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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2010/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2010/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi13 Giugno 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. COCCIOLITO SIMONETTA e l'avv. , oggi Parte_1 sostituito dall'avv.
Per l'avv. SERAFINI GIAMPIERO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Per l'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Per l'avv. TENAGLIA PIERLUIGI e l'avv. oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Hanno partecipato con memorie e conclusioni alla udienza ex art. 127 ter di discussione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2010/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 COCCIOLITO SIMONETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.MILLI N.45 64100 TERAMOpresso il difensore avv. COCCIOLITO SIMONETTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERAFINI CP_1 C.F._1 GIAMPIERO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Mantegna, 29 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZIpresso il difensore avv. SERAFINI GIAMPIERO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. TENAGLIA PIERLUIGI e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II 147 65121 PESCARApresso il difensore avv. TENAGLIA PIERLUIGI
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto decreto ingiuntivo contro Pt_1 [...] garante del marito poi fallito;
come ditta individuale, per due linee di CP_1 Persona_1 credito rimaste insolute, un saldo passivo di conto corrente e fatture commerciali, dal Tribunale di Modena. La consumatrice garante ha ottenuto lo spostamento della causa di opposizione presso il tribunale di residenza,Teramo. Sostiene la garante che la banca ha proseguito a far credito al marito quando ormai era evidente la sua insolvenza, essendo stato tra l'altro condannato per evasione fiscale. Per cui la fideiussione non era valida, tra l'altro contratta in mala fede della banca.La
pagina 2 di 4 copertura fideiussoria va quindi considerata decaduta. Contesta di aver creato con il proprio comportamento un pregiudizio giuridico alla garante per cui non può invocare la decadenza della fideiussione. La banca ignorava il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale. Prima i rapporti erano stati improntati alla massima regolarità. Le annotazioni a debito si sono essenzialmente formate dopo il fallimento,prima il era a credito.Era la moglie, Per_1 necessariamente a conoscenza dell'insolvenza del marito, che avrebbe di un tanto dovuto avvisare la banca. Il 1957 CC è espressamente derogato per volontà delle parti. Il tribunale di Modena ha quindi dichiarato nullo il decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale. Quindi qui a Teramo riassume la banca le domande. Fatte subito precisare le conclusioni, e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. CP_1 deve rispondere per operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al marito imprenditore Di Febo o a chi gli fosse subentrato, e garantisce qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso la banca in relazione a garanzie già prestate. Con rinuncia alla preventiva escussione, essendo tenuta a pagare a semplice richiesta scritta. L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva n. 13/1993/CEE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, investito di una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento nell'ambito di una procedura nella quale il debitore consumatore non partecipi, non può escludere d'ufficio l'applicazione di una clausola del contratto di credito al consumo concluso tra tale consumatore e il professionista interessato, qualora non sia convinto che tale clausola debba essere qualificata come «abusiva», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva. L'esistenza di un dubbio quanto al fatto che tale clausola abbia potuto essere accettata dal consumatore a seguito di una pratica commerciale sleale, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva n.
29/2005/CE, può tuttavia costituire un elemento, tra gli altri, che può essere preso in considerazione ai fini della valutazione del carattere potenzialmente abusivo della clausola di cui trattasi. ( Corte di Giustizia Ue 2025/337). Nel caso di specie, a prescindere dalla diretta possibilità di dichiarare nulla la fideiussione per mancata prova della partecipazione a monte della intesa sleale, da parte della è indubbio e non più controverso che di intesa sleale si trattò; e quindi CP_3 questa fu fatta approvare alla consumatrice, a seguito di prassi commerciale sleale, con la quale la consumatrice ebbe ad accettare varie limitazioni di responsabilità e di proporre eccezioni, non ultima quella del foro, incompatibili con la propria qualità di consumatrice, che diede la propria garanzia personale perché all'epoca legata da matrimonio con il garante principale;
condannato per evasione fiscale e quindi fallito, elementi che non potevano certo sfuggire all'erogatore del credito professionale. Pertanto intervenuta e banca non possono chiedere alcunché sulla scorta di un documento contrattuale che adesso sarebbe inidoneo persino a ottenere un decreto ingiuntivo ( che 10755/24 Cassazione: Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, se l'esecuzione è fondata su un decreto ingiuntivonon opposto e il giudice del monitorio ha omesso di esaminare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, ma entro il limite dell'avvenuta vendita del bene (o dell'assegnazione del credito) pignorato, non potendo opporsi all'aggiudicatario vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.). Ne deriva che la domanda va respinta con spese. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da e dalla intervenuta Controparte_4 CP_2 contro condanna gli attori in solido alle spese di lite che liquida in euro 14103 per CP_1 compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%; con distrazione in favore dell'avv.
Giampiero Serafini che si è dichiarato antistatario.
Teramo, 13 Giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2010/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi13 Giugno 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. COCCIOLITO SIMONETTA e l'avv. , oggi Parte_1 sostituito dall'avv.
Per l'avv. SERAFINI GIAMPIERO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Per l'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Per l'avv. TENAGLIA PIERLUIGI e l'avv. oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Hanno partecipato con memorie e conclusioni alla udienza ex art. 127 ter di discussione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2010/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 COCCIOLITO SIMONETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.MILLI N.45 64100 TERAMOpresso il difensore avv. COCCIOLITO SIMONETTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERAFINI CP_1 C.F._1 GIAMPIERO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Mantegna, 29 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZIpresso il difensore avv. SERAFINI GIAMPIERO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. TENAGLIA PIERLUIGI e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II 147 65121 PESCARApresso il difensore avv. TENAGLIA PIERLUIGI
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto decreto ingiuntivo contro Pt_1 [...] garante del marito poi fallito;
come ditta individuale, per due linee di CP_1 Persona_1 credito rimaste insolute, un saldo passivo di conto corrente e fatture commerciali, dal Tribunale di Modena. La consumatrice garante ha ottenuto lo spostamento della causa di opposizione presso il tribunale di residenza,Teramo. Sostiene la garante che la banca ha proseguito a far credito al marito quando ormai era evidente la sua insolvenza, essendo stato tra l'altro condannato per evasione fiscale. Per cui la fideiussione non era valida, tra l'altro contratta in mala fede della banca.La
pagina 2 di 4 copertura fideiussoria va quindi considerata decaduta. Contesta di aver creato con il proprio comportamento un pregiudizio giuridico alla garante per cui non può invocare la decadenza della fideiussione. La banca ignorava il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale. Prima i rapporti erano stati improntati alla massima regolarità. Le annotazioni a debito si sono essenzialmente formate dopo il fallimento,prima il era a credito.Era la moglie, Per_1 necessariamente a conoscenza dell'insolvenza del marito, che avrebbe di un tanto dovuto avvisare la banca. Il 1957 CC è espressamente derogato per volontà delle parti. Il tribunale di Modena ha quindi dichiarato nullo il decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale. Quindi qui a Teramo riassume la banca le domande. Fatte subito precisare le conclusioni, e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. CP_1 deve rispondere per operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al marito imprenditore Di Febo o a chi gli fosse subentrato, e garantisce qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso la banca in relazione a garanzie già prestate. Con rinuncia alla preventiva escussione, essendo tenuta a pagare a semplice richiesta scritta. L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva n. 13/1993/CEE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, investito di una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento nell'ambito di una procedura nella quale il debitore consumatore non partecipi, non può escludere d'ufficio l'applicazione di una clausola del contratto di credito al consumo concluso tra tale consumatore e il professionista interessato, qualora non sia convinto che tale clausola debba essere qualificata come «abusiva», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva. L'esistenza di un dubbio quanto al fatto che tale clausola abbia potuto essere accettata dal consumatore a seguito di una pratica commerciale sleale, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva n.
29/2005/CE, può tuttavia costituire un elemento, tra gli altri, che può essere preso in considerazione ai fini della valutazione del carattere potenzialmente abusivo della clausola di cui trattasi. ( Corte di Giustizia Ue 2025/337). Nel caso di specie, a prescindere dalla diretta possibilità di dichiarare nulla la fideiussione per mancata prova della partecipazione a monte della intesa sleale, da parte della è indubbio e non più controverso che di intesa sleale si trattò; e quindi CP_3 questa fu fatta approvare alla consumatrice, a seguito di prassi commerciale sleale, con la quale la consumatrice ebbe ad accettare varie limitazioni di responsabilità e di proporre eccezioni, non ultima quella del foro, incompatibili con la propria qualità di consumatrice, che diede la propria garanzia personale perché all'epoca legata da matrimonio con il garante principale;
condannato per evasione fiscale e quindi fallito, elementi che non potevano certo sfuggire all'erogatore del credito professionale. Pertanto intervenuta e banca non possono chiedere alcunché sulla scorta di un documento contrattuale che adesso sarebbe inidoneo persino a ottenere un decreto ingiuntivo ( che 10755/24 Cassazione: Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, se l'esecuzione è fondata su un decreto ingiuntivonon opposto e il giudice del monitorio ha omesso di esaminare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, ma entro il limite dell'avvenuta vendita del bene (o dell'assegnazione del credito) pignorato, non potendo opporsi all'aggiudicatario vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.). Ne deriva che la domanda va respinta con spese. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da e dalla intervenuta Controparte_4 CP_2 contro condanna gli attori in solido alle spese di lite che liquida in euro 14103 per CP_1 compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%; con distrazione in favore dell'avv.
Giampiero Serafini che si è dichiarato antistatario.
Teramo, 13 Giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
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