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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/10/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2386/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2386/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti ENRICO CERULLI e TIZIANA LEANDRI ed elettivamente domiciliato il loro studio sito in Sansepolcro (AR), Viale Diaz, n. 2/a e da
( ), rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ENRICO CERULLI e TIZIANA LEANDRI ed elettivamente domiciliata il loro studio sito in Sansepolcro (AR), Viale Diaz, n. 2/a
RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di separazione CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 03.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03.10.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di separazione attualmente in essere tra le parti. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “I signori e la sig.ra Parte_3 Parte_2
, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi, chiedono che codesto Tribunale,
[...] modificando parzialmente il verbale di separazione del matrimonio del 3/7/2007 ed omologata dal Tribunale di Arezzo in data 19/07/2007, Voglia disporre che: non sia più dovuto alcun assegno in favore della sig.ra in ragione del venir Parte_2 meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca;
Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di separazione.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 03.10.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2386/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti ENRICO CERULLI e TIZIANA LEANDRI ed elettivamente domiciliato il loro studio sito in Sansepolcro (AR), Viale Diaz, n. 2/a e da
( ), rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ENRICO CERULLI e TIZIANA LEANDRI ed elettivamente domiciliata il loro studio sito in Sansepolcro (AR), Viale Diaz, n. 2/a
RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di separazione CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 03.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03.10.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di separazione attualmente in essere tra le parti. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “I signori e la sig.ra Parte_3 Parte_2
, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi, chiedono che codesto Tribunale,
[...] modificando parzialmente il verbale di separazione del matrimonio del 3/7/2007 ed omologata dal Tribunale di Arezzo in data 19/07/2007, Voglia disporre che: non sia più dovuto alcun assegno in favore della sig.ra in ragione del venir Parte_2 meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca;
Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di separazione.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 03.10.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni