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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 14 aprile 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2515/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F..: ), nata a San Giorgio a [...] in Parte_1 C.F._1 data 04/04/1980 e residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Marigliano ( e Nicola Tripani ( C.F._2 C.F._3 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Jannelli n. 23, in virtù di procura conferita in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC
o Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
, cf. con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli, in Via De Gasperi, n.55 presso gli Avvocati Paola Forgione ( C.F._4
) , Erminio Capasso del foro di Napoli Email_3
( pec: ) e Agostino Di Feo del C.F._5 Email_5 foro di Salerno ( t) che lo C.F._6 Email_6 rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti del 22.03.2024 per atto del Notar in Roma Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Napoli Nord n. 2084/20 pubblicata il giorno 9 maggio 2023
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 12.06.2021 -premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della società a far data dal 21/01/2014 sino al 05/02/2015- Controparte_2 deduceva che in data 16/02/2016, il Tribunale di Nola con sentenza n. 14/216, pronunziata in data 16.02.2016, dichiarava il fallimento della società datrice di lavoro e nominava Curatori i IG.ri Avv. Umberto Ostieri e Dott.ssa Mariarosaria De Geronimo. La ricorrente aggiungeva di aver presentato istanza di ammissione al passivo per le seguenti somme: - € 6.980,64, con privilegio ex art. 2751 bis c.c., per retribuzioni maturate e non pagate, di cui € 6.302,54 maturate nei 90 giorni precedenti al licenziamento;
- € 1.483,31, con privilegio ex art. 2751 bis c.c., per TFR maturato e non pagato;
- € 18.247,32, con privilegio ex art. 2751 bis c.c., per indennità ex art. 18 L.F per la cessazione del rapporto di lavoro;
di aver ottenuto l'accoglimento limitatamente all'importo di euro 825,00 per TFR come da CUD 2015 anno 2014 e da cedolino emesso;
di aver presentato opposizione allo stato passivo all'esito del quale, con decreto n. cronol. 489/2019 del 19/07/2019 RG n. 5773/2017, il Tribunale di Nola, così di pronunciava: “in accoglimento parziale del ricorso, ammette al passivo, in relazione alla ricorrente , l'importo di euro 8.463,95, anziché di € 825,00, si cui € Parte_1
1.483,31 a titolo di TFR al lordo della ritenuta, € 6.302,54 per le ultime tre mensilità, il tutto col privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c., oltre interessi legali e oltre rivalutazione sino all'esecutività dello stato passivo”; che, tale provvedimento non era oggetto di impugnazioni;
che in data 29/06/2020, l'odierna ricorrente presentava domanda all' (5199.29/06/2020.0070418) di CP_1 ammissione al fondo di garanzia per le somme di € 1.483,31, a titolo di TFR ex art. 2 L. CP_1
297/82, ed € 6.302,54, a titolo di ulteriori crediti di lavoro ex art. 1 e 2 d.lgs.80/92; che l CP_1 accoglieva l'istanza relativamente alla somma di € 1.483,31, a titolo di TFR (doc. 017), mentre rigettava, con provvedimento del 21/07/2020 la domanda relativa agli ulteriori crediti da lavoro (ex art. 2 d.lgs. 80/1992), in quanto “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art. 2 c.1 D.lvo 80/92)”; che, in data 20/10/2020, la ricorrente presentava ricorso n. 1927451 Prot. .5100.20/10/2020.0830387, al Comitato Provinciale di Napoli CP_1 dell;
che, non perveniva riscontro a tale ricorso al Comitato Provinciale. CP_1
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli al fine di ottenere Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in parte motiva, l'illegittimità del rigetto parziale della domanda di ammissione al fondo di garanzia del 29/06/2020 Prot. .5199.29/06/2020.0070418 presentata dalla IG.ra CP_1 CP_1
relativamente alla somma di € 6.302,54, a titolo di ulteriori crediti di Parte_1 lavoro ex art. 1 e 2 d.lgs.80/92 ;
2. Sempre in via principale, condannare, per le ragioni indicate in parte motiva, l a pagare, in favore della IG.ra , la somma di € CP_1 Parte_1
6.302,54, ovvero quella diversa somma ritenuta conforme a Giustizia, oltre interessi e rivalutazione a far data dal 29/06/2020; 3. In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di lite, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio l che si opponeva CP_1 all'accoglimento della domanda, eccependo in via preliminare la prescrizione annuale.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale adito, accogliendo l'eccezione, rigettava il ricorso per prescrizione del diritto di credito.
Avverso tale pronuncia è insorta la quale, con ricorso depositato il Parte_1
18.10.2023, ha eccepito l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure
2 aveva ritenuto rilevante, ai fini della dell'interruzione del termine di prescrizione, la data di notificazione del ricorso in luogo della data di deposito presso la Cancelleria del Tribunale competente. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, con ogni conseguenza in tema di spese processuali.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio l che CP_1 ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione dell'udienza del 14 aprile 2025. Infine, acquisite le note di trattazione, effettuata la camera di consiglio, la controversia è stata definita nei termini di seguito espressi..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito espresse.
Occorre premettere che il punto nodale della questione sottoposta all'esame della Corte è rappresentato dall'individuazione dell'atto idoneo ad interrompere il termine annuale di prescrizione per l'esercizio del diritto di accesso al Fondo di Garanzia gestito dall per la corresponsione CP_1 delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro.
Invero, è pacifico tra le parti che l'odierna appellante in data 20.10.2020 abbia presentato ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza per il pagamento delle retribuzioni ed è pacifico che il termine di decorrenza del termine di prescrizione sia decorso dal 18 gennaio 2021, e cioè novanta giorni dopo la presentazione del ricorso amministrativo.
Si discute, invece, dell'idoneità del deposito del ricorso giudiziale ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione.
A tal fine la Corte ritiene del tutto condivisibile l'interpretazione del giudice di prime cure, il quale ha escluso che il mero deposito del ricorso possa esercitare l'efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
Occorre rammentare, invero, che la previsione dei termini di prescrizione brevi è posta a presidio della certezza dei rapporti giuridici, al fine di garantire un più agile svolgimento delle attività di rilievo economico nell'ambito delle quali il creditore deve poter confidare nella stabilità delle situazioni economiche pendenti.
Se questa è la ratio sottesa all'istituto di cui si fa applicazione in questa sede, non appare convincente la tesi sostenuta dall'appellate, che reputa che il mero deposito del ricorso, anche se di molto antecedente alla notificazione dello stesso, possa interrompere validamente il corso della prescrizione pur nell'ignoranza della parte presunta debitrice.
A tale proposito, peraltro, appare opportuno richiamare quanto di recente affermato dalla Suprema Corte, Sez.I, 9.01.2024 n. 698 (seppure in tema di procedimento per la determinazione dell'indennità di esproprio ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001) laddove ha chiarito che: “il mero deposito nella cancelleria della Corte d'appello del ricorso introduttivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto solo a seguito della notificazione del ricorso medesimo e del decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto”.
3 Analogamente, Cass.civ. sez. VI-3 del 23.09.2022 n. 27944 ha statuito: “Il solo deposito del ricorso monitorio nella cancelleria del giudice, prima e indipendentemente dalla sua notifica unitamente al decreto ingiuntivo, non può considerarsi idoneo a produrre l'effetto interruttivo dei termini di prescrizione” .
Infine, appare opportuno richiamare quanto affermato da Cass.civ., Sez.Lav., nell'Ordinanza 13/08/2021 n. 22876 in cui ha precisato che: “ L'azione di regresso spettante all' nei confronti CP_3 del datore di lavoro ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nel caso in cui questi sia stato assolto dall'imputazione derivatagli dall'infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di cui all'art. 112, quinto comma, seconda parte, del d.P.R. citato che, avendo natura di prescrizione e non di decadenza, può essere interrotto non con il deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l'azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora “.
In conclusione, la Corte -aderendo all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nei precedenti sopra richiamati, il quale appare rispondente alla ratio dell'istituto per come sopra interpretata- dispone il rigetto dell'appello proposto dalla . Parte_1
Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale evidenziato dalla stessa parte appellante attraverso il richiamo e diverse pronunce della Suprema Corte, si ritengono sussistenti motivi adeguati per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Napoli il giorno 14 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr. Anna Carla Catalano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 14 aprile 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2515/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
(C.F..: ), nata a San Giorgio a [...] in Parte_1 C.F._1 data 04/04/1980 e residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Marigliano ( e Nicola Tripani ( C.F._2 C.F._3 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Jannelli n. 23, in virtù di procura conferita in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC
o Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
, cf. con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli, in Via De Gasperi, n.55 presso gli Avvocati Paola Forgione ( C.F._4
) , Erminio Capasso del foro di Napoli Email_3
( pec: ) e Agostino Di Feo del C.F._5 Email_5 foro di Salerno ( t) che lo C.F._6 Email_6 rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti del 22.03.2024 per atto del Notar in Roma Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Napoli Nord n. 2084/20 pubblicata il giorno 9 maggio 2023
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 12.06.2021 -premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della società a far data dal 21/01/2014 sino al 05/02/2015- Controparte_2 deduceva che in data 16/02/2016, il Tribunale di Nola con sentenza n. 14/216, pronunziata in data 16.02.2016, dichiarava il fallimento della società datrice di lavoro e nominava Curatori i IG.ri Avv. Umberto Ostieri e Dott.ssa Mariarosaria De Geronimo. La ricorrente aggiungeva di aver presentato istanza di ammissione al passivo per le seguenti somme: - € 6.980,64, con privilegio ex art. 2751 bis c.c., per retribuzioni maturate e non pagate, di cui € 6.302,54 maturate nei 90 giorni precedenti al licenziamento;
- € 1.483,31, con privilegio ex art. 2751 bis c.c., per TFR maturato e non pagato;
- € 18.247,32, con privilegio ex art. 2751 bis c.c., per indennità ex art. 18 L.F per la cessazione del rapporto di lavoro;
di aver ottenuto l'accoglimento limitatamente all'importo di euro 825,00 per TFR come da CUD 2015 anno 2014 e da cedolino emesso;
di aver presentato opposizione allo stato passivo all'esito del quale, con decreto n. cronol. 489/2019 del 19/07/2019 RG n. 5773/2017, il Tribunale di Nola, così di pronunciava: “in accoglimento parziale del ricorso, ammette al passivo, in relazione alla ricorrente , l'importo di euro 8.463,95, anziché di € 825,00, si cui € Parte_1
1.483,31 a titolo di TFR al lordo della ritenuta, € 6.302,54 per le ultime tre mensilità, il tutto col privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c., oltre interessi legali e oltre rivalutazione sino all'esecutività dello stato passivo”; che, tale provvedimento non era oggetto di impugnazioni;
che in data 29/06/2020, l'odierna ricorrente presentava domanda all' (5199.29/06/2020.0070418) di CP_1 ammissione al fondo di garanzia per le somme di € 1.483,31, a titolo di TFR ex art. 2 L. CP_1
297/82, ed € 6.302,54, a titolo di ulteriori crediti di lavoro ex art. 1 e 2 d.lgs.80/92; che l CP_1 accoglieva l'istanza relativamente alla somma di € 1.483,31, a titolo di TFR (doc. 017), mentre rigettava, con provvedimento del 21/07/2020 la domanda relativa agli ulteriori crediti da lavoro (ex art. 2 d.lgs. 80/1992), in quanto “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art. 2 c.1 D.lvo 80/92)”; che, in data 20/10/2020, la ricorrente presentava ricorso n. 1927451 Prot. .5100.20/10/2020.0830387, al Comitato Provinciale di Napoli CP_1 dell;
che, non perveniva riscontro a tale ricorso al Comitato Provinciale. CP_1
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli al fine di ottenere Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in parte motiva, l'illegittimità del rigetto parziale della domanda di ammissione al fondo di garanzia del 29/06/2020 Prot. .5199.29/06/2020.0070418 presentata dalla IG.ra CP_1 CP_1
relativamente alla somma di € 6.302,54, a titolo di ulteriori crediti di Parte_1 lavoro ex art. 1 e 2 d.lgs.80/92 ;
2. Sempre in via principale, condannare, per le ragioni indicate in parte motiva, l a pagare, in favore della IG.ra , la somma di € CP_1 Parte_1
6.302,54, ovvero quella diversa somma ritenuta conforme a Giustizia, oltre interessi e rivalutazione a far data dal 29/06/2020; 3. In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi di lite, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio l che si opponeva CP_1 all'accoglimento della domanda, eccependo in via preliminare la prescrizione annuale.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale adito, accogliendo l'eccezione, rigettava il ricorso per prescrizione del diritto di credito.
Avverso tale pronuncia è insorta la quale, con ricorso depositato il Parte_1
18.10.2023, ha eccepito l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure
2 aveva ritenuto rilevante, ai fini della dell'interruzione del termine di prescrizione, la data di notificazione del ricorso in luogo della data di deposito presso la Cancelleria del Tribunale competente. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, con ogni conseguenza in tema di spese processuali.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio l che CP_1 ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione dell'udienza del 14 aprile 2025. Infine, acquisite le note di trattazione, effettuata la camera di consiglio, la controversia è stata definita nei termini di seguito espressi..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito espresse.
Occorre premettere che il punto nodale della questione sottoposta all'esame della Corte è rappresentato dall'individuazione dell'atto idoneo ad interrompere il termine annuale di prescrizione per l'esercizio del diritto di accesso al Fondo di Garanzia gestito dall per la corresponsione CP_1 delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro.
Invero, è pacifico tra le parti che l'odierna appellante in data 20.10.2020 abbia presentato ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza per il pagamento delle retribuzioni ed è pacifico che il termine di decorrenza del termine di prescrizione sia decorso dal 18 gennaio 2021, e cioè novanta giorni dopo la presentazione del ricorso amministrativo.
Si discute, invece, dell'idoneità del deposito del ricorso giudiziale ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione.
A tal fine la Corte ritiene del tutto condivisibile l'interpretazione del giudice di prime cure, il quale ha escluso che il mero deposito del ricorso possa esercitare l'efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
Occorre rammentare, invero, che la previsione dei termini di prescrizione brevi è posta a presidio della certezza dei rapporti giuridici, al fine di garantire un più agile svolgimento delle attività di rilievo economico nell'ambito delle quali il creditore deve poter confidare nella stabilità delle situazioni economiche pendenti.
Se questa è la ratio sottesa all'istituto di cui si fa applicazione in questa sede, non appare convincente la tesi sostenuta dall'appellate, che reputa che il mero deposito del ricorso, anche se di molto antecedente alla notificazione dello stesso, possa interrompere validamente il corso della prescrizione pur nell'ignoranza della parte presunta debitrice.
A tale proposito, peraltro, appare opportuno richiamare quanto di recente affermato dalla Suprema Corte, Sez.I, 9.01.2024 n. 698 (seppure in tema di procedimento per la determinazione dell'indennità di esproprio ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001) laddove ha chiarito che: “il mero deposito nella cancelleria della Corte d'appello del ricorso introduttivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto solo a seguito della notificazione del ricorso medesimo e del decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto”.
3 Analogamente, Cass.civ. sez. VI-3 del 23.09.2022 n. 27944 ha statuito: “Il solo deposito del ricorso monitorio nella cancelleria del giudice, prima e indipendentemente dalla sua notifica unitamente al decreto ingiuntivo, non può considerarsi idoneo a produrre l'effetto interruttivo dei termini di prescrizione” .
Infine, appare opportuno richiamare quanto affermato da Cass.civ., Sez.Lav., nell'Ordinanza 13/08/2021 n. 22876 in cui ha precisato che: “ L'azione di regresso spettante all' nei confronti CP_3 del datore di lavoro ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nel caso in cui questi sia stato assolto dall'imputazione derivatagli dall'infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di cui all'art. 112, quinto comma, seconda parte, del d.P.R. citato che, avendo natura di prescrizione e non di decadenza, può essere interrotto non con il deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l'azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora “.
In conclusione, la Corte -aderendo all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nei precedenti sopra richiamati, il quale appare rispondente alla ratio dell'istituto per come sopra interpretata- dispone il rigetto dell'appello proposto dalla . Parte_1
Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale evidenziato dalla stessa parte appellante attraverso il richiamo e diverse pronunce della Suprema Corte, si ritengono sussistenti motivi adeguati per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Napoli il giorno 14 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr. Anna Carla Catalano
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