Articolo 6 della Legge 13 giugno 1907, n. 403
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 luglio 1907
Art. 6.

Sono esenti dalla servitu' di cui all'art. 1, le case ancorche' non abitate, le capanne, i giardini, le aie, ed i cortili ad esse attinenti.

Sono pure esenti da tali servitu' le aree chiuse da muri, i vigneti, frutteti e i campi coltivati a tabacco. Nel regolamento saranno determinate le condizioni che si dovranno verificare per ottenere le esenzioni.

Queste ultime esenzioni pero' non sono applicabili allorche' non occorre impiantare nel fondo i sostegni, ne' occupare zone di terreno, di guisa che resti eliminata la necessita' che l'esercente sia autorizzato ad accedere nel fondo stesso.

Entrata in vigore il 23 luglio 1907
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