Art. 6.
Sono esenti dalla servitu' di cui all'art. 1, le case ancorche' non abitate, le capanne, i giardini, le aie, ed i cortili ad esse attinenti.
Sono pure esenti da tali servitu' le aree chiuse da muri, i vigneti, frutteti e i campi coltivati a tabacco. Nel regolamento saranno determinate le condizioni che si dovranno verificare per ottenere le esenzioni.
Queste ultime esenzioni pero' non sono applicabili allorche' non occorre impiantare nel fondo i sostegni, ne' occupare zone di terreno, di guisa che resti eliminata la necessita' che l'esercente sia autorizzato ad accedere nel fondo stesso.
Sono esenti dalla servitu' di cui all'art. 1, le case ancorche' non abitate, le capanne, i giardini, le aie, ed i cortili ad esse attinenti.
Sono pure esenti da tali servitu' le aree chiuse da muri, i vigneti, frutteti e i campi coltivati a tabacco. Nel regolamento saranno determinate le condizioni che si dovranno verificare per ottenere le esenzioni.
Queste ultime esenzioni pero' non sono applicabili allorche' non occorre impiantare nel fondo i sostegni, ne' occupare zone di terreno, di guisa che resti eliminata la necessita' che l'esercente sia autorizzato ad accedere nel fondo stesso.