Art. 1. Articolo unico.
Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 100 milioni con la legge 20 maggio 1949, n. 327 , viene ulteriormente elevato a lire 200 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dalle riserve ordinarie gia' iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.
Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 100 milioni con la legge 20 maggio 1949, n. 327 , viene ulteriormente elevato a lire 200 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dalle riserve ordinarie gia' iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.