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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/06/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1798/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1798/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. CRISPO GERARDO Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRANZA MIRIAM ( ); C.F._3
( – avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_2 P.IVA_2
( ); C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 08.04.2025, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
10020259001890432000, notificata in data 09.03.2025 e relativa al
CP_ mancato pagamento degli avvisi di addebito per contributi di cui ai nn.
40020170001809507000 e 40020180001087524000 per omesso CP_ versamento contributi anni 2016 e 2017. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio, concludendo come in atti.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la trattazione congiunta delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattori presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
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pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
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obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, dagli atti si evince che l ha correttamente notificato gli avvisi sottesi ossia il n. 4002017001809507000, consegnato il 19.12.2017; il n. 40020180001087524000, notificato il
18.07.2018.
Al riguardo, va precisato che, secondo la Corte Regolatrice, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare (cfr. Cass. n.
2348/1994), con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non CP_ convivenza, il cui onere grava sul destinatario e non sull (cfr. Cass. n.
22607/09). In altri termini, resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto, l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino neppure le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (cfr. Cass. n. 23368/06; conforme Cass. n. 28591/17).
Quanto alla prescrizione, l'Agente per la Riscossione ha depositato molteplici atti privi di avvenuta notifica e, quindi, inidonei a interrompere l'effetto estintivo. Vi è poi un preavviso di fermo amministrativo (n.
10080201900004771000) di cui è stata depositata - successivamente alla costituzione ma comunque entro i termini di costituzione in giudizio -, la prova della notifica avvenuta mediante deposito telematico del 29.05.2019 nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, senza, però, allegare copia della raccomandata informativa inviata al destinatario e
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prevista dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l. 193/16, non potendosi quindi ritenersi perfezionata la prova dell'avvenuta e regolare notifica.
Inoltre, anche tenendo conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali, pari a 311 giorni, di cui all'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020
e all'art. 11 comma 9, del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge
26.2.2021, n. 21, il termine estintivo risulta irrimediabilmente compiuto: difatti aggiungendo al quinquennio scaduto rispettivamente il 19.12.2022 e il 18.07.2023 gli ulteriori 311 giorni, il termine finale di prescrizione si sarebbe comunque consumato rispettivamente in data 26.10.2023 e
24.05.2024, rendendo la notifica dell'intimazione di pagamento del
09.03.2025 qui impugnata, del tutto intempestiva e inidonea a interrompere l'effetto estintivo.
Ne discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con declaratoria di estinzione per prescrizione delle pretese contributive veicolate nei due avvisi di addebito summenzionati.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, il decidente condivide l'orientamento di legittimità secondo cui, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' Controparte_1
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di
[...] pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la
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condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (cfr. Cass. n. 7716/22).
Ne deriva la compensazione delle spese processuali tra la parte
CP_ ricorrente e l , mentre quelle tra la parte ricorrente e l'agente di riscossione sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
10020259001890432000 relativamente agli avvisi di addebito nn.
40020170001809507000 e 40020180001087524000, le cui pretese contributive sono dichiarate estinte per intervenuta prescrizione;
CP_ 2) compensa le spese tra la parte ricorrente e l;
3) condanna l al pagamento delle spese Controparte_3 processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 900,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, da distrarsi al procuratore attoreo per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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