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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/05/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 114 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto: responsabilità professionale, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Parise, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Antonello Talerico sito in via Corso Mazzini n.
74, Catanzaro;
- attrice -
E
(P.I. Controparte_1 P.IVA_1 P.IV
), in persona del suo legale rappresentante protemporerappresentata e difesa dagli
Avv. Carolina Lussana, giusta procura allegata in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via T. Camapnella n 115, Catanzaro;
- convenuta –
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli CP_2 C.F._2
Avv.ti Vito Tassone e Iolanda Tassone, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito alla via
Umberto I n. 378/A, San Vito sullo Ionio (CZ);
- convenuto -
1 (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_3 C.F._3
Avv.ti Vito Tassone e Iolanda Tassone, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito alla via
Umberto I n. 378/A, San Vito sullo Ionio (CZ);
- convenuto -
Controparte_4
in persona del legale
[...] rappresentate p.t. presso Controparte_5
88100 Catanzaro.
- convenuta contumace -
Conclusioni: come da verbale del 28 marzo 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha convenuto in giudizio, con ricorso sommario di cognizione, Parte_1 innanzi al Tribunale di Catanzaro l' Controparte_4
e , la
[...] Controparte_4
c/o l' Controparte_6 [...]
per Controparte_7 Controparte_3 sentirli condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, imputabili all'imprudente e negligente condotta asseritamente tenuta dei sanitari della struttura sanitaria nell'esecuzione dell'intervento di rinosettoplastiva cui venne sottoposta in data
20.10.2009.
A sostegno della pretesa ha allegato che il 19.10.2009 venne ricoverata presso l'
[...]
Controparte_8 per essere sottoposta ad intervento di Rinosettoplastca e revisioni grandi labbra al fine di risolvere un problema di deficit respiratorio nasale.
In occasione del ricovero ha prestato il proprio consenso informato per effettuare il predetto intervento, eseguito il giorno seguente per come riportato in cartella clinica.
All'esito dell'operazione ha, tuttavia, appreso che l'intervento realizzato non fu quello di rinosettoplastiva ma di settoplastica, avente natura estetica e, pertanto, non risolutivo delle problematiche respiratorie lamentate.
Per tali ragioni, ritenendo l'operato dei sanitari integrante gli estremi di una condotta omissiva e colposa, ha chiesto il risarcimento del danno subito, essendo residuati dall'operazione postumi invalidanti tali da necessitare di un ulteriore intervento risolutivo di settoplastica.
Si è costituita in giudizio l' che, nel Controparte_1 contestare le avverse deduzioni, ha dapprima eccepito l'improcedibilità della domanda
2 per omesso esperimento del tentativo di mediazione e, nel merito, ha censurato la domanda avversaria sotto il profilo della sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento dedotto e il pregiudizio lamentato, gravando sull'attrice l'onere della prova del comportamento colposo dei sanitari ritenuti responsabili dell'evento dannoso;
in ordine al quantum, ha rilevato l'immotivata e sommaria quantificazione operata nell'atto introduttivo del giudizio dall'attrice.
Per tali ragioni ha quindi concluso chiedendo volersi accertare l'inammissibilità, e l'improcedibilità della domanda e, nel merito, il rigetto delle pretese avversarie.
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda ha chiesto volersi accertare e dichiarare la responsabilità dei medici con condanna esclusiva degli stessi ovvero, in subordine, concorsuale con l' Controparte_7
Si è costituito in giudizio il dott. il quale, nell'impugnare le avverse CP_2 deduzioni e domande, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato tentativo del procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti di
[...]
; nel merito, ha precisato che, contrariamente a quanto dedotto dalla CP_3 ricorrente, ella è stata sottoposta ad intervento di rinosettoplastica, come concordato e ampiamente prospettatole in sede di conferimento del consenso informato, non potendoglisi, quindi, imputare alcun profilo di colpa per il proprio operato e dovendosi ritenere gli assunti del consulente di parte Dott. destituiti di ogni Per_1 fondamento medico scientifico.
Per tali ragioni, ha chiesto volersi preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della pretesa avversaria.
Si è costituita in giudizio anche la Dott. , la quale ha preliminarmente Controparte_3 eccepito la prescrizione della domanda nei suoi confronti sia volendo far valere la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2947 c.c.
Ha eccepito, altresì, la nullità della notifica del ricorso e l'omesso svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Nel merito ha ricalcato le difese già svolte dal dott. ed ha concluso CP_2 chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
Esperite le procedure di mediazione nei confronti dell' e della Dott. Controparte_9
, in data 28.05.2020, il Giudice, ritenuta la complessità della causa ed il CP_3 numero di soggetti coinvolti, disponeva il mutamento del rito e concedeva termini per il deposito memorie ex art. 183 comma VI cpc.; il giudizio è stato dunque istruito con la prova per testi ed è stata espletata consulenza medico legale da parte dei Dott.ri e . Parte_2 Parte_3
All'udienza del 27 marzo 2025, svoltasi con trattazione scritta, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione con la
3 concessione dei termini di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'
[...]
Controparte_4
in persona del l.r.p.t. che, benché regolarmente citata, non si è
[...] costituita in giudizio.
Preliminarmente, va precisato che essendo il fatto dedotto antecedente alla riforma in ambito sanitario – in quanto risalente all'anno 2009 –, la responsabilità del medico e della struttura sanitaria deve inquadrarsi nell'alveo della responsabilità contrattuale
(così Cass. Civ. n. 28811 dell'8 novembre 2019), di tal che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, “in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16 gennaio 2009); ciò con la precisazione per cui “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee
a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto
l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” (v. Cass. 15993 del
21 luglio 2011).
Il riparto dell'onere probatorio segue, pertanto, i generali criteri operanti in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, in virtù dei quali “il creditore, che agisce per il risarcimento del danno, deve fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che quest'ultimo non è stato possibile per causa a lui non imputabile” (cfr. Cass., Sez.
Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass., Sez. Un., 11.01.2008 n.577)
3. Tenendo a mente gli esposti principi, la domanda di risarcimento dei danni proposta da è infondata, in quanto pur essendo incontroverso il titolo del Parte_1 rapporto, dall'istruttoria svolta non sono emersi né elementi di colpa in capo ai medici e
4 né la sussistenza del nesso causale tra il dichiarato peggioramento delle condizioni di salute che avrebbe subito prima e dopo l' intervento subito presso la l' U.O. di Chirurgia
Plastica ricostruttiva ed estetica dell'Università e la condotta dei sanitari. CP_4
Tanto si evince dalla complessiva valutazione del quadro probatorio, esame della cartella clinica, dichiarazioni testimoniali e consulenza tecnica medico legale svolta dai dott. e ai quali è stato affidato il compito di verificare e descrivere i Pt_2 Pt_3 trattamenti sanitari cui è stata sottoposta l'attrice, la loro correlazione dal punto di vista causale con gli esiti negativi lamentati, il rispetto della ars medica nella loro esecuzione oltre l'eventuale quantificazione percentuale dei postumi permanenti.
In merito deve richiamarsi, ancora una volta, l'ordinanza resa il 27 maggio 2022 in ordina alla posizione del CTU dott. e, quanto alla Dott. appare del tutto Pt_3 Pt_2 vaga la indicazione della stessa quale assistente del CTP della parte dott. , CP_2 dovendosi peraltro evidenziare come gli stessi periti abbiano dichiarato la insussistenza di incompatibilità nell'espletare l'accertamento loro demandato, senza che sia emersa una concreta causa di incompatibilità in quanto riferito da parte attrice.
L'elaborato, poi, compiuto, esclude la necessità dell'invocato approfondimento istruttorio, essendo la causa stata compiutamente istruita.
Nel rispondere ai quesiti proposti, i periti d'ufficio hanno, anzitutto, rimarcato le differenze tra la rinoplastica e la settoplastica, evidenziando come la rinoplastica sia l'operazione di chirurgia estetica praticata per soddisfare le esigenze di coloro che intendono modificare il profilo estetico – forma ed aspetto- del proprio naso;
la settoplastica, invece, è l'operazione chirurgica, con scopo esclusivamente terapeutico, volta a correggere la condizione di setto nasale deviato;
la rinosettoplastica, quindi, è
l'intervento chirurgico, con finalità estetiche e terapeutiche, che serve a correggere, contemporaneamente, gli inestetismi del naso e le deviazioni del setto nasale.
In tema di responsabilità sanitaria, come innanzi precisato, l'accertamento del nesso di causalità è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del
"più probabile che non") la quale si articola in due criteri distinti che operano l'uno nel caso in cui sullo stesso evento si pongano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, l'altro nel caso in cui, sempre sullo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative.
In applicazione di entrambi i criteri, il giudice, nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, tiene conto, nell'esercizio del potere di libero apprezzamento, della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili (ovverosia delle prove dichiarative, documentali e presuntive dedotte dalla parte a ciò onerata, nonché delle risultanze dell'indagine tecnica eventualmente disposta ed espletata), traendo dalla complessiva valutazione di esse il giudizio probabilistico sulla relazione di causalità.
(Cassazione civile sez. III, 05/03/2024, n.5922).
5 Orbene, occorre ancora premettere in punto di diritto con riferimento alla cartella clinica che trattasi di atto pubblico che esplica la funzione di diario del decorso della malattia e di altri eventi clinici rilevanti, sicché i fatti devono esservi annotati contestualmente al loro verificarsi.
La cartella clinica è un diario diagnostico-terapeutico, nel quale vanno annotati fatti di giuridica rilevanza quali i dati anagrafici ed anamnestici del paziente, gli esami obiettivi, di laboratorio e specialistici, le terapie praticate, nonché l'andamento, gli esiti e gli eventuali postumi della malattia.
La costante giurisprudenza ritiene che le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo. (Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.16737)
Alla luce delle considerazioni in parola non può che rilevarsi la circostanza per cui la dedotta non corrispondenza alla realtà delle annotazioni sull'intervento chirurgico eseguito in data 20.10.2019 potevano essere fatte valere dall'attrice solo con la querela di falso che tuttavia in questa sede non è stata proposta, né è stata proposta in via autonoma, rimanendo quindi integra la validità e la valenza probatoria delle annotazioni ivi redatte con riferimento a quanto in esse indicato. Nella cartella clinica l'intervento praticato è descritto come rinosettoplastica e di tanto non v'è ragione di dubitare.
Infatti, a diverse conclusioni sull'effettiva natura dell'intervento svolto non può giungersi neanche alla luce delle indagini peritali espletate dai consulenti nominati dal
Tribunale i quali, nell'argomentare in merito alle osservazioni al ctp di parte attrice, hanno osservato che: la deviazione destro convessa del setto cartilagineo nasale viene rilevato in corso di esame obiettivo nella cartella clinica;
l'Rx cranio effettuata il
20.10.2009 riporta esclusivamente una lieve scoliosi del setto nasale. Per parametrare quelli che sono gli esiti oggi a quello che era lo stato anteriore questi elementi sono gli unici che abbiamo per affermare che la deviazione ad oggi (ovvero sinistro convessa come obiettivato in corso di operazioni peritali) è controlaterale rispetto a quella che era prima dell'intervento chirurgico di rinosettoplastica;
…; la deviazione del setto nasale destro convessa nell'esame prima dell'intervento, diventa sinistro convessa dopo, solo perché esito prevedibile della settoplastica e certamente non causa di deficit respiratorio.
Inoltre, in corso di operazioni peritali sono state eseguite visita ed esame rinoscopico a fibre ottiche, alla presenza di quanti di competenza, che non hanno lasciato alcun dubbio sulla pervietà delle fosse nasali, quindi sulla funzionalità respiratoria, ed
6 esclude qualsiasi sospetto di patologia allegabile all'intervento chirurgico. Se proprio si vuole ricercare le motivazioni del “senso di affanno” lamentato dalla paziente, non si può non evidenziare la malattia allergica e la depressione di cui si fa cenno nell'anamnesi.
Dunque, appare evidente come l'intervento praticato, come evidenziato dai CCTTTUU, sia stato di rinosettoplastica, dunque a valenza non solo estetica. D'altro canto, a fronte della cartella clinica nella quale è indicato l'intervento effettuato, le dichiarazioni testimoniali dei testi di parte attrice - e appaiono Testimone_1 Testimone_2 inverosimili;
la ha riferito che, ferma sulla soglia della stanza, subito dopo Tes_2
l'operazione subita dalla , avrebbe sentito il Dott. dirle di avere fatto solo Pt_1 CP_2 un intervento di rinoplastica;
la stessa riferisce che ciò le venne riferito il giorno Pt_1 successivo;
quanto al poi, rende dichiarazioni del tutto generiche e prive di Tes_1 concreti riferimenti anche temporali.
A sconfessare tali generiche dichiarazioni, anche la testimonianza del medico specializzando presente al momento dell'intervento in sala operatoria che escusso alla stessa udienza del 23.9.2021 precisava che alla paziente venne effettuato intervento di rinosettoplastica e revisione delle grandi labbra, come programmato.
Sono gli stessi CCTTUU a precisare, poi, nelle controdeduzioni al CTP che non si può ritenere quanto scritto nella cartella clinica come una mera invenzione, e non il report degli accadimenti avvenuti nel corso del ricovero e dell'intervento chirurgico subito dalla paziente e proprio dalla descrizione della cartella clinica emerge che l'intervento eseguito fu di rinosettoplastica e che esso non necessitasse della presenza di uno specialista in Otorinolaringoiatria.
Sull'esito cicatriziale post chirurgico delle strutture vestibolari della fossa nasale sinistra i CCTTUU hanno rilevato che tale esito, pur non essendo gravemente influente sulla respirazione, necessita senz'altro di una revisione di chirurgia plastica;
ma tale complicanza è chiaramente prevista dal consenso informato firmato dalla signora
. Pt_1
Dunque, un esito che era ben prevedibile e che prospettato al paziente è stato oggetto di consenso informato.
Per quanto sopra quindi i consulenti hanno concluso che nell'intervento eseguito in data
20.10.2009 dai sanitari della Parte_4
il personale sanitario che ha operato ha agito con adeguata
[...] CP_1 perizia e con osservanza delle regole dell'arte medica, delle linee guida e raccomandazioni di settore;
hanno altresì rilevato che il trattamento posto in essere non ha pregiudicato le condizioni della paziente, difettando a riguardo documentazione sanitaria antecedente o successiva all'intervento atta a dimostrare la presenza o l'aggravamento di deficit respiratori.
7 Inoltre, gli esiti cicatriziali con valenza estetica conseguenti all'intervento sono prevedibili ma non prevenibili e comunque espressamente previsti dalla letteratura e riportati nel consenso informato olografato dalla;
non ci sono i presupposti Pt_1 riguardo alla necessità di un secondo intervento sul setto nasale a scopo
“respiratorio”; non esita danno biologico né inabilità temporanea in conseguenza dell'intervento chirurgico del 20.10.2009.
In ultimo i consulenti hanno confermato che l'esecuzione dell'intervento di rinosettoplastica non comporta la presenza dello specialista Otorinolaringoiatra. Il dato era stato rimarcato dalla difesa a sostegno della circostanza che non fosse stato effettuato intervento di rinosettoplatica, ma come chiaramente richiamato dai CCTTUU la presenza dell'otorino non è necessaria in tali interventi.
A margine, osserva il Tribunale che correttamente i consulenti non hanno tenuto in considerazione la documentazione sanitaria esibita in sede di operazione peritali dall'attrice (TC del massiccio facciale del 30.06.2022) in quanto tardivamente prodotta e diretta a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda. Ad ogni modo,
l'attività istruttoria ha consentito di rilevare inequivocabilmente la natura dell'intervento praticato e la circostanza che esso fosse stato eseguito secondo le regole dell'arte e con un puntuale e non contestato consenso informato, di tal che appare evidente che una successiva evoluzione del quadro sanitario della paziente appare allo stato inconferente.
Per tali ragioni la domanda attorea di risarcimento danni non può trovare accoglimento.
Ogni altra domanda deve ritenersi assorbita.
Va comunque rigettata la domanda di condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta non essendo emerso che l'attrice abbia agito con dolo o colpa grave.
4. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di tutti i convenuti e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.147 del 13 agosto
2022, per lo scaglione di riferimento individuato in base alla domanda.
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di parte attrice come già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_5 [...]
Controparte_4
in persona del l.r.p.t.;
[...] Controparte_7
n persona del l.r.p.t.; e;
[...] CP_2 Controparte_3
8 - condanna al pagamento in favore Parte_5 Controparte_7 in persona del l.r.p.t., , delle spese di
[...] CP_2 Controparte_3 lite che si liquidano per ciascuna delle parti in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
- nulla per le spese con riferimento alla
[...]
in Controparte_4 persona del legale rappresentate p.t. presso che non ebbe a Controparte_5 costituirsi;
- pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U medico legale, Parte_1 come già liquidate.
Catanzaro, lì 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
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