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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2256 /2024 Rg
Il giudice,
a scioglimento della riserva conseguente alla concessione di termine per note in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter cpc;
lette le note depositate dalle parti;
letti gli artt. 127 ter, 128, 281 sexies, 281 terdecies cpc;
PQM
decide la causa come a contestuale sentenza, che allega alla presente ordinanza al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato, all'esito di discussione ex artt. 281 sexies e 281 terdecies cpc svoltasi con contraddittorio cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2256 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco ( ), presso il cui studio, CodiceFiscale_2
in Foggia alla via Lustro n. 29, è elettivamente domiciliato, in forza di mandato da intendersi apposto in calce al ricorso introduttivo
- ATTORE-
E
(c.f. , p.i. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
della Dott.ssa , nella sua qualità di procuratrice, a ciò legittimata in CP_2
virtù dei poteri conferiti con procura speciale del 14/04/2021 a rogito Notaio
Dott.ssa di Milano, Rep. n. 6745, Racc. 4737, Persona_1 elettivamente domiciliata in Cosenza, Via D. Milelli n. 26/B, presso lo
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Perugini Controparte_3
in forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA -
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, i difensori delle parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
2 Per parte attrice: (conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione e nelle note ex art. 127 ter cpc depositate in vista dell'udienza di discussione): “In via preliminare sollevare la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per le motivazioni esposte in narrativa. In via istruttoria si insiste nell'ammissione della consulenza tecnica contabile per accertare l'errata indicazione del TAEG;
rideterminare il piano di ammortamento ai tassi BOT ex art. 125bis TUB;
l'effettivo rapporto dare/avere tra le parti ed ogni altro elemento utile ai fini della decisione. Nel merito Voglia il
Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere.
a) Accertare e dare atto che il TAEG indicato nel contratto de quo a) Accertare e dare atto che il TAEG indicato nel contratto de quo dalla è nullo o comunque CP_4
inferiore a quello effettivamente praticato, come meglio specificato in narrativa. b)
Per gli effetti, condannare l' resistente al pagamento della somma di € CP_5
14.098,96 in favore del ricorrente, a titolo di interessi già pagati e spese, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo. e) Con condanna della Società resistente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. parcella allegata alla perizia di parte), con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Per la convenuta (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e richiamate precisate nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di discussione): “CONCLUDE per il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate perché improcedibili, inammissibili, infondate, non provate. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281 decies e ss cpc, , premesso Parte_1
di aver stipulato in data 5.8.15 con contratto di prestito Controparte_1 personale per il finanziamento della complessiva somma di € 27.691,03, da restituirsi nell'arco di 120 mesi;
premesso, altresì, che l'istituto di credito mutuante, contestualmente alla stipula del finanziamento, pretendeva dal ricorrente, ai fini della concessione del credito, la stipula di una polizza assicurativa, deduceva la non conformità del TAEG effettivamente applicato a quello indicato in contratto, non tenendo conto quest'ultimo dei costi sostenuti dal consumatore relativamente alla polizza assicurativa, al canone Conto Corrente e all'imposta di bollo, in violazione
3 dell'art. 125 bis d.lgs. 385/1993 (di seguito TUB). Il ricorrente chiedeva, quindi, condannarsi l'istituto di credito convenuto al pagamento della complessiva somma di
€ 14.098,96 di cui € 11.131,02 a titolo di interessi ed € 2.967,94 per spese, comportando la violazione dell'art. 125 bis Tub la necessità di rideterminare il tasso di interesse del mutuo in conformità a quanto prescritto dalla medesima norma, nonché il diritto del cliente alla restituzione delle spese corrisposte.
Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità della Controparte_6
domanda (essendo il mutuo sottoscritto dal ricorrente ancora in fase di ammortamento) e deducendo, comunque, l'infondatezza di essa, avendo la convenuta agito nel rispetto dei propri obblighi di trasparenza e correttezza nonché delle prescrizioni di legge.
Disattese le istanze istruttorie di parte attrice, la causa era decisa all'esito di discussione orale, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies cpc, svoltasi nelle forme di cui agli artt. 127 ter e 128 cpc.
RITENUTO IN DIRITTO
1. La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
1.1 Va premesso che l'attore ha inteso chiaramente esercitare azione di ripetizione dell'indebito, rispetto alle somme a suo dire illegittimamente percepite dalla convenuta in relazione al contratto di prestito personale da lui sottoscritto, ancora in fase di ammortamento. La convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda, proprio sul presupposto della non avvenuta estinzione del rapporto negoziale alla data di deposito del ricorso. La deduzione coglie nel segno. Deve, infatti, ritenersi, in conformità alla giurisprudenza formatasi in materia di conto corrente bancario (cfr.
Cass. Sez. Un. n. 24418/2010 e successive conformi) che l'azione di ripetizione delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un contratto di mutuo sia proponibile solo a decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi (cfr. Cass. 4232/2023), di talché, fino alla chiusura definitiva del rapporto o alla estinzione anticipata, il diritto alla ripetizione non può essere fatto valere (cfr. art. 2935 c.c.).
1.2 Residua, invero, un interesse dell'attore all'accertamento della nullità delle clausole contrattuali afferenti il TAEG, in vista del futuro esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito e al fine di escludere, per il futuro, annotazioni illegittime da
4 parte dell'istituto mutuante (cfr. Cass. 21646/2018). Sotto tale profilo la domanda è infondata.
Orbene, l'art. 125 bis TUB configura, nei contratti di credito al consumo, la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
Ai fini della corretta identificazione dei costi inclusi nel TAEG occorre fare riferimento all'art. 121, comma 2, t.u.b. il quale dispone che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Il TAEG deve, quindi, includere le spese relative al contratto di assicurazione qualora questa sia obbligatoria, oppure costituisca un requisito per ottenere il credito alle condizioni proposte.
Nel caso in esame, l'attore, pur gravato del relativo onere, non ha provato la ricorrenza di tali condizioni, tanto più ove si consideri che nel modulo informativo
Pt_ sottoscritto dall' è indicata espressamente la natura facoltativa della polizza (si legge, infatti, nella sezione “condizioni economiche ed avvertenze” che “la/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il
Consumatore può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato”).
La stessa convenuta ha versato in atti documentazione idonea a comprovare che nel
Pt_ medesimo periodo in cui era sottoscritto il contratto a base della domanda dell' venivano sottoscritti (da altri clienti) contratti di finanziamento alle stesse condizioni di quelle sottoscritte dall'attore ma in mancanza di copertura assicurativa (all. 13 alla comparsa di costituzione), con conseguente non indispensabilità della stessa per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.
Non appare pertinente, di contro, la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla diversa problematica dell'incidenza delle polizze assicurative sul calcolo del TEG – tasso effettivo globale - a fini di usura, data la diversa formulazione del già richiamato art. 121 TUB rispetto all'art. 644, comma 4, c.p. (che ritiene sufficiente, per la determinazione del tasso di interesse usurario, il mero “collegamento” all'erogazione del credito). Non sussistono altresì i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte
5 di Giustizia dell'UE (per come richiesto da parte attrice nelle note conclusive), atteso che l'attore si duole della non adeguata tutela del consumatore per l'ipotesi di violazione delle norme sulla trasparenza contrattuale, quale questione che non viene in rilievo nella presente sentenza, in ragione della riconosciuta mancata violazione dell'art. 125 bis Tub.
La conclusione appare ancora più netta con riguardo ai costi rappresentati dal canone di conto corrente e dall'imposta di bollo, essendo stata una scelta del cliente l'addebito su conto corrente della rata del finanziamento, in alcun modo incidente sulle condizioni del finanziamento medesimo.
La domanda va, quindi, rigettata.
Resta assorbita ogni diversa questione (con riferimento, in particolare, alla reiterata richiesta di CTU avanzata da parte attrice, che alcuna influenza avrebbe a fini di decisione in ragione di tutto quanto esposto nella presente sentenza).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e in applicazione dei minimi tabellari, che appaiono congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio (svoltosi con rito semplificato di cognizione) e alla scarsa complessità delle questioni giuridiche sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande dell'attore;
2. Condanna alla rifusione, in favore di , in persona Parte_1 Controparte_6
del legale rappresentante pro-tempore, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 06/05/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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