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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/08/2025, n. 3777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3777 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17473/2024
. RG. 12854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione VII Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Serafina Aceto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 17473/2024 promossa da:
e entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. Anna Parte_1 Parte_2
Sagone e Irene Damiani in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti contro
IN FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, con Controparte_1 sede nel Palazzo di Città, (c.f. , in persona del Sindaco , quale CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
Ufficiale del Governo nel presente giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Tuccari (c.f.
) del Foro di , in virtù di procura generale alle liti in atti;
C.F._1 CP_1
resistente principale
(C.F. in persona del Ministro pro tempore – Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di presso la quale è ivi CP_1 domiciliato in Via Arsenale n. 21;
Interveniente
e con l'intervento PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
interventore facoltativo pagina 1 di 8 Oggetto: diritto all'iscrizione anagrafica dello straniero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via preliminare: confermare il provvedimento di iscrizione all'anagrafe della sig.ra nel Pt_2 registro della popolazione residente in , all'indirizzo di residenza del Sig. CP_1 Parte_1 nonché l'inserimento della Sig.ra nello stato di famiglia del Sig. Pt_2 Parte_1
NEL MERITO: Relativamente all'istanza del 31.07.2024 – registrazione del contratto di convivenza previa iscrizione anagrafica a seguito di dichiarazione ex art. 13, comma 1, lettera b) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223: ⎯ Accertare e dichiarare l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione ex art. 18, D.P.R. 223/1989, vista la presentazione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere b) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, dell'art. 1 commi 36 e ss. della L. 76/2016 e della documentazione ufficiale attestante la stabile relazione;
⎯ per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'iscrizione nei registri della popolazione residente nel Comune di , ove risiede il partner cittadino italiano della Sig.ra CP_1
e della nuova famiglia anagrafica costituita, in applicazione dell'art. 9, comma 5, Parte_2 lettera c-bis del D.lgs. 30/2007, applicabile al caso di specie ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 23, comma 1-bis del suddetto decreto e art. 53 della legge n. 234/2012 (che vieta la
“discriminazioni a rovescio”), quindi ai sensi del già menzionato art. 18 del D.P.R. 30 maggio 1989,
n. 223; nonché il diritto della coppia alla registrazione della convivenza di fatto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 36 della L. 76/2016 (dichiarazioni di cui all'art. 4 e 13 del suddetto D.P.R., già in atti) e del contratto di convivenza sottoscritto ai sensi dell'art. 50 e ss. L.
76/2016; ⎯ di conseguenza, annullare il provvedimento di rigetto impugnato e ordinare l'accoglimento dell'istanza del 31.07.2024 ed in ogni caso, o in subordine, ordinare l'immediata iscrizione anagrafica della ricorrente, il suo inserimento nello stato di famiglia del Sig. la registrazione Parte_1 della costituzione della convivenza di fatto e del contratto di convivenza, per l'opponibilità ai terzi;
⎯ ordinare, quindi, l'immediato rilascio ai ricorrenti del certificato di costituzione di convivenza di fatto, richiesto dalla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (FAMIT) di cui al D.lgs. 30/2007.
IN ESTREMO SUBORDINE, nella denegata e non temuta ipotesi in cui codesta Ill.ma autorità giudiziaria ritenga che il “contratto di convivenza” non costituisca “documentazione ufficiale”, così come richiesta dall'art. 9, comma 5, lettera c-bis, D.Lgs. 30/2007, ovvero ritenga il D.lgs. 30/2007
(c.d. “ricongiungimento speciale”) non applicabile al caso de quo Voglia Codesto Ill.mo Tribunale IN
VIA PREGIUDIZIALE, sospendere il presente giudizio e proporre rinvio alle competenti autorità pagina 2 di 8 dell'Unione Europea, ex artt. 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e 267 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, affinché si pronuncino sui seguenti quesiti, alternativi o cumulativi: 1) “l'art. 3, par. 2, lett. b) e l'art. 8, comma 5, lettera f) della Direttiva del Parlamento europeo 38/2004/CE, insieme all'art. 21, paragrafo 1, TFUE e l'art. 8, par. 1 della CEDU che in definitiva impongono in capo agli stati membri, e nel caso di specie l'Italia, l'obbligo di agevolare l'ingresso e la permanenza sul territorio del partner extra-UE avente una relazione stabile debitamente attestata con un cittadino di uno Stato Membro non ostano ad una normativa di legge interna all'ordinamento italiano che imponga a detto cittadino extra-UE l'obbligo di essere in possesso di 'documentazione ufficiale' che attesti la relazione, e vieti la prova della stabile relazione con ogni mezzo, financo la prova orale. 2) “l'art. 3, par. 2, lett. b) e l'art. 8, comma 5, lettera f) della
Direttiva del Parlamento europeo 38/2004/CE, insieme all'art. 21, paragrafo 1, TFUE e l'art. 8, par. 1 della CEDU che in definitiva impongono in capo agli stati membri, e nel caso di specie l'Italia,
l'obbligo di agevolare l'ingresso e la permanenza sul territorio del partner extra-UE avente una relazione stabile debitamente attestata con un cittadino di uno Stato Membro, non ostano ad una normativa di legge interna all'ordinamento italiano che imponga a detto cittadino extra-UE l'obbligo di avere già esercitato il diritto di libera circolazione e di avere già soggiornato nel territorio italiano ad altro titolo, e quindi l'obbligo di essere già in possesso di un valido titolo di soggiorno, per esperire la coesione. * Con vittoria di spese e compensi, secondo il principio della soccombenza, stante le numerose pronunce del Tribunale di Torino sul merito, confermate dalla Corte di Appello di Torino (v. doc. i), da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere incassato gli onorari, e che sono pertanto antistatari, giusta clausola di antistatarietà di cui alla procura allegata.”
Per parte resistente - SINDACO DEL Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, dichiarare il ricorso notificato dai Sigg.ri e inammissibile, improcedibile e, Parte_1 Parte_2 comunque, infondato per le ragioni evidenziate con il presente atto e, per l'effetto, respingerlo integralmente. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente. IVA e CPA non dovute”
Per parte intervenuta – Controparte_3
“Respingersi il ricorso avversario perché infondato. Vinte le spese” pagina 3 di 8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso formulato ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 9.10.2024, i ricorrenti hanno domandato: - L'ANNULLAMENTO/PREVIA SOSPENSIONE del provvedimento di rigetto/irricevibilità dell'istanza di iscrizione anagrafica della Sig.ra ai sensi e per gli effetti Pt_2 dell'art. 9, comma 5, lettera c-bis del D.lgs. 30/2007 e conseguente registrazione dell'accordo di convivenza sottoscritto tra gli odierni ricorrenti, con contestuale inserimento della Sig.ra nello Pt_2 stato di famiglia del Sig. (v. doc. 1); adottato in forma semplificata dall'Ufficiale Parte_1 dell'Anagrafe del Comune di , e comunicato con pec del 11.09.2024 a firma della Sig.ra CP_1 [...]
Resp. Dipartimento Decentramento e Servizi Civici Per_1 Controparte_4 CP_5
Civici Città (v. doc. 2); - IN VIA CAUTELARE, PER L'EMISSIONE di un
[...] CP_1 provvedimento urgente (ex art. 700 c.p.c.) che, nelle more del presente giudizio, ordini alla PA resistente di accogliere l'istanza del 31.07.2024 (doc. 1), e per l'effetto ordini all'odierno resistente di:
o Iscrivere all'anagrafe la sig.ra – anche in via provvisoria – nel registro della popolazione Pt_2 residente in [...], dove tutt'oggi CP_1 Parte_1 la Sig.ra risiede;
o Per l'effetto, inserire la Sig.ra nello stato di famiglia del Sig. Pt_2 Pt_2
o Conseguentemente, provvedere alla registrazione della dichiarazione di costituzione della Parte_1 convivenza di fatto della coppia con registrazione ed annotazione Parte_3 dell'accordo di convivenza, per l'opponibilità ai terzi e pedissequo rilascio, immediato, del certificato di costituzione della convivenza di fatto, con effetti retroattivi alla data dell'istanza (o in subordine alla data del provvedimento d'urgenza); In subordine ed in ogni caso, - PER LA DECLARATORIA (Nel merito) o dell'obbligo del , in persona del Sindaco n.q., di accogliere l'istanza di Controparte_1 iscrizione all'anagrafe della Sig.ra del 31.07.2024, ai sensi ed in applicazione dell'art. 9, comma Pt_2
5, lettera c-bis) del D.Lgs. 30/2007, ed ancor più in ottemperanza delle disposizioni dell'Unione
Europea, di cui alla Direttiva 2004/38/CE; o per l'effetto, dell'obbligo della PA resistente di inserire la
Sig.ra nello stato di famiglia del Sig. giusta dichiarazione ex artt. 4 e 13, Pt_2 Parte_1 comma 1, lettera b) del D.P.R. 223/1989 (v. doc. 3) presentata ai sensi dell'art. 1, comma 36 e ss., della
L. 76/2016 in data 31.07.2024 e vista la stabile relazione sussistente già dal 2023; o per l'effetto, dell'obbligo della PA resistente di registrare la costituzione di convivenza di fatto tra i Sig.ri
[...] giusta dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, inoltrata al Comune ai Parte_4 sensi dell'art. 1, commi 36 e ss. della L. 76/2016 (v. doc. 4) ed il pedissequo accordo di convivenza sotteso (v. doc. 5), sottoscritto ai sensi della stessa legge, art. 1, commi 50 e ss., ai fini dell'opponibilità
pagina 4 di 8 ai terzi;
o Con diritto di rilascio – da parte della PA resistente – del certificato di costituzione di convivenza di fatto a far data dal 31.07.2024, data dell'istanza, ovvero a far data dal provvedimento del
Giudice, da esibire alla Questura per l'ottenimento del permesso di soggiorno per coesione familiare, ai sensi del D.lgs. 30/2007.
Con decreto del 22.10.2024 veniva fissata udienza alli 4.12.2024 per la comparizione delle parti.
Si costituiva ritualmente il , con sede nel Palazzo di Città, in persona del Controparte_1 CP_1
Sindaco pro tempore, quale Ufficiale del Governo nel presente giudizio contestando in fatto ed in diritto la sussistenza dei presupposti per l'invocata tutela cautelare nonché per chiedere il rigetto delle avversarie istanze. In particolare, la pretesa non sarebbe fondata con riguardo al fumus boni iuris e al periculum in mora.
Si costituiva ritualmente anche l'Avvocatura dello Stato, domandano respingersi il ricorso perché infondato e della domanda cautelare per assenza dei presupposti.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero in data 14.10.2024 a cura della Cancelleria.
All'udienza del 4.12.2024, le parti comparivano ed esplicavano le rispettive difese, con riferimento alla fase cautelare, e la causa veniva trattenuta a riserva con riferimento alla sola fase cautelare.
Il 16.12.2024 il Giudice adito – a scioglimento della riserva – accoglieva con ordinanza l'istanza cautelare per i seguenti motivi: “[…]come hanno provato i ricorrenti, con riferimento al fumus è fondato ritenere che l'iscrizione anagrafica può essere disposta in forza del fatto che l'istanza presentata dalle parti è completa di tutti i documenti richiesti dalla normativa applicabile al caso di specie, che è l'art. 9, comma 5, lettera c-bis del D.lgs. 30/2007. Nella specie, i ricorrenti hanno una stabile relazione che prosegue senza soluzione di continuità dal gennaio 2023; relazione debitamente provata dai numerosi documenti allegati, da cui si evince che, appunto, ai sensi dell'art. 1, comma 36,
L. 76/2016 i ricorrenti sono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile” (ai fini dello stato civile 'libero' dei partner, v. doc. 7); ai sensi dell'art. 1, comma 57, lettere d) ed e): i ricorrenti non sono “persone interdette giudizialmente” e non hanno subito “condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile”; ai sensi degli artt. 1, comma 53, L. 76/2016, 29 Cost., 9 Carta dei diritti fondamentali dell'UE e 8 CEDU i ricorrenti hanno inteso costituire una famiglia e fissare la propria residenza familiare in , Via Michele Amari 8, e CP_1 cioè nell'abitazione del Sig. Con riferimento al “periculum” inteso come pregiudizio Parte_1 imminente e irreparabile, esso sussiste in quanto l'iscrizione anagrafica e la registrazione del contratto di convivenza sono elementi che la Questura potrà valutare ai fini dell'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della ricorrente. Nella vicenda che ci occupa, dunque, esso consiste nella certa pagina 5 di 8 espulsione dell'odierna ricorrente dal Territorio italiano, a seguito di provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno da parte della Questura, laddove non sia prodotto entro il 05.02.2025, in modo appunto da poter esibire all'appuntamento già fissato in Questura il certificato di costituzione di convivenza di fatto rilasciato dall'anagrafe, come accaduto già in molteplici procedimenti identici (v. doc. Q1-Q6 di parte ricorrente che vengono richiamati). L'espulsione della ricorrente comporterebbe, conseguentemente, un divieto di reingresso, in Italia, per almeno cinque anni. Alla luce di quanto precede la domanda cautelare va accolta e, come richiesto dallo stesso ricorrente, l'iscrizione dovrà essere effettuata in via provvisoria e con riserva fino alla definizione della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno. Le spese sono compensate, stante la novità della questione”.
All'udienza del 25.03.2025 le parti comparivano ed il Comune rilevava in udienza che «con comunicazione 12.2.2025 la Questura aveva comunicato al comune il rigetto dell'istanza del permesso di soggiorno della ricorrente;
lo stesso invocava una declaratoria di nullità Parte_2 dell'iscrizione anagrafica cui nelle more aveva ottemperato;
il Ministero si opponeva all'istanza di nullità del perché rivolto ad un giudice privo di giurisdizione sulla materia ed insisteva per il CP_1 rigetto del ricorso riportandosi alla propria comparsa, in particolare all'eccezione di inapplicabilità del
D. legs 30/2007; i ricorrenti si univano all'eccezione di giurisdizione e insistevano per l'accoglimento del proprio ricorso chiedendo l'applicazione dell'art. 9 comma 5 lettera c-bis del d.lgs. 30/2007; Il
Giudice si riservava e sciolta la riserva il 26.03.2025 rigettava con ordinanza tutte le istanze istruttorie,
e ritenendo la causa matura per la decisione fissava udienza cartolare al 7/7/2025 assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Le parti depositavano ritualmente le conclusioni e le memorie;
il , in data 19.3.2025, CP_3 depositava altresì provvedimento della Questura di (sub all. 1) che ha ritenuto inammissibile CP_1
l'istanza della sig.ra Pt_2
*** §§§§§ ***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Occorre innanzitutto premettere che il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, D.Lgs. n. 289/1998, normativa di riferimento avuto riguardo all'oggetto della presente vertenza, prevede espressamente all'art. 6 comma
2 che: “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo , per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo
5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di pagina 6 di 8 licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati” e al comma 7 che: “ Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente” (sottolineature aggiunte). Dall'esegesi del testo di legge appena citato si evince che il requisito della regolarità di soggiorno dello straniero sul territorio italiano è presupposto imprescindibile per qualsiasi iscrizione anagrafica dello straniero da parte della P.A., con l'unica eccezione riferita ai provvedimenti ricreativi o sportivi a carattere temporaneo e prestazioni scolastiche obbligatorie. Orbene nel caso di specie, all'epoca della presentazione della domanda di iscrizione ivi impugnata e nelle more del presente processo, si ritiene che la sig.ra potesse essere considerata regolarmente soggiornante pur non Pt_2 essendo ancora in possesso dei documenti di cui all'art. 5 comma 8 d.lgs cit. (permesso o carta di soggiorno) avendo la stessa – come dimostrato dalla propria difesa – depositato all'ufficio anagrafe del
Comune di tutta la documentazione necessaria compresa l'istanza di permesso di soggiorno alla CP_1
Questura (doc.11 ricorso). In tal senso è stata ben presa in considerazione, in sede cautelare, l'impasse burocratico con cui sono stati costretti a confrontarsi i ricorrenti, consistente nel fatto che in base alla normativa nazionale l'iscrizione anagrafica risulta essere a sua volta presupposto per l'ottenimento del certificato di convivenza ex art. 1 co. 36 l. 76/2016, necessario ex art. 10 co. 3 lett. d-bis) d.lgs.
30/2007, previa valutazione da parte della Questura, della Carta di Soggiorno stessa. Infatti, proprio nell'ottica di permettere la completezza dell'istanza di rilascio della suddetta Carta di Soggiorno, vista la previsione normativa di cui all'art. 9, comma 5, lettera c-bis del D.lgs. 30/2007 nonché gli artt. 29
Cost., 9 Carta dei diritti fondamentali dell'UE e 8 CEDU, veniva accolta da questo Giudice la domanda formulata ex art. 700 c.p.c. dei ricorrenti, specificamente con l'inciso che “l'iscrizione dovrà essere effettuata in via provvisoria e con riserva fino alla definizione della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno” (cfr. pag. 4 ordinanza del 14.12.2024).
Ciò premesso, tuttavia, in data 7.2.2025 è intervenuto il provvedimento negativo espresso della
(cfr. all.1 ) che ha dichiarato inammissibile l'istanza valutando non sussistenti “in CP_6 CP_3 ordine all'odierna istante, i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche minime previste dalla vigente normativa per il regolare soggiorno in Italia”. A questo punto, dovendo tenere in debito conto tale determinazione sopravvenuta della P.A. competente, la sig.ra non può più essere ritenuta Pt_2 regolarmente soggiornante sul territorio italiano e per tale motivo non può essere accolta alcuna delle domande avanzate con il ricorso, essendo venuto certamente a mancare il presupposto fondamentale pagina 7 di 8 della regolarità di soggiorno sul territorio nazionale richiesto dalla legge (in specie, come esplicitato in premessa, il D.Lgs. n. 289/1998) per qualsivoglia iscrizione anagrafica dello straniero.
L'argomentazione appena esposta si ritiene dirimente per risolvere la presente vertenza;
le ulteriori questioni proposte dalle parti devono quindi considerarsi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale per esigenze di economia processuale e celerità della decisione la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione che si ritiene da sola idonea a regolare la lite
(cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
Le spese di lite, considerata la natura delle questioni giuridiche trattate che investono altresì i rapporti tra l'ordinamento nazionale e quello eurocomunitario e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali conformi alla tesi sostenuta dai ricorrenti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
RIGETTA il ricorso presentato da e Parte_1 Parte_2
DICHIARA compensate le spese di lite;
MANDA al Sindaco di , nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta CP_1 dei registri anagrafici, per quanto di competenza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, 1.8.2025
Bozza di provvedimento redatta dal M.O.T. Gilberto Di Carlo
Il Giudice
Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
. RG. 12854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione VII Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Serafina Aceto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 17473/2024 promossa da:
e entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. Anna Parte_1 Parte_2
Sagone e Irene Damiani in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti contro
IN FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, con Controparte_1 sede nel Palazzo di Città, (c.f. , in persona del Sindaco , quale CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
Ufficiale del Governo nel presente giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna Tuccari (c.f.
) del Foro di , in virtù di procura generale alle liti in atti;
C.F._1 CP_1
resistente principale
(C.F. in persona del Ministro pro tempore – Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di presso la quale è ivi CP_1 domiciliato in Via Arsenale n. 21;
Interveniente
e con l'intervento PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
interventore facoltativo pagina 1 di 8 Oggetto: diritto all'iscrizione anagrafica dello straniero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via preliminare: confermare il provvedimento di iscrizione all'anagrafe della sig.ra nel Pt_2 registro della popolazione residente in , all'indirizzo di residenza del Sig. CP_1 Parte_1 nonché l'inserimento della Sig.ra nello stato di famiglia del Sig. Pt_2 Parte_1
NEL MERITO: Relativamente all'istanza del 31.07.2024 – registrazione del contratto di convivenza previa iscrizione anagrafica a seguito di dichiarazione ex art. 13, comma 1, lettera b) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223: ⎯ Accertare e dichiarare l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione ex art. 18, D.P.R. 223/1989, vista la presentazione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere b) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, dell'art. 1 commi 36 e ss. della L. 76/2016 e della documentazione ufficiale attestante la stabile relazione;
⎯ per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'iscrizione nei registri della popolazione residente nel Comune di , ove risiede il partner cittadino italiano della Sig.ra CP_1
e della nuova famiglia anagrafica costituita, in applicazione dell'art. 9, comma 5, Parte_2 lettera c-bis del D.lgs. 30/2007, applicabile al caso di specie ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 23, comma 1-bis del suddetto decreto e art. 53 della legge n. 234/2012 (che vieta la
“discriminazioni a rovescio”), quindi ai sensi del già menzionato art. 18 del D.P.R. 30 maggio 1989,
n. 223; nonché il diritto della coppia alla registrazione della convivenza di fatto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 36 della L. 76/2016 (dichiarazioni di cui all'art. 4 e 13 del suddetto D.P.R., già in atti) e del contratto di convivenza sottoscritto ai sensi dell'art. 50 e ss. L.
76/2016; ⎯ di conseguenza, annullare il provvedimento di rigetto impugnato e ordinare l'accoglimento dell'istanza del 31.07.2024 ed in ogni caso, o in subordine, ordinare l'immediata iscrizione anagrafica della ricorrente, il suo inserimento nello stato di famiglia del Sig. la registrazione Parte_1 della costituzione della convivenza di fatto e del contratto di convivenza, per l'opponibilità ai terzi;
⎯ ordinare, quindi, l'immediato rilascio ai ricorrenti del certificato di costituzione di convivenza di fatto, richiesto dalla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (FAMIT) di cui al D.lgs. 30/2007.
IN ESTREMO SUBORDINE, nella denegata e non temuta ipotesi in cui codesta Ill.ma autorità giudiziaria ritenga che il “contratto di convivenza” non costituisca “documentazione ufficiale”, così come richiesta dall'art. 9, comma 5, lettera c-bis, D.Lgs. 30/2007, ovvero ritenga il D.lgs. 30/2007
(c.d. “ricongiungimento speciale”) non applicabile al caso de quo Voglia Codesto Ill.mo Tribunale IN
VIA PREGIUDIZIALE, sospendere il presente giudizio e proporre rinvio alle competenti autorità pagina 2 di 8 dell'Unione Europea, ex artt. 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e 267 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, affinché si pronuncino sui seguenti quesiti, alternativi o cumulativi: 1) “l'art. 3, par. 2, lett. b) e l'art. 8, comma 5, lettera f) della Direttiva del Parlamento europeo 38/2004/CE, insieme all'art. 21, paragrafo 1, TFUE e l'art. 8, par. 1 della CEDU che in definitiva impongono in capo agli stati membri, e nel caso di specie l'Italia, l'obbligo di agevolare l'ingresso e la permanenza sul territorio del partner extra-UE avente una relazione stabile debitamente attestata con un cittadino di uno Stato Membro non ostano ad una normativa di legge interna all'ordinamento italiano che imponga a detto cittadino extra-UE l'obbligo di essere in possesso di 'documentazione ufficiale' che attesti la relazione, e vieti la prova della stabile relazione con ogni mezzo, financo la prova orale. 2) “l'art. 3, par. 2, lett. b) e l'art. 8, comma 5, lettera f) della
Direttiva del Parlamento europeo 38/2004/CE, insieme all'art. 21, paragrafo 1, TFUE e l'art. 8, par. 1 della CEDU che in definitiva impongono in capo agli stati membri, e nel caso di specie l'Italia,
l'obbligo di agevolare l'ingresso e la permanenza sul territorio del partner extra-UE avente una relazione stabile debitamente attestata con un cittadino di uno Stato Membro, non ostano ad una normativa di legge interna all'ordinamento italiano che imponga a detto cittadino extra-UE l'obbligo di avere già esercitato il diritto di libera circolazione e di avere già soggiornato nel territorio italiano ad altro titolo, e quindi l'obbligo di essere già in possesso di un valido titolo di soggiorno, per esperire la coesione. * Con vittoria di spese e compensi, secondo il principio della soccombenza, stante le numerose pronunce del Tribunale di Torino sul merito, confermate dalla Corte di Appello di Torino (v. doc. i), da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere incassato gli onorari, e che sono pertanto antistatari, giusta clausola di antistatarietà di cui alla procura allegata.”
Per parte resistente - SINDACO DEL Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, dichiarare il ricorso notificato dai Sigg.ri e inammissibile, improcedibile e, Parte_1 Parte_2 comunque, infondato per le ragioni evidenziate con il presente atto e, per l'effetto, respingerlo integralmente. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente. IVA e CPA non dovute”
Per parte intervenuta – Controparte_3
“Respingersi il ricorso avversario perché infondato. Vinte le spese” pagina 3 di 8
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso formulato ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 9.10.2024, i ricorrenti hanno domandato: - L'ANNULLAMENTO/PREVIA SOSPENSIONE del provvedimento di rigetto/irricevibilità dell'istanza di iscrizione anagrafica della Sig.ra ai sensi e per gli effetti Pt_2 dell'art. 9, comma 5, lettera c-bis del D.lgs. 30/2007 e conseguente registrazione dell'accordo di convivenza sottoscritto tra gli odierni ricorrenti, con contestuale inserimento della Sig.ra nello Pt_2 stato di famiglia del Sig. (v. doc. 1); adottato in forma semplificata dall'Ufficiale Parte_1 dell'Anagrafe del Comune di , e comunicato con pec del 11.09.2024 a firma della Sig.ra CP_1 [...]
Resp. Dipartimento Decentramento e Servizi Civici Per_1 Controparte_4 CP_5
Civici Città (v. doc. 2); - IN VIA CAUTELARE, PER L'EMISSIONE di un
[...] CP_1 provvedimento urgente (ex art. 700 c.p.c.) che, nelle more del presente giudizio, ordini alla PA resistente di accogliere l'istanza del 31.07.2024 (doc. 1), e per l'effetto ordini all'odierno resistente di:
o Iscrivere all'anagrafe la sig.ra – anche in via provvisoria – nel registro della popolazione Pt_2 residente in [...], dove tutt'oggi CP_1 Parte_1 la Sig.ra risiede;
o Per l'effetto, inserire la Sig.ra nello stato di famiglia del Sig. Pt_2 Pt_2
o Conseguentemente, provvedere alla registrazione della dichiarazione di costituzione della Parte_1 convivenza di fatto della coppia con registrazione ed annotazione Parte_3 dell'accordo di convivenza, per l'opponibilità ai terzi e pedissequo rilascio, immediato, del certificato di costituzione della convivenza di fatto, con effetti retroattivi alla data dell'istanza (o in subordine alla data del provvedimento d'urgenza); In subordine ed in ogni caso, - PER LA DECLARATORIA (Nel merito) o dell'obbligo del , in persona del Sindaco n.q., di accogliere l'istanza di Controparte_1 iscrizione all'anagrafe della Sig.ra del 31.07.2024, ai sensi ed in applicazione dell'art. 9, comma Pt_2
5, lettera c-bis) del D.Lgs. 30/2007, ed ancor più in ottemperanza delle disposizioni dell'Unione
Europea, di cui alla Direttiva 2004/38/CE; o per l'effetto, dell'obbligo della PA resistente di inserire la
Sig.ra nello stato di famiglia del Sig. giusta dichiarazione ex artt. 4 e 13, Pt_2 Parte_1 comma 1, lettera b) del D.P.R. 223/1989 (v. doc. 3) presentata ai sensi dell'art. 1, comma 36 e ss., della
L. 76/2016 in data 31.07.2024 e vista la stabile relazione sussistente già dal 2023; o per l'effetto, dell'obbligo della PA resistente di registrare la costituzione di convivenza di fatto tra i Sig.ri
[...] giusta dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto, inoltrata al Comune ai Parte_4 sensi dell'art. 1, commi 36 e ss. della L. 76/2016 (v. doc. 4) ed il pedissequo accordo di convivenza sotteso (v. doc. 5), sottoscritto ai sensi della stessa legge, art. 1, commi 50 e ss., ai fini dell'opponibilità
pagina 4 di 8 ai terzi;
o Con diritto di rilascio – da parte della PA resistente – del certificato di costituzione di convivenza di fatto a far data dal 31.07.2024, data dell'istanza, ovvero a far data dal provvedimento del
Giudice, da esibire alla Questura per l'ottenimento del permesso di soggiorno per coesione familiare, ai sensi del D.lgs. 30/2007.
Con decreto del 22.10.2024 veniva fissata udienza alli 4.12.2024 per la comparizione delle parti.
Si costituiva ritualmente il , con sede nel Palazzo di Città, in persona del Controparte_1 CP_1
Sindaco pro tempore, quale Ufficiale del Governo nel presente giudizio contestando in fatto ed in diritto la sussistenza dei presupposti per l'invocata tutela cautelare nonché per chiedere il rigetto delle avversarie istanze. In particolare, la pretesa non sarebbe fondata con riguardo al fumus boni iuris e al periculum in mora.
Si costituiva ritualmente anche l'Avvocatura dello Stato, domandano respingersi il ricorso perché infondato e della domanda cautelare per assenza dei presupposti.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero in data 14.10.2024 a cura della Cancelleria.
All'udienza del 4.12.2024, le parti comparivano ed esplicavano le rispettive difese, con riferimento alla fase cautelare, e la causa veniva trattenuta a riserva con riferimento alla sola fase cautelare.
Il 16.12.2024 il Giudice adito – a scioglimento della riserva – accoglieva con ordinanza l'istanza cautelare per i seguenti motivi: “[…]come hanno provato i ricorrenti, con riferimento al fumus è fondato ritenere che l'iscrizione anagrafica può essere disposta in forza del fatto che l'istanza presentata dalle parti è completa di tutti i documenti richiesti dalla normativa applicabile al caso di specie, che è l'art. 9, comma 5, lettera c-bis del D.lgs. 30/2007. Nella specie, i ricorrenti hanno una stabile relazione che prosegue senza soluzione di continuità dal gennaio 2023; relazione debitamente provata dai numerosi documenti allegati, da cui si evince che, appunto, ai sensi dell'art. 1, comma 36,
L. 76/2016 i ricorrenti sono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile” (ai fini dello stato civile 'libero' dei partner, v. doc. 7); ai sensi dell'art. 1, comma 57, lettere d) ed e): i ricorrenti non sono “persone interdette giudizialmente” e non hanno subito “condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile”; ai sensi degli artt. 1, comma 53, L. 76/2016, 29 Cost., 9 Carta dei diritti fondamentali dell'UE e 8 CEDU i ricorrenti hanno inteso costituire una famiglia e fissare la propria residenza familiare in , Via Michele Amari 8, e CP_1 cioè nell'abitazione del Sig. Con riferimento al “periculum” inteso come pregiudizio Parte_1 imminente e irreparabile, esso sussiste in quanto l'iscrizione anagrafica e la registrazione del contratto di convivenza sono elementi che la Questura potrà valutare ai fini dell'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della ricorrente. Nella vicenda che ci occupa, dunque, esso consiste nella certa pagina 5 di 8 espulsione dell'odierna ricorrente dal Territorio italiano, a seguito di provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno da parte della Questura, laddove non sia prodotto entro il 05.02.2025, in modo appunto da poter esibire all'appuntamento già fissato in Questura il certificato di costituzione di convivenza di fatto rilasciato dall'anagrafe, come accaduto già in molteplici procedimenti identici (v. doc. Q1-Q6 di parte ricorrente che vengono richiamati). L'espulsione della ricorrente comporterebbe, conseguentemente, un divieto di reingresso, in Italia, per almeno cinque anni. Alla luce di quanto precede la domanda cautelare va accolta e, come richiesto dallo stesso ricorrente, l'iscrizione dovrà essere effettuata in via provvisoria e con riserva fino alla definizione della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno. Le spese sono compensate, stante la novità della questione”.
All'udienza del 25.03.2025 le parti comparivano ed il Comune rilevava in udienza che «con comunicazione 12.2.2025 la Questura aveva comunicato al comune il rigetto dell'istanza del permesso di soggiorno della ricorrente;
lo stesso invocava una declaratoria di nullità Parte_2 dell'iscrizione anagrafica cui nelle more aveva ottemperato;
il Ministero si opponeva all'istanza di nullità del perché rivolto ad un giudice privo di giurisdizione sulla materia ed insisteva per il CP_1 rigetto del ricorso riportandosi alla propria comparsa, in particolare all'eccezione di inapplicabilità del
D. legs 30/2007; i ricorrenti si univano all'eccezione di giurisdizione e insistevano per l'accoglimento del proprio ricorso chiedendo l'applicazione dell'art. 9 comma 5 lettera c-bis del d.lgs. 30/2007; Il
Giudice si riservava e sciolta la riserva il 26.03.2025 rigettava con ordinanza tutte le istanze istruttorie,
e ritenendo la causa matura per la decisione fissava udienza cartolare al 7/7/2025 assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Le parti depositavano ritualmente le conclusioni e le memorie;
il , in data 19.3.2025, CP_3 depositava altresì provvedimento della Questura di (sub all. 1) che ha ritenuto inammissibile CP_1
l'istanza della sig.ra Pt_2
*** §§§§§ ***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Occorre innanzitutto premettere che il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, D.Lgs. n. 289/1998, normativa di riferimento avuto riguardo all'oggetto della presente vertenza, prevede espressamente all'art. 6 comma
2 che: “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo , per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo
5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di pagina 6 di 8 licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati” e al comma 7 che: “ Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente” (sottolineature aggiunte). Dall'esegesi del testo di legge appena citato si evince che il requisito della regolarità di soggiorno dello straniero sul territorio italiano è presupposto imprescindibile per qualsiasi iscrizione anagrafica dello straniero da parte della P.A., con l'unica eccezione riferita ai provvedimenti ricreativi o sportivi a carattere temporaneo e prestazioni scolastiche obbligatorie. Orbene nel caso di specie, all'epoca della presentazione della domanda di iscrizione ivi impugnata e nelle more del presente processo, si ritiene che la sig.ra potesse essere considerata regolarmente soggiornante pur non Pt_2 essendo ancora in possesso dei documenti di cui all'art. 5 comma 8 d.lgs cit. (permesso o carta di soggiorno) avendo la stessa – come dimostrato dalla propria difesa – depositato all'ufficio anagrafe del
Comune di tutta la documentazione necessaria compresa l'istanza di permesso di soggiorno alla CP_1
Questura (doc.11 ricorso). In tal senso è stata ben presa in considerazione, in sede cautelare, l'impasse burocratico con cui sono stati costretti a confrontarsi i ricorrenti, consistente nel fatto che in base alla normativa nazionale l'iscrizione anagrafica risulta essere a sua volta presupposto per l'ottenimento del certificato di convivenza ex art. 1 co. 36 l. 76/2016, necessario ex art. 10 co. 3 lett. d-bis) d.lgs.
30/2007, previa valutazione da parte della Questura, della Carta di Soggiorno stessa. Infatti, proprio nell'ottica di permettere la completezza dell'istanza di rilascio della suddetta Carta di Soggiorno, vista la previsione normativa di cui all'art. 9, comma 5, lettera c-bis del D.lgs. 30/2007 nonché gli artt. 29
Cost., 9 Carta dei diritti fondamentali dell'UE e 8 CEDU, veniva accolta da questo Giudice la domanda formulata ex art. 700 c.p.c. dei ricorrenti, specificamente con l'inciso che “l'iscrizione dovrà essere effettuata in via provvisoria e con riserva fino alla definizione della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno” (cfr. pag. 4 ordinanza del 14.12.2024).
Ciò premesso, tuttavia, in data 7.2.2025 è intervenuto il provvedimento negativo espresso della
(cfr. all.1 ) che ha dichiarato inammissibile l'istanza valutando non sussistenti “in CP_6 CP_3 ordine all'odierna istante, i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche minime previste dalla vigente normativa per il regolare soggiorno in Italia”. A questo punto, dovendo tenere in debito conto tale determinazione sopravvenuta della P.A. competente, la sig.ra non può più essere ritenuta Pt_2 regolarmente soggiornante sul territorio italiano e per tale motivo non può essere accolta alcuna delle domande avanzate con il ricorso, essendo venuto certamente a mancare il presupposto fondamentale pagina 7 di 8 della regolarità di soggiorno sul territorio nazionale richiesto dalla legge (in specie, come esplicitato in premessa, il D.Lgs. n. 289/1998) per qualsivoglia iscrizione anagrafica dello straniero.
L'argomentazione appena esposta si ritiene dirimente per risolvere la presente vertenza;
le ulteriori questioni proposte dalle parti devono quindi considerarsi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale per esigenze di economia processuale e celerità della decisione la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione che si ritiene da sola idonea a regolare la lite
(cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
Le spese di lite, considerata la natura delle questioni giuridiche trattate che investono altresì i rapporti tra l'ordinamento nazionale e quello eurocomunitario e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali conformi alla tesi sostenuta dai ricorrenti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
RIGETTA il ricorso presentato da e Parte_1 Parte_2
DICHIARA compensate le spese di lite;
MANDA al Sindaco di , nella sua qualità di ufficiale di governo responsabile della tenuta CP_1 dei registri anagrafici, per quanto di competenza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, 1.8.2025
Bozza di provvedimento redatta dal M.O.T. Gilberto Di Carlo
Il Giudice
Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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