Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/06/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crasci Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ConsigliereDott. Giacomo Rota
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 173/2024 R.G.A.C.C.,
promossa da: Parte_1 (in persona del legale rappresentante p.t. [...] Ра CP_1 ), con sede in IN (P.IVA 856 520 895), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Corrado Valvo (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
PRO.AGRI. CP_2 (in persona del legale rappresentante p.t. Iuvara Giovanni), con Pa sede in Ispica (P. IVA 461 930 883), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Maria Francesca Simeoni (del Foro di Velletri) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: locazione di beni mobili.
350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 con sede Con citazione tempestivamente notificata la proponeva opposizione avverso il in IN (d'ora in poi anche: Parte_1
,
decreto ingiuntivo n. 481/2021 del 24.3.2021 con cui il Tribunale di Ragusa gli imponeva di pagare alla Pt_2 CP_2 con sede in Ispica, la somma di €.
128.100,00, oltre interessi e spese di procedura. Somma questa che con il suo originario ricorso quest'ultima aveva dedotto esserle dovuta in pagamento dei canoni di locazione dei macchinari ed attrezzature che detta Parte_1
aveva affittato con contratto del 10.7.2011, contratto si era venuto a lamentare che, dopo essere stato regolarmente onorato dalla affittuaria soltanto per il primo anno, aveva registrato il suo persistente inadempimento nei successivi sette anni.
A sostegno della sua opposizione la Parte_1 allegava che, dopo aver ceduto in locazione alla Pt_2 (con un primo contratto del 16/11/2010, cui erano seguiti contratto del 1°.
9.2014 e del 1°.3.2017) porzione del proprio opificio - in cui essa opponente svolgeva la propria attività di lavorazione e commercializzazione di ortaggi utilizzando le proprie attrezzature e linee di lavorazione, “attività che si è man mano incrementata per via dei nuovi accordi commerciali proprio con la società _2
[...] - "avendo la esponente una linea di lavorazione in riparazione, stipulava con CP_3 un contratto di affitto delle attrezzature indicate nel citato contratto di affitto del 10/7/2011 (ved. ALL. 7 contratto di affitto attrezzature), attrezzature che la stessa Controparte 3 nel frattempo aveva acquistato, in attesa di avviare in proprio l'attività di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli"; e che, allorchè la linea di lavorazione anzidetta era stata rimessa in funzione e la _2 aveva, d'altro canto,
approntato tutto il necessario per l'avvio di attività di lavorazione in proprio, nel marzo del 2012 - ed in vista della scadenza annuale al 10.7.2012 - le parti erano in realtà addivenute al mutuo recesso, ancorchè non formalizzato per iscritto, da detto contratto di affitto di attrezzature. Che tale fosse stato il reale evolversi degli eventi doveva dirsi dimostrato dal fatto che la Pt_2 non avesse più richiesto alcun canone di locazione per ben sette anni
(successivamente accampando – si allegava - la pretesa di pagamento infine veicolata
-
in monitorio soltanto in seguito al deterioramento dei rapporti personali e d'affari già intercorsi tra Controparte_1 amministratore di essa opponente, e Persona_1 "
amministratore della _2 ) nonché, e soprattutto, dalla constatazione che il preteso credito infine azionato in monitorio non fosse andato, se realmente sussistente, a compensare i maggiori debiti - anche in ragione dei canoni dovuti per la conduzione in locazione di detta porzione dell'opificio di essa Parte_1 - della stessa Pt_2 In particolare, con lettera raccomandata del 3/07/2018 questa veniva diffidata a versare ad essa Parte_1 (a saldo di tutto quanto dovuto alla data del
25/05/2018) la complessiva somma di € 50.439,13: senza che neanche a tal punto la Pt_2 non contestando anzitutto di essere debitrice dell'importo reclamato da "
controparte, sollevasse alcuna eccezione di compensazione, invece corrispondendo in seguito il dovuto.
Chiedeva dunque la opponente Parte_1 che il gravato decreto per canoni ingiuntivo fosse revocato e che fosse poi sancito che di nulla
-
pretesamente rimasti impagati fosse debitrice nei confronti della Pt_2 CP_2
Solo in subordine, sollevava altresì eccezione di prescrizione dei canoni reclamati per il periodo anteriore al quinquennio immediatamente precedente alla data di notifica del provvedimento monitorio.
§§§
La Pro.Agri. CP_2 nel costituirsi, ribadiva di essere creditrice della somma già fatta oggetto di ingiunzione di pagamento, fattasi ingente - deduceva - solo in seguito alla tolleranza dimostrata da essa opposta a petto della persistente morosità della affittuaria.
Venuti in udienza il G.I., giusta ordinanza del 19.5.2021, accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione già concessa in sede monitoria: e ciò dopo aver scrutinato che "nel caso in esame l'opposizione della Parte_1 [...] appare prima facie fondata, sotto il profilo dell'avvenuta disdetta verbale nel marzo 2012 del contratto di affitto di attrezzature del 10.7.11, come si evince dall'assenza di richieste di pagamento dei canoni di affitto successivi al 2012 da parte di CP_4 dalla mancata emissione di fatture da parte di CP_4 successive alla n. 931/12 pagata dall'opponente mediante bonifico e dalla regolare corresponsione dei canoni di locazione degli immobili da parte di CP_4 alla tra il 2014 ed il 2019 (cfr. documenti di cui all'allegatoParte_3
6), senza opporre alcun credito in compensazione".
Indi - assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. la causa veniva prontamente rinviata ad udienza di precisazione delle conclusioni in ragione della dei capitoli di prova testimonialeritenuta inammissibilità od inconducenza
-
articolati da parte opponente.
e posta la causa in decisione il primo giudice Raccolte dette conclusioni
-
-
considerava:
che "Deduce l'opponente che nel marzo 2012 ha verbalmente disdettato il
-
Part contratto d'affitto e che l'attrezzatura è rientrata nel possesso della [...]
CP_3 già a partire dal 2013. L'eccezione dell'opponente riguardante un fatto impeditivo rispetto alla domanda dell'opposta è rimasta tuttavia sfornita di prova. L'opponente non ha fornito la prova della disdetta orale del contratto di affitto di attrezzature in quanto l'unico articolato di prova testimoniale riguardante questa circostanza è stato formulato in modo generico senza riferimenti di tempo e di luogo (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., articolato c): "Vero o no che nell'approssimarsi del completamento della propria attrezzatura, in persona del suo legale rappr. ha Parte_1
disdettato il contratto di affitto con
) ed è stato pertanto rigettato con _2
ordinanza del 02/03/2022",
che "La mancata richiesta del pagamento dei canoni, sebbene protratta per alcuni anni, non può essere considerata univocamente indicativa dell'avvenuta disdetta del contratto, non potendo l'inerzia del locatore assurgere ad indizio di una rinuncia al suo credito. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "non può essere imposto al locatore, in applicazione del generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e del divieto dell'abuso del processo, di agire in giudizio avverso ciascuno dei singoli analoghi inadempimenti, al fine di escludere una sua condotta di tolleranza" (Cass. n.
2111/2012; Cass. n. 14508/2018)",
che "È invece parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione, per i canoni di
-
locazione scaduti da oltre un quinquennio. Al momento della domanda giudiziale, cioè della presentazione del ricorso monitorio nel marzo 2021, erano prescritte le annualità di canone maturate fino al 09/07/2015, per cui restano dovute le successive annualità, da quella maturata al 10/07/2016 fino a quella maturata al 09/07/2019, per complessivi € 60.000,00 oltre IVA”.
Pertanto, con sentenza n. 1125/2023 del 17.7.2023 così statuiva infine,
definitivamente pronunciando, l'adito Tribunale: "
P Q M
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 481/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa il 24/03/2021. CONDANNA
Parte_1 a corrispondere a Controparte_3 la somma di € 60.000,00
oltre IVA, con gli interessi al tasso legale dal marzo 2021 fino al soddisfo.
CONDANNA parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa".
§§§
Avverso la sentenza così resa la Parte_1 interponeva, con citazione tempestivamente notificata il 2.2.2024, appello mercè al quale veniva a ribadire i propri assunti: a torto - deduceva – non recepiti dal primo giudice.
Ovvero, ed in particolare, a ribadire che se realmente creditrice della ingente non si somma che era stata fatta infine oggetto di ingiunzione di pagamento giustificasse che la _2 avesse, tuttavia, “CORRISPOSTO REGOLARMENTE
tutti i canoni di affitto, REGOLARMENTE FATTURATI DALLA
[...]
così come previsto nei contratti di locazione di porzione del Parte_1
capannone del 16/11/2011 e del 1/9/2014, SENZA MAI EFFETTUARE ALCUNA LAMENTELA O EFFETTUARE RICHIESTA DI COMPENSAZIONE CON
"ALTRI/INESISTENTI" CREDITI": ciò che, per converso, poteva agevolmente spiegarsi una volta riconosciutosi che "NON SUSSISTEVA ALCUN CREDITO della CP_3 nei confronti della esponente per la dedotta causale, bensì esisteva l'opposto contrario, come dimostrano i saldi contabili delle schede clienti/fornitore che fanno evidenziare sempre un netto credito a favore di Parte_1
[...] .
Peraltro, essa appellante non aveva mancato di richiedere, “nonostante la evidenza della insussistenza del rapporto ormai disdettato ed anche scaduto, l'ammissione delle prove che avrebbero dimostrato la cessazione del rapporto contrattuale e il venir meno delle obbligazioni derivanti. Prove che sono state disattese perché ritenute "generiche", nonostante facessero rifermento proprio ai fatti di causa ed agli eventi estintivi e modificativi delle obbligazioni".
E pertanto, essa appellante concludeva chiedendo, infine, alla Corte adita di dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, “previa rinnovazione istruttoria con ammissione delle prove testimoniali richieste, che nulla è dovuto alla Controparte_3
i motivi indicati in narrativa. Condannare la Controparte 3 (in persona del legale per rappresentante) al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc nella misura che verrà determinata dal G.U. equitativamente, e comunque non inferiore ad €. 50.000,00.
Vinte le spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi del giudizio". Costituitasi in seconda istanza la Pt_2 CP_2 replicava che" In sede di gravame ripropone la propria distorta lettura della vicenda", e che "Appare Parte_1
inutile ripercorrere le argomentazioni di controparte, che non hanno di per sé alcuna valenza probatoria e neppure indiziaria dell'esistenza di una disdetta, che controparte avrebbe dovuto provare, se non documentalmente, quanto meno testimonialmente, circostanza non avvenuta perché, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, tutti i capitoli di prova, oltre che formulati in maniera inammissibile, erano irrilevanti al riguardo, mentre l'unico astrattamente utile era formulato in modo generico senza riferimenti di tempo e di luogo"; ed ancora, che “i vizi dei capitoli di prova, ivi compresa la genericità con cui gli stessi testi sono stati chiamati, oltre che evidenziare ragioni di inammissibilità, sono anche indice della difficoltà di controparte di provare l'unico fatto storico rilevante, ovvero l'esercizio della disdetta, rifugiandosi dietro suggestioni e improbabili ricostruzioni".
Donde chiedeva, infine, il rigetto dell'appello di controparte.
Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, in esito alla trattazione della causa, rinviava le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281 sexies.
§§§
E' atto di giustizia riconoscere la fondatezza (in linea, peraltro, con quanto il primo giudice già aveva osservato con la citata ordinanza del 19.5.2021, vale a dire che la proposta opposizione fosse "prima facie fondata") dell'appello della Parte_1
Per la decisiva ragione che – in uno con il dipanarsi degli eventi (tale che, come non a torto si è inteso rimarcare, l'odierna appellata avrebbe tollerato per ben sette anni la pretesa morosità della propria conduttrice senza mai inoltrare anche soltanto, se non una diffida, un sollecito di pagamento od anche una richiesta di chiarimenti: circostanza che, sul piano fattuale, mantiene inalterata la sua significatività al di là dell'esegesi dottrinale secondo cui il ritardo, pur abnorme, nell'esercizio di un diritto non implica tuttavia che sia stato precedentemente oggetto di tacita rinuncia, né lo stesso ritardo pur abnorme viene considerato fatto di c.d. abuso del diritto) – depone
-
univocamente ed insuperabilmente in favore della conclusione che la Pt_2 abbia come deve infine azionato in monitorio un credito in realtà insussistente il fatto che a questo punto soltanto ripetersi nessuna eccezione di compensazione detta appellata abbia sollevato nel momento in cui veniva raggiunta dalla sullodata diffida del luglio del 2018 (allorchè, a tener fede alle sue allegazioni, già gran parte delle somme fatte infine oggetto di ingiunzione di pagamento erano venute a scadenza) a pagare alla la complessiva somma di € 50.439,13: somma al cui Parte_1
pagamento la _2 in seguito provvedeva senza che nulla, dunque, pretendesse di defalcare in forza di ipotetico controcredito.
Res ipsa loquitur. Ciò nonostante, l'odierna appellata non si è peritata di dedurre altresì che non si presti ad assumere valenza presuntiva “il fatto che CP_4 abbia sempre onorato le proprie obbligazioni per venire incontro alle esigenze di liquidità del partner commerciale;
tale circostanza è avvenuta, infatti, anche quando Pt_1
[...] ha effettuato il bonifico, in quanto le parti non hanno mai fatto alcuna compensazione da una parte perché i rispettivi crediti maturavano in tempi diversi e dall'altra perché Parte_1 aveva sempre bisogno di liquidità, come d'altra parte dimostrano i suoi bilanci in evidente squilibrio". Se non fosse, tuttavia, che escludere che si sia nella specie addivenuti ad una compensazione “perché i rispettivi crediti maturavano in tempi diversi” dà già la misura della pretestuosità delle vagliate difese;
e che suona poi persino beffardo alla luce di quanto successivamente
-
giungesse persino a preoccuparsi delle registratosi - ipotizzare che la Pt_2 esigenze di liquidità (cui peraltro, normalmente, le imprese ovviano mediante ricorso alle istituzioni bancarie) della Parte_1 (il cui bilancio d'esercizio al
31.12.2019, oltretutto, non appare - secondo quanto dalla appellata dedotto in termini meramente assertivi - "in evidente squilibrio") in pregiudizio delle proprie.
§ § §
In accoglimento dell'appello spiegato in atti dalla Parte_1 la domanda di pagamento della complessiva somma di € 128.100,00 (oltre interessi) già formulata dalla Pt_2 CP_2 nei confronti di detta appellante e già oggetto di provvedimento monitorio giusta decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n.
481/2021 del 24.3.2021 (infine revocato con la sentenza di primo grado) - deve essere, in riforma della sentenza impugnata, interamente rigettata.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno fatte seguire alla finale soccombenza della appellata, e si liquidano - sulla base esclusivamente (cfr. Cass. 31884/2018, Cass. 26297/2019, Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022
(del cui scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 va, in ragione del valore della causa sia in primo che in secondo grado, fatta applicazione),
e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche dell'attività professionale prestata negli importi
-
complessivi (cui si perviene sommando: per il giudizio di primo grado, € 2.552,00 x fase di studio + € 1.628,00 x fase introduttiva +€ 2.835,00 x fase di trattazione + €
2.126,50 x fase decisionale;
e per il giudizio di secondo grado, € 2.977,00 x fase di studio+€ 1.911,00 x fase introduttiva +€ 2.163,00 x fase di trattazione +€ 2.551,50
x fase decisionale) di cui in dispositivo.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 1125/2023 del 17.7.2023 proposto, con citazione del 2.2.2024, dalla nei confronti della _2 CP_2 così Parte_1
provvede:
in accoglimento dell'appello rigetta per intero, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di pagamento della complessiva somma di €
128.100,00 (oltre interessi) già formulata dalla Pt_2 CP_2 nei confronti della Parte_1 condanna la Pt_2 CP_2 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi
€ 9.141,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché se dovuti - c.p.a. ed IVA come per
-
legge; b) quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi € 9.602,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13
L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 26.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crasci)