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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 10/12/2024, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 169/2024 R.G., riservata a decisione all'udienza del 9.12.2024 e vertente
TRA
n. a Lanciano il 5.6.1975, CF , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Luigi Toppeta ATTORE
E
n. a Lanciano il 26.1.1978, CF Controparte_1
C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: modifica separazione personale
CONCLUSIONI
L'Avv. Luigi Toppeta per il ricorrente conclude: “Voglia il Tribunale adito modificare parzialmente le condizioni di separazione contenute nel decreto di omologa del 31.3.2023 emesso dal Tribunale di Lanciano nell'ambito della procedura civile n. 971/2022 nel modo che segue: il padre potrà tenere con sé il figlio nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13.20 Per_1 prelevandolo da scuola e fino alle ore 16.00, quando lo accompagnerà a casa della nonna paterna, IG.ra , la quale alle ore 21.00 lo Controparte_2 accompagnerà a sua volta, dopo aver cenato, presso l'abitazione della madre;
il padre potrà tenere con sé il figlio , a settimane alterne, dalle ore 9.00 Per_1 del sabato fino alle ore 22.00 della domenica;
il padre terrà con sé il figlio
, ad anni alterni, dal 23 dicembre prelevandolo alle ore 14.00 e fino Per_1 alle ore 22.00 del 26 dicembre quando lo accompagnerà dalla s.ra ; CP_1 sempre ad anni alterni dal 31 dicembre alle ore 14.00 e fino alle ore 22.00 del
1 gennaio;
sempre ad anni alterni dal sabato santo alle 16.00 fino alle ore
22.00 del lunedì dell'angelo; nel periodo estivo il padre terrà con sé il figlio
per 15 giorni consecutivi nel corso delle ferie previa comunicazione Per_1 alla S.ra da effettuarsi con qualsiasi mezzo almeno sette giorni CP_1 prima. Con condanna alle spese”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nonostante il ricorso introduttivo sia qualificato come richiesta di attuazione del provvedimento giudiziale adottato da questo Tribunale con decreto di omologa del 31.3.2023, le ragioni sottese all'istanza e, soprattutto, il contenuto delle richieste dell'attore inducono a qualificarlo come richiesta di modifica del sopraindicato decreto.
Tali richieste possono essere integralmente recepite in quanto non contrarie alla legge, come del resto già avvenuto con ordinanza provvisoria ed urgente del 14.6.2024 (con la quale si era anticipata la diversa qualificazione del ricorso in rapporto alle finalità ad esso sottese, come evincibili dal contenuto delle richieste del;
ciò non tanto in ragione della evidenza della prova dell'inadempimento T_ della convenuta alle disposizioni contenute nel decreto di omologa di questo Tribunale del 31.3.2023 (che invero era privo di un vero e proprio contenuto prescrittivo nei confronti della limitandosi ad attribuire all'odierno CP_1 ricorrente la facoltà di tenere con sé il figlio minore in qualsiasi momento), quanto in considerazione della mancata opposizione della convenuta alle richieste formalizzate dalla difesa del (tanto è vero che la convenuta è rimasta T_ contumace nel presente giudizio); né le prove documentali offerte da parte ricorrente (in sostanza limitate a due specifici episodi avvenuti nel mese di febbraio 2024) offrono una compiuta dimostrazione di un comportamento ostruzionistico della convenuta al diritto di visita del padre, proprio perché tale diritto di visita, in ragione di quanto disposto nel decreto di omologa di questo ufficio, nulla disponeva sul punto.
A ben vedere, la richiesta modifica appare finalizzata a dettagliare maggiormente i giorni e gli orari nei quali potrà tenere con sé il figlio minore Parte_1
, e sotto questo profilo l'invocata modifica appare senz'altro accoglibile, Per_1 anche a prescindere dalla mancata opposizione della madre, perché consente di meglio definire i reciproci diritti e doveri delle parti, tali da poter fondare in futuro un giudizio volto a sanzionare un eventuale loro inadempimento a quanto disposto con la presente sentenza;
viceversa, nessuna sanzione si ritiene possa essere irrogata alla convenuta sia perché il decreto di omologa del 31.3.2023 di quato Tribunale non contiene alcuna prescrizione comportamentale a suo carico, sia perché, conseguentemente, non è minimamente ravvisabile una violazione di siffatto provvedimento.
Si ritiene pertanto di dover accogliere integralmente il ricorso proposto da T_
; la mancata opposizione di determina una pronuncia di
[...] Controparte_1 integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 169/2024, così decide:
A parziale modifica del decreto di omologa di questo Tribunale del 31.3.2023, dispone che possa tenere con sé il figlio Parte_1
dalle ore 13.20 alle 16.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e Per_1 venerdì, nonché, a settimane alterne, dalle 9.00 del sabato fino alle 22.00 della domenica;
durante le festività natalizie terrà il figlio, ad anni alterni dalle 14.00 del 23 dicembre alle 22.00 del 26 dicembre oppure dalle 14.00 del 31 dicembre alle 22.00 del primo gennaio;
per le festività pasquali, ad anni alterni, dalle 16.00 del sabato santo alle 22.00 del lunedì dell'angelo; nel periodo estivo terrà il figlio per 15 giorni consecutivi comunicati almeno 7 giorni prima a Controparte_1
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento
Così deciso in Lanciano il 9.12.2024
Il Presidente Massimo Canosa