TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
PEDONE FRANCESCO
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
FOMMEI FRANCESCA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di aver consensualizzato il giudizio alle condizioni di cui all'allegato n. 1 alle note scritte depositate da parte ricorrente in data 3.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 23.10.1993, a Acerra
(Napoli), trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Acerra (Serie
A, Parte II, atto n. 244, anno 1993).
Dall'unione tra i coniugi sono nati il 15.12.1994, e , il 3.10.1999. Per_1 Per_2
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, all'udienza del 4.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge, tenuto altresì conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Acerra (Serie A, Parte II, atto n. 244, anno
1993), contratto tra e , in data 23.10.1993; Parte_1 CP_1
PRENDE ATTO
delle condizioni di cui all'allegato n. 1 alle note scritte depositate da parte ricorrente in data 3.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
PEDONE FRANCESCO
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
FOMMEI FRANCESCA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di aver consensualizzato il giudizio alle condizioni di cui all'allegato n. 1 alle note scritte depositate da parte ricorrente in data 3.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 23.10.1993, a Acerra
(Napoli), trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Acerra (Serie
A, Parte II, atto n. 244, anno 1993).
Dall'unione tra i coniugi sono nati il 15.12.1994, e , il 3.10.1999. Per_1 Per_2
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, all'udienza del 4.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge, tenuto altresì conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Acerra (Serie A, Parte II, atto n. 244, anno
1993), contratto tra e , in data 23.10.1993; Parte_1 CP_1
PRENDE ATTO
delle condizioni di cui all'allegato n. 1 alle note scritte depositate da parte ricorrente in data 3.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti