacanze estive); in particolare, i genitori concordano che il figlio trascorrerà il 50% del periodo delle vacanze scolastiche estive, alternativamente, con ciascun genitore;
il figlio trascorrerà, altresì, il 50 per cento del periodo delle vacanze scolastiche pasquali, alternativamente, con ciascun genitore, alternando annualmente il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo ed il 50 per cento delle vacanze di Natale;
i genitori si danno atto che, nella definizione del sopra eletto calendario, terranno conto dei desideri espressi in tal senso dal figlio e dalla necessità di procedere ad una distribuzione equa tra gli stessi, idonea a garantire ad entrambi i genitori di trascorrere parte del tempo con il figlio;
3 6) i genitori concordano che potranno essere presenti entrambi in occasione di compleanni, comunioni e cresime del figlio;
7) i genitori dichiarano di essere entrambi autosufficienti e visto il carico equamente diviso tra le parti rinunciano reciprocamente al versamento all'altro genitore di una somma mensile a titolo di mantenimento del figlio minore , rimanendo a Per_1 carico di ciascun genitore, secondo il periodo di permanenza, il vitto, l'alloggio, il contributo per spese dell'abitazione, i medicinali da banco, le spese di trasporto urbano, il carburante, la ricarica del cellulare, la baby sitter e i trattamenti estetici;
8) le parti concordano che sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50 %, ad esclusione, come detto, delle spese di cui al punto nr. 7, le altre voci di spese, ossia tutte le spese scolastiche comprensive, tra le altre, di iscrizione, divise, retta mensile, campi scuola, uscite didattiche giornaliere e spese per l'acquisto di materiale scolastico di cancelleria, e le spese sportive relativamente ad un solo sport: il pagamento di tutte le queste spese verrà effettuato nella misura del 50% cadauno a mezzo bonifico bancario direttamente al fornitore là dove risulti possibile o altrimenti corrisposte nella misura del 50% a chi materialmente avrà anticipato la spesa anche per l'altro genitore;
9) i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie così come individuate descritte e disciplinate nel protocollo sottoscritto tra il Tribunale
Ordinario di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma in data 17 dicembre 2014;
10) tra le spese di cui al punto nr. 9, quelle relative ai centri estivi e/o sportivi e stage svolti durante le vacanze scolastiche estive saranno invece a carico della madre e del padre, secondo il periodo di permanenza;
in caso di richiesta di contributo ad esse del 50% da parte di ciascun genitore, devono essere sempre subordinate al consenso dell'altro genitore, così come tutte le altre spese straordinarie di cui al
Protocollo di intesa;
11) saranno a carico del 50% alla madre e al padre cadauno le altre spese straordinarie
“obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, tra cui i libri scolastici, le spese sanitarie e le spese mediche non coperte dal S.S.N. in quanto necessitate ed urgenti (quelle specialistiche dovranno essere preventivamente concordate) da risolversi congiuntamente entro il 10 del mese successivo e, qualora non anticipate per intero da uno dei genitori per motivi di urgenza, preferibilmente
4 con pagamento da effettuarsi nella misura del 50% cadauno a mezzo di bonifico bancario direttamente al fornitore là dove risulti possibile o altrimenti corrisposte nella misura del 50% a chi materialmente avrà anticipato la spesa anche per l'altro genitore;
12) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
13) entrambi i genitori si impegnano a concedere il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti;
14) ciascuna parte provvederà al pagamento dei propri oneri di assistenza e di accudimento;
15) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, a cui si impegnano a dare completa esecuzione sin dalla data di sottoscrizione del presente atto.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 20 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art.li 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c., iscritto al n. 1028 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
AB (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mulazzi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentato difeso dall'avv. Andrea Vitale, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 17 aprile 2025 i Sig.ri e Parte_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, CP_1 collocamento e mantenimento del figlio (09.01.2012) riconosciuto da entrambi Per_1
i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di volere regolamentare i futuri rapporti nell'interesse primario dei figli.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con decreto del 15.05.2025 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le note richieste nei termini assegnati dal Giudice relatore.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi del figlio . Per_1
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e , Parte_1 CP_1 per l'effetto dispone:
1) il figlio minore , nato a [...] il [...], sarà affidato in modo Persona_2 condiviso ed alternato ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse a loro relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Il minore manterrà l'attuale residenza anagrafica presso la casa della madre;
2) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori, congiuntamente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori potranno comunicare telefonicamente con il figlio
2 a loro propria discrezione. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località fuori dalla regione di residenza e/o all'estero quando hanno con sé il minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Entrambi i genitori hanno la facoltà, ove lo ritengano opportuno, di trasferire altrove la propria abitazione e quella del figlio, purché ne diano notizia con congruo preavviso e saranno obbligati a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento dell'attuale residenza, ovvero, del domicilio e/o dimora ovvero la dimora, il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura, in ogni caso nel rispetto dell'art. 591 c.p.;
3) Il Sig. Dotto si impegna a trasferire la propria residenza sia personale che delle attività professionali dallo stesso svolte in qualsiasi forma, presso altro indirizzo diverso da quello dell'immobile sito in Anguillara AB (RM), Viale Reginaldo
Belloni, n. 16 di proprietà della Sig.ra entro la fine del mese di maggio Pt_1 anno corrente 2025;
4) i genitori terranno con sé il figlio ognuno presso la propria abitazione a Per_1 settimane alterne dal lunedì al termine dell'orario scolastico sino alla mattina del lunedì successivo, portando il minore presso l'istituto scolastico, nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi del minore e concordano che lo stesso continuerà a partecipare alle attività sportive e/o ricreative attualmente svolte, in ogni caso almeno uno sport;
5) i genitori concordano di anno in anno, comunicandoselo per iscritto via e-mail, un calendario che definisca tempi e modalità con cui il figlio trascorrerà le festività scolastiche (Natale, Pasqua e vacanze estive); in particolare, i genitori concordano che il figlio trascorrerà il 50% del periodo delle vacanze scolastiche estive, alternativamente, con ciascun genitore;
il figlio trascorrerà, altresì, il 50 per cento del periodo delle vacanze scolastiche pasquali, alternativamente, con ciascun genitore, alternando annualmente il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo ed il 50 per cento delle vacanze di Natale;
i genitori si danno atto che, nella definizione del sopra eletto calendario, terranno conto dei desideri espressi in tal senso dal figlio e dalla necessità di procedere ad una distribuzione equa tra gli stessi, idonea a garantire ad entrambi i genitori di trascorrere parte del tempo con il figlio;
3 6) i genitori concordano che potranno essere presenti entrambi in occasione di compleanni, comunioni e cresime del figlio;
7) i genitori dichiarano di essere entrambi autosufficienti e visto il carico equamente diviso tra le parti rinunciano reciprocamente al versamento all'altro genitore di una somma mensile a titolo di mantenimento del figlio minore , rimanendo a Per_1 carico di ciascun genitore, secondo il periodo di permanenza, il vitto, l'alloggio, il contributo per spese dell'abitazione, i medicinali da banco, le spese di trasporto urbano, il carburante, la ricarica del cellulare, la baby sitter e i trattamenti estetici;
8) le parti concordano che sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50 %, ad esclusione, come detto, delle spese di cui al punto nr. 7, le altre voci di spese, ossia tutte le spese scolastiche comprensive, tra le altre, di iscrizione, divise, retta mensile, campi scuola, uscite didattiche giornaliere e spese per l'acquisto di materiale scolastico di cancelleria, e le spese sportive relativamente ad un solo sport: il pagamento di tutte le queste spese verrà effettuato nella misura del 50% cadauno a mezzo bonifico bancario direttamente al fornitore là dove risulti possibile o altrimenti corrisposte nella misura del 50% a chi materialmente avrà anticipato la spesa anche per l'altro genitore;
9) i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie così come individuate descritte e disciplinate nel protocollo sottoscritto tra il Tribunale
Ordinario di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma in data 17 dicembre 2014;
10) tra le spese di cui al punto nr. 9, quelle relative ai centri estivi e/o sportivi e stage svolti durante le vacanze scolastiche estive saranno invece a carico della madre e del padre, secondo il periodo di permanenza;
in caso di richiesta di contributo ad esse del 50% da parte di ciascun genitore, devono essere sempre subordinate al consenso dell'altro genitore, così come tutte le altre spese straordinarie di cui al
Protocollo di intesa;
11) saranno a carico del 50% alla madre e al padre cadauno le altre spese straordinarie
“obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, tra cui i libri scolastici, le spese sanitarie e le spese mediche non coperte dal S.S.N. in quanto necessitate ed urgenti (quelle specialistiche dovranno essere preventivamente concordate) da risolversi congiuntamente entro il 10 del mese successivo e, qualora non anticipate per intero da uno dei genitori per motivi di urgenza, preferibilmente
4 con pagamento da effettuarsi nella misura del 50% cadauno a mezzo di bonifico bancario direttamente al fornitore là dove risulti possibile o altrimenti corrisposte nella misura del 50% a chi materialmente avrà anticipato la spesa anche per l'altro genitore;
12) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
13) entrambi i genitori si impegnano a concedere il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti;
14) ciascuna parte provvederà al pagamento dei propri oneri di assistenza e di accudimento;
15) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, a cui si impegnano a dare completa esecuzione sin dalla data di sottoscrizione del presente atto.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 20 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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