Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 918/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
139/2019 del Tribunale di Napoli depositata in data 7.01.2019, vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
Sig. corrente in Capua (CE) alla via Porta Roma n. 295 Parte_2
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Montanino P.IVA_1
APPELLANTE
E in persona del legale rapp.te p.t. Ing. CP_1 CP_2
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele
[...] P.IVA_2
Savastano
APPELLATA
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I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7.9.2016, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 394/16,
[...]
emesso in forma provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Napoli
l'1.6.2016, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €
21.422, 63 oltre spese e interessi, in virtù di un assegno bancario insoluto e protestato emesso in favore della società In particolare, Controparte_1
l'importo dell'assegno bancario di €. 21.422,63, somma in riduzione del maggiore credito vantato dalla era stato determinato a CP_1
seguito di scrittura transattiva, poi risolta per inadempimento dell'impresa debitrice.
La società debitrice poneva a base della sua opposizione:
1. eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, atteso che la sede legale della società debitrice era in Capua
o, alternativamente, il Foro di Torre Annunziata, per essere la sede legale della Banca di Credito Popolare in Torre del Greco;
2. eccezione di pagamento parziale dell'importo di € 7.712,50, con residuo quantificato alternativamente in € 13.710,16 o € 19.100,68, a seconda della considerazione del minore o maggiore credito della Controparte_1
L'opponente richiedeva altresì la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto emesso e, in via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi sulle circostanze della effettiva consegna dell'assegno bancario a garanzia del credito della e dell'effettivo versamento degli acconti, a CP_1
mezzo di bonifico bancario, per l'importo complessivo di € 7712, 50.
Pagina 2 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta creditrice rilevando l'assoluta infondatezza delle eccezioni di controparte e proponendo domanda riconvenzionale per il riconoscimento del maggior credito vantato dalla non più ridotto per via della risoluzione CP_1
della scrittura transattiva a seguito dell'inadempimento dell'opponente.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale emetteva la sentenza n. 139/2019, che rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 3941/2016, condannando l'opponente al pagamento delle Parte_1
spese e compensi di giudizio.
Con atto di appello notificato l'11/3/2019 Parte_1
impugnava la predetta sentenza gravandola nella parte in cui il giudice di prime cure aveva rigettato l'eccezione di incompetenza e di pagamento parziale del debito. Di talché, rassegnava le seguenti conclusioni: accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Napoli nell'emissione del decreto ingiuntivo opposto con revoca dello stesso;
2) in via subordinata, ritenere che la somma ancora dovuta dalla
[...]
alla ammontava ad € 13.710,16, con Parte_1 CP_1
consequenziale declaratoria di inefficacia e revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio. In via istruttoria, inoltre, chiedeva ammettersi prova per testi sulle circostanze, già proposte in primo grado, della effettiva consegna dell'assegno bancario a garanzia del credito della e CP_1
dell'effettivo versamento degli acconti a mezzo di bonifico bancario per l'importo complessivo di € 7.712, 50.
Pagina 3 La si costituiva nei termini di legge, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'appello presentato, e concludendo per la conferma della sentenza del Tribunale di Napoli
n.139/2019 e del decreto ingiuntivo esecutivo n. 3941/2016.
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere integralmente respinto.
1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e
Pagina 4 che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la
Corte a rivederle per ottenere la riforma della sentenza e di conseguenza l'accoglimento della proposta opposizione.
2. Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale. La decisione del giudice di prime cure è basata sulla natura di obbligazione pecuniaria del credito dedotto in giudizio che, in quanto tale, va adempiuto presso il domicilio del creditore, ex art. 1182 c.c., terzo comma e art. 20 c.p.c.. Avendo, quindi, la società creditrice sede legale in
Napoli, al Viale Michelangelo 80, ne consegue che la competenza territoriale è stata attribuita al Tribunale di Napoli.
La sentenza impugnata, inoltre, ha precisato che non rileva, ai fini della competenza territoriale, la circostanza eccepita dall'opponente secondo la quale il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto mediante assegno bancario, in quanto tale modalità di pagamento non è stata prevista dalle parti come esclusiva ma come mera facoltà concessa al debitore.
Parte appellante ha, invece, sostenuto che la abbia spiegato CP_1
azione monitoria cartolare e non causale, per cui il Foro competente era da individuarsi nel “locus destinatae solutionis” proprio del titolo di credito azionato, con efficacia derogatoria dell'art. 1182, terzo comma, c.c.. Nel caso di specie, l'appellante ha ritenuto che, al fine di individuare il Foro competente a conoscere la controversia e, quindi, ad emettere decreto
Pagina 5 ingiuntivo, occorreva fare riferimento all'art. 2, comma 2, R.D. 1736/1933
(legge assegni) il quale individua, come luogo di pagamento, il luogo indicato accanto al nome del trattario.
L'assegno azionato dalla era tratto sulla Banca di Credito CP_1
Popolare, Filiale di Caserta, Via Nazionale Appia n. 32, per cui il luogo di pagamento era chiaramente indicato in Caserta, con conseguente competenza territoriale del Foro di Santa Maria Capua Vetere.
Laddove si avesse avuto riguardo, invece, alla sede della Banca trattaria, pure indicata sull'assegno, sarebbe stato competente il Foro di Torre
Annunziata, posto che la Banca di Credito Popolare ha sede legale in Torre del Greco.
La censura sul punto è infondata, pertanto, va respinta per i motivi di seguito esposti.
Deve, anzitutto, precisarsi che il credito azionato dalla ha il CP_1
suo fondamento sia nel pagamento dovuto da e Parte_1 Parte_1
per prestazioni di progettazione, noleggio e montaggio di strutture tubolari smontabili di servizio per la realizzazione di lavori edili (come riconosciuto dalle parti nella scrittura transattiva dalle stesse stipulata), sia nella risoluzione dell'accordo transattivo per inadempimento di e Parte_1
Il rapporto causale, infatti, è richiamato nel ricorso Parte_1
monitorio dalla nonché nelle difese spiegate nel giudizio di CP_1
opposizione con l'allegazione anche del contratto di transazione, di guisa che esso deve certamente considerarsi parte integrante della domanda proposta e poi accolta. Difatti, nel punto 2) delle conclusioni della comparsa di costituzione, l'opposta chiede: “affermarsi in ogni caso il credito a favore della peraltro riconosciuto dagli CP_1
opponenti”. Inoltre, è la stessa società debitrice che ha inteso approfondire
Pagina 6 gli aspetti del rapporto sostanziale nel tentativo che fosse accolta l'eccezione di pagamento parziale al fine di ridurre l'ammontare del credito ingiunto.
Deve essere, del resto, riconosciuta in capo alla creditrice la facoltà di esercitare l'azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione del titolo, utilizzando lo stesso quale promessa di pagamento ai sensi dell'articolo 1988 c.c., essendo implicita nell'esercizio dell'azione cartolare la proposizione dell'azione causale (in tal senso Cass. n. 818/2015).
Il richiamo all'assegno bancario, allora, non consente di ritenere che la società ricorrente abbia inteso agire solo in via cartolare e non (anche) con l'azione causale, tenuto conto altresì che le due azioni possono anche essere cumulate nello stesso giudizio e si è altresì ammesso che, proposta l'azione cambiaria in via monitoria, il creditore possa, nel successivo giudizio di opposizione, proporre l'azione causale (cfr. Cass. n. 818/2015).
Da qui l'applicazione, rispetto alla richiesta di pagamento della somma determinata sulla base del titolo esibito, degli artt. 1182, comma terzo, c.c.
e 20 c.p.c. per l'individuazione del Foro competente, ossia il luogo di domicilio del creditore, in mancanza di rinuncia espressa da parte di quest'ultimo (cfr. Cass. Sent. n. 4362/1995). Avendo la sede CP_1
legale in Napoli, Viale Michelangelo 80, va confermata la competenza territoriale del Tribunale di Napoli.
L'ulteriore conferma dell'esattezza della sentenza impugnata si ricava anche dalla giurisprudenza concorde nel ritenere che, “ai fini della competenza territoriale, la modalità di pagamento del prezzo mediante assegno bancario tratto su un istituto bancario non incide sul “forum destinatae solutionis”, qualora tale modalità non sia prevista come
Pagina 7 esclusiva, ma come mera facoltà del debitore” (ex plurimis Cass. Ord. n.
20522/2017).
Per i suddetti motivi la censura non risulta meritevole di accoglimento.
3. Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza di prime cure nella parte in cui rigetta l'eccezione di parziale estinzione dell'obbligazione, in quanto il Tribunale di Napoli ha evinto, dalle risultanze acquisite al processo e dalla documentazione in atti, che parte opponente non aveva provato detta estinzione.
Il giudice di prime cure ha affermato che: “L'assegno è una promessa di pagamento che, in quanto ad effetti è equiparata al riconoscimento del debito. Il prenditore viene dispensato dall'onere di provare il proprio diritto di credito che si presume fino a prova contraria. È, invece, il soggetto che ha rilasciato l'assegno a dover provare l'inesistenza o
l'invalidità del rapporto da cui deriva il debito”.
Risolutivamente il Tribunale di Napoli ha rilevato che l'opponente non aveva fornito la prova dell'estinzione o dell'invalidità del diritto di credito,
e pertanto ha rigettato l'opposizione de qua.
Parte appellante ha asserito che, con atto di transazione stipulato in data
07.06.2013, la ha riconosciuto il proprio debito Parte_1
nei confronti della concordando con la stessa un piano di CP_1
rientro. In base a tale atto di transazione, a fronte del rispetto del piano di rientro in esso concordato, la rinunciava alle somme di € CP_1
4.455, 00 + iva, dovute a titolo di nolo della struttura. dopo aver riconosciuto che, a causa di Parte_1
difficoltà economiche, non ha potuto rispettare il piano di rientro concordato con l'impresa creditrice, ha provato di aver versato successivamente alla con bonifici bancari, la somma CP_1
Pagina 8 complessiva di € 7.712,50. Di conseguenza, sosteneva che il credito garantito azionato dalla risultava soddisfatto parzialmente, CP_1
censurando la sentenza nella parte in cui rigettava la relativa eccezione.
Anche tale censura è infondata.
La pacifica risoluzione dell'accordo transattivo, per inadempimento di e ha determinato la caducazione di ogni Parte_1 Parte_1
rinuncia di alle somme - ulteriori rispetto all'importo CP_1
dell'assegno bancario - maturate in forza dei rapporti contrattuali pregressi, in particolare per nolo strutture, come prescritto alla lettera “l” della scrittura transattiva e, dunque, sottoscritto e riconosciuto dall'impresa debitrice.
L'importo che non si intende più rinunciato, secondo il calcolo effettuato da parte appellata e non contestato dall'appellante, ammonta ad € 6.724,00
(€ 4.550,00 + € 2.174, 00 per gli interessi moratori dall'1.1.2013 al
30.6.2015, data di costituzione in primo grado), cui deve aggiungersi l'Iva al 21%. Pertanto, sommando detto importo complessivo a quello dell'assegno di € 21.422,63, pur sottraendo la somma di € 7.7712,50 corrisposta dall'appellante, residua un credito non inferiore a quello oggetto dell'ingiunzione.
Ne consegue che, le somme versate dall'impresa debitrice a titolo di acconto non escludono il diritto al pagamento del maggior credito vantato dalla come riconosciuto nel decreto ingiuntivo esecutivo n. CP_1
3941/2016.
4. In ordine alle richieste istruttorie di parte appellante, le stesse si intendono rinunciate in quanto non oggetto di specifica reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.
Pagina 9 Sul punto la giurisprudenza di legittimità afferma che nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune delle richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (sul punto, v. Cass.
Ord. 15029/2019 e Cass. Ord. 10767/2022).
In ogni caso, trattasi di richieste istruttorie vertenti su circostanze pacifiche e ininfluenti ai fini della decisione.
Dall'applicazione di tali principi deriva, in conclusione, l'infondatezza dell'appello proposto dalla con conseguente Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (da € 5.201 ad €
26.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non concretamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 139/2019 del
Tribunale di Napoli, depositata in data 07.01.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, a titolo di compensi professionali, in € 3.966,00 in favore della oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e C.p.a. se CP_1
dovute, come per legge.
Pagina 10 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso nella Camera di consiglio 16.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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