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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/12/2024, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 5134/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Livorno, n. 20, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Saira Di Eugenio, che lo rappresenta e difende, giusta procura, in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Virgilio, n. Controparte_1
8, presso lo studio dell'Avv. che la rappresenta e difende, giusta procura CP_2 in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.11.2021, ha chiesto la pronuncia Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in Cortona, in data 22.12.1996, da cui sono nati i figli (in data 15.09.1997), Per_1
(in data 21.07.1999) e (in data 29.06.2001). Per_2 Per_3 2
Con separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Tivoli del
05.05.2010, le parti hanno previsto l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, assegno di mantenimento della moglie a carico del marito per l'importo mensile di Euro
2.200,00, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 1.600,00, ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli per pari quote tra i genitori.
Con ordinanza presidenziale del 17.06.2022, sono stati adottati provvedimenti provvisori con assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie, assegno di mantenimento della moglie a carico del marito per l'importo mensile di Euro 750,00, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di
Euro 1.650,00, ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli per pari quote a carico dei genitori.
Con ordinanza in corso di causa del 01.07.2024, accertato il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e , è stato revocato l'obbligo del Per_1 Per_2 padre di contribuire al relativo mantenimento, con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
Ciò premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, disporsi assegnazione della casa coniugale al padre, previsione del contributo della madre al mantenimento del figlio per l'importo Per_3 mensile di Euro 350,00, con ripartizione delle spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto prevedersi l'assegnazione della casa coniugale ai figli e , previsione contributo del padre al mantenimento del Per_1 Per_3 figlio mediante versamento diretto allo stesso dell'importo mensile di Euro Per_3
500,00, contributo della madre al mantenimento del figlio mediante versamento Per_3 diretto allo stesso dell'importo mensile di Euro 350,00.
In via ulteriormente subordinata, in caso di assegnazione alla madre della casa coniugale, il ricorrente ha chiesto prevedersi il contributo del padre al mantenimento del figlio mediante versamento diretto allo stesso dell'importo mensile di Euro Per_3
550,00.
Diversamente, la resistente ha concluso chiedendo prevedersi assegno divorzile in proprio favore per l'importo mensile di Euro 2.200,00, assegnazione della casa coniugale alla madre, contributo del padre al mantenimento del figlio per Per_3
l'importo mensile di Euro 540,00, contributo del padre al mantenimento del figlio da determinarsi nella somma ritenuta di giustizia. Per_1 3
All'udienza del 16.10.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio, previa assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Tivoli del 19.04.2010, nel giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologazione del 05.05.2010.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Assegno divorzile
La resistente ha chiesto che venga posto a carico del ricorrente assegno divorzile per un importo mensile di Euro 2.200,00, allegando la mancanza di mezzi adeguati, la disparità delle entrate economiche a vantaggio del ricorrente e il proprio contributo alla vita famigliare.
In relazione a tale domanda, deve premettersi che:
- il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio.
Infatti, “sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla
c.d. solidarietà postconiugale divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli 4
aspetti di natura patrimoniale, in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa, non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione” (Cass. 16.05.2017, n. 12196);
- con riguardo ai presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, “ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. Sez. Un. 11.07.2018, n. 18287);
- in particolare, occorre procedere “al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico - patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso” (Cass. Sez.
Un. 11.07.2018, n. 18287);
- conseguentemente, il giudice “a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico - patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma
6, prima parte, della legge n. 898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle 5
proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (Cass. 17.02.2021, n. 4224, conf. Cass. 07.09.2020, n.
18548, Cass. 17.12.2020, n. 28877).
Nel caso in esame, sono emerse plurime e concorrenti ragioni che impongono il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
In primo luogo, deve essere tenuto conto della situazione di voluta oscurità in cui la resistente ha scelto di mantenere la propria effettiva situazione economica, tale da non consentire l'accertamento di una situazione di inadeguatezza dei mezzi della parte, ovvero di impossibilità di accedervi per ragioni obiettive.
Anzitutto, a fronte del provvedimento del 12.07.2024, con richiesta di deposito di dichiarazioni sostitutive di atto notorio delle parti, indicanti beni immobili e mobili registrati di proprietà, nonché ogni entrata a qualunque titolo percepita, dalle stesse e da soggetti con esse conviventi, dall'introduzione del giudizio all'attualità, la resistente non ha provveduto al relativo deposito.
Tale condotta omissiva, tenuta dalla parte su cui grava l'onere della prova in relazione alla domanda di assegno divorzile spiegata, risulta rilevante come elemento probatorio da cui desumere l'esistenza di entrate e capacità economica diversa e maggiore di quella dichiarata, incompatibile con uno stato di inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione della parte.
Inoltre, quanto allegato dalla resistente in ordine al mancato svolgimento di ogni lavoro e alla mancata percezione di ogni reddito risulta incompatibile con i plurimi versamenti di somme di denaro in fondi comuni di investimento e polizze vite e con le diverse ricariche di carte prepagate dalla stessa effettuate, specificamente documentati dal ricorrente (cfr. doc. 25, allegato alla memoria integrativa del ricorrente).
In secondo luogo, non hanno trovato riscontro probatorio le allegazioni della resistente in ordine al mancato svolgimento di attività lavorativa della moglie per l'intera durata del matrimonio per scelta condivisa dei coniugi, nonché in ordine all'interruzione del proprio percorso professionale e di formazione per dedicarsi integralmente alla cura della famiglia.
Infatti, a fronte delle contestazioni articolate sul punto dal ricorrente, la resistente, onerata della prova degli elementi costitutivi della domanda di assegno divorzile spiegata, non ha fornito alcuna prova specifica a supporto delle proprie deduzioni. 6
Conseguentemente, non risulta possibile riscontrare l'esistenza di un decremento della capacità reddituale della parte correlato con un sacrificio compiuto per la conduzione della vita famigliare e concordato tra le parti.
Pertanto, la domanda di assegno divorzile articolata dalla resistente deve essere rigettata, rimanendo ferme per il pregresso le previsioni relative al contributo del marito al mantenimento della moglie assunte in corso di causa.
3. Assegnazione della casa coniugale e contributo al mantenimento dei figli
Risulta incontestato tra le parti che il figlio (nato in data [...]) sia stato Per_1 assunto dalla Società Dotslot S.r.l. dal 01.12.2023, con stipendio mensile di Euro
1.903,04 per tredici mensilità.
Ugualmente, risulta incontestato che il figlio (nato in data [...]) abbia Per_2 intrapreso una collaborazione coordinata e continuativa con lo dal Controparte_3
20.11.2023, con fattura mensile garantito per l'importo di Euro 2.000,00.
Rispetto a tali dati, risulta inconferente la circostanza, evidenziata dalla resistente, in ordine alla convivenza del figlio con la madre nell'abitazione coniugale, Per_1 venendo in rilievo una libera determinazione di soggetto maggiorenne, ininfluente sul piano dell'autonomia reddituale del medesimo.
Conseguentemente, deve confermarsi il provvedimento del 01.07.2024, con la revoca l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli e , con Per_1 Per_2 decorrenza dal mese di gennaio 2024, in correlazione con la data di deposito della relativa istanza di parte ricorrente.
In relazione alla situazione del figlio (nato in data [...]), risulta Per_3 incontestata la non indipendenza economica del medesimo.
In particolare, il ricorrente ha documentato che il figlio risulta studente Per_3 universitario, presso il corso di laurea di scienze aziendali, facoltà di economia, all'università La Sapienza di Roma (cfr. doc. 28, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del ricorrente).
La casa coniugale è costituita dall'abitazione in Morlupo, località Valle Reale, n. 814, di proprietà del figlio . Per_1
Risulta incontestato che il figlio , maggiorenne ma non indipendente Per_3 economicamente, abiti la casa coniugale.
Inoltre, è risultato che anche la resistente abbia continuato ad abitare presso l'indicato immobile.
A tal fine, deve anzitutto rilevarsi che, all'udienza del 16.10.2024, entrambi i difensori delle parti hanno confermato la circostanza relativa alla permanenza del figlio Per_3 nella casa coniugale, insieme alla madre. 7
Inoltre, dalla relazione investigativa depositata dallo stesso ricorrente, si evince che la resistente abbia continuato ad abitare tale immobile, la stessa iniziando i propri spostamenti dall'abitazione indicata e facendovi ritorno alla fine dei periodi monitorati
(cfr. doc. 5, allegato al ricorso).
Conseguentemente, in applicazione del criterio legale, deve essere prevista l'assegnazione alla resistente della casa coniugale, in quanto genitore convivente con il figlio maggiorenne non indipendente economicamente.
Alla luce di quanto indicato, deve essere determinato il contributo del padre al mantenimento del figlio . Per_3
A tal fine, occorre procedere nella ricostruzione della situazione economica dei genitori e alla determinazione delle esigenze del figlio.
Con riguardo alla situazione del padre, lo stesso ha depositato analitica e aggiornata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, indicando di lavorare presso la Società Manelli
Impresa S.r.l. con reddito mensile di circa Euro 5.560,00.
Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di percepire canoni di locazione per due immobili di proprietà, per l'importo mensile complessivo di Euro 2.440,00.
Quanto indicato dal ricorrente trova riscontro nella documentazione fiscale e reddituale allegata dalla parte.
Con riguardo alla situazione della madre, deve essere richiamato quanto precedentemente rilavato in ordine alla situazione di voluta oscurità in cui la parte ha scelto di mantenere la propria effettiva situazione economica attuale.
Fermo quanto indicato, deve tenersi conto anche della capacità lavorativa generica della madre, non essendo emerse situazioni di inabilità al lavoro della medesima.
Ulteriormente, deve essere valorizzata l'età del figlio, il percorso di studi universitari seguito, il tempo trascorso con la madre, con le maggiori esigenze di spesa che vi sono correlate.
Alla luce degli indicati elementi, risulta equilibrato prevedere che il padre concorra al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre dell'importo Per_3 mensile di Euro 540,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat.
La decorrenza di tale previsione deve essere individuata in relazione al momento della presente statuizione, rimanendo fermi per il pregresso i provvedimenti adottati nel corso del giudizio.
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda del padre di versamento diretto del mantenimento in favore del figlio . Per_3 8
Ai sensi dell'art. 337 septies c.c. “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Tale disposizione risulta fonte di un diritto per il figlio maggiorenne non economicamente autonomo, la cui tutela risulta condizionata al principio della domanda.
Pertanto, in mancanza di espressa domanda da parte dell'avente diritto, non risulta possibile addivenire ad una pronuncia nel merito.
Quanto esposto risulta conforme all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio per cui “questa Corte, nell'escludere che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, per resistere alla domanda di questo, possa corrispondere direttamente l'assegno al figlio, ha già avuto occasione di chiarire, con ciò prendendo esplicita posizione sul quesito di diritto oggetto del motivo, che giammai potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto. Va qui dunque riaffermato che, sebbene l'art. 337 septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155 quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.” (Cass. Sez. I, 12.11.2021, n. 34100, in senso conforme Cass.
Sez. I, 11.11.2013, n. 25300).
Infine, bilanciando le circostanze date dalle rilevanti entrate percepite dal padre e dalla situazione di opacità in cui la madre ha mantenuto la propria situazione economica, deve essere previsto che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, determinate come da Protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il relativo Consiglio dell'Ordine Forense, ciascuno per la quota della metà.
4. Spese di lite
In relazione alla natura della materia trattata e all'esito del giudizio, sussistono motivi di equità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: 9
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e presso il Comune di Cortona, in data
[...] Controparte_1
22.12.1996;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cortona di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 30, Parte II, Serie A, Anno 1997);
- Rigetta la domanda di assegno divorzile articolata dalla resistente, ferme per il pregresso le previsioni relative al contributo del marito al mantenimento della moglie assunte in corso di causa;
- Assegna alla resistente la casa coniugale, sita in Morlupo, località Valle Reale,
n. 814;
- Revoca il contributo del padre al mantenimento dei figli e , con Per_1 Per_2 decorrenza dal mese di gennaio 2024, fermi per il pregresso i provvedimenti precedentemente assunti;
- Determina il contributo del padre al mantenimento del figlio , mediante Per_3 il versamento alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo di Euro
540,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla presente statuizione, fermi per il pregresso i provvedimenti adottati nel corso del giudizio;
- Dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di versamento diretto dell'indicato mantenimento al figlio;
Per_3
- Dispone che entrambi i genitori contribuiscano per pari quote alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , determinate secondo Per_3 quanto indicato in parte motiva;
- Dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 5134/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Livorno, n. 20, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Saira Di Eugenio, che lo rappresenta e difende, giusta procura, in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Virgilio, n. Controparte_1
8, presso lo studio dell'Avv. che la rappresenta e difende, giusta procura CP_2 in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.11.2021, ha chiesto la pronuncia Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in Cortona, in data 22.12.1996, da cui sono nati i figli (in data 15.09.1997), Per_1
(in data 21.07.1999) e (in data 29.06.2001). Per_2 Per_3 2
Con separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Tivoli del
05.05.2010, le parti hanno previsto l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, assegno di mantenimento della moglie a carico del marito per l'importo mensile di Euro
2.200,00, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 1.600,00, ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli per pari quote tra i genitori.
Con ordinanza presidenziale del 17.06.2022, sono stati adottati provvedimenti provvisori con assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie, assegno di mantenimento della moglie a carico del marito per l'importo mensile di Euro 750,00, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di
Euro 1.650,00, ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli per pari quote a carico dei genitori.
Con ordinanza in corso di causa del 01.07.2024, accertato il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e , è stato revocato l'obbligo del Per_1 Per_2 padre di contribuire al relativo mantenimento, con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
Ciò premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, disporsi assegnazione della casa coniugale al padre, previsione del contributo della madre al mantenimento del figlio per l'importo Per_3 mensile di Euro 350,00, con ripartizione delle spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto prevedersi l'assegnazione della casa coniugale ai figli e , previsione contributo del padre al mantenimento del Per_1 Per_3 figlio mediante versamento diretto allo stesso dell'importo mensile di Euro Per_3
500,00, contributo della madre al mantenimento del figlio mediante versamento Per_3 diretto allo stesso dell'importo mensile di Euro 350,00.
In via ulteriormente subordinata, in caso di assegnazione alla madre della casa coniugale, il ricorrente ha chiesto prevedersi il contributo del padre al mantenimento del figlio mediante versamento diretto allo stesso dell'importo mensile di Euro Per_3
550,00.
Diversamente, la resistente ha concluso chiedendo prevedersi assegno divorzile in proprio favore per l'importo mensile di Euro 2.200,00, assegnazione della casa coniugale alla madre, contributo del padre al mantenimento del figlio per Per_3
l'importo mensile di Euro 540,00, contributo del padre al mantenimento del figlio da determinarsi nella somma ritenuta di giustizia. Per_1 3
All'udienza del 16.10.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio, previa assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Tivoli del 19.04.2010, nel giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologazione del 05.05.2010.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Assegno divorzile
La resistente ha chiesto che venga posto a carico del ricorrente assegno divorzile per un importo mensile di Euro 2.200,00, allegando la mancanza di mezzi adeguati, la disparità delle entrate economiche a vantaggio del ricorrente e il proprio contributo alla vita famigliare.
In relazione a tale domanda, deve premettersi che:
- il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio.
Infatti, “sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla
c.d. solidarietà postconiugale divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli 4
aspetti di natura patrimoniale, in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa, non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione” (Cass. 16.05.2017, n. 12196);
- con riguardo ai presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, “ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. Sez. Un. 11.07.2018, n. 18287);
- in particolare, occorre procedere “al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico - patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso” (Cass. Sez.
Un. 11.07.2018, n. 18287);
- conseguentemente, il giudice “a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico - patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma
6, prima parte, della legge n. 898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle 5
proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (Cass. 17.02.2021, n. 4224, conf. Cass. 07.09.2020, n.
18548, Cass. 17.12.2020, n. 28877).
Nel caso in esame, sono emerse plurime e concorrenti ragioni che impongono il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
In primo luogo, deve essere tenuto conto della situazione di voluta oscurità in cui la resistente ha scelto di mantenere la propria effettiva situazione economica, tale da non consentire l'accertamento di una situazione di inadeguatezza dei mezzi della parte, ovvero di impossibilità di accedervi per ragioni obiettive.
Anzitutto, a fronte del provvedimento del 12.07.2024, con richiesta di deposito di dichiarazioni sostitutive di atto notorio delle parti, indicanti beni immobili e mobili registrati di proprietà, nonché ogni entrata a qualunque titolo percepita, dalle stesse e da soggetti con esse conviventi, dall'introduzione del giudizio all'attualità, la resistente non ha provveduto al relativo deposito.
Tale condotta omissiva, tenuta dalla parte su cui grava l'onere della prova in relazione alla domanda di assegno divorzile spiegata, risulta rilevante come elemento probatorio da cui desumere l'esistenza di entrate e capacità economica diversa e maggiore di quella dichiarata, incompatibile con uno stato di inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione della parte.
Inoltre, quanto allegato dalla resistente in ordine al mancato svolgimento di ogni lavoro e alla mancata percezione di ogni reddito risulta incompatibile con i plurimi versamenti di somme di denaro in fondi comuni di investimento e polizze vite e con le diverse ricariche di carte prepagate dalla stessa effettuate, specificamente documentati dal ricorrente (cfr. doc. 25, allegato alla memoria integrativa del ricorrente).
In secondo luogo, non hanno trovato riscontro probatorio le allegazioni della resistente in ordine al mancato svolgimento di attività lavorativa della moglie per l'intera durata del matrimonio per scelta condivisa dei coniugi, nonché in ordine all'interruzione del proprio percorso professionale e di formazione per dedicarsi integralmente alla cura della famiglia.
Infatti, a fronte delle contestazioni articolate sul punto dal ricorrente, la resistente, onerata della prova degli elementi costitutivi della domanda di assegno divorzile spiegata, non ha fornito alcuna prova specifica a supporto delle proprie deduzioni. 6
Conseguentemente, non risulta possibile riscontrare l'esistenza di un decremento della capacità reddituale della parte correlato con un sacrificio compiuto per la conduzione della vita famigliare e concordato tra le parti.
Pertanto, la domanda di assegno divorzile articolata dalla resistente deve essere rigettata, rimanendo ferme per il pregresso le previsioni relative al contributo del marito al mantenimento della moglie assunte in corso di causa.
3. Assegnazione della casa coniugale e contributo al mantenimento dei figli
Risulta incontestato tra le parti che il figlio (nato in data [...]) sia stato Per_1 assunto dalla Società Dotslot S.r.l. dal 01.12.2023, con stipendio mensile di Euro
1.903,04 per tredici mensilità.
Ugualmente, risulta incontestato che il figlio (nato in data [...]) abbia Per_2 intrapreso una collaborazione coordinata e continuativa con lo dal Controparte_3
20.11.2023, con fattura mensile garantito per l'importo di Euro 2.000,00.
Rispetto a tali dati, risulta inconferente la circostanza, evidenziata dalla resistente, in ordine alla convivenza del figlio con la madre nell'abitazione coniugale, Per_1 venendo in rilievo una libera determinazione di soggetto maggiorenne, ininfluente sul piano dell'autonomia reddituale del medesimo.
Conseguentemente, deve confermarsi il provvedimento del 01.07.2024, con la revoca l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli e , con Per_1 Per_2 decorrenza dal mese di gennaio 2024, in correlazione con la data di deposito della relativa istanza di parte ricorrente.
In relazione alla situazione del figlio (nato in data [...]), risulta Per_3 incontestata la non indipendenza economica del medesimo.
In particolare, il ricorrente ha documentato che il figlio risulta studente Per_3 universitario, presso il corso di laurea di scienze aziendali, facoltà di economia, all'università La Sapienza di Roma (cfr. doc. 28, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del ricorrente).
La casa coniugale è costituita dall'abitazione in Morlupo, località Valle Reale, n. 814, di proprietà del figlio . Per_1
Risulta incontestato che il figlio , maggiorenne ma non indipendente Per_3 economicamente, abiti la casa coniugale.
Inoltre, è risultato che anche la resistente abbia continuato ad abitare presso l'indicato immobile.
A tal fine, deve anzitutto rilevarsi che, all'udienza del 16.10.2024, entrambi i difensori delle parti hanno confermato la circostanza relativa alla permanenza del figlio Per_3 nella casa coniugale, insieme alla madre. 7
Inoltre, dalla relazione investigativa depositata dallo stesso ricorrente, si evince che la resistente abbia continuato ad abitare tale immobile, la stessa iniziando i propri spostamenti dall'abitazione indicata e facendovi ritorno alla fine dei periodi monitorati
(cfr. doc. 5, allegato al ricorso).
Conseguentemente, in applicazione del criterio legale, deve essere prevista l'assegnazione alla resistente della casa coniugale, in quanto genitore convivente con il figlio maggiorenne non indipendente economicamente.
Alla luce di quanto indicato, deve essere determinato il contributo del padre al mantenimento del figlio . Per_3
A tal fine, occorre procedere nella ricostruzione della situazione economica dei genitori e alla determinazione delle esigenze del figlio.
Con riguardo alla situazione del padre, lo stesso ha depositato analitica e aggiornata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, indicando di lavorare presso la Società Manelli
Impresa S.r.l. con reddito mensile di circa Euro 5.560,00.
Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di percepire canoni di locazione per due immobili di proprietà, per l'importo mensile complessivo di Euro 2.440,00.
Quanto indicato dal ricorrente trova riscontro nella documentazione fiscale e reddituale allegata dalla parte.
Con riguardo alla situazione della madre, deve essere richiamato quanto precedentemente rilavato in ordine alla situazione di voluta oscurità in cui la parte ha scelto di mantenere la propria effettiva situazione economica attuale.
Fermo quanto indicato, deve tenersi conto anche della capacità lavorativa generica della madre, non essendo emerse situazioni di inabilità al lavoro della medesima.
Ulteriormente, deve essere valorizzata l'età del figlio, il percorso di studi universitari seguito, il tempo trascorso con la madre, con le maggiori esigenze di spesa che vi sono correlate.
Alla luce degli indicati elementi, risulta equilibrato prevedere che il padre concorra al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre dell'importo Per_3 mensile di Euro 540,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat.
La decorrenza di tale previsione deve essere individuata in relazione al momento della presente statuizione, rimanendo fermi per il pregresso i provvedimenti adottati nel corso del giudizio.
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda del padre di versamento diretto del mantenimento in favore del figlio . Per_3 8
Ai sensi dell'art. 337 septies c.c. “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Tale disposizione risulta fonte di un diritto per il figlio maggiorenne non economicamente autonomo, la cui tutela risulta condizionata al principio della domanda.
Pertanto, in mancanza di espressa domanda da parte dell'avente diritto, non risulta possibile addivenire ad una pronuncia nel merito.
Quanto esposto risulta conforme all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio per cui “questa Corte, nell'escludere che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, per resistere alla domanda di questo, possa corrispondere direttamente l'assegno al figlio, ha già avuto occasione di chiarire, con ciò prendendo esplicita posizione sul quesito di diritto oggetto del motivo, che giammai potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto. Va qui dunque riaffermato che, sebbene l'art. 337 septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155 quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.” (Cass. Sez. I, 12.11.2021, n. 34100, in senso conforme Cass.
Sez. I, 11.11.2013, n. 25300).
Infine, bilanciando le circostanze date dalle rilevanti entrate percepite dal padre e dalla situazione di opacità in cui la madre ha mantenuto la propria situazione economica, deve essere previsto che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, determinate come da Protocollo tra il Tribunale di Tivoli e il relativo Consiglio dell'Ordine Forense, ciascuno per la quota della metà.
4. Spese di lite
In relazione alla natura della materia trattata e all'esito del giudizio, sussistono motivi di equità per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: 9
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e presso il Comune di Cortona, in data
[...] Controparte_1
22.12.1996;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cortona di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 30, Parte II, Serie A, Anno 1997);
- Rigetta la domanda di assegno divorzile articolata dalla resistente, ferme per il pregresso le previsioni relative al contributo del marito al mantenimento della moglie assunte in corso di causa;
- Assegna alla resistente la casa coniugale, sita in Morlupo, località Valle Reale,
n. 814;
- Revoca il contributo del padre al mantenimento dei figli e , con Per_1 Per_2 decorrenza dal mese di gennaio 2024, fermi per il pregresso i provvedimenti precedentemente assunti;
- Determina il contributo del padre al mantenimento del figlio , mediante Per_3 il versamento alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo di Euro
540,00, oltre adeguamento secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla presente statuizione, fermi per il pregresso i provvedimenti adottati nel corso del giudizio;
- Dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di versamento diretto dell'indicato mantenimento al figlio;
Per_3
- Dispone che entrambi i genitori contribuiscano per pari quote alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , determinate secondo Per_3 quanto indicato in parte motiva;
- Dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai