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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, all'esito dell'udienza del
20.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9555/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anselmi Vittorio Antonio;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/10/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la propria condizione di soggetto che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti ordinari della vita quotidiani senza l'assistenza di un accompagnatore, oltre alla condizione di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità.
Si è costituito in giudizio l' deducendo profili di inammissibilità dell'opposizione per la CP_1
genericità dei motivi di contestazione avverso la relazione redatta dal CTU nominato nella prima fase e contestando comunque la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
1 L'udienza del 20.3.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (cfr. Cass. n. 6084/2014;
Cass. n. 2025/2020).
Ne discende che inammissibile è la domanda volta ad ottenere la condanna dell' alla CP_1 corresponsione dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento
4. Ciò posto, va evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
2 Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase, esaminata la documentazione prodotta in atti, aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente, trovata affetta da “Cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA. Diabete Mellito NID in ottimo compenso metabolico. Spondiloartrosi diffusa. OSAS di grado lieve. Ipoacusia bilaterale. Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale e lieve declino cognitivo”, presentasse un quadro patologico tale da non determinare la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e lo status di portatrice di handicap grave.
A fronte di tali risultanze parte opponente si è limitata ad affermare l'erroneità delle conclusioni del consulente, prospettando un dissenso diagnostico basato solo sulle seguenti argomentazioni: “Le dette patologie, in particolar modo la grave spondilodiscoartrosi diffusa del rachide ed alle ginochia con deficit statico-dinamico, dimostrano senza alcun dubbio che l'odierna ricorrente necessiti (come peraltro attestato in seno al certificato di visita fisiatrica del 13.07.2024 già depositata in atti), oltre al riconoscimento dello stato di Handicap grave, anche del beneficio della indennità di accompagnamento, avendo senza alcun dubbio bisogno di un'assistenza continua […]”.
Tanto premesso, reputa il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, risolvendosi le deduzioni dell'opponente nella manifestazione di un mero dissenso rispetto agli esiti cui è giunto il
CTU nominato, i quali non appaiono inficiati da lacune o errori diagnostici rilevabili.
L'opponente, nel ricorso introduttivo della fase di opposizione, ha manifestato un giudizio di non condivisione delle conclusioni del CTU, limitandosi a prospettare un avviso diverso. Non ha lamentato alcuna specifica carenza diagnostica e non ha denunciato affermazioni illogiche o scientificamente errate, non ha lamentato l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Dolendosi della riduttiva valutazione compiuta, ha prospettato una valutazione difforme da quella del CTU, sostenendo il modo generico che il CTU non avrebbe valutato la concreta condizione di fatto e lo stato di salute della ricorrente, pur risultando dalla relazione in atti che il consulente ha preso in debita considerazione il certificato di visita fisiatrica del luglio 2024 e tenuto conto del fatto che questi, in sede di visita obiettiva, non ha riscontrato il grave deficit statico dinamico lamentato, né tale condizione risulta certificata nella documentazione sanitaria in atti.
Dunque, i rilievi formulati con il ricorso introduttivo di questo giudizio di opposizione non appaiono idonei ad inficiare le conclusioni cui è giunto il CTU il quale, prendendo in considerazione la documentazione prodotta e valutando le patologie di cui la ricorrente è affetta ha escluso che la stessa necessiti di assistenza continua.
3 Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno condivise e richiamate siccome prive di vizi logico- giuridici e improntate a rigore scientifico.
Né l'opponente ha prodotto ulteriore documentazione idonea a dar conto di eventuali più gravi condizioni (rispetto a quelle verificate nella prima fase) nelle quali verserebbe e idonee a giustificare un accertamento più favorevole.
Per quanto sopra, dunque, appare superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e la nomina di un nuovo consulente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato
5. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. Per tali ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
2129/2024 R.G.
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' in entrambe le fasi. CP_1
Pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto di pari CP_1
data.
Catania, 20/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, all'esito dell'udienza del
20.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9555/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anselmi Vittorio Antonio;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/10/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la propria condizione di soggetto che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti ordinari della vita quotidiani senza l'assistenza di un accompagnatore, oltre alla condizione di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità.
Si è costituito in giudizio l' deducendo profili di inammissibilità dell'opposizione per la CP_1
genericità dei motivi di contestazione avverso la relazione redatta dal CTU nominato nella prima fase e contestando comunque la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
1 L'udienza del 20.3.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto l'accertamento del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (cfr. Cass. n. 6084/2014;
Cass. n. 2025/2020).
Ne discende che inammissibile è la domanda volta ad ottenere la condanna dell' alla CP_1 corresponsione dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento
4. Ciò posto, va evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
2 Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase, esaminata la documentazione prodotta in atti, aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente, trovata affetta da “Cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA. Diabete Mellito NID in ottimo compenso metabolico. Spondiloartrosi diffusa. OSAS di grado lieve. Ipoacusia bilaterale. Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale e lieve declino cognitivo”, presentasse un quadro patologico tale da non determinare la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento e lo status di portatrice di handicap grave.
A fronte di tali risultanze parte opponente si è limitata ad affermare l'erroneità delle conclusioni del consulente, prospettando un dissenso diagnostico basato solo sulle seguenti argomentazioni: “Le dette patologie, in particolar modo la grave spondilodiscoartrosi diffusa del rachide ed alle ginochia con deficit statico-dinamico, dimostrano senza alcun dubbio che l'odierna ricorrente necessiti (come peraltro attestato in seno al certificato di visita fisiatrica del 13.07.2024 già depositata in atti), oltre al riconoscimento dello stato di Handicap grave, anche del beneficio della indennità di accompagnamento, avendo senza alcun dubbio bisogno di un'assistenza continua […]”.
Tanto premesso, reputa il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, risolvendosi le deduzioni dell'opponente nella manifestazione di un mero dissenso rispetto agli esiti cui è giunto il
CTU nominato, i quali non appaiono inficiati da lacune o errori diagnostici rilevabili.
L'opponente, nel ricorso introduttivo della fase di opposizione, ha manifestato un giudizio di non condivisione delle conclusioni del CTU, limitandosi a prospettare un avviso diverso. Non ha lamentato alcuna specifica carenza diagnostica e non ha denunciato affermazioni illogiche o scientificamente errate, non ha lamentato l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Dolendosi della riduttiva valutazione compiuta, ha prospettato una valutazione difforme da quella del CTU, sostenendo il modo generico che il CTU non avrebbe valutato la concreta condizione di fatto e lo stato di salute della ricorrente, pur risultando dalla relazione in atti che il consulente ha preso in debita considerazione il certificato di visita fisiatrica del luglio 2024 e tenuto conto del fatto che questi, in sede di visita obiettiva, non ha riscontrato il grave deficit statico dinamico lamentato, né tale condizione risulta certificata nella documentazione sanitaria in atti.
Dunque, i rilievi formulati con il ricorso introduttivo di questo giudizio di opposizione non appaiono idonei ad inficiare le conclusioni cui è giunto il CTU il quale, prendendo in considerazione la documentazione prodotta e valutando le patologie di cui la ricorrente è affetta ha escluso che la stessa necessiti di assistenza continua.
3 Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno condivise e richiamate siccome prive di vizi logico- giuridici e improntate a rigore scientifico.
Né l'opponente ha prodotto ulteriore documentazione idonea a dar conto di eventuali più gravi condizioni (rispetto a quelle verificate nella prima fase) nelle quali verserebbe e idonee a giustificare un accertamento più favorevole.
Per quanto sopra, dunque, appare superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e la nomina di un nuovo consulente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato
5. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. Per tali ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
2129/2024 R.G.
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' in entrambe le fasi. CP_1
Pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto di pari CP_1
data.
Catania, 20/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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