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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/12/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 28.11.25, sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1163 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: Avv. DEGIORGI GIULIA
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
CONTUMACE
- PARTE RESISTENTE -
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Con le conclusioni così precisate: come da ricorso “Voglia il Tribunale di Massa, in composizione collegiale disporre: A) L'affido
P a g . 1 | 6 congiunto del minore ad oggi dell'età di 9 anni ad entrambi i genitori, con prosecuzione del Per_1 collocamento prevalente del figlio presso la madre, con cui fa stato di famiglia, nella casa di proprietà della madre, corrente in Via Carriona 239 C, Carrara ( MS); B) Disporre a carico del padre un contributo di mantenimento che potrà essere riconfermato in € 300,00 come liberamente scelto dalle Parti, pendente la separazione di fatto, post-cessazione della convivenza more uxorio, o diversamente stabilito dai nostri giudici, tenuto conto di tutti gli elementi del caso, rivalutabile annualmente secondo indici di legge, oltre a suddivisione delle spese straordinarie del figlio, che ben potranno seguire l'ordinario regime di compartecipazione al 50% ciascuno, secondo gli schemi compartecipativi di cui alle linee guida del CNF, attualmente vigenti. Il tutto tenuto conto del piano genitoriale allegato (DOC.13).” con le seguenti modifiche “In via principale e nel merito: Dato il netto rifiuto del padre a collaborare con l'intero sistema giudiziario, che venga disposto affido esclusivo del minore alla madre, Per_1 con regolamentazione del diritto di visita del padre e sue modalità oltre a statuizione degli obblighi economici correlati, in punto di spese e mantenimento per il minore, stante anche le risultanze probatorie rese all'esito dell'indagine patrimoniale dalla GDF, oltre ad attivazione del percorso psicologico per il minore che tenga luogo del consenso mancante del padre.”
MOTIVI DELLA DECISIONE adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le conclusioni come in epigrafe. Parte_1
rimaneva contumace. Controparte_1
Con ordinanza del 25.11.2024, il Giudice adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo come di seguito: “Dispone in via provvisoria l'affido condiviso del minore a entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
dispone che versi a Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole minore l'importo di € 200 mensili, Pt_1 entro il 10 di ogni mese, soggetti a rivalutazione annuale ISTAT;
pone a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, come da Protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara”.
All'udienza del 28.11.2025, la causa era trattenuta in decisione, con rinuncia da parte della ricorrente ai termini ex art. 473 bis.28.
*** spone di aver intrattenuto con relazione more uxorio. Dalla loro unione era nato Pt_1 CP_1 Per_1 (19.1.2015). Si dà atto che la ricorrente ha mutato le proprie conclusioni chiedendo non l'affido condiviso, ma esclusivo, sulla scorta dell'inadeguatezza genitoriale dell' non collaborativo CP_1 nella gestione del bambino, e del disagio manifestato da nel relazionarsi con il padre. Per_1
Affidamento del minore
Sono in atti le relazioni dei SS di Carrara, di cui è opportuno dare sinteticamente conto.
- Relazione depositata in data 5.5.2025: a fronte di un atteggiamento collaborativo della puntuale agli appuntamenti e presente Pt_1 nella vita del figlio, i SS evidenziano come l' si sia sì presentato al primo incontro CP_1 previsto, ma al solo fine di palesare la sua indisponibilità a qualsiasi contatto, preferendo
“lasciare libertà al figlio” di scegliere come e quando incontrarlo. Se la ha descritto la Pt_1 condotta dell' come “competitiva” e punitiva rispetto a a propria CP_1 Per_1 CP_1 volta, si è definito una persona critica, anche nei confronti del figlio (cfr. pag. 3 “gli dico le cose come stanno”).
- Relazione dei SS depositata in data 20.11.2025: L' come preannunciato, non si è presentato ad alcun incontro successivo, rifiutandosi CP_1 di comunicare con i SS, anche solo telefonicamente, e così rendendosi sostanzialmente irreperibile. La per proprio conto, ha riferito di avere difficoltà a contattare che si relaziona Pt_1 CP_1 con lei solo a mezzo Whatsapp. inoltre, manifesterebbe, a detta della stessa, un CP_1
P a g . 2 | 6 atteggiamento ostruzionistico rispetto alle esigenze del minore (si rifiuta di prestare il consenso ad attività scolastiche e per l'attivazione di un percorso psicologico), nonché punitivo rispetto al figlio (a quanto riferito dalla madre, in un'occasione, poiché contrariato dalla condotta del bambino, si è rifiutato di vederlo e di parlargli per oltre un mese, ivi compreso il giorno di Natale). Nonostante ciò, la ha riconosciuto come abbia bisogno di coltivare un rapporto Pt_1 Per_1 con il padre, che considera “una delle persone più importanti della sua vita, anche se lo fa soffrire” (cfr. pag. 3). Quanto alla situazione di che attualmente frequenta la quinta elementare dell'Istituto Per_1 Comprensivo Fossola-Gentili, le insegnanti ne evidenziano l'intelligenza e la maturità rispetto all'età, ma anche il malessere emotivo riconducibile alla relazione disfunzionale con il padre. ha, infatti, raccontato loro alcuni episodi significativi: ad esempio, non gli Per_1 CP_1 avrebbe più rivolto la parola dopo un litigio, o, ancora, lo sminuirebbe apertamente. In proposito, le docenti hanno confermato che spesso il padre assume un atteggiamento svilente nei confronti del bambino in occasione dei colloqui scolastici, negandone l'intelligenza e i buoni risultati conseguiti e riportatigli dalle maestre. Le stesse hanno rappresentato, altresì, la disposizione poco collaborativa del padre, il quale risulta, anche nei confronti del personale scolastico, “oppositivo, provocatorio e sfidante” (cfr. pag.7). È peraltro evidente che voglia bene al padre;
tuttavia, spesso, è il primo ad assumere un Per_1 atteggiamento adulto e protettivo nei confronti del secondo. La madre, al contrario, è sempre risultata disponibile e presente. Tali conclusioni hanno trovato riscontro anche nell'attività svolta dai Servizi: si è Per_1 dimostrato un bambino maturo, con ottima capacità comunicativa, che, tuttavia, presenta una forte fragilità emotiva, autocolpevolizzandosi per il comportamento del padre nei suoi confronti. Il bambino ha inoltre spiegato di aver più volte tentato di comunicare al padre i propri sentimenti, tuttavia senza riuscirvi, a causa del timore di avviare un litigio, ritenendo che ogni discussione potrebbe condurre a un allontanamento definitivo del genitore, come già accaduto in passato. I SS, alla luce di quanto sopra, hanno concluso per l'opportunità dell'attivazione di un percorso di valutazione psicodiagnostica di presso il CSM, di supporto psicologico in CP_1 favore del minore, dell'educativa domiciliare per sostenere e monitorare la relazione Per_1 con il padre, nonché, in caso di mancata adesione di al progetto, l'attivazione degli CP_1 incontri protetti tra e il padre in spazio neutro. Per_1
Contributo economico al mantenimento
Situazione economica di Parte_1
Attualmente è dipendente della società e percepisce uno stipendio mensile netto di circa € Pt_2 1.500,00 (sono in atti le ultime tre buste paga).
Dalle dichiarazioni dei redditi, emerge un reddito imponibile pari a: per il 2021: € 18.984,00 per il 2022: € 18.717,00 per il 2023: € 22.333,00 Durante la convivenza, la famiglia risiedeva nell'abitazione sita a Carrara, in via Provinciale Avenza- Sarzana n. 38, poi venduta in data 1.10.2019 (doc. 3 atto di vendita).
Successivamente, la ha acquistato l'immobile ubicato a Carrara in via Carriona n. 239 (doc. 4), Pt_1 nel quale risiede con il figlio, gravato da mutuo fondiario (doc. nominato “atto di compravendita 18.10.2019”), con rata mensile di € 423,00 (scadenza il 31.10.2049).
Situazione economica di CP_1
Quanto ad è in atti relazione dalla Guardia di Finanza, da cui risulta che lo stesso attualmente CP_1 non ha un'occupazione fissa, ma svolge saltuariamente, nel periodo estivo, attività di bagnino.
P a g . 3 | 6 Gli ultimi redditi dichiarati risalgono al 2022 e ammontano a € 5.161,95. Per l'anno 2023 sono risultati redditi complessivi pari ad € 190,58.
Dal 20.1.2020 è formalmente residente a [...], tuttavia, da informazioni assunte dalla GDF, è emerso che è di fatto domiciliato in abitazione di sua proprietà a Carrara in via Melara n. 6 B.
ON è inoltre comproprietario (per la quota di ½), insieme al fratello, di altro immobile sito nel Comune di Massa, via Ricortola.
Dalle indagini svolte, sono poi risultate due compravendite in cui l' era parte venditrice: la CP_1 prima avente a oggetto la casa familiare, da cui ha ritratto € 11.000,00, poiché il restante CP_1 importo è stato impiegato per l'estinzione del mutuo;
una seconda del 5.10.2020, avente a oggetto immobile sito a Prato, di cui era comproprietario, unitamente ad altri familiari, e da cui ha CP_1 ottenuto € 51.250,00.
Infine, è intestatario di un autocarro modello Ford Ranger targato EV607JT e di una pluralità CP_1 di conti di gioco, quattro dei quali aperti, mentre due in sospeso.
***
Tanto premesso, facendo applicazione dei poteri officiosi riconosciuti a questa A.G., si ritiene maggiormente rispondente all'interesse di disporne l'affidamento superesclusivo alla madre, Per_1 con collocazione presso di lei. Sebbene l' non sia un padre del tutto assente, d'altra parte CP_1 l'atteggiamento oppositivo manifestato sia nei confronti della che dei SS, ma anche del Pt_1 personale docente della scuola frequentata dal minore, in uno con il comportamento processuale, convergono nell'opportunità di consentire alla madre di prendere in autonomia ogni decisione nell'interesse del bambino, considerato che l' si è sostanzialmente reso irreperibile e CP_1 indisponibile a qualsiasi forma di dialogo.
Nondimeno, deve essere garantita la continuità della relazione padre – figlio, prevedendosi il seguente calendario, improntato al principio dell'alternanza:
- Week end alternati (dal sabato all'uscita da scuola con pranzo a carico del padre fino alla domenica alle ore 19.00 con cena a carico della madre);
- Nelle settimane in cui non trascorrerà il week end con il padre, due pomeriggi Per_1 dall'uscita da scuola (con pranzo e cena a carico del padre), fino alle 21.00, orario entro cui l' provvederà a riaccompagnarlo a casa dalla madre. Detti pomeriggi saranno CP_1 individuati di comune accordo tra le parti. In caso di disaccordo: martedì e giovedì;
- Nel periodo estivo (al termine della scuola): oltre a quanto sopra (con orario di partenza degli incontri non dall'uscita da scuola ma dalle ore 12.00), dieci giorni anche continuativi con ciascuno dei genitori, da individuarsi di comune accordo entro il 31.5. In caso di disaccordo, a partire dal 2026: dall'1 al 10 agosto con il padre;
dall'11 al 20 agosto con la madre (viceversa l'anno successivo);
- Periodo natalizio, pasquale, ponti scolastici: a partire dalle festività di Natale 2025: 25.12 con la madre;
26.12 con il padre;
31.12 con la madre;
1.1 con il padre;
6.1 con la madre (viceversa l'anno successivo); dal 2026: Pasqua con il padre;
Lunedì dell'Angelo con la madre (viceversa l'anno successivo); stesso criterio per ponti scolastici, partendo, in caso di disaccordo, dal padre. I SS sociali di Carrara dovranno provvederanno al monitoraggio del nucleo come in parte dispositiva.
Quanto al contributo al mantenimento, deve trovare pieno accoglimento la domanda della ricorrente, atteso che è evidente, da un lato, come il maggior carico economico per soddisfare le esigenze del minore gravi su di lei e, dall'altro, che disponga di redditi non dichiarati ben superiori a quelli CP_1
“tracciabili”, come dall'esaustiva relazione della GdF cui si rinvia.
Pertanto, lo stesso verserà € 300 mensili a titolo di contributo ordinario al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara.
P a g . 4 | 6 Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
Totale variazioni in diminuzione - € 3.808,00
Compenso totale € 3.808,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1163 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
AFFIDA in via esclusiva rafforzata il minore n. il 19.1.2015 a;
Persona_2 Parte_1
DISPONE che la residenza abituale de minore sia presso la madre;
DISPONE che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa al figlio e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
DISPONE conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate. dispone il monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali di Carrara, con l'attivazione dell'educativa territoriale;
invita ad attivarsi per un percorso di sostegno alla Controparte_1 genitorialità presso l' competente, nonché per l'effettuazione di un percorso di sostegno CP_2 psicologico;
P a g . 5 | 6 dispone che i Servizi Sociali, di concerto con gli altri enti, provvedano ad organizzare ogni utile misura di supporto psicologico quanto alla prole;
che gli enti di cui sopra provvedano ad articolare nel concreto le cadenze dei vari interventi di sostegno, sia ai genitori, che alla prole;
dispone che gli enti in questione provvedano a depositare relazione al GT ogni semestre;
in caso di verificatesi criticità gli enti si attiveranno per il deposito della relazione con la sollecitudine del caso;
DISPONE che corrisponda a titolo di contributo al mantenimento ordinario Controparte_1 della prole minore € 300, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre spese straordinarie al 50% come da Protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente Controparte_1
, pari a € € 3.808,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali nella Parte_1 misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio del 28.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 6 | 6