Ordinanza cautelare 17 marzo 2022
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2023
N. 00173/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00971/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Casula e Maria Serena Contini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di -OMISSIS- n. 31710/2021/A1 del 2.9.2021, notificato il 26.10.2021, di revoca della qualifica di agente P.S. e dell'autorizzazione al porto di arma lunga.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, componente della Compagnia barracellare del Comune di -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto nei suoi confronti la revoca della qualifica di agente di P.S. e dell’autorizzazione al porto di arma lunga, deducendone l’illegittimità per: i) violazione di legge (art. 4- bis del r.d. 6.5.1940, n. 635, violazione dell’art. 7 e dell’art. 21- quinquies della l. 7.8.1990 n. 241) ed eccesso di potere sotto vari profili (violazione del principio di buon andamento e del giusto procedimento, difetto di accertamento ed errore di fatto, contraddittorietà tra atti della medesima amministrazione, difetto di motivazione); ii) violazione dell’art. 11 della l.r. 15.07.1988, n. 25, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di fatto, contraddittorietà tra atti provenienti dalla stessa amministrazione e difetto di motivazione.
1.1. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 la Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha accolto l’istanza cautelare, disponendo il riesame.
1.3. La Prefettura, con provvedimento del 26.3.2022, ha disposto il ritiro del decreto impugnato “ in ottemperanza all’ordinanza del TAR Sardegna n. -OMISSIS- ”.
1.4. In vista dell’udienza di discussione il ricorrente, con istanza depositata in data 6.9.2022, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1.5. Alla pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, non può trovare accoglimento l’istanza del ricorrente volta a far dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tale istanza, infatti, si fonda sulla circostanza che il Prefetto ha ritirato il provvedimento impugnato, ma non tiene conto del fatto che il provvedimento di ritiro è stato adottato non già a seguito di una nuova istruttoria completa e di un riesame complessivo della posizione dell’istante (che solo poteva sostituire stabilmente la primigenia valutazione operata dall’Amministrazione), bensì esclusivamente – come emerge dalla piana lettura dell’atto di ritiro - per dare esecuzione all’ordinanza cautelare di questo TAR, in guisa da assumere la stessa efficacia provvisoria che connota ontologicamente il decisum della fase sommaria di cognizione, destinato a venire meno con la definizione della fase di merito.
Va dunque escluso che nella fattispecie si sia verificata la cessazione della materia del contendere, in quanto tale ipotesi ricorre quando, a differenza di quanto avvenuto nella vicenda in esame, si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247; id., Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378), essendo quindi decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non lasciar residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, n. 2247/2022, cit.; id., Sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332).
3. Ciò posto, il ricorso è fondato per la ragione dirimente, già rilevata nella fase cautelare, che il provvedimento impugnato non è supportato da una motivazione adeguata.
La Prefettura si limita ad affermare che “ non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dei titoli di polizia richiesti, in ragione della specifica tipologia dei precedenti giudiziari e di polizia risultati dalla detta istruttoria ”, ma tale embrionale motivazione risulta eccessivamente generica, in quanto non consente, neanche alla luce degli atti prodotti in giudizio, di cogliere le ragioni per le quali l’Amministrazione, dopo aver conferito all’interessato la qualifica di agente di pubblica sicurezza con decreto n. -OMISSIS- del 29.6.2020, ha poi mutato la propria decisione, revocando tale qualifica dopo soli quindici mesi circa.
3.1. Il ricorso va dunque accolto in considerazione di tale assorbente profilo, potendosi ritenere assorbito ogni ulteriore profilo di censura; per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
3.2. Le spese del giudizio possono essere compensate in parte, tenuto conto dello sviluppo complessivo della vicenda, anche processuale, e per il resto seguono il criterio della soccombenza, come di norma, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidandole complessivamente (tenuto conto della parziale compensazione) nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.