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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/12/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 831/2025 avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
(C.F. e P.I. ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo M.F. Candida che la Parte_2 rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RECLAMANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante;
P.IVA_2
PARTE RECLAMATA CONTUMACE contro in persona del curatore dott. ; Controparte_2 Persona_1
pagina 1 di 8 PARTE RECLAMATA CONTUMACE
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
TORINO.
CONCLUSIONI
PER PARTE RECLAMANTE
Voglia Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:
- in via preliminare:
1) dichiarare la nullità e/o inefficacia della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 41, commi 1° e 2°, CCII;
Parte_1
- nel merito:
2) revocare la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della per la Parte_1 mancanza dei presupposti legge di cui agli artt. 2, comma 1°, lettera d), 49, comma 5°, e 121 CCII;
- in ogni caso:
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si deduce c.t.u. diretta ad accertare se siano stati superati i parametri dimensionali e se sussista lo stato di insolvenza.
Si chiede venga acquisito il fascicolo della fase di pre-apertura della liquidazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso del 17.12.2024 la ha Parte_3 chiesto al Tribunale di Alessandria di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della Pt_1
allegando: di essere creditrice della società per la somma di € 9.313,00 oltre interessi, in forza del
[...] decreto ingiuntivo n. 9/2022 del 21.1.2022 emesso dal Tribunale di Alessandria sezione Lavoro, non opposto;
di avere, con atto di precetto in rinnovazione del 17.02.2024, intimato il pagamento dell'importo di € 11.155,48 senza successo;
che la procedura esecutiva mobiliare (pignoramento prezzo terzi) si era conclusa negativamente;
che la società debitrice versava in uno stato di insolvenza e non era in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio.
pagina 2 di 8 Con sentenza n. 36/2025 pubblicata il 22.5.2025, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di rilevando che: Parte_1
-risultava integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, avendo la società debiti scaduti per l'importo di € 101.463,27 verso Agenzia delle Entrate Riscossione;
-ai sensi dell'art. 121 CCII gravava sulla debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludevano l'assoggettabilità a procedure concorsuali, ma la convenuta, pur ritualmente citata, non si era costituita e non aveva offerto alcuna prova in tal senso;
-lo stato di insolvenza era provato dal mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente e dal mancato pagamento del debito verso per € 101.463,27. CP_3
II. Con ricorso depositato in data 2.7.2025 la in persona del legale rappresentante Parte_1 [...]
, ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale, chiedendo la revoca della Parte_4 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per i seguenti motivi.
1)-“Mancata o irregolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza”: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la reclamante non ha ricevuto alcuna regolare ed efficace notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto, e la mancata o irregolare notificazione costituisce un vizio procedurale tale da inficiare l'intero procedimento;
se la reclamante avesse ricevuto valida notifica, avrebbe potuto produrre la documentazione necessaria per dimostrare la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
2)-“Erronea qualificazione dell'impresa: sussistenza dei requisiti di impresa minore”: la reclamante ha i requisiti per rientrare nella definizione di “impresa minore” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del
CCII, e pertanto non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
infatti (i) l'esistenza di un attivo patrimoniale non superiore a € 300.000,00 può essere desunta dalla visura camerale del 28.11.2024
(doc.4 allegato alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale) che, pur non fornendo direttamente i dati dell'attivo patrimoniale, indica un capitale sociale di soli € 1.000,00 (tipico di imprese di piccolissime dimensioni), lo stato “inattiva” della società dal 1.3.2023 (che rende altamente improbabile un attivo patrimoniale elevato per gli anni 2022, 2023 e 2024) e un numero di addetti contenuto (3 nel
2022 e 2021, 4 nel 2019, coerente con un volume d'affari e una situazione patrimoniale modesti); i bilanci e le scritture contabili non sono stati più tenuti per disguidi con il commercialista, ma confermerebbero l'assenza di un attivo patrimoniale rilevante;
(ii) i ricavi annui non superiori a € 200.000,00 possono essere dedotti dallo stato di inattività della società dal 1.3.2023; non avendo svolto attività operativa, la società non ha generato ricavi o ha generato ricavi insignificanti;
per l'anno 2022, pur essendo la società stata attiva per parte dell'anno, il basso numero degli addetti e le dimensioni complessive suggeriscono pagina 3 di 8 che i ricavi non abbiano superato la soglia di legge;
(iii) l'ammontare di debiti non superiore a
€ 500.000,00 può desumersi dall'assenza di attività (risultando la società inattiva dal 1.3.2023) e dall'assenza di nuovi impegni finanziari significativi da tale data, unitamente al ridotto capitale sociale, oltre agli altri elementi emersi dall'istruttoria;
3)-“Mancanza del comprovato superamento della soglia debitoria ed assenza di un grave stato di decozione”: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la soglia debitoria minima per l'accesso alla liquidazione giudiziale non risulta essere stata raggiunta e provata con il ricorso, essendo stato provato solo il credito della di € 11.155,48, e non essendo con il ricorso stato documentato il debito CP_1 nei confronti di inoltre non vi è prova che i debiti fiscali e contributivi fossero immediatamente CP_3 esigibili e non rateizzabili ai sensi della normativa vigente;
l'esito negativo di un solo pignoramento non esclude l'esistenza di altri beni o la possibilità di ristrutturare il debito.
La e la Liquidazione Parte_3 CP_2 non si sono costituite. Parte_1
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha chiesto di rigettare il reclamo.
All'udienza del 21.10.2025 è comparso personalmente il curatore della Liquidazione Giudiziale, che è stato sentito, e la causa è stata discussa dalla difesa di parte reclamante.
Con ordinanza 24.10.2025 la Corte, vista l'istanza della reclamante di acquisire il fascicolo del procedimento avanti al Tribunale e l'eccezione di mancata o invalida notificazione, ha disposto l'acquisizione tramite Cancelleria del fascicolo del procedimento avanti al Tribunale e della documentazione relativa alla notifica alla società del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
All'udienza del 25.11.2025, fissata per l'esame della documentazione acquisita con trattazione a note scritte, viste le note scritte depositate da parte reclamante e l'avvenuta acquisizione di quanto richiesto, il Collegio si è riservato di decidere con sentenza.
III. Preliminarmente si rileva che:
-il reclamo è tempestivo, in quanto proposto (in data 2.7.2025) entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza del Tribunale, avvenuta il 9.6.2025;
-il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati al curatore della
Liquidazione Giudiziale e alla;
le Parte_3 reclamate, non costituite, vengono pertanto dichiarate contumaci;
-la causa può essere decisa, essendo già stata discussa all'udienza del 21.10.2025 ed essendo stato concesso termine per note scritte per esaminare la documentazione successivamente acquisita;
non viene pagina 4 di 8 pertanto accolta l'istanza, formulata da parte reclamante nelle note scritte 24.11.2025, di fissare udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c.; tale norma non è applicabile al procedimento in esame, disciplinato dall'art. 51 CCII.
Il reclamo è infondato.
Con riferimento al primo motivo, il ricorso con cui è stata chiesta al Tribunale l'apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di fissazione di udienza sono stati ritualmente notificati (come disposto dal Giudice con il decreto 18.3-25.3.2025) alla ai sensi dell'art. 40, commi 6 e Parte_1
7, CCII, che prevedono la notifica a cura dell'ufficio all'indirizzo pec del debitore risultante dal registro delle imprese (o da registro INI-PEC) e, nel caso in cui la notificazione a mezzo pec non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notifica mediante inserimento da parte della Cancelleria nell'area riservata del portale dei servizi telematici, con perfezionamento nel terzo giorno successivo.
Come si desume dalla documentazione trasmessa, su richiesta, dalla Cancelleria del Tribunale di
Alessandria, la notifica di ricorso e decreto alla pec risultante dal registro delle imprese non è stata possibile per causa imputabile al destinatario (non risultando valido l'indirizzo pec indicato e non restituendo pertanto il sistema una ricevuta di ritorno elettronica) ed è stata quindi eseguita mediante inserimento in data 25.3.2025 nell'area web riservata, perfezionandosi tre giorni dopo detto inserimento.
D'altronde, che l'indirizzo pec indicato nella visura camerale del 28.11.2024 (doc. 4 prodotto dalla ricorrente ), non fosse valido alla data della notifica, risulta confermato dalla successiva CP_1 visura camerale della società (del 23.5.2025) acquisita in udienza dal curatore della Liquidazione
Giudiziale, da cui si desume che la pec è stata cancellata d'ufficio con determinazione del Conservatore
n.21 del 21.11.2024 ai sensi dell'art. 37 D.L. 76/2020 conv. nella L. 120/2020, con iscrizione della modifica nel registro delle imprese del 17.1.2025.
In ordine al secondo motivo, si premette che sono ammissibili nuove allegazioni e produzioni documentali in sede di reclamo circa il possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
la mancata costituzione della società avanti al Tribunale non determina preclusioni, in quanto il giudizio di reclamo è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno.
La reclamante non ha però fornito prova sul punto.
Ai sensi dell'art. 121 CCII le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d).
L'art. 2, comma 1, lett. d) definisce impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei pagina 5 di 8 tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti, 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00.
Incombe sulla reclamante l'onere di provare il possesso congiunto di tutti i requisiti dimensionali per essere qualificata come impresa minore.
La non ha depositato i bilanci presso il registro delle imprese e nel presente giudizio di Parte_1 reclamo non ha prodotto alcun documento al fine di fornire la prova in questione.
Come statuito da Cass. civ. 26346/2025 (in conformità all'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all'analogo art. 1, comma 2, l.fall.):
-nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale deve ritenersi che l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore resistente, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (art. 41, comma 4, CCII) si risolve, come già nell'istruttoria prefallimentare, in danno dell'imprenditore medesimo, il quale infatti ha l'onere, come prevede l'art. 121 CCII, di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali che, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, escludono il suo assoggettamento a liquidazione giudiziale (cfr.
Cass. n. 25188 del 2017; Cass. n. 625 del 2016; Cass. n. 8769 del 2012);
-nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, come già in quello per la dichiarazione di fallimento, il debitore può fornire la prova della sussistenza degli impedimenti soggettivi anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci (i quali non assurgono, infatti, a prova legale: Cass. n. 24138 del
2019) degli ultimi tre esercizi, previsti, rispettivamente, dall'art. 41, comma 4, cit. e dall'art. 15, comma
4, l.fall., avvalendosi, in particolare, delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. n. 35381 del 2022; Cass. n. 21188 del
2021; Cass. n. 25025 del 2020; più di recente, Cass. n. 7642 del 2025).
La reclamante non ha prodotto scritture contabili o qualunque altro documento idoneo a fornire la prova della sussistenza congiunta dei requisiti per essere qualificata impresa minore;
e pretende di desumere argomenti dalla sola visura camerale (doc. 4 prodotto nel procedimento avanti al Tribunale dalla CP_1
), in particolare dai dati ivi riportati relativamente al capitale sociale, allo stato “inattiva”
[...] dell'impresa dal 1.3.2023, al numero di addetti. La pretesa è infondata in quanto la visura camerale non riporta alcun dato in ordine all'ammontare dei ricavi, dell'attivo patrimoniale e dei debiti, ed è pertanto inidonea a fornire la prova occorrente.
Né la prova può essere desunta dalle informazioni rese in udienza dal curatore della Liquidazione
Giudiziale, che per un verso non riguardano una situazione necessariamente definitiva, potendo ad pagina 6 di 8 esempio essere presentate domande tardive di insinuazione al passivo, per altro verso si riferiscono alla situazione attuale e non ai tre esercizi considerati dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII.
L'istanza di c.t.u., volta ad accertare se siano stati superati i parametri dimensionali, è inammissibile a fronte della totale carenza di documentazione.
Con riferimento al terzo motivo, sussiste la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, in quanto la norma prevede che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, non inferiore a € 30.000,00, debba risultare “dagli atti dell'istruttoria”, tra cui i dati e i documenti acquisiti ai sensi dell'art. 42 CCII da Agenzia delle Entrate;
nel caso in esame il Tribunale, a fronte del ricorso per l'apertura della dichiarazione giudiziale di (ove si allegava e provava il credito della ricorrente per CP_1
€ 11.155,49) ha acquisito i documenti da cui è emerso un credito di Agenzia delle Entrate Riscossione di
€ 101.463,27.
Sussiste l'insolvenza della società, intesa come impotenza strutturale, e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie, come si evince dal mancato pagamento del credito della , dalla rilevante entità CP_1 del debito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, dall'esito negativo del pignoramento presso terzi, dal mancato deposito dei bilanci di esercizio.
Parte reclamante svolge considerazioni generiche sul punto e non prova la disponibilità effettiva della liquidità necessaria per eseguire il pagamento dei debiti accertati.
In conclusione, il reclamo viene rigettato.
IV. Non si provvede sulle spese di lite del presente procedimento, non essendosi costituite le parti reclamate.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, rigetta il reclamo proposto dalla in persona del legale rappresentante , Parte_1 Parte_4 avverso la sentenza n. 36/2025 del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 22.5.2025.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo. pagina 7 di 8 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 831/2025 avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
(C.F. e P.I. ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paolo M.F. Candida che la Parte_2 rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RECLAMANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante;
P.IVA_2
PARTE RECLAMATA CONTUMACE contro in persona del curatore dott. ; Controparte_2 Persona_1
pagina 1 di 8 PARTE RECLAMATA CONTUMACE
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
TORINO.
CONCLUSIONI
PER PARTE RECLAMANTE
Voglia Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:
- in via preliminare:
1) dichiarare la nullità e/o inefficacia della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 41, commi 1° e 2°, CCII;
Parte_1
- nel merito:
2) revocare la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della per la Parte_1 mancanza dei presupposti legge di cui agli artt. 2, comma 1°, lettera d), 49, comma 5°, e 121 CCII;
- in ogni caso:
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si deduce c.t.u. diretta ad accertare se siano stati superati i parametri dimensionali e se sussista lo stato di insolvenza.
Si chiede venga acquisito il fascicolo della fase di pre-apertura della liquidazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso del 17.12.2024 la ha Parte_3 chiesto al Tribunale di Alessandria di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della Pt_1
allegando: di essere creditrice della società per la somma di € 9.313,00 oltre interessi, in forza del
[...] decreto ingiuntivo n. 9/2022 del 21.1.2022 emesso dal Tribunale di Alessandria sezione Lavoro, non opposto;
di avere, con atto di precetto in rinnovazione del 17.02.2024, intimato il pagamento dell'importo di € 11.155,48 senza successo;
che la procedura esecutiva mobiliare (pignoramento prezzo terzi) si era conclusa negativamente;
che la società debitrice versava in uno stato di insolvenza e non era in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio.
pagina 2 di 8 Con sentenza n. 36/2025 pubblicata il 22.5.2025, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di rilevando che: Parte_1
-risultava integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, avendo la società debiti scaduti per l'importo di € 101.463,27 verso Agenzia delle Entrate Riscossione;
-ai sensi dell'art. 121 CCII gravava sulla debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludevano l'assoggettabilità a procedure concorsuali, ma la convenuta, pur ritualmente citata, non si era costituita e non aveva offerto alcuna prova in tal senso;
-lo stato di insolvenza era provato dal mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente e dal mancato pagamento del debito verso per € 101.463,27. CP_3
II. Con ricorso depositato in data 2.7.2025 la in persona del legale rappresentante Parte_1 [...]
, ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale, chiedendo la revoca della Parte_4 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per i seguenti motivi.
1)-“Mancata o irregolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza”: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la reclamante non ha ricevuto alcuna regolare ed efficace notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto, e la mancata o irregolare notificazione costituisce un vizio procedurale tale da inficiare l'intero procedimento;
se la reclamante avesse ricevuto valida notifica, avrebbe potuto produrre la documentazione necessaria per dimostrare la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
2)-“Erronea qualificazione dell'impresa: sussistenza dei requisiti di impresa minore”: la reclamante ha i requisiti per rientrare nella definizione di “impresa minore” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del
CCII, e pertanto non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
infatti (i) l'esistenza di un attivo patrimoniale non superiore a € 300.000,00 può essere desunta dalla visura camerale del 28.11.2024
(doc.4 allegato alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale) che, pur non fornendo direttamente i dati dell'attivo patrimoniale, indica un capitale sociale di soli € 1.000,00 (tipico di imprese di piccolissime dimensioni), lo stato “inattiva” della società dal 1.3.2023 (che rende altamente improbabile un attivo patrimoniale elevato per gli anni 2022, 2023 e 2024) e un numero di addetti contenuto (3 nel
2022 e 2021, 4 nel 2019, coerente con un volume d'affari e una situazione patrimoniale modesti); i bilanci e le scritture contabili non sono stati più tenuti per disguidi con il commercialista, ma confermerebbero l'assenza di un attivo patrimoniale rilevante;
(ii) i ricavi annui non superiori a € 200.000,00 possono essere dedotti dallo stato di inattività della società dal 1.3.2023; non avendo svolto attività operativa, la società non ha generato ricavi o ha generato ricavi insignificanti;
per l'anno 2022, pur essendo la società stata attiva per parte dell'anno, il basso numero degli addetti e le dimensioni complessive suggeriscono pagina 3 di 8 che i ricavi non abbiano superato la soglia di legge;
(iii) l'ammontare di debiti non superiore a
€ 500.000,00 può desumersi dall'assenza di attività (risultando la società inattiva dal 1.3.2023) e dall'assenza di nuovi impegni finanziari significativi da tale data, unitamente al ridotto capitale sociale, oltre agli altri elementi emersi dall'istruttoria;
3)-“Mancanza del comprovato superamento della soglia debitoria ed assenza di un grave stato di decozione”: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la soglia debitoria minima per l'accesso alla liquidazione giudiziale non risulta essere stata raggiunta e provata con il ricorso, essendo stato provato solo il credito della di € 11.155,48, e non essendo con il ricorso stato documentato il debito CP_1 nei confronti di inoltre non vi è prova che i debiti fiscali e contributivi fossero immediatamente CP_3 esigibili e non rateizzabili ai sensi della normativa vigente;
l'esito negativo di un solo pignoramento non esclude l'esistenza di altri beni o la possibilità di ristrutturare il debito.
La e la Liquidazione Parte_3 CP_2 non si sono costituite. Parte_1
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha chiesto di rigettare il reclamo.
All'udienza del 21.10.2025 è comparso personalmente il curatore della Liquidazione Giudiziale, che è stato sentito, e la causa è stata discussa dalla difesa di parte reclamante.
Con ordinanza 24.10.2025 la Corte, vista l'istanza della reclamante di acquisire il fascicolo del procedimento avanti al Tribunale e l'eccezione di mancata o invalida notificazione, ha disposto l'acquisizione tramite Cancelleria del fascicolo del procedimento avanti al Tribunale e della documentazione relativa alla notifica alla società del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
All'udienza del 25.11.2025, fissata per l'esame della documentazione acquisita con trattazione a note scritte, viste le note scritte depositate da parte reclamante e l'avvenuta acquisizione di quanto richiesto, il Collegio si è riservato di decidere con sentenza.
III. Preliminarmente si rileva che:
-il reclamo è tempestivo, in quanto proposto (in data 2.7.2025) entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza del Tribunale, avvenuta il 9.6.2025;
-il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati al curatore della
Liquidazione Giudiziale e alla;
le Parte_3 reclamate, non costituite, vengono pertanto dichiarate contumaci;
-la causa può essere decisa, essendo già stata discussa all'udienza del 21.10.2025 ed essendo stato concesso termine per note scritte per esaminare la documentazione successivamente acquisita;
non viene pagina 4 di 8 pertanto accolta l'istanza, formulata da parte reclamante nelle note scritte 24.11.2025, di fissare udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c.; tale norma non è applicabile al procedimento in esame, disciplinato dall'art. 51 CCII.
Il reclamo è infondato.
Con riferimento al primo motivo, il ricorso con cui è stata chiesta al Tribunale l'apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di fissazione di udienza sono stati ritualmente notificati (come disposto dal Giudice con il decreto 18.3-25.3.2025) alla ai sensi dell'art. 40, commi 6 e Parte_1
7, CCII, che prevedono la notifica a cura dell'ufficio all'indirizzo pec del debitore risultante dal registro delle imprese (o da registro INI-PEC) e, nel caso in cui la notificazione a mezzo pec non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notifica mediante inserimento da parte della Cancelleria nell'area riservata del portale dei servizi telematici, con perfezionamento nel terzo giorno successivo.
Come si desume dalla documentazione trasmessa, su richiesta, dalla Cancelleria del Tribunale di
Alessandria, la notifica di ricorso e decreto alla pec risultante dal registro delle imprese non è stata possibile per causa imputabile al destinatario (non risultando valido l'indirizzo pec indicato e non restituendo pertanto il sistema una ricevuta di ritorno elettronica) ed è stata quindi eseguita mediante inserimento in data 25.3.2025 nell'area web riservata, perfezionandosi tre giorni dopo detto inserimento.
D'altronde, che l'indirizzo pec indicato nella visura camerale del 28.11.2024 (doc. 4 prodotto dalla ricorrente ), non fosse valido alla data della notifica, risulta confermato dalla successiva CP_1 visura camerale della società (del 23.5.2025) acquisita in udienza dal curatore della Liquidazione
Giudiziale, da cui si desume che la pec è stata cancellata d'ufficio con determinazione del Conservatore
n.21 del 21.11.2024 ai sensi dell'art. 37 D.L. 76/2020 conv. nella L. 120/2020, con iscrizione della modifica nel registro delle imprese del 17.1.2025.
In ordine al secondo motivo, si premette che sono ammissibili nuove allegazioni e produzioni documentali in sede di reclamo circa il possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
la mancata costituzione della società avanti al Tribunale non determina preclusioni, in quanto il giudizio di reclamo è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno.
La reclamante non ha però fornito prova sul punto.
Ai sensi dell'art. 121 CCII le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d).
L'art. 2, comma 1, lett. d) definisce impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei pagina 5 di 8 tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti, 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00.
Incombe sulla reclamante l'onere di provare il possesso congiunto di tutti i requisiti dimensionali per essere qualificata come impresa minore.
La non ha depositato i bilanci presso il registro delle imprese e nel presente giudizio di Parte_1 reclamo non ha prodotto alcun documento al fine di fornire la prova in questione.
Come statuito da Cass. civ. 26346/2025 (in conformità all'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all'analogo art. 1, comma 2, l.fall.):
-nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale deve ritenersi che l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore resistente, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (art. 41, comma 4, CCII) si risolve, come già nell'istruttoria prefallimentare, in danno dell'imprenditore medesimo, il quale infatti ha l'onere, come prevede l'art. 121 CCII, di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali che, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, escludono il suo assoggettamento a liquidazione giudiziale (cfr.
Cass. n. 25188 del 2017; Cass. n. 625 del 2016; Cass. n. 8769 del 2012);
-nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, come già in quello per la dichiarazione di fallimento, il debitore può fornire la prova della sussistenza degli impedimenti soggettivi anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci (i quali non assurgono, infatti, a prova legale: Cass. n. 24138 del
2019) degli ultimi tre esercizi, previsti, rispettivamente, dall'art. 41, comma 4, cit. e dall'art. 15, comma
4, l.fall., avvalendosi, in particolare, delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. n. 35381 del 2022; Cass. n. 21188 del
2021; Cass. n. 25025 del 2020; più di recente, Cass. n. 7642 del 2025).
La reclamante non ha prodotto scritture contabili o qualunque altro documento idoneo a fornire la prova della sussistenza congiunta dei requisiti per essere qualificata impresa minore;
e pretende di desumere argomenti dalla sola visura camerale (doc. 4 prodotto nel procedimento avanti al Tribunale dalla CP_1
), in particolare dai dati ivi riportati relativamente al capitale sociale, allo stato “inattiva”
[...] dell'impresa dal 1.3.2023, al numero di addetti. La pretesa è infondata in quanto la visura camerale non riporta alcun dato in ordine all'ammontare dei ricavi, dell'attivo patrimoniale e dei debiti, ed è pertanto inidonea a fornire la prova occorrente.
Né la prova può essere desunta dalle informazioni rese in udienza dal curatore della Liquidazione
Giudiziale, che per un verso non riguardano una situazione necessariamente definitiva, potendo ad pagina 6 di 8 esempio essere presentate domande tardive di insinuazione al passivo, per altro verso si riferiscono alla situazione attuale e non ai tre esercizi considerati dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII.
L'istanza di c.t.u., volta ad accertare se siano stati superati i parametri dimensionali, è inammissibile a fronte della totale carenza di documentazione.
Con riferimento al terzo motivo, sussiste la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, in quanto la norma prevede che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, non inferiore a € 30.000,00, debba risultare “dagli atti dell'istruttoria”, tra cui i dati e i documenti acquisiti ai sensi dell'art. 42 CCII da Agenzia delle Entrate;
nel caso in esame il Tribunale, a fronte del ricorso per l'apertura della dichiarazione giudiziale di (ove si allegava e provava il credito della ricorrente per CP_1
€ 11.155,49) ha acquisito i documenti da cui è emerso un credito di Agenzia delle Entrate Riscossione di
€ 101.463,27.
Sussiste l'insolvenza della società, intesa come impotenza strutturale, e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie, come si evince dal mancato pagamento del credito della , dalla rilevante entità CP_1 del debito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, dall'esito negativo del pignoramento presso terzi, dal mancato deposito dei bilanci di esercizio.
Parte reclamante svolge considerazioni generiche sul punto e non prova la disponibilità effettiva della liquidità necessaria per eseguire il pagamento dei debiti accertati.
In conclusione, il reclamo viene rigettato.
IV. Non si provvede sulle spese di lite del presente procedimento, non essendosi costituite le parti reclamate.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, rigetta il reclamo proposto dalla in persona del legale rappresentante , Parte_1 Parte_4 avverso la sentenza n. 36/2025 del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 22.5.2025.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo. pagina 7 di 8 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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