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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
IA Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1403/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/03/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BERTELLI STEFANIA e dall'avv. BERTELLI PATRIZIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi e vivranno separati, Parte_2 Parte_1 nel reciproco rispetto e ciascuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
2) La casa ex coniugale, condotta in locazione, resterà nella piena ed esclusiva disponibilità di , che la abiterà insieme ai figli IA e Parte_1 Per_1 con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti. si trasferirà altrove Parte_2 portando con sé i propri effetti personali e gli oggetti concordemente a lei attribuiti.
3) Anche in realizzazione di precorsi accordi di compensazione, Parte_1 corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento della moglie la somma di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
20 di ogni mese, con decorrenza da marzo 2025.
4) Spese legali integralmente compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Ostiglia (MN) in data 25/02/1995 (con atto iscritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 1, Parte 1, Ufficio 1, Anno 1995) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostiglia di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 24/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
IA Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1403/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/03/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BERTELLI STEFANIA e dall'avv. BERTELLI PATRIZIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi e vivranno separati, Parte_2 Parte_1 nel reciproco rispetto e ciascuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
2) La casa ex coniugale, condotta in locazione, resterà nella piena ed esclusiva disponibilità di , che la abiterà insieme ai figli IA e Parte_1 Per_1 con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti. si trasferirà altrove Parte_2 portando con sé i propri effetti personali e gli oggetti concordemente a lei attribuiti.
3) Anche in realizzazione di precorsi accordi di compensazione, Parte_1 corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento della moglie la somma di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
20 di ogni mese, con decorrenza da marzo 2025.
4) Spese legali integralmente compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Ostiglia (MN) in data 25/02/1995 (con atto iscritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 1, Parte 1, Ufficio 1, Anno 1995) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostiglia di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 24/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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