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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RG 3688/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3688/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BERTANI BRUNELLA presso il cui studio sito in VIALE REGINA LELENA 13/2 42124 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PERVILLI REBECCA presso il cui studio sito in VIA BORSELLINO 2 42124 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 28.03.2025, hanno dato atto di avere raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte ivi riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 547/2017 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 04-26.05.2017.
Preliminarmente occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 06.12.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, nelle note depositate per l'udienza del giorno 28.03.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate:
Voglia il Tribunale di Reggio Emilia,
(i) revocare l'obbligazione di mantenimento della figlia in capo al Persona_1 padre a far data dal mese di aprile 2025, avendo la stessa Parte_1 raggiunto la indipendenza economica.
(ii) stabilire, con efficacia dal mese di aprile 2025, che il padre Parte_1 contribuisca al mantenimento del figlio versando direttamente Persona_2 allo stesso euro 1.500,00 mensili per dodici mensilità annue e versando euro 500,00 mensili alla madre Dott.ssa il tutto sino alla indipendenza Parte_2 economica di . I predetti assegni verranno rivalutati secondo la variazione Per_2 dell'indice ISTAT FOI dall'aprile 2026 prendendo come base di calcolo l'indice ISTAT FOI dell'aprile 2025. Ciascuno dei genitori provvederà a sostenere al 50% le spese extra assegno per , come previste e regolate dal protocollo in materia Per_2 vigente presso il Tribunale di Reggio Emilia (giugno 2023).
(iii) Spese legali compensate.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse del figlio maggiorenne non autosufficiente Per_2
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 547/2017 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 04-26.05.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 03.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3688/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BERTANI BRUNELLA presso il cui studio sito in VIALE REGINA LELENA 13/2 42124 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PERVILLI REBECCA presso il cui studio sito in VIA BORSELLINO 2 42124 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 28.03.2025, hanno dato atto di avere raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte ivi riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 547/2017 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 04-26.05.2017.
Preliminarmente occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 06.12.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, nelle note depositate per l'udienza del giorno 28.03.2025 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate:
Voglia il Tribunale di Reggio Emilia,
(i) revocare l'obbligazione di mantenimento della figlia in capo al Persona_1 padre a far data dal mese di aprile 2025, avendo la stessa Parte_1 raggiunto la indipendenza economica.
(ii) stabilire, con efficacia dal mese di aprile 2025, che il padre Parte_1 contribuisca al mantenimento del figlio versando direttamente Persona_2 allo stesso euro 1.500,00 mensili per dodici mensilità annue e versando euro 500,00 mensili alla madre Dott.ssa il tutto sino alla indipendenza Parte_2 economica di . I predetti assegni verranno rivalutati secondo la variazione Per_2 dell'indice ISTAT FOI dall'aprile 2026 prendendo come base di calcolo l'indice ISTAT FOI dell'aprile 2025. Ciascuno dei genitori provvederà a sostenere al 50% le spese extra assegno per , come previste e regolate dal protocollo in materia Per_2 vigente presso il Tribunale di Reggio Emilia (giugno 2023).
(iii) Spese legali compensate.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse del figlio maggiorenne non autosufficiente Per_2
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 547/2017 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 04-26.05.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 03.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli