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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3443/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3443/2024 tra e Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18 marzo 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. COMBERATI in sost. avv. MASINI GIACOMO per parte ricorrente Parte_1
e per presente il sig.
[...] Parte_2 Parte_1
Nonché, per parte resistente Controparte_1
, la dr.ssa CALVANESE
[...]
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3443/2024 promossa da:
(cf: e (cf/pi: ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
Rappresentati e difesi dall'Avv. MASINI GIACOMO
PARTI RICORRENTI contro
(cf/PI: Controparte_1
P.IVA_2
Rappresentato e difeso dai dr. BRANCA MARIA ANTONIETTA, COSENTINO ROSA, CALVANESE MARIA, AMENDOLA VINCENZO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Opposizione Ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 6 1- Parte ricorrente , unitamente alla società di cui risulta Parte_1 Parte_2
legale rappresentante, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n.
175/24/5 del giorno 21 agosto 2024 (cfr., doc. 1 fasc. ricorrente), con la quale l' chiedeva il pagamento dell'importo di euro 3.549,36, a Controparte_1
titolo di sanzioni per occupazione irregolare di un lavoratore per la giornata del 16 agosto 2023, come da verbale unico di accertamento del servizio ispettivo (cfr., doc. 6, fasc. ricorrente), notificato a seguito di attività ispettiva (cfr., doc. 2 e 5, fasc. ricorrente).
2- I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che l'opponente assume, nel merito, che nessuna violazione sarebbe stata posta in essere dalla società Vasta S.r.l., di cui il sig. era legale rappresentante, in Parte_1
quanto, il lavoratore trovato dagli ispettori intento a svolgere una prestazione in favore della società, in realtà era sul posto solo per spirito amicale, considerando che lo stesso lavoratore sarebbe stato, come accertato in sede ispettiva, titolare di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con la conseguenza che mancherebbero gli indici della subordinazione.
Al contrario, parte opposta ribadisce le proprie posizioni, nel merito evidenziando come le asserite doglianze dell'opponente siano totalmente infondate, considerando la correttezza e validità dell'accertamento, che ha permesso di determinare in maniera chiara tutte le condotte addebitate all'impresa e al suo titolare.
3- Nel merito, il potere impositivo dell' è originato da un Controparte_1
accertamento iniziato con accesso ispettivo del 16 agosto 2023 (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente cit. e doc. 1, fasc. resistente), in forza del quale i soggetti verbalizzanti avrebbero accertato in servizio tre soggetti, oltre al titolare, di cui uno (il sig. Per_1
senza formale assunzione.
[...]
pagina 3 di 6 Si deve osservare innanzitutto che, laddove gli Enti previdenziali o ministeriali individuino quale ragione da porre alla base di una pretesa contributiva, sanzionatoria, o assicurativa la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto dei rapporti lavorativi, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista degli oneri relativi, hanno l'onere di fornire la prova
(essendo ricorrenti in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa.
Nel caso di specie, la prova offerta è stato il deposito agli atti di causa del verbale di accertamento (da cui originano le asserite violazioni), corredato dalle dichiarazioni rese agli ispettori (cfr., doc. 2, 3 e 4, fasc. resistente).
4- In particolare, con riferimento ai fatti rilevanti, il sig. è stato trovato Per_1
intento in mansioni lavorative presso il locale aziendale della parte ricorrente, senza alcuna formale assunzione.
Sentito nell'immediatezza dagli Ispettori verbalizzanti, lo stesso ha Per_1
espressamente dichiarato di essersi recato sul posto proprio per svolgere attività di lavoro in favore della al fine di incrementare il proprio reddito, per Parte_2
ragioni personali (cfr., doc. 3, fasc. resistente cit.).
La circostanza, peraltro, è stata confermata in sede ispettiva anche dall'odierno ricorrente, sig. il quale è risultato consapevole di Parte_1
impiegare la forza lavoro del con riferimento alla giornata oggetto di Per_1
accertamento e che detto impiego rispondeva ad esigenze aziendali (cfr., doc. 2, fasc. resistente cit.)
Ne deriva che, anche volendo aderire alla tesi della parte ricorrente, secondo la quale il era sul posto solo per dare una mano, spinto da rapporti Per_1
amicali e sfruttando la sua collocazione in ferie per quel giorno, nondimeno sussistono tutti i caratteri della subordinazione, anche se ovviamente limitati solo alla giornata del 16 agosto 2023.
pagina 4 di 6 Infatti, nel momento in cui viene appurato direttamente dagli ispettori lo svolgimento di un'attività lavorativa, in assenza di qualsivoglia formale rapporto diverso dal lavoro subordinato, quest'ultimo si presume, mentre l'eventuale presenza di diverse ragioni che giustificherebbero altrimenti la prestazione, quali nel caso di specie, i pretesi rapporti amicali tra le parti, devono essere presenti nelle comuni intenzioni delle parti (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 23/08/2000, n.
11045: «La gratuità o meno delle prestazioni, e la conseguente esclusione di un rapporto di lavoro subordinato o al contrario l'affermazione di tale rapporto, nel concorso degli altri elementi costitutivi, deve essere stabilita alla stregua della volontà originaria delle parti, nonché delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, idonee a chiarirla, integrarla o modificarla;
in tale quadro assume rilievo precipuo
l'esistenza o meno di cause giustificatrici, sul piano giuridico - sociale, della prestazione gratuita (finalità ideali e non lucrative delle prestazioni, ricollegabili, ad esempio, a vincoli di solidarietà familiare, sociale o politica), poiché, in assenza delle stesse a giustificazione di una prestazione oggettivamente configurabile come lavorativa, deve ritenersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tenuto anche presente il carattere non decisivo della mera inerzia del prestatore, seppur prolungata nel tempo, nel chiedere un compenso»).
Dalle stesse dichiarazioni richiamate, al contrario, emerge che i rapporti di amicizia hanno rappresentato l'antecedente per l'individuazione del lavoratore, ma non hanno determinato in alcun modo la natura del rapporto, instaurato, per quella giornata, al fine di garantire al una entrata economica aggiuntiva, e al Per_1
datore di lavoro una sostituzione di personale assente.
5- In questo contesto, allora, l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione deve essere confermata integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate coma de dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso e conferma l'Ordinanza Ingiunzione impugnata;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
2.500,00 oltre spese generali e accessori se dovuti.
Bologna il 18/03/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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