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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 761/2024 R.G.A.C.
FRA
NATO AD AGRIGENTO IL Parte_1
07/10/76
rapp. e dif. dall'Avv. Antonina Scifo
OPPONENTE
CONTRO
NATO A SAN GIOVANNI Controparte_1
GEMINI IL 14/10/65
rapp. e dif. dall'Avv. Antonio Pellitteri
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 26/03/2024 conveniva Parte_1
in giudizio in tal modo proponendo Controparte_1
opposizione avverso il provvedimento monitorio n.
116/2024 reso da questo Tribunale il 13/02/2024 in forza
1
appunto il decreto ingiuntivo in avversione venisse revocato. costituitosi in giudizio con Controparte_1
comparsa responsiva del 09/01/2024 contestava in toto l'assunto avversario deducendo in particolare l'inammissibilità oltre che l'infondatezza della proposta opposizione della quale chiedeva ovviamente il rigetto.
Celebrata l'istruzione esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa veniva infine posta in decisione all'udienza del 10/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione ha meritato accoglimento. Piace
preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto
2 ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù
emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e,
ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità,
sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata,
rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento,
eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può
restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli
3 effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria: in questo senso tutte le sentenze citate da ultimo con riferimento al fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, il cui oggetto sarebbe,
appunto, la domanda dell'opposto. Per tutte, ci si limita a richiamare qui la pronuncia della Suprema Corte,
secondo la quale «l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore)
e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto)». La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura
4 impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se,
come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E'
opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora,
prescindendo da un approfondimento di questo tema,
va osservato come tutti i problemi che la
5 giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla
quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già
detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà
essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento.
Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte
Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un
6 giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà
limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Esaminando a questo punto la vicenda che ci occupa occorre rilevare come il decreto ingiuntivo in avversione vada revocato per i motivi che seguono.
Come è noto, il d.lgs. n. 28/2010 istituisce un procedimento obbligatorio di mediazione: chi intende esercitare un'azione in giudizio in certe aree del diritto deve necessariamente prima esperire un tentativo di conciliazione. L'art. 5 d.lgs n. 28/2010, di attuazione della direttiva comunitaria, prevede uno spettro molto ampio di contenzioso, che va dalle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, sino alla responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, nonché ai
7 contratti assicurativi, bancari e finanziari. La c.d. mediazione obbligatoria ai sensi del comma 1 art. 5
D.Lgs. 28/2010, così come riformato dall'art. 7 D.Lgs
149/2022 con l'entrata in vigore della seconda parte della Riforma Cartabia dal luglio del 2023 oltre alle materie già in essere, è divenuta condizione obbligatoria di procedibilità anche nelle seguenti materie: contratti di associazione in partecipazione,
consorzio, franchising, contratto di opera, contratto di rete, contratti di somministrazione, società di persone,
subfornitura. Il testo è inequivocabile: "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia,
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, cui sono state come appena cennato aggiunte i contratti di associazione in partecipazione, consorzio,
franchising, contratto di opera, contratto di rete,
contratti di somministrazione, società di persone,
subfornitura è tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di
8 mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti..." speciali all'uopo previsti. Va ricordato che l'introduzione della norma indicata ha avuto un precedente significativo nella Direttiva 2008/52/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008
relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il cui considerando afferma che "la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità
di essere rispettati volontariamente e preservano più
facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti". Il Legislatore nazionale si è distaccato legittimamente dall'opzione contenuta nella citata direttiva, rendendo obbligatoria invece che semplicemente facoltativa la mediazione e rendendola altresì preventiva rispetto all'inizio della causa, a pena di improcedibilità. Tale scelta, peraltro, come è stato osservato, risulta compatibile con il diritto comunitario,
posto che la direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o
9 sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario (art. 5, par. 2, dir. n. 52/2008). L'aver reso preventiva la mediazione e condizione di procedibilità
dell'azione in giudizio risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l'accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo. Del tutto superato è, altresì, l'iniziale eccesso di delega stigmatizzato dalla sentenza C. Cost. n. 272/2012, come recentemente affermato dal TAR Lazio, 26/01/2015. La
finalità pubblicistica che sta alla base della
(re)introduzione della mediazione obbligatoria rende indisponibili dalle parti private sia l'an del suo esperimento in assoluto, sia il quomodo e quindi la stessa tempistica che il legislatore ha previsto per il suo svolgimento. La parte opposta infatti, non ha proceduto a proporre domanda di mediazione obbligatoria. Si
evidenzia altresì che non vi era motivo che questo decidente la rilevasse d'ufficio. Le Sezioni Unite, con
10 decisione n. 19596 del 2020, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione che ci occupa, hanno statuito che le disposizioni della L. 28 del 2010, sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all'opposto e che l'attribuzione a quest'ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l'onere spetta all'opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l'onere è fatto gravare sull'opponente l'ingiunzione diventa irrevocabile. La decisione delle Sezioni Unite ha quindi risolto il contrasto prima esistente sulla individuazione della parte avente interesse a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed in particolare è
stato enunciato il seguente principio di diritto: "Nelle
controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa
11 non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo". Nella fattispecie, come già esposto parte opposta non ha attivato la procedura di mediazione obbligatoria. La Suprema Corte con recente sentenza
(sez. II sent. 40035 del 14-12-2021) ha affermato che: ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità
di cui all'art. 5, comma 2 e comma 2 bis del d.lgs. 28/10,
ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione. In base a quanto statuito dalla Suprema
Corte nella sopra citata sentenza il termine per la mediazione demandata, ai sensi del comma 2 dell'art. 5
del D.Lgs. 28/2010, non può essere considerato come perentorio, sempre che il tentativo sia svolto prima dell'udienza fissata per la verifica dell'esito. Anche la dottrina ha approfondito la questione e la soluzione prevalente è che il mancato rispetto del termine dei quindici giorni non determini l'improcedibilità della
12 domanda giudiziale ma solo nel caso in cui il procedimento sia stato comunque attivato in tempo utile o si sia concluso prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio. Nella fattispecie non risulta che l'opposto abbia proposto domanda di mediazione prima dell'udienza fissata per la verifica, non risulta alcuna documentazione da cui risulti un giustificato motivo che abbia impedito alla parte opposta di proporre domanda di mediazione in tempo utile rispetto all'udienza di verifica. Per i motivi esposti alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Trattandosi
di pronuncia meramente procedurale null'altro potrà
statuire questo decidente. Certamente la dichiarazione di improcedibilità, non preclude la possibilità di una nuova richiesta e l'emissione di un nuovo decreto ingiuntivo. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza seppur nel rito e, pertanto, devono essere sopportate dal convenuto opposto. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo avversato segue l'irripetibilità
delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuto opposto.
13
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dal convenuto opposto e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 116/2024; condanna il convenuto opposto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre I.V.A. C.P.A.
e spese generali;
lascia a carico del convenuto opposto le spese attinenti il giudizio monitorio.
AGRIGENTO 13/03/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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