Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25787/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 3489/2023, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Salierno, c.f. C.F._1
, p.e.c.: C.F._2 Email_1
Appellante
E
, nella qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada, nella persona del legale rappresentante p.t., c.f. e p. iva , P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Sorrentino, c.f. , pec: C.F._3
Email_2
Appellata
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 3489/2023 emessa dal Giudice di Pace di Barra che ha rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta, compensando le spese di lite.
L'appellante ha dedotto di aver convenuto in giudizio , nella veste di impresa Controparte_1
designata dalla Regione Campania alla gestione del FGVS, per conseguire il risarcimento dei danni per le lesioni subite in seguito al sinistro verificatosi in Barra (Na) in data 17.10.2016, alle ore 12.00 circa, quando, nell'attraversare le strisce pedonali in Via Luigi Volpicella, all'altezza del civico
240, era stato investito all'arto inferiore destro da una vettura di piccola cilindrata di colore scuro,
L'appellante ha rappresentato, quindi, che in conseguenza dell'investimento aveva riportato lesioni per le quali aveva richiesto le cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale S.M. Loreto Nuovo di Napoli, ove i sanitari gli avevano riscontrato una “frattura del malleolo interno, chiusa” con prognosi di giorni 20 s.c. cui era seguita la guarigione con postumi, come da certificato del 16.2.2017 del dott.
. Persona_1
Nel giudizio di primo grado veniva acquisita documentazione, tra cui il referto di P.S., documentazione sanitaria ed ulteriore documentazione, quale il Casellario Centrale Infortuni riferito all'attore ed il giudizio veniva istruito mediante l'escussione di un unico teste e mediante espletamento di CTU medico-legale, quale poi resa dal dott. Persona_2
All'esito, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che la domanda non era risultata provata, non avendo l'attore ottemperato all'onere della prova su di esso incombente, in quanto la deposizione resa dall'unico teste, sig.ra cognata dell'attore, era Testimone_1
risultata inattendibile, in quanto inverosimile e contraddittoria.
L'appellante, con il proposto gravame, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, soprattutto in relazione alla valutazione di inattendibilità della testimone escussa da parte del giudice di pace, evidenziando come la stessa avesse invece pienamente confermato la dinamica prospettata in citazione, con dichiarazioni tutt'altro che generiche ed imprecise, anche in considerazione della circostanza che per i fatti accaduti l'attore aveva presentato denuncia querela cui era seguita l'archiviazione, come da relativo certificato di archiviazione rilasciato dalla Procura della
Repubblica di Napoli, versato in atti. Ha dedotto che il Giudice di Pace non aveva debitamente valutato, ai fini della attendibilità della testimonianza resa, la suddetta documentazione, evidenziando che nel procedimento penale non fossero emerse incongruenze, come contrariamente ritenuto dal primo giudice, in quanto, qualora vi fossero state, certamente non vi sarebbe stata l'archiviazione del procedimento penale e soprattutto il testimone sarebbe stato indagato per falsa testimonianza. Ha dedotto, altresì, che la ctu medico legale espletata aveva ritenuto che le lesioni subite dall'attore fossero correlate al trauma della strada del 17.10.2016.
L'appellata , dal canto suo, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 Controparte_1
c.p.c. e 348 bis c.p.c., e nel merito ha dedotto l'infondatezza dei motivi di gravame, concludendo per il rigetto.
All'udienza del 19.2.2025 la causa è stata assegnata in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. L'appello è infondato e va, conseguentemente, disatteso.
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., essendo lo stesso formulato tenendo conto delle parti della sentenza gravata e della prospettazione del diverso contenuto decisorio in grado di appello. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'art. 342 c.p.c. non impone che le delucidazioni della parte appellante assumano una forma determinata o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, bensì che il ricorrente in appello individui in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”. Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ispirato ai principi di effettività della tutela giurisdizionale, l'atto di appello, "non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza"
o alcun vacuo formalismo fine a se stesso, né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa (Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017)”.
L'art. 342 c.p.c. esige dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (come espresso da Cass. Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui la citata disposizione normativa "non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"; v. nello stesso senso, Cass. Sez.
1 n. 18932/2016 e Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017).
Sempre in via preliminare, si evidenzia che, nonostante la formale richiesta effettuata dalla
Cancelleria in data 18.3.2024 (come da relativa annotazione telematica) all'Ufficio del Giudice di
Pace di Barra di trasmettere il fascicolo di primo grado, esso, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma,
c.p.c., non risulta acquisito.
Tuttavia, considerato che la sentenza impugnata fa espresso riferimento alle dichiarazioni rese dal teste escusso, si rileva che, nel caso di specie, la dichiarazione testimoniale dell'unica testimone sentita nel giudizio di primo grado risulta allegata, in copia fotostatica (così come pure risulta prodotta la ctu espletata nel giudizio di primo grado) nella produzione di parte appellante e che la stessa non risulta essere stato oggetto di contestazione da parte della . CP_1
Invero, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado al processo d'appello, infatti, ha una funzione meramente sussidiaria, sicché la mancata acquisizione non vizia né il procedimento di secondo grado, né la relativa sentenza e non può utilmente dedursi quale motivo di ricorso per
Cassazione, a meno che, in conseguenza del mancato esame del fascicolo, risultino trascurati decisivi elementi di giudizio non rilevabili "aliunde" cfr. Cass. 6252/1995. La mancata acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, pur sollecitato dal Tribunale, non impedisce la decisione della controversia sulla base delle allegazioni di parte appellante (cfr. verbale deposizione testimoniale) che non hanno dato luogo a contestazioni.
L'appellante ha fatto valere una pretesa risarcitoria extracontrattuale ex art. 2054 c.c., azionabile contro il F.G.V.S. attraverso il disposto di cui all'art. 283 comma 1 lett. a) del d.lgs. 209/2005 a norma del quale “il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CP_2
risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato…”.
La disposizione richiamata non contiene alcun tipo di deroga alla disciplina codicistica in materia di onere della prova da responsabilità extracontrattuale, ma è unicamente funzionale a fondare la legittimazione passiva dell'Impresa assicurativa designata alla gestione del FGVS, per cui per l'attore-appellante resta immutato l'onere di provare la verificazione del fatto storico e quindi il verificarsi del sinistro causante il danno biologico del quale si chiede il risarcimento, nonché il nesso di causalità tra la condotta del veicolo rimasto non identificato e il danno evento.
A questo punto ci si deve soffermare, quindi, sull' “an” dell'evento dannoso e sulla conseguente affermazione della pretesa risarcitoria, infatti, l'accertamento del fatto storico si pone come antecedente logico ai fini della valutazione della sussistenza della pretesa risarcitoria.
In primo luogo, va detto che può ritenersi provato, a fronte della documentazione sanitaria in atti
(tra cui il verbale di P.S.) che il in data 17.10.2016 ha subito delle lesioni personali, ciò che Pt_1
invece era onere dell'attore/appellante provare (essendo suo onere dimostrare la fondatezza del gravame, posto che nel vigente ordinamento processuale il giudizio d'appello ha le caratteristiche di una revisio della prima istanza;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 01/08/2023, n. 23409; Sez. II, Ord.,
14/02/2023, n. 4541; Sez. VI - 3, Ord., 17/12/2021, n. 40606) è che le lesioni riportate siano eziologicamente connesse al sinistro di cui lo stesso ha dichiarato di essere stato vittima, in quanto tali lesioni per essere risarcibili ex art. 283 comma 1 lett. a) d.lgs. 209/2005 devono essere imputabili alla responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato.
Come affermato da costante giurisprudenza “l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dall'art. 19 della L. n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ. sent. n.
5892/2016) in tal senso recentemente anche Cass. Civ.10540/2023.
Nel caso di specie, da una lettura complessiva del materiale probatorio acquisito in primo grado, emergono profili di incongruenza e dubbi sull'effettiva verificazione del sinistro e sulla responsabilità del veicolo “pirata” nella causazione dell'evento.
È vero che per i fatti di causa, il sig. ebbe a presentare denuncia querela, la quale, sebbene Pt_1
non necessaria ai fini della procedibilità dell'azione proposta - come espresso da numerose sentenze della Cassazione tra cui Cass. Sez. 3, sent.17 febbraio 2016, n. 3019, Rv. 638633- 01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23434, Rv. 633196-01; Cass. Sez. 3, sent. 2 settembre 2013, n. 20066, Rv. 627683-01, cfr. Cass. 18097/2020 – può rappresentare un elemento utile a formare il libero convincimento del giudice ai fini dell'accertamento della sussistenza del fatto proposto con l'azione, senza, però, alcun automatismo.
Invero, contrariamente all'assunto dell'appellante, deve rilevarsi che, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, in caso di azione proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire - che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato - può essere fornita mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (cfr. Cass. civ. n. 18532/2007).
Passando all'esame della deposizione testimoniale, va, in primo luogo, evidenziato che in tema di dichiarazioni testimoniali rese da soggetti legati da vincoli di parentela la Corte di Cassazione sostiene che le testimonianze rese dai familiari non possono considerarsi di per sé inattendibili in ragione del grado di parentela. Non esiste dunque una norma che imponga al giudice di non credere ai parenti. Tuttavia, è prassi comune ritenere che la deposizione del congiunto sia più “debole” di quella resa da un terzo totalmente estraneo alla vicenda. In tema di prova testimoniale,
l'insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 cod. proc. civ. non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 17630 del
28/07/2010).
Nel caso di specie, la teste ha dichiarato: “ADR: Il sig. è il Testimone_1 Parte_1
marito di mia sorella. ADR: Ricordo che era il mese di ottobre del 2016 ed io mi trovavo a via
Volpicella in Napoli – Barra ed avevo appuntamento con mio cognato per andare Parte_1
in pizzeria. Preciso che erano le ore 12.00 circa. ADR: Mentre mio cognato attraversava la detta via Volpicella per raggiungermi, una autovettura di piccole dimensioni, proveniente da Ponticelli direzione Napoli, accortosi dell'attraversamento stradale di mio cognato rallentava come per farlo passare e poi improvvisamente riparte velocemente e lo investe. ADR: Preciso che mio cognato attraversava sulle strisce pedonali in prossimità della pizzeria dove ci dovevamo recare. ADR:
Dopo l'impatto il sig. cadeva a terra sul lato destro. L'autovettura continuava la sua corsa Pt_1
senza fermarsi tanto è vero che nessuno riuscì a prendere il numero della targa. Dopo
l'investimento il aveva forte dolore al piede destro. Lo accompagnai a casa sua, stesso a Pt_1
Volpicella. ADR: Andata via, ho poi saputo da mia sorella che in serata il a causa dei forti Pt_1
dolori fu accompagnato in ospedale al P.S., ove gli fu ingessato il piede destro a causa del trauma subito. ADR: Io mi trovavo a lato della pizzeria sulla sinistra, guardavo mio cognato di fronte,
l'impatto è avvenuto al centro della strada, la strada è a doppio senso di circolazione;
non ho visto con precisione il punto di impatto, posso dire che l'autovettura ha impattato mio cognato con la sua parte anteriore, ma non so dire se centrale o laterale, io mi trovavo a circa due metri da mio cognato, mio cognato è caduto a terra,”
Dette dichiarazioni non consentono di ritenere raggiunta la prova che le lesioni lamentate dal siano state causate dall'evento dedotto in lite. Parte_1
Da tali dichiarazioni emerge che la testimone, cognata dell'appellante, nulla riferisce circa l'impatto tra l'autovettura e il , ma solo che lo stesso fosse avvenuto al centro della carreggiata, Pt_1
circostanza che lascia fortemente dubitare che la caduta del sia stata provocata Pt_1 dall'investimento dell'auto, considerato che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, alle ore 12.00 del mattino e su una strada a doppio senso di circolazione, in prossimità di una pizzeria.
Desta forte perplessità il fatto che non sia stato possibile rilevare il numero di targa del veicolo investitore o fornire qualche elemento utile sulle caratteristiche dell'autovettura (marca, modello, colore), tanto più che ha teste ha riferito di trovarsi ferma in prossimità della pizzeria, a circa due metri dal e di averlo visto arrivare, ma senza aver saputo riferire alcuna circostanza Pt_1 significativa per consentire di verificare il nesso tra le lesioni e l'evento del 17.10.2016.
Su tale ultimo punto si deve evidenziare che la teste , mentre ha descritto con precisione i Tes_1
movimenti del cognato negli attimi immediatamente prima del sinistro, trovandosi sui luoghi ad attenderlo per andare in pizzeria - riferendo, in particolare, di aver visto il cognato attraversare sulle strisce pedonali, il sopraggiungere di una autovettura di piccole dimensioni che avvedendosi dell'attraversamento del cognato aveva rallentato la marcia per farlo passare, per poi improvvisamente ripartire velocemente, investendolo - non ha, invece, fornito alcuna indicazione circa il veicolo investitore, presunto responsabile dell'investimento, nonostante la posizione di osservazione privilegiata nella quale ha dichiarato di trovarsi e che le avrebbe agevolmente consentito di fornire ulteriori elementi, anche se parziali e minimi, ma comunque funzionali all'identificazione del veicolo. Per cui, le predette considerazioni inducono a ritenere poco attendibile la ricostruzione fatta dal testimone.
Inoltre, non risulta dalla documentazione agli atti che la teste sia stata escussa anche in sede penale, atteso che il ha depositato in giudizio, oltre alla sporta querela, il solo certificato di Pt_1
archiviazione rilasciato dalla Procura della Repubblica di Napoli, in cui si attesta che il procedimento penale scaturito dalla denuncia querela presentata dal è stato definito il Pt_1
25.3.2019 dal GIP con decreto di archiviazione, per essere ignoti gli autori del fatto e quindi senza produrre il verbale delle s.i.t. rese dalla predetta nell'immediatezza dei fatti, qualora la Tes_1
stessa sia stata effettivamente sentita in sede di indagini, come pare prospettare l'appellante.
In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 18/4/2016, n. 7623).
A dette considerazioni va aggiunto che dal Casellario Centrale Infortuni prodotto in atti dalla società emerge che il sig. è rimasto coinvolto in altri precedenti sinistri stradali, CP_1 Pt_1
ove riportava lesione agli arti inferiori.
Tutte le prospettate evenienze offrono un quadro poco confortante in relazione alla pretesa attendibilità della prospettazione attorea e rendono per lo meno “incerta” la valutazione della fondatezza della pretesa dell'attore, che, nel presente grado, non è suffragata da alcun ulteriore elemento utile per superare le valutazioni compiute dal giudice di pace circa l'inadeguatezza della prova offerta.
Nel caso di specie, pertanto, l'intrinseca inverosimiglianza della descrizione della vicenda prospettata dall'attore e riferita dalla teste, la mancata produzione degli atti di indagine svolti dalla
Procura a seguito della presentazione della denuncia-querela, nonché la genericità e le contraddizioni evidenziate portano alla mancanza di prova del fatto storico, costitutivo del diritto al risarcimento nei confronti della convenuta FGVS. CP_1
Per questi motivi
, l'appello deve ritenersi infondato, in quanto da un attento esame del materiale istruttorio acquisito, permangono seri dubbi circa la verificazione del sinistro e soprattutto circa la responsabilità del conducente del veicolo nel provocare l'investimento e la caduta dell'appellante.
Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alle spese del presente grado giudizio, secondo soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014
(come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche alla semplicità delle difese svolte, secondo i minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
È, invece, inammissibile la domanda di condanna alle spese del doppio grado di giudizio, avanzata dalla appellata FGVS, stante la mancata proposizione di appello incidentale CP_1
limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese di lite effettuata dal giudice di primo grado.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , quale impresa designata per il FGVS, avverso la sentenza del Controparte_1 giudice di pace di Barra n. 25787/23, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore della FGVS delle spese di lite Parte_1 CP_1
del presente grado di giudizio, liquidandole in euro 1.600,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico di dell'ulteriore contributo Parte_1 unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 15/04/2025.
Il giudice dott. Enrico Ardituro