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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 23/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1655 del 2016 R.G., promossa
DA
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore e (CF. ), rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Fazzi Parte_2 CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Arzachena, via Matteotti 7
Parte attrice
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Tito Monterosso, ed elettivamente domiciliata in Sassari, via Oriani
5, presso lo studio dell'avv. Paolo Perantoni,
Parte convenuta
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.12.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note d'udienza, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato l e , Parte_1 Parte_2 quest'ultimo nella sua qualità di fideiussore della prima, convenivano in giudizio il CP_1
e, in relazione al contratto di conto corrente n. 2377/000026, acceso presso la ex
[...] Controparte_2
poi infine
[...] Controparte_3 Controparte_1 lamentavano la mancata sottoscrizione del contratto, con la sua conseguente nullità, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca, la nullità della commissione di massimo scoperto, il superamento del tasso soglia di cui alla l. n. 108 del 1996, e chiedevano procedersi alla rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti, con la conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto dovuto.
In relazione al contratto di mutuo ipotecario a rogito del notaio stipulato in data 20/04/2009, Per_1 rep.92067 racc. 25264, per l'importo capitale di €.240.000,00, lamentavano l'esistenza di usura originaria, e chiedevano che l'esposizione debitoria fosse rideterminata con il ricalcolo del piano di ammortamento soltanto sulla quota capitale ricevuta, pari ad €.240.000,00.
Si costituiva in giudizio il che contestava la fondatezza dei rilievi svolti dagli Controparte_1 attori, e concludeva come in atti.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e c.t.u., veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.1.2025 sulle conclusioni formulate dalle parti come da note in atti.
Deve in primo luogo darsi atto che gli attori, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno dichiarato di rinunciare alle domande sul mutuo ipotecario di cui ai punti h, i, j, k, l, m, n, ed alle domande di cui ai punti f e g sulla fideiussione, cosicchè in ordine ad esse nessuna pronuncia deve essere resa.
La domanda attrice è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Va in primo luogo disattesa la domanda di nullità, per difetto di sottoscrizione, del contratto del
28/02/2008, con cui è stato aperto il rapporto di conto corrente n.2237/000026, e della lettera contratto di concessione di affidamento del 21/09/2009.
Deve infatti considerarsi che “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. SS.UU. n. 898 del 2018).
Detto principio è stato ribadito da Cass., ord. n. 16362 del 21.6.2018, secondo cui “nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dall'art. 117, comma 3, TUB…va inteso non applicando la disciplina generale sulle nullità negoziali per difetto di forma, ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (in senso conforme, v. anche Cass., ord. n. 9196 del 2021).
Tanto premesso, con riferimento al contratto di conto corrente n. 2377/000026, stipulato il 28.2.2008,
l'espletata c.t.u., correttamente motivata e priva di vizi logici e dalle cui risultanze il Tribunale non ritiene dunque di discostarsi, ha consentito di accertare che “dall'origine del rapporto risulta essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi con la medesima periodicità trimestrale per gli interessi creditori che debitori…” (pag. 5 della consulenza).
2 Correttamente, pertanto, il c.t.u. ha eliminato la capitalizzazione degli interessi passivi solo a far data dall'1.1.2014, in forza del divieto di cui alla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629), così accertando la necessità di recuperare a favore del correntiste la somma, frutto di anatocismo, di €. 119,82.
Il consulente ha poi accertato che il tasso d'interesse passivo è stato pattuito per iscritto nel contratto di concessione/variazione di affidamento del 21.09.2009, ed ha correttamente effettuato il calcolo degli interessi tenendo conto dei tassi originariamente pattuiti e modificati nel tempo secondo le variazioni via via intervenute, come risultanti dagli estratti conto comunicati al correntista.
Il c.t.u. ha poi escluso che, nel corso del rapporto, sia stato superato il tasso soglia sull'usura, e, dopo aver accertato che, a partire dal terzo trimestre del 2011 l'aliquota applicata a titolo di “corrispettivo per disponibilità creditizia” era pari “all'1,9500% fino ad arrivare negli ultimi trimestri al 2,0%”, cosicchè non era più conforme alla pattuizione dell'1,500%, ha escluso dal ricalcolo gli importi addebitati a tale titolo, giungendo alla determinazione dell'importo di €. 4.472,79 a credito del correntista.
Sulla base degli accertamenti sin qui riassunti, il consulente ha provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente sino alla data di estinzione (31.12.2015), che è risultato essere pari ad €. 17.537,16 a debito della società attrice.
Con riferimento al contratto di mutuo ipotecario stipulato il 20.4.2009, il consulente ha escluso che il tasso di mora superi il tasso soglia di riferimento.
Va escluso, inoltre, che, ai fini della determinazione del tasso soglia antiusura, debba tenersi conto della commissione di estinzione anticipata e sommarla agli interessi moratori, atteso che la prima costituisce una clausola penale di recesso, pattuita per consentire al debitore di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi pattuiti in favore del mutuante, mentre i secondi costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire gli interessi corrispettivi.
In considerazione della legittimità delle pattuizioni intercorse tra le parti, devono essere respinte anche le domande proposte dal fideiussore , e quella di risarcimento del danno, non Parte_2 avendo in ogni caso fornito gli attori alcuna prova sul punto.
Stante la soccombenza sostanziale, gli attori vanno condannati, in solido, alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, e di quelle di c.t.u., come liquidate separatamente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda ed eccezione respinta;
in parziale accoglimento della domanda attrice, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n.
2377/000026 è pari ad €. 17.537,16 a debito della società attrice;
respinge le ulteriori domande proposte dalle parti;
condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che si liquidano in complessivi €. 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese di c.t.u. come liquidate separatamente.
Tempio Pausania, 23.4.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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