Articolo 4 della Legge 11 gennaio 1979, n. 13
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 febbraio 1979
Art. 4.
Al personale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti.
Per i viaggi eseguiti con mezzi aerei di linea, il rimborso della spesa sostenuta per l'uso di un posto di prima classe spetta esclusivamente al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1979
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