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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 5544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5544 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7698/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. SILVESTRI LUCA e con gli avv. CIRILLO ERNESTO IA Parte_1
( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. SILVESTRI LUCA e con gli avv. CIRILLO ERNESTO IA Controparte_1
( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. SILVESTRI LUCA e con gli avv. CIRILLO ERNESTO Controparte_2
IA ( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. SILVESTRI LUCA e con gli avv. CIRILLO ERNESTO Parte_2
IA ( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. SILVESTRI LUCA e con gli avv. CIRILLO ERNESTO IA Parte_3
( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
on l'avv. FUSO RICCARDO e gli avv. e Controparte_3
P.Q.M.
1. Accerta l'illegittimità della decurtazione operata dalla a Controparte_3
decorrere dal 2016 dei ratei di tredicesima in ragione delle assenze per sospensione della prestazione per solidarietà e il diritto dei ricorrenti a che i giorni di assenza per sospensione dell'attività lavorativa per effetto dell'applicazione del contratto di solidarietà vengano conteggiati secondo il criterio di “stretta proporzionalità” prescritto dai contratti stessi dal
2010 al 2018 ai fini della decurtazione della tredicesima mensilità e del premio annuo;
2. Per l'effetto, condanna a corrispondere ai ricorrenti le Controparte_3
differenze retributive a titolo di tredicesima mensilità, pari a lordi € 607 complessivi per il ricorrente;
€ 700 complessivi per il ricorrente;
€ 713 complessivi Pt_1 CP_1 per il ricorrente;
€ 618 complessivi per il ricorrente;
€ 428 CP_2 Parte_2
complessivi per il ricorrente oltre rivalutazione e interessi dalle singole Pt_3
scadenze al saldo.
Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2500, oltre il 15% che spese forfettarie, oltre IVA,
CPA e contributo unificato se versato e dovuto con distrazione a favore del procuratore antistatario
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 11/12/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7698/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. SILVESTRI LUCA e con gli avv. CIRILLO ERNESTO IA Parte_1
( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. SILVESTRI LUCA e con gli avv. CIRILLO ERNESTO IA Controparte_1
( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. SILVESTRI LUCA e con gli avv. CIRILLO ERNESTO Controparte_2
IA ( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. SILVESTRI LUCA e con gli avv. CIRILLO ERNESTO Parte_2
IA ( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. SILVESTRI LUCA e con gli avv. CIRILLO ERNESTO IA Parte_3
( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
on l'avv. FUSO RICCARDO e gli avv. e Controparte_3
P.Q.M.
1. Accerta l'illegittimità della decurtazione operata dalla a Controparte_3
decorrere dal 2016 dei ratei di tredicesima in ragione delle assenze per sospensione della prestazione per solidarietà e il diritto dei ricorrenti a che i giorni di assenza per sospensione dell'attività lavorativa per effetto dell'applicazione del contratto di solidarietà vengano conteggiati secondo il criterio di “stretta proporzionalità” prescritto dai contratti stessi dal
2010 al 2018 ai fini della decurtazione della tredicesima mensilità e del premio annuo;
2. Per l'effetto, condanna a corrispondere ai ricorrenti le Controparte_3
differenze retributive a titolo di tredicesima mensilità, pari a lordi € 607 complessivi per il ricorrente;
€ 700 complessivi per il ricorrente;
€ 713 complessivi Pt_1 CP_1 per il ricorrente;
€ 618 complessivi per il ricorrente;
€ 428 CP_2 Parte_2
complessivi per il ricorrente oltre rivalutazione e interessi dalle singole Pt_3
scadenze al saldo.
Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2500, oltre il 15% che spese forfettarie, oltre IVA,
CPA e contributo unificato se versato e dovuto con distrazione a favore del procuratore antistatario
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 11/12/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo