Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1175/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 13.05.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle A.U.P.P., dott.sse Marianna Formica, Sara Cecere
e Daria è presente l'Avv. Claudio Luciano, per delega dell'Avv. Carbone, Pt_1 nell'interesse e per conto del Sig. , il quale si riporta ai propri scritti Parte_2 difensivi ed impugna e contesta estensivamente tutto quanto dedotto ed eccepito ex adverso poiché illegittimo ed in fondato. L'Avv. Luciano chiede che la causa sia introitata a sentenza. Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del difensore e in subordine chiede fissarsi udienza di discussione.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art, 429 c.p.c..
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela di Gennaro
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno 13.05.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 1175/2022 R.G., avente ad oggetto: “retribuzione”;
TRA
(già , (p. iva indicata: Parte_3 CP_1
) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., sig. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Orlando Santaniello, presso il cui Parte_4 studio legale è elettivamente domiciliata in Nola (Na) alla via Polveriera n. 59 (indirizzo pec indicato: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_2 C.F._1 difeso dall'avv. Maria Carbone, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Portici alla via Libertà n. 218 bis (indirizzo pec indicato:
; Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.04.2022, la società opponente in epigrafe indicata chiedeva l'accoglimento della opposizione e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso in relazione al fascicolo nr. 481/2022 di questo
Tribunale in data 26.02.2022 e notificato a mezzo pec in data 1.03.2022, per l'importo
2 di euro € 1.817,06 a titolo di TFR oltre interessi legali maturati e rivalutazione monetaria, nonché spese legali, ad istanza del sig. Parte_2
Rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare voglia l'On. Giudicante, alla luce dell'eccezione preliminare sollevata, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo
e la consequenziale revoca del medesimo titolo;
2. Nel merito e nella denegata ipotesi in cui codesto Magistrato non dovesse accogliere la spiegata eccezione preliminare, da ritenersi assorbente rispetto al merito del giudizio, nel merito revocare il decreto ingiuntivo notificato all'opponente in data 26.02.2022 in quanto del tutto erroneo nel suo ammontare, essendo calcolato su importi lordi, già corrisposti a titolo di trattenute dalla opponente società;
3. Sempre nel merito, dichiarare nullo e rigettare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto le somme in decreto non sono certe, liquide ed esigibili;
4. Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Rappresentava che la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto era parte di quella richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo nel procedimento recante n. R.G. 481/2022.
In particolare, esponeva che con ricorso per decreto ingiuntivo Parte_2 chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 4.209,81, quale somma delle seguenti voci: € 2152,08 a titolo di TFR maturato e non corrisposto;
€ 563,88 a titolo di mensilità del mese di maggio 2019 (sino al 15.05.2019); € 86,94 a titolo di rateo
13ma mensilità; € 86,94 a titolo di rateo 14ma mensilità; € 129,16 a titolo di assegno al nucleo familiare sul mese di maggio 2019; € 1.051,79 a titolo di ferie maturate e non godute (ovvero € 40,14 paga giornaliera x 26,20 gg di ferie giusta busta paga di aprile
2019); € 139,02 a titolo di festività soppresse (ovvero € 5,73 x 24,24 gg di festività soppresse).
Rappresentava che con decreto ingiuntivo emesso il 26.02.2022, il Giudice Unico del
Lavoro del Tribunale di Avellino, esaminata la documentazione, accoglieva il ricorso solo per parte del credito azionato, ossia per il T.F.R., per l'importo di € 1.817,06, ingiungendo a essa società oggi opponente il pagamento della somma vantata oltre interessi legali maturati e rivalutazione monetaria, nonché spese legali.
Lamentava che il complessivo atto notificato tramite pec alla opponente società era manchevole degli elementi necessari e imprescindibili ai fini dell'autenticità e conformità del titolo, non essendo l'atto notificato, tramite pec all'opponente, conforme all'atto presente nel fascicolo telematico, in quanto manchevole della firma
3 digitale del magistrato estensore del decreto ingiuntivo e del numero del decreto stesso.
Precisava che nella relata stilata dall'odierna opposta, anch'essa non sottoscritta digitalmente né riportante firma autografa, si notificava e attestava la conformità all'originale del Decreto Ingiuntivo n. 481/2022, denominato “Decreto Ingiuntivo
c/ Metronotte.pdf” e rilevava che invero il decreto ingiuntivo n. 481/2022 non Pt_2 esisteva e il titolo notificato non riportava il numero indicato, anzi il numero riportato attestava il Ruolo Generale del giudizio monitorio e non il numero del decreto.
Eccepiva la nullità dell'atto notificato e l'invalidità della stessa notifica.
Nel merito rileva che il credito vantato dall'opposto non presentava i requisiti peculiari ed essenziali per l'emissione di un decreto ingiuntivo, non potendosi considerare liquido ed esigibile il credito in ipotesi derivante da un necessario accertamento di somme dovute, che richiedeva una pronuncia di accertamento che poteva aversi solo mediante l'espletamento di un giudizio ordinario.
Eccepiva, ancora, l'inammissibilità e infondatezza del ricorso per indeterminatezza e incertezza del quantum richiesto a titolo di T.F.R., considerato del tutto erroneo nel suo ammontare, essendo calcolato su importi lordi, già corrisposti a titolo di trattenute dalla opponente società.
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva Parte_2 che rappresentava che il messaggio pec di notifica del decreto ingiuntivo recava nell'oggetto, come richiede la norma, il riferimento alla notifica di atto giudiziario e conteneva il ricorso per decreto ingiuntivo, il provvedimento come emesso, la procura, nonché la relata di notifica. Precisava che la relata risultava completa in ogni sua parte rinvenendosi in essa il riferimento alla parte notificante, alla parte notificata, al registro pubblico da cui è estratto l'indirizzo pec, all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento monitorio e agli atti trasmessi attestazione di conformità. Esponeva che i file allegati alla pec di notifica risultavano firmati digitalmente da parte del procuratore inoltrante il messaggio, con l'unica eccezione, ovviamente, del file del provvedimento monitorio che, essendo emesso dall'organo giudicante, di certo non
4 poteva essere sottoscritto dal procuratore notificante, che si era limitato ad attestarne la conformità al corrispondente contenuto nel fascicolo informatico.
Sottolineava che la società debitrice aveva proposto opposizione ritualmente e nei termini e ciò non solo confermava la correttezza della notifica ma ne sanava ogni eventuale irregolarità e/o nullità.
Precisava che la società opponente non contestava la sussistenza del rapporto di lavoro de quo né tantomeno deduceva di aver corrisposto alcunché a titolo di T.F.R..
Sottolineava che il decreto ingiuntivo era fondato su documentazione redatta e sottoscritta dalla società opponente: il contratto di lavoro, i fogli paga, il Cud, i modelli
Unilav, il verbale di conciliazione innanzi alla ITL.
Spiegava, infine, domanda riconvenzionale per l'accertamento del diritto al pagamento anche di ulteriori emolumenti già dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma non concessi.
Rappresentava che la società opponente gli aveva comunicato in data 25.03.2019 il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con decorrenza dal 30.03.2019.
Riferiva di aver impugnato tale licenziamento con comunicazione del 8.04.2019 e che ne era scaturita una procedura innanzi alla ITL di Napoli che si era conclusa in data
15.05.2019 con la dichiarazione del lavoratore di accettare il licenziamento e di rinunciare all'impugnativa dello stesso che si considerava decorrere dalla data del
15.05.2019.
Aggiungeva che nonostante l'ultimo suo giorno di lavoro alle dipendenze della società datrice di lavoro fosse stato il 15.05.2019, avendo invero ricevuto la mensilità del mese di aprile 2019, tuttavia non gli era stato corrisposto oltre al TFR anche la retribuzione relativa al mese di maggio 2019 e le ultime spettanze.
Quantificava gli ulteriori crediti nei seguenti importi: ratei di TFR dal 1.01.19 al
15.05.19: € 335,02; mensilità mese di maggio 2019: € 563,88; ex art. 116 CCNL, €
86,94 a titolo di rateo di 13^ mensilità ed € 86,94 a titolo di rateo di 14ma mensilità; assegno al nucleo familiare mese di Maggio 2019: € 129,16; ferie maturate e non godute: € 1051,79; festività soppresse: € 139,02. Chiedeva, dunque la condanna della società opponente al pagamento della ulteriore somma di € 2392,75.
Concludeva chiedendo di “1) in via preliminare, concedersi, ex art 648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto;
2) nel merito, respingersi l'opposizione, in quanto destituita di ogni fondamento, confermando il DI opposto;
3) in ogni caso nel merito della domanda creditoria, stante l'assenza di ogni contestazione relativa al credito
5 vantato dal dipendente, accoglierne la domanda e condannare la resistente al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 1817,06 a titolo di Parte_2
TFR dall'assunzione a tutto il 31/12/2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, come per legge;
4) ulteriormente, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del alla Pt_2 percezione degli ulteriori importi come sopra specificato in premessa 5) per l'effetto, condannare la al pagamento dell'ulteriore importo di € Parte_3
2392,75, giusta analitiche specifiche, o di quello diverso, maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dall'insorgenza del diritto al soddisfo;
6) Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione.”.
Con ordinanza del 27/9/2022 veniva accordata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissata udienza ex art. 418 c.p.c.; con note depositate il 12/11/2024 il difensore di parte opponente allegava l'intervenuta revoca del mandato difensivo.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, va dato atto della rituale comunicazione del provvedimento con cui veniva fissata la odierna udienza di discussione alle parti costituite, dovendosi evidenziare al riguardo che, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore (Cass. n. 10643/1997; Cass. n. 17649/2010), non essendo revoca e rinuncia al mandato equiparati agli eventi interruttivi normativamente previsti, né trovando applicazione, di conseguenza, a tutela della parte nei cui confronti l'evento della revoca o della rinuncia si è verificato, l'istituto dell'interruzione, posto a tutela del diritto di difesa della parte colpita dall'evento interruttivo. Anzi, la S.C. ha escluso in radice un'esigenza di tutela della parte a fronte delle conseguenze determinate dalla revoca o rinuncia al mandato.
4. Tanto chiarito, e venendo all'esame dei motivi di opposizione, l'opposizione è infondata, e, pertanto, va rigettata per le ragioni che di seguito si esporranno.
In ordine alla nullità della notifica del decreto per omessa indicazione del numero del decreto ingiuntivo stesso, l'art. 3 bis comma 6 della legge 53/94, che disciplina le notifiche a mezzo PEC effettuate in corso di procedimento, stabilisce che la relazione di notifica deve contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e
6 l'anno di ruolo. La mancanza di indicazione del numero del provvedimento non costituisce, quindi, motivo di nullità della notifica, in considerazione della possibilità per il ricevente di accedere al relativo fascicolo telematico avvalendosi delle altre informazioni contenute nella relata di notifica e previste come necessarie dalla legge
(cfr. Tribunale di Prato n. 447/2018).
Sulla nullità per mancanza di firma digitale nella copia notificata, l'opponente sostiene che l'atto notificato sia privo della firma digitale del magistrato che lo ha emesso.
Esaminando la copia notificata del decreto allegata all'atto di opposizione si osserva che sullo stesso risulta stampigliato in calce il nome del Giudice che lo ha emesso, mentre a margine non si rinviene la tipica “coccarda” seguita dal nome del magistrato e dalle stringhe alfanumeriche che normalmente identificano i provvedimenti estratti dal registro informatico.
Dalla mancanza di tali segni esteriori l'opponente deduce che il provvedimento notificato è privo di firma digitale e quindi nullo.
Ai fini di verificare la fondatezza o meno dell'eccezione occorre rilevare che se la presenza della coccarda sul margine di un atto è elemento indicativo della presenza sul corrispondente originale di una firma digitale, all'opposto la sua mancanza non è decisiva per stabilire se l'atto sia firmato o meno.
Basti pensare ai “duplicati informatici” che non sono provvisti di alcun segno visibile con il nome dell'autore dell'atto, ma non per questo si può affermare che gli stessi siano privi di firma digitale. Infatti, solo le copie informatiche di un documento, in quanto riproduzioni dell'originale, presentano la coccarda e la stringa a margine che graficamente agevolano la percezione della presenza di una firma digitale. Quando si copia un file accade infatti che l'originario atto depositato e firmato in PDF venga riprodotto e trasformato in un altro PDF con informazioni aggiuntive (coccarda e stringa) ma il file così riprodotto non contiene più i dati di firma digitale presenti sull'originale. Viceversa, i duplicati informatici non sono copie del file originario, ma sono documenti identici al primo, aventi la stessa sequenza di bit, non distinguibili dal
PDF originario di cui contengono anche i dati di firma digitale non visibili ad occhio nudo e verificabili solo con l'ausilio di appositi software. Poiché a far data dal marzo
2015 la legge prevede che dai registri informatici possono essere estratte, ai fini della notifica a mezzo PEC, non solo copie informatiche ma anche duplicati informatici di atti e provvedimenti (non contenenti segni grafici identificativi di firma digitale), deve
7 ritenersi pienamente valida la notifica di un atto privo di coccarda e stringa quando l'atto risulti comunque firmato digitalmente dal suo autore.
Nell'impossibilità di stabilire con assoluta certezza se un atto notificato senza segni esteriori di firma digitale sia firmato o meno bisogna attenersi alla dichiarazione di conformità apposta dal legale nella relata di notifica dell'atto. Non bisogna dimenticare infatti che la legge attribuisce al difensore della parte la qualità di pubblico ufficiale e quanto attestato dallo stesso prova, fino a querela di falso, che la copia notificata del provvedimento è conforme all'originale firmato ed estratto dai registri informatici.
Nel caso di specie la relata di notifica del decreto ingiuntivo redatta dal legale di Parte_2
contiene l'attestazione di conformità dell'atto secondo le indicazioni previste
[...] dalla legge per la sua regolarità formale.
A ciò si aggiunga che parte opponente ha consultato in data 30/3/2022 il fascicolo monitorio R.G. 481/2022 e che il decreto ingiuntivo, di cui si discute, allegato alla memoria di costituzione di parte opposta, risulta firmato digitalmente dal magistrato che lo ha emesso. Pertanto le doglianze in esame non colgono nel segno e vanno disattese.
5. Tanto acclarato, vale rammentare che per pacifica giurisprudenza l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione il cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese
8 della fase monitoria (tra le tante: Cass. lav., 9.5.2002, n. 6663; Cass., sez. I, 25.5.99, n.
5055; Cass., sez. II, 14.4.99, n. 3671; Cass., sez. II, 4.12.97, n. 123111).
Orbene, l'opposto –attore in senso sostanziale– ha l'onere, in omaggio a principio della distribuzione dell'onere della prova, di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto.
Dagli atti del giudizio –contratto di lavoro, fogli paga, Cud, modelli Unilav, verbale di conciliazione innanzi alla prodotti dall'opposto fin dalla fase monitoria, si evince CP_2 la fondatezza del diritto posto a base del decreto ingiuntivo.
È dimostrato in via documentale che il ricorrente odierno opposto ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 4.09.2014 fino al 15.05.2019, in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato, svolgendo le mansioni di guardia giurata (vedasi Unilav in atti).
Ciò posto, per quel che concerne la spettanza delle somme richieste in fase monitoria deve rilevarsi, innanzitutto, che per la quantificazione della somma ingiunta
(riguardante il T.F.R.) il lavoratore si è avvalso del modello UniLav del 15.05.2019 e della C.U. 2018.
Trattandosi di documentazione di provenienza datoriale, essa costituisce prova più che sufficiente ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, attestando, infatti, innanzitutto l'esistenza del rapporto di lavoro, la data della sua cessazione e le somme maturate a titolo di TFR.
Va, poi evidenziato che, a fronte del prospettato inadempimento contrattuale, incombe sul debitore (datore di lavoro) dimostrare il fatto estintivo o modificativo dell'obbligazione retributiva.
Onere della prova che, nel caso di specie, non è stato assolto in quanto la società opponente non ha fornito alcuna prova in ordine all'avvenuto pagamento delle spettanze rivendicate, limitandosi a contestarne l'ammontare richiesto a titolo di
T.F.R., considerandolo erroneo perchè calcolato su importi lordi.
Tale doglianza relativa alla determinazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo, è infondata.
In tema di pretesa lorda o netta da richiedere in via monitoria, costituisce infatti ius receptum che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive e, quindi anche per il t.f.r., devono essere effettuati al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e di quelle previdenziali gravanti sul lavoratore.
Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del
9 relativo contributo ai sensi dell'art.19 L. 218/52; per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario fra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore solo dopo che esso abbia percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (cfr. da ultimo Cass., n. 12566/2014). La retribuzione spettante al lavoratore –per intero o quale differenza di quanto già ricevuto– è pertanto quella cosiddetta lorda, sulla quale dovranno poi essere pagati imposte e contributi.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta infondata e, quindi, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Quanto alla domanda di pagamento della ulteriore somma di € 2392,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi a titolo di: ratei di TFR dal 1/01/19 al 15/05/19
(€335,02), di retribuzione maggio 2019 (€ 563,88), di rateo di 13^ mensilità (€ 86,94), di rateo di 14ma mensilità (€ 86,94), di assegno al nucleo familiare mese di Maggio
2019 (€ 129,16), di ferie maturate e non godute (€ 1051,79), di festività soppresse (€
139,02), va osservato che, secondo una giurisprudenza consolidata e condivisa dal
Tribunale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, parte opposta, quale attore in senso sostanziale, non può formulare domande nuove, salvo la c.d. reconventio reconventionis (per tutte, Cass. n. 22754 del 4.10.2013: “nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una "reconventio reconventionis", che però, per non essere tardiva, può essere introdotta solo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado”.
Ne deriva che la proponibilità o meno, con la memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., della domanda di condanna al pagamento di somme già richieste nel ricorso per ingiunzione e rigettate in tale sede dipende dalla qualificazione di tale domanda di condanna: laddove tale domanda dovesse essere intesa come nuova domanda, perché non portata dal d.i. opposto, allora si tratterebbe di un'inammissibile mutatio libelli;
10 laddove, al contrario, dovesse ritenersi che nel caso di accoglimento solo parziale della richiesta formulata in via monitoria l'oggetto del giudizio ordinario di cognizione introdotto con l'opposizione sia dato da quanto originariamente domandato in via monitoria, tale domanda dovrebbe ritenersi senz'altro ammissibile.
Ebbene, nonostante non manchino argomenti per aderire alla prima soluzione interpretativa (argomenti che, in diverse prospettive, fanno leva sulla struttura impugnatoria del giudizio di opposizione a d.i.), ritiene questo Giudice di dovere aderire alla seconda soluzione esegetica, con conseguente ammissibilità della domanda.
Tale ricostruzione del quadro normativo, oltre che maggiormente conforme ad esigenze di concentrazione del giudizio e di ragionevole durata del processo (essendo pacifico, giusto il disposto dell'art. 640 ultimo comma c.p.c. che il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria), risulta infatti maggiormente in linea con i consolidati principi di diritto secondo cui il giudizio di opposizione a d.i. costituisce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza della domanda formulata nel ricorso per ingiunzione, quale atto introduttivo del giudizio che determina la litispendenza (v. sul punto Cass. n. 14692 del 4.08.2004: “nella memoria ex art. 416 codice di procedura civile, l'opposto potrà soltanto modificare la domanda introdotta con il ricorso per ingiunzione -senza poter formulare domande nuove - poiché gli elementi essenziali dell'azione e cioè il fondamento o titolo e l'oggetto della pretesa azionata giudizialmente devono pur sempre rinvenirsi, anche alla stregua delle norme sul rito del lavoro, nel ricorso per ingiunzione quale atto introduttivo del giudizio, ancorché detti elementi possano essere specificati o meglio chiariti nell'anzidetta memoria dell'opposto”).
In questo senso, del resto, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità che ha deciso cause analoghe alla presente, con pronunce che non risultano contraddette da pronunce successive. In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n.
7003/1993 ha affermato che “a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione il cui oggetto è costituito dalla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ottenere il decreto. Il fatto che il decreto abbia parzialmente accolto il ricorso, riducendo l'originario petitum, non limita l'oggetto del giudizio di opposizione, perché, come altra volta affermato da questa Corte (Sez.
III, 3 maggio 1974 n. 1244), la statuizione relativa all'implicito rigetto della parte di
11 domanda non accolta, stante la natura della fase monitoria, non solo non contiene una pronuncia di accertamento negativo suscettibile di passaggio in giudicato, ma non impedisce al creditore di notificare il decreto di parziale accoglimento, senza che ciò implichi acquiescenza al provvedimento per la parte non accolta”.
Pertanto, la domanda in esame, che non può, per quanto sopra illustrato, essere qualificata, in senso stretto, come riconvenzionale, è ammissibile in quanto proposta nel ricorso per ingiunzione (e non accolta).
7. Ritenuta dunque l'ammissibilità della domanda di condanna al pagamento della somma di euro 2392,75, la stessa è fondata e, pertanto va accolta.
Si osserva al riguardo che parte opponente non ha contestato la debenza di detta somma e le modalità di calcolo della stessa come domandata nella memoria di costituzione di parte opposta.
Pertanto, facendo applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c. e ritenuta la correttezza dei conteggi di parte opposta, sussistono i presupposti per condannare la società opponente al pagamento in favore di della somma di euro Parte_2
2392,75 a titolo di ratei di TFR dal 1/01/19 al 15/05/19 (€335,02), di retribuzione maggio 2019 (€ 563,88), di rateo di 13^ mensilità (€ 86,94), di rateo di 14ma mensilità
(€ 86,94), di assegno al nucleo familiare mese di Maggio 2019 (€ 129,16), di ferie maturate e non godute (€ 1051,79), di festività soppresse (€ 139,02).
Sulla detta somma, giusto il disposto dell'art. 429 c.p.c., devono essere calcolati interessi e rivalutazione come per legge.
8. Non si ravvisano i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c., dovendosi dunque rigettare la domanda in tale senso formulata dalla parte opposta con le note scritte depositate il 28/11/2024.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022 avuto riguardo al valore della causa e all'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, reietta e/o assorbita, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante Parte_3
12 p.t., nei confronti di , con ricorso depositato in data 11/4/2022, nel Parte_2 procedimento n. 1175/2022 R.G., così decide:
a) rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 31/2022 emesso dal Tribunale di Avellino, sez. Lavoro;
b) accoglie la domanda di condanna formulata da parte opposta e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_3 pagamento in favore di della somma di euro 2392,75, Parte_2
(euroduemilatrecentonovantadue/75) per le causali indicate in motivazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_3 pagamento in favore di , delle spese di lite, che liquida ai sensi del Parte_2
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in complessivi euro 1.030,00
( ) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione Email_3 al procuratore anticipatario.
Così deciso in Avellino, il 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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