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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/11/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1022/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1022/2025 promossa con ricorso depositato il 13.03.2025 da:
1) Parte_1 cittadina italiana, CF: C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...] a Cuasso al Monte (VA) e
2) Parte_2
C.F. C.F._2 nato a [...] il [...], residente in [...] a Cuasso al Monte (VA), entrambi con l'Avv. Barbara Zavaglia;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Cuasso al Monte (VA) in data 11 settembre 2005
( anno 2005 atto n. 3 Parte I) separati con sentenza n. 350/2025 del 07.07.2025 passata in giudicato l'8.09.2025 con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] in data [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/3/2025, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ.. Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 15/5/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 7/7/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 8/9/2025 la sentenza di separazione n. 350/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
CONCLUSIONI relative allo scioglimento del matrimonio
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi in data
11.09.2005 (atto n. 3 Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cuasso al Monte (VA)
• ordinare al Comune di Cuasso al Monte (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio sopradescritto;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) i coniugi sono economicamente autosufficienti;
2) sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso il Per_1 papà (attualmente padre e figlia dimorano a Gabicce Mare, in Via dell'Artigianato 26).
Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza della minore verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nel suo interesse, tenuto, altresì, conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione, verranno assunte da ciascun genitore quando avrà la figlia con sé. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il sereno svolgimento del rapporto con la figlia, consentendo a quest'ultima di mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi e di conservare relazioni con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Per quanto concerne le frequentazioni madre / figlia, la sig.ra potrà prendere Pt_1 accordi diretti con stante l'età della ragazza e tenuto conto delle esigenze e Per_1 degli impegni scolastici e sportivi della stessa. Analogamente la madre potrà concordare con la figlia le vacanze estive e quelle Natalizie e Pasquali (queste ultime secondo il criterio dell'alternanza). 4) La casa familiare sita in Cuasso al Monte (VA), via Cacciatori delle Alpi 14 di proprietà esclusiva della sig.ra , rimarrà in godimento alla stessa unitamente Pt_1 agli arredi in essa contenuti;
5) La sig.ra verserà al sig. , a titolo di concorso al mantenimento ordinario Pt_1 Pt_2 della figlia, un contributo mensile di euro 350,00 da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale con decorrenza ad un anno del provvedimento (in base all'indice di consumo calcolato per le famiglie di operai e impiegati – FOI).
6) Le spese straordinarie, individuate secondo i criteri riportati nelle Linee Guida in adozione presso codesto Tribunale che quivi si danno per richiamate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (ivi comprese quelle sportive per consentire
a di correre nel campionato europeo di campionato italiano velocità Per_1
Categoria “Sportbike 660”).
7) L'assegno unico verrà percepito al 100% dal padre.
8) La signora si farà carico del pagamento delle rate del mutuo stipulato con Pt_1
Intesa San Paolo S.p.a. e intestato alla stessa e al sig. , atto a Repertorio 58535 Pt_2
Racc. 49345 del 26 febbraio 2019 per l'importo di originari euro 89.694,35 fino alla naturale estinzione dello stesso (01/04/2039).
9) Entrambe le parti sono autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano nei rispettivi confronti alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento.
10) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo della carta di identità e del passaporto anche per i figli minori;
11) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi matrimonio in data 11 settembre 2005 a Cuasso al Monte, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuasso al Monte (anno 2005 atto n. 3 Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1022/2025 promossa con ricorso depositato il 13.03.2025 da:
1) Parte_1 cittadina italiana, CF: C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...] a Cuasso al Monte (VA) e
2) Parte_2
C.F. C.F._2 nato a [...] il [...], residente in [...] a Cuasso al Monte (VA), entrambi con l'Avv. Barbara Zavaglia;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Cuasso al Monte (VA) in data 11 settembre 2005
( anno 2005 atto n. 3 Parte I) separati con sentenza n. 350/2025 del 07.07.2025 passata in giudicato l'8.09.2025 con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] in data [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/3/2025, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ.. Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 15/5/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 7/7/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 8/9/2025 la sentenza di separazione n. 350/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
CONCLUSIONI relative allo scioglimento del matrimonio
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi in data
11.09.2005 (atto n. 3 Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cuasso al Monte (VA)
• ordinare al Comune di Cuasso al Monte (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio sopradescritto;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) i coniugi sono economicamente autosufficienti;
2) sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso il Per_1 papà (attualmente padre e figlia dimorano a Gabicce Mare, in Via dell'Artigianato 26).
Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza della minore verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nel suo interesse, tenuto, altresì, conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione, verranno assunte da ciascun genitore quando avrà la figlia con sé. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il sereno svolgimento del rapporto con la figlia, consentendo a quest'ultima di mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi e di conservare relazioni con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Per quanto concerne le frequentazioni madre / figlia, la sig.ra potrà prendere Pt_1 accordi diretti con stante l'età della ragazza e tenuto conto delle esigenze e Per_1 degli impegni scolastici e sportivi della stessa. Analogamente la madre potrà concordare con la figlia le vacanze estive e quelle Natalizie e Pasquali (queste ultime secondo il criterio dell'alternanza). 4) La casa familiare sita in Cuasso al Monte (VA), via Cacciatori delle Alpi 14 di proprietà esclusiva della sig.ra , rimarrà in godimento alla stessa unitamente Pt_1 agli arredi in essa contenuti;
5) La sig.ra verserà al sig. , a titolo di concorso al mantenimento ordinario Pt_1 Pt_2 della figlia, un contributo mensile di euro 350,00 da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale con decorrenza ad un anno del provvedimento (in base all'indice di consumo calcolato per le famiglie di operai e impiegati – FOI).
6) Le spese straordinarie, individuate secondo i criteri riportati nelle Linee Guida in adozione presso codesto Tribunale che quivi si danno per richiamate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (ivi comprese quelle sportive per consentire
a di correre nel campionato europeo di campionato italiano velocità Per_1
Categoria “Sportbike 660”).
7) L'assegno unico verrà percepito al 100% dal padre.
8) La signora si farà carico del pagamento delle rate del mutuo stipulato con Pt_1
Intesa San Paolo S.p.a. e intestato alla stessa e al sig. , atto a Repertorio 58535 Pt_2
Racc. 49345 del 26 febbraio 2019 per l'importo di originari euro 89.694,35 fino alla naturale estinzione dello stesso (01/04/2039).
9) Entrambe le parti sono autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano nei rispettivi confronti alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento.
10) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo della carta di identità e del passaporto anche per i figli minori;
11) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi matrimonio in data 11 settembre 2005 a Cuasso al Monte, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuasso al Monte (anno 2005 atto n. 3 Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.