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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 56/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 30.1.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. DI IORIO Marcello Angelo, Via P. Gobetti 8 - Pescara
CONTRO
Controparte_1
Dott. , Parte_2
c/o Ambito Territoriale di Pescara, Via Passolanciano 75 - Pescara
E NEI CONFRONTI
CP_2 avv. ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina,
c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_2
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 12.1.2024, Parte_1
conveniva in giudizio il
[...] Controparte_1
esponendo di aver prestato servizio (quale docente) in
[...]
i a tempo determinato (supplenze brevi) negli anni scolastici pregressi (2020/2021 e 2021/2022) e domandando la corresponsione della voce retributiva RPD-Retribuzione Professionale Docenti, che quantificava in
€3.327,48 (ivi compresa l'incidenza su TFR), dal attribuita solo ai CP_1 docenti assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero beneficiari di supplenze di lunga durata.
Conveniva altresì in giudizio l' , domandando il conseguente versamento CP_2 contributivo.
Deduceva l'illegittimità della mancata corresponsione, trattandosi di voce retributiva fissa e continuativa spettante a tutti i docenti, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.
L'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio in via preliminare eccependo la (eventuale) prescrizione quinquennale delle differenze retributive e nel merito resistendo alla domanda.
L' si costituiva in giudizio deducendo che ogni eventuale e conseguenziale CP_2 accredito contributivo dovrà essere operato dall' solo nei limiti della CP_2 prescrizione di Legge.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, considerato che il più risalente dei contratti di lavoro menzionati nel ricorso è relativo ad un periodo non anteriore al quinquennio precedente al ricorso.
***
L'emolumento richiesto è previsto dall'art. 7 (Retribuzione professionale docenti) CCNL relativo al secondo biennio economico 2000 - 2001 del personale del comparto scuola del 15.3.2001, che dispone quanto segue:
• “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale
2 docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Si tratta dunque di una voce retributiva di nuova istituzione, conglobante il soppresso compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 CCNI 31.8.1999, e da corrispondersi con le medesime modalità già stabilite da detto art. 25, in particolare ai commi 5 ss, che prevedono una liquidazione su base mensile, ovvero, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o di situazione assimilata, e con quantificazione in base all'orario contrattuale nei casi di part- time, nonché, per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, con riduzione nella stessa misura, e, nei casi di assenza per malattia, con assoggettamento alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del CCNL Scuola 4.8.1995.
Il richiamato art.25 (Compenso individuale accessorio) del CCNI del 31.8.1999 reca dunque la seguente formulazione:
• “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. 3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt. 33 e 34. 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.. 15 7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il
3 compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT). 10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001. 11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art. t. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica”.
La formulazione letterale dell'art.7 cit. fa ritenere che il richiamo dell'art.25 cit. è compiuto solo al fine di individuare le modalità di corresponsione della Retribuzione professionale docenti (“con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”) e non per escludere dalla sua applicabilità i docenti destinatari di supplenze brevi, come diversamente prevede l'art.25 per individuare il proprio campo di applicazione soggettivo (e non già le modalità del pagamento) ed in relazione al (diverso) compenso ivi previsto (“Compenso individuale accessorio”).
Peraltro la stessa regolamentazione delle modalità di pagamento prevista dall'art.25 è compatibile con la retribuzione di supplenze brevi, disponendo esso che “per i periodi di servizio (…) inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio”.
Del resto una diversa interpretazione risulterebbe in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28.6.1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato che dispone alla clausola 4 quanto segue:
• “Principio di non discriminazione (clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Pertanto, in ordine alla questione all'esame, relativa all'individuazione dei beneficiari di detto emolumento, pare del tutto condivisibile l'orientamento assunto dalla S.C.:
• “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018, Rv. 650043);
4 • conforme, Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020, che in motivazione ha affermato che “(…) 4 che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa CP_1 applicazione degli artt. 77 e 83 del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, lamenta la non conformità a diritto dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla "retribuzione professionale docente" laddove ritiene che la stessa non consenta di escludere, come, viceversa, emerge dalle circolari a riguardo emesse dal , dal novero degli aventi diritto il personale supplente CP_1 temporaneo;
5 che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
”;
Si deve dunque escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della clausola contrattualcollettiva istitutiva, sia sulla base della ratio della clausola stessa, volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio.
Detti principi costituiscono peraltro uno sviluppo dell'orientamento della S.C. che già in precedenza aveva ritenuto che la RPD fosse un compenso fisso e continuativo:
• “In tema di pubblico impiego privatizzato, il "passaggio diretto" di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella sua formulazione originaria - modificata dall'art. 16 della l. n. 246 del 2005, avente natura di norma interpretativa e, quindi, non applicabile alle procedure di mobilità espletate antecedentemente alla sua entrata in vigore -, è riconducibile all'istituto civilistico della cessione del contratto, sicché è caratterizzato dalla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza. Ne consegue che nel caso di passaggio diretto dal al Controparte_1 Controparte_3
avvenuto nella vigenza della pred ci
[...] determinazione dell'assegno "ad personam", dovuto al dipendente, va inclusa la "retribuzione personale docente", in quanto compenso fisso e continuativo ai sensi dell'art. 7 del c.c.n.l. Comparto Scuola del 15 marzo 2001, senza che rilevi che tale compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10145 del 26/04/2018, Rv. 648733;
conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24724 del 20/11/2014, Rv. 633412; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10145 del 26/04/2018, Rv. 648733, che in motivazione ha affermato che
“(…) in ragione dei principi affermati da questa Corte con numerose sentenze pronunciate all'udienza del 16 ottobre 2014 (ex multis, Cass., nn. 24724, 24725, 24726 del 2014, cui adde Cass., n. 10062, n. 10063, n. 8613 del 2016), ai quali si intende dare continuità, gli stessi non
5 sono fondati e devono essere rigettati;
che nelle sentenze sopra richiamate questa Corte ha affermato, in ragione di articolata motivazione, alla quale si intende fare riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, che non può dubitarsi del fatto che la RPD costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso veniva corrisposto, ai sensi del più volte citato art. 7 CCNL, per dodici mensilità ed in misura fissa, a nulla rilevando in contrario, il fatto che tale compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente nonchè al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti;
che la RPD pertanto deve essere computata nella determinazione dell'assegno ad personam dovuto alla ricorrente in primo grado in relazione al suo passaggio al ). Controparte_3
***
Al riconoscimento della voce retributiva richiesta segue l'obbligo del CP_1 convenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva mediante versamento all' dei contributi previdenziali, nella misura di legge, sulle differenze CP_2 retributive riconosciute, relativamente a cui la ricorrente ha avanzato specifica domanda, con conseguente sussistenza di legittimazione passiva dell' CP_2 convenuto (cfr. Cass. Sez. 6 – L. n. 14853 del 30/05/2019 rv. 654024 – 01; Cass. Sez. L. n. 8956 del 14/05/2020 rv. 657651 - 02).
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Visto il condivisibile conteggio del dovuto contenuto nel ricorso, consegue la condanna del al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di €3.327,48 (ivi compresa l'incidenza su TFR).
Le spese tra la parte ricorrente ed il convenuto seguono la soccombenza CP_1
e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del carattere seriale della controversia (tenuto conto in identica materia sono stati proposti numerosi altri giudizi, conseguendone l'applicazione in via analogica, ricorrendo la medesima ratio, dell'art. 151 disp. att. c.p.c., che prevede la riduzione delle spese in caso di riunione delle cause connesse per identità di questioni giuridiche); mentre possono essere compensate quanto alla posizione dell' , stante la mancata proposizione di specifiche domande nei CP_2 confronti del convenuto. CP_1
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, con riferimento ai contratti menzionati nel ricorso e nei limiti del quinquennio anteriore alla data della notifica del ricorso, che liquida in complessivi €3.327,48, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva nei confronti dell' , mediante CP_2 versamento all' dei contributi previdenziali (nella misura di legge e nei limiti CP_2 della prescrizione di legge) sulle differenze retributive riconosciute;
- condanna il a rifondere a Controparte_1
le spese del giudizio che liquida in complessivi Parte_1
6 €1.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.DI IORIO Marcello Angelo;
- compensa le spese quanto alla posizione processuale dell' . CP_2
Così deciso in Pescara in data 30.1.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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