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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11753 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 24369/2025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Damiano Ferraro, domiciliato presso la Cancelleria di Parte_1 questo Tribunale
E
- in persona del Ministro in carica - Controparte_1 contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato (in data 5.7.2025) ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 7.7.2025) poi ritualmente notificato, con il quali ha formulato le seguenti conclusioni:
“- previa disapplicazione delle norme discriminatorie, accertare il diritto della ricorrente di ottenere per l'anno scolastico 2024/2025 la carta docente, per l'importo complessivo di euro 500,00 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre agli accessori di legge della presente procedura, aumentati del 30% stante la presenza di collegamenti ipertestuali, da distrarsi. Ai sensi dell'art. 14 del T.U. sulle spese di Giustizia – D.P.R. 115/02 – si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 500,00 e che nell'anno antecedente il deposito del presente ricorso la ricorrente ha prodotto un reddito inferiore ad € 38,514,04. Pertanto, non viene versato il contributo unificato.”. Nel corso dell'odierna udienza, dichiarata la contumacia del convenuto, acquisita CP_1 la documentazione, sentito il difensore comparso, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2 chiede dunque di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la Parte_1 carta docente in relazione all'incarico a tempo determinato svolto, presso l'Istituto Comprensivo “Giuseppe Montezemolo” di Roma dal 14.10.2024 al 30.6.2025, sulla base del relativo contratto (depositato), nonché la condanna del Controparte_1
ad attribuirle la carta stessa.
[...]
3. L'art. 1, l. n. 107/2015, stabilisce:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
1 presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_3 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.”. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria.”. Tale normativa prevede dunque l'attribuzione della “carta elettronica” esclusivamente per i docenti di ruolo.
4. La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.10.2023, n. 29961, pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in tema di assegnazione ai docenti precari della “carta elettronica”, ha affermato il seguente principio di diritto:
“La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.“
5. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza pronunciata nella causa C-268/24 del 3 luglio 2024, ha stabilito quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come
2 interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”. In effetti tale sentenza ha riaffermato il diritto dei docenti precari a conseguire la carta elettronica ed ha altresì precisato che il beneficio stesso spetta anche per le supplenze brevi (inferiori all'intero anno scolastico) e che la durata limitata dell'incarico di supplenza non costituisce “ragione oggettiva” ostativa per l'attribuzione del beneficio in questione e che anzi, come si legge nella parte motiva, “…i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero avere persino bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole.”…”. Peraltro la Suprema Corte, nel ribadire l'efficacia “erga omnes” delle norme di diritto UE, ha precisato:
“…il fondamento della prevalenza e della diretta applicazione di tali disposizioni all'interno del nostro ordinamento va rinvenuto nell'art. 11 Cost., che consente le limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni;
il contrasto tra norme interne e norme della UE, del resto, dà luogo non ad invalidità o illegittimità delle prime, ma alla semplice loro non applicazione in favore di quelle comunitarie nei limiti e secondo l'ampiezza determinata dalle sentenze della Corte di giustizia, così come confermato anche dalle pronunce della Corte costituzionale.” (Cass., sez. 6 – 1, ord. n. 2468 del 8.2.2016);
“L'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità»…”” (cfr. Cass., sez. L, sent. n. 13425 del 17.5.2019).
6. Alla luce dei principi posti dalla Suprema Corte e dalla Corte di Giustizia la ricorrente, che ha svolto l'incarico di supplenza in oggetto (altresì da data antecedente al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche), ha diritto ad ottenere la c.d. carta docente. Pertanto, considerato altresì che risulta attualmente interna al sistema CP_4 scolastico, essendo iscritta nelle graduatorie GPS (come da doc. n. 2 in atti), il
[...]
va condannato ad attribuire alla medesima la carta docente, Controparte_1 come richiesto nel ricorso.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore fino ad € 1.100,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta e con la maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, D. M. n. 55/2014), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
3 Dichiara il diritto di a ricevere la “carta docente” per l'anno scolastico Parte_1 2024-2025 e condanna il a consegnarle la carta Controparte_1 stessa;
condanna il al pagamento delle spese processuali Controparte_1 della ricorrente, liquidate complessivamente in € 290,00, oltre spese forfettarie pari al 15
%, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 18.11.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 24369/2025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Damiano Ferraro, domiciliato presso la Cancelleria di Parte_1 questo Tribunale
E
- in persona del Ministro in carica - Controparte_1 contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato (in data 5.7.2025) ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 7.7.2025) poi ritualmente notificato, con il quali ha formulato le seguenti conclusioni:
“- previa disapplicazione delle norme discriminatorie, accertare il diritto della ricorrente di ottenere per l'anno scolastico 2024/2025 la carta docente, per l'importo complessivo di euro 500,00 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre agli accessori di legge della presente procedura, aumentati del 30% stante la presenza di collegamenti ipertestuali, da distrarsi. Ai sensi dell'art. 14 del T.U. sulle spese di Giustizia – D.P.R. 115/02 – si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 500,00 e che nell'anno antecedente il deposito del presente ricorso la ricorrente ha prodotto un reddito inferiore ad € 38,514,04. Pertanto, non viene versato il contributo unificato.”. Nel corso dell'odierna udienza, dichiarata la contumacia del convenuto, acquisita CP_1 la documentazione, sentito il difensore comparso, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2 chiede dunque di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la Parte_1 carta docente in relazione all'incarico a tempo determinato svolto, presso l'Istituto Comprensivo “Giuseppe Montezemolo” di Roma dal 14.10.2024 al 30.6.2025, sulla base del relativo contratto (depositato), nonché la condanna del Controparte_1
ad attribuirle la carta stessa.
[...]
3. L'art. 1, l. n. 107/2015, stabilisce:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
1 presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_3 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.”. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria.”. Tale normativa prevede dunque l'attribuzione della “carta elettronica” esclusivamente per i docenti di ruolo.
4. La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.10.2023, n. 29961, pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in tema di assegnazione ai docenti precari della “carta elettronica”, ha affermato il seguente principio di diritto:
“La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.“
5. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza pronunciata nella causa C-268/24 del 3 luglio 2024, ha stabilito quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come
2 interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”. In effetti tale sentenza ha riaffermato il diritto dei docenti precari a conseguire la carta elettronica ed ha altresì precisato che il beneficio stesso spetta anche per le supplenze brevi (inferiori all'intero anno scolastico) e che la durata limitata dell'incarico di supplenza non costituisce “ragione oggettiva” ostativa per l'attribuzione del beneficio in questione e che anzi, come si legge nella parte motiva, “…i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero avere persino bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole.”…”. Peraltro la Suprema Corte, nel ribadire l'efficacia “erga omnes” delle norme di diritto UE, ha precisato:
“…il fondamento della prevalenza e della diretta applicazione di tali disposizioni all'interno del nostro ordinamento va rinvenuto nell'art. 11 Cost., che consente le limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni;
il contrasto tra norme interne e norme della UE, del resto, dà luogo non ad invalidità o illegittimità delle prime, ma alla semplice loro non applicazione in favore di quelle comunitarie nei limiti e secondo l'ampiezza determinata dalle sentenze della Corte di giustizia, così come confermato anche dalle pronunce della Corte costituzionale.” (Cass., sez. 6 – 1, ord. n. 2468 del 8.2.2016);
“L'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità»…”” (cfr. Cass., sez. L, sent. n. 13425 del 17.5.2019).
6. Alla luce dei principi posti dalla Suprema Corte e dalla Corte di Giustizia la ricorrente, che ha svolto l'incarico di supplenza in oggetto (altresì da data antecedente al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche), ha diritto ad ottenere la c.d. carta docente. Pertanto, considerato altresì che risulta attualmente interna al sistema CP_4 scolastico, essendo iscritta nelle graduatorie GPS (come da doc. n. 2 in atti), il
[...]
va condannato ad attribuire alla medesima la carta docente, Controparte_1 come richiesto nel ricorso.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore fino ad € 1.100,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta e con la maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis, D. M. n. 55/2014), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
3 Dichiara il diritto di a ricevere la “carta docente” per l'anno scolastico Parte_1 2024-2025 e condanna il a consegnarle la carta Controparte_1 stessa;
condanna il al pagamento delle spese processuali Controparte_1 della ricorrente, liquidate complessivamente in € 290,00, oltre spese forfettarie pari al 15
%, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 18.11.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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