Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/06/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 2215/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09/09/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: ghanese Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]115 22100 COMO ITALIA con l'Avv. PASOLINI LAURA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.3 41061 MONCHENGLADBACH GERMANIA con l'Avv. PASOLINI LAURA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in COMO, in data 17/04/2013,
(anno 2013, atto n. 28, parte I);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 838/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Como in data 26.07.2021
1
□ nato in data [...] a [...]_1
□ , nata in data [...] a [...]_2
□ , nata in data [...] Controparte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/09/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori:
□ nato in data [...] a [...], Controparte_1
□ nata in data [...] a [...], Controparte_2
□ ' in data 16 dicembre 2018, Controparte_3 confermando l'attuale collocazione degli stessi presso la madre, presso l'attuale residenza sita in
Monchengladbach, Friedrichstrasse n. 3, Germania
2) stabilire in favore del padre il seguente calendario di visite, tenuto conto che il padre risiede a
Como ove lavora, mentre i minori risiedono in Germania, a Monchengladbach, vicino a Dusseldorf:
- tre giorni ogni due mesi;
- due settimane durante le vacanze natalizie;
- due settimane anche con giorni non consecutivi durante il periodo estivo.
In ogni caso i genitori sono liberi di concordare eventuali modifiche al suddetto calendario, tenuto conto del preminente interesse dei figli.
3) Il sig. verserà alla sig.a a titolo di contributo al mantenimento dei figli la CP_1 Parte_2 somma mensile di € 360,00 (pari ad 120,00 € per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo il “Protocollo di indicazione delle spese extra-assegno” approvate dal Tribunale di Como in data 24.05.2018 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
2 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b)libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e)baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) le parti dichiarano di aver già regolato ogni altra questione economica tra le stesse, spese legali compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
3 Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e in data 17/04/2013, in COMO
[...] Parte_2 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COMO
(anno 2013, atto n. 28, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 05/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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