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Decreto 29 marzo 2025
Decreto 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, decreto 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 463/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
DECRETO INGIUNTIVO
Il giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è un consumatore;
dato atto che sono state esaminate le clausole del contratto posto a fondamento del ricorso rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda;
dato atto che le clausole non hanno carattere abusivo;
INGIUNGE A di pagare alla parte creditrice per le causali Controparte_1 Parte_1
di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 19.825,26;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per competenze professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole su cui si fonda la pretesa del ricorrente.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
28 marzo 2025
Il giudice Paolo Mariotti
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
DECRETO INGIUNTIVO
Il giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è un consumatore;
dato atto che sono state esaminate le clausole del contratto posto a fondamento del ricorso rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda;
dato atto che le clausole non hanno carattere abusivo;
INGIUNGE A di pagare alla parte creditrice per le causali Controparte_1 Parte_1
di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 19.825,26;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per competenze professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole su cui si fonda la pretesa del ricorrente.
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28 marzo 2025
Il giudice Paolo Mariotti