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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 26/03/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2769/2024 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BERTUGLIA VITO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, , P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
GRACI SALVATORE
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 20.12.2024, ha rappresentato di Parte_1 essere stata inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza per la classe di concorso Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche B16 in nona posizione e con punteggio di 51 e di avere, per l'effetto, stipulato, in data 11.09.2024, un contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto Superiore IIS
F D'Aguirre di Salemi con completamento delle restanti 9 ore presso l'Istituto F. Ferrara di
Mazara del Vallo;
ha esposto che anch'essa inserita nella medesima Parte_2 graduatoria benché in settima posizione e con punteggio 54, era stata individuata quale destinataria di un incarico fino al termine dell'attività didattica, presso l'Istituto Garibaldi di
1 Marsala;
ha precisato di avere appreso, solo dopo la correzione delle graduatorie avvenuta in data 13.09.2024, di una rimodulazione delle posizione e dei punteggi, consistente nell'attribuzione della posizione 8 con punti 51 alla stessa e della posizione 9 con punti 51 alla collega Testimone_1
La docente, a fronte della suddetta correzione e della posizione rivestita dalla stessa in graduatoria, ha esposto di avere diritto all'incarico presso l Controparte_3 assegnato alla convenuta in spregio al principio meritocratico;
ha Testimone_1 dedotto altresì di avere subito (e di continuare a subire) un danno ingiusto derivante dalla necessità di dovere raggiungere giornalmente dei posti di lavoro situati tra i 40,9 km e 49,7 km di distanza rispetto al luogo di residenza contro i 23,6 km sussistenti tra quest'ultimo luogo e l' di Marsala. Controparte_4 ha quindi convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_5
, con le sue articolazioni territoriali, e al fine di sentire accogliere
[...] Testimone_1 le seguenti conclusioni: “previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione degli atti richiamati in narrativa, ed in accoglimento del presente ricorso, accertare, ritenere e dichiarare che la Signora oggi Pt_1 precede in graduatoria la Signora e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere Tes_1
l'assegnazione della cattedra presso l' di Marsala oggi assegnato alla Signora CP_6 Tes_1 ordinare al resistente l'adozione di tutti gli atti necessari affinchè la ricorrente ottenga CP_1
l'assegnazione della cattedra succitata;
condannare inoltre il convenuto al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, anche in via CP_1 equitativa, in conseguenza delle maggiori difficoltà e dei disagi legati al raggiungimento delle cattedre degli
Istituti di Salemi e Mazara Del Vallo, rispetto alla cattedra ubicata a Marsala.
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre in favore dello scrivente procuratore”.
2. Il , benché regolarmente evocato, non si è Controparte_5 costituito in giudizio.
3. con memoria depositata in data 6.3.2025, ha contestato in fatto ed Controparte_2 in diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
4. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza.
5. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
6. Devono in primo luogo ritenersi incontestate alcune delle circostanze di fatto poste dalla ricorrente a fondamento della propria domanda.
Al riguardo, appare opportuno ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia prospettato una prevalente interpretazione restrittiva dell'art. 416 comma 3° c.p.c. che impone alla parte resistente di prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una
2 generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda (cfr.
Cass. Civ. sez. lav. 2165/2003). Ne consegue che ogni qualvolta il convenuto, nella memoria difensiva, non contesti espressamente le circostanze di fatto addotte da parte ricorrente a fondamento delle proprie pretese, le stesse dovranno ritenersi incontestate e, pertanto, non abbisognevoli di prova. In altri termini, possono ritenersi incontestati solo i fatti costituitivi dei diritti azionati da parte ricorrente, adeguatamente allegati nel ricorso introduttivo del giudizio e non specificamente contestati da parte convenuta.
Sulla scorta di tali premesse ermeneutiche deve rilevarsi come non Controparte_2 abbia puntualmente contestato le seguenti circostanze: i) posizionamento della stessa in settima posizione e con punteggio 54 nell'elenco docenti allegato al decreto prot. n. 39901 del 06.09.2024 a.s. 2024/2025; ii) la stipula di un contratto di lavoro, fino al termine dell'attività didattica, presso l'Istituto Garibaldi di Marsala;
iii) la rettifica della graduatoria avvenuta in data 13.09.2024 con attribuzione di punti 51 e posizionamento alla nona posizione.
Le superiori circostanze, pertanto, ancorché risultanti dalla documentazione in atti, non risultano abbisognevoli di prova.
7. Tanto premesso, in ragione della sopravvenuta modifica della graduatoria, la ricorrente, ottava in graduatoria, ha, dunque, provato la prevalenza della stessa sulla docente nona in graduatoria, nonché, in osservanza dell'art. 2967 c.c., Testimone_1 ha dimostrato che, ove l'amministrazione avesse rispettato il principio meritocratico, la stessa sarebbe stata individuata quale destinataria di un incarico presso l'Istituto Garibaldi di Marsala.
La ricorrente, infatti, ha depositato l'istanza di espressione preferenze sede ove emerge che la stessa ha indicato la sede di Marsala con preferenza rispetto all'ISS CP_6
D'Aguirre di Salemi di talché, ove non pretermessa, avrebbe certamente ottenuto un incarico presso il primo degli Istituti citati.
Va dunque dichiarato che la ricorrente aveva diritto all'assegnazione dell'incarico di supplenza a tempo determinato per la classe di concorso B016 fino al termine delle attività didattiche presso l' di Marsala. CP_6
Nonostante quanto sopra, la domanda volta ad “ordinare al resistente l'adozione di CP_1 tutti gli atti necessari affinchè la ricorrente ottenga l'assegnazione della cattedra succitata” non può trovare accoglimento, ostando a ciò il disposto di cui all'art. dell'art. 12, comma 10, prima parte, dell'O.M. 88/2024 a tenore del quale “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento”.
Tale disposizione non appare, in assenza di deduzioni attoree sul punto, illegittima.
3 È noto che nell'attuazione delle procedure di assegnazione delle supplenze devono contemperarsi gli opposti interessi dei partecipanti alla selezione e della Amministrazione e, dunque, alla necessità di garantire la assegnazione del posto nel rigoroso rispetto dei titoli di merito fa da contraltare quella di adottare una procedura agile e rapida che consenta, quindi, la soddisfazione delle esigenze di copertura delle classi fin dagli inizi dell'anno scolastico.
D'altronde la ratio sottesa a tale scelta organizzativa nel conferimento delle supplenze risiede proprio, come indicato nei considerando dell'O.M. in commento, nella finalità di garantire l'economicità e l'efficacia della procedura, limitando il più possibile il rifacimento delle operazioni. Trattandosi di graduatorie provinciali l'aspirante deve ragionevolmente ritenersi disponibile a prestare servizio sulla intera provincia (ambito territoriale ristretto e pertanto ragionevolmente esigibile per tutti gli aspiranti docenti in graduatoria).
8. Nondimeno è innegabile che la condotta datoriale abbia determinato in capo alla ricorrente un danno, essendo quest'ultima tenuta a percorrere giornalmente e complessivamente dai 34,6 km ai 52,2 km in più rispetto a quelli che avrebbe percorso ove avesse ab origine prestato attività lavorativa in Marsala.
La ricorrente, infatti, ha dimostrato di raggiungere giornalmente dei posti di lavoro situati tra i 40,9 km e 49,7 km di distanza rispetto al luogo di residenza anziché i dovuti 23,6 km sussistenti tra tale ultimo luogo e l'Istituto Iter di Garibaldi di Marsala;
essa, inoltre, per raggiungere Salemi e Mazara del Vallo e per fare ritorno alla propria residenza ha dimostrato di impiegare circa 30 muniti in più (con la precisione dai 32 ai 38 minuti, arrotondati per difetto a 30) rispetto a quelli necessari per raggiungere Marsala.
Tale media di 30 minuti in più precludono alla ricorrente la programmabilità del proprio tempo libero per l'esplicazione di ulteriore attività di talché, a fronte dell'allegato disagio conseguente al tempo necessario al raggiungimento delle cattedre, si reputa equo, stante le difficoltà ad accertare il quantum, condannare la datrice di lavoro al pagamento di una somma equitativamente determinata in € 2.440,00.
Tale somma è stata equitativamente calcolata tenuto conto della retribuzione normalmente spettante ai docenti per 30 minuti di prestazione lavorativa (stipendio lordo di € 22.857 diviso 13 mensilità; il risultato diviso 4 ovvero il numero delle settimane;
l'importo risultante viene diviso per 18, cioè il numero delle ore settimanali lavorate;
il tutto diviso 2 per un ammontare di circa 12,20 euro), del numero dei giorni mensili (20 nonché 5 spostamenti settimanali per 4) e del numero dei mesi (da settembre a giugno) in cui vengono effettuati simili spostamenti.
9. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
4 La peculiare posizione rivestita dalla resistente l'esito specifico della Testimone_1 lite e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in ordine alla portata applicativa 12, comma 10, dell'O.M. n. 88/2024 suggeriscono l'opportunità di compensare le spese di lite nei rapporti tra e la ricorrente. Testimone_1
L'accoglimento della domanda risarcitoria, l'esito della lite, la natura e la complessità delle questioni giuridiche trattate suggeriscono, nei rapporti tra e Controparte_5 del merito e la ricorrente la compensazione delle spese di lite in ragione della metà. La restante frazione va posta a carico della datrice di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo:
1. accerta e dichiara che aveva diritto all'assegnazione dell'incarico di Parte_1 supplenza a tempo determinato per la classe di concorso B016 fino al termine delle attività didattiche presso l' di Marsala;
CP_6
2. rigetta la domanda volta “ad ordinare al resistente l'adozione di tutti gli atti necessari CP_1 affinchè la ricorrente ottenga l'assegnazione della cattedra succitata”;
3. condanna il , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 2.440,00 oltre a interessi come per legge dal dovuto al saldo;
4. compensa le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_2
5. condanna il alla rifusione del 50 % delle spese di Controparte_5 lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi 2.314,00 oltre iva CPA e rimb. Forf da distrarsi in favore dell'avv. Bertuglia Vito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala, il 26.03.2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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