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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 3896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3896 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel. /est. dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4316/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 20.5.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e allegato in calce all'atto di appello, dall'avvocato Patrizia Pastore
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Paupisi (BN) C.F._2 alla via Pagani n. 45 e presso il seguente indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Massimiliano Micco, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla via Calandriello n. 1 e presso il seguente indirizzo pec: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1684/2023 del Tribunale di Benevento, pubblicata il
31.7.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con decreto ingiuntivo n. 1360/2021 del 24.12.2021, il Tribunale di Benevento ingiungeva a
[...]
di pagare in favore della ricorrente l'importo di € 6.039,00, oltre Parte_1 Parte_2 interessi e spese, preteso a titolo di provvigione per l'attività di mediazione immobiliare espletata con esito positivo in favore dell'ingiunto e portato dalla fattura n. 58/2021 del 10.12.2021.
A sostegno della pretesa la ricorrente deduceva che il diritto alla provvigione era sorto in seguito alla sottoscrizione in data 7.10.2021 da parte di della proposta irrevocabile di Parte_1 acquisto dell'immobile sito in Benevento alla via A. Gramsci n. 12 di proprietà di e Parte_3
, accettata da questi ultimi in data 16.10.2021 (cfr. doc. 1 produzione parte Controparte_2 ricorrente).
Con atto di citazione notificato il 26.2.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'indicato decreto ingiuntivo, di cui chiedeva la revoca. In via preliminare, l'opponente eccepiva la mancanza di iscrizione della società opposta nell'albo di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e l'insufficienza ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione in capo alla società dell'iscrizione in detto albo del solo legale rappresentante, persona fisica.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria, non essendo maturato in favore dell'opposta il diritto alla provvigione. L'opponente aveva, infatti, revocato la propria proposta di acquisto in data 19.10.2021, data in cui non era a conoscenza dell'accettazione della stessa da parte dei venditori, comunicatagli dall'opposta solo in data 21.10.2021.
L'opponente contestava, inoltre, la vessatorietà della clausola contrattuale, da lui sottoscritta in qualità di consumatore, che attribuiva al mediatore il diritto alla provvigione, senza commisurare, in caso di recesso del proponente, il corrispettivo dovuto all'attività concretamente espletata dall'agente.
Infine, evidenziava la mancanza di supporto probatorio della pretesa creditoria e l'insufficienza, a tal fine, della sola fattura allegata agli atti.
Si costituiva l'opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, deducendo: - di essere regolarmente iscritta alla
C.C.I.A.A. di Benevento con codice ATECORI 68.31 – intermediari nella mediazione immobiliare (cfr. visura allegata); - che l'opponente aveva sottoscritto una proposta Parte_1 irrevocabile ad acquistare l'immobile di via Gramsci per la durata di 15 giorni dalla sua sottoscrizione (cfr. art. 5 del contratto in atti); - che l'opponente si era obbligato, con la sottoscrizione della proposta, a corrispondere alla agenzia immobiliare la somma di € 4.950,00 oltre iva, quale compenso per l'attività di mediazione, all'avvenuta conoscenza della accettazione della proposta sottoscritta;
- infine, la mancanza di clausole vessatorie per il consumatore.
Chiedeva inoltre la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. in ragione della strumentalità della opposizione proposta.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto.
In particolare, il Tribunale osservava che l'opponente in data 7.10.2021 sottoscriveva presso
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4316/2023 R.G. – sentenza – pagina 2 di 7 l'agenzia dell'opposta una proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile di proprietà dei coniugi ed contestualmente al foglio provvigioni, con il quale riconosceva all'agenzia CP_2 Pt_3 immobiliare, all'avvenuta conoscenza della accettazione della proposta da lui formulata, la somma di €. 4.950,00 oltre IVA, pari al 3% dell'importo offerto per l'acquisto dell'immobile. Pertanto, il
Tribunale riteneva maturato in favore dell'opposta, con l'accettazione in data 16.10.2021 della proposta irrevocabile di acquisto di con il perfezionamento dell'acquisto immobiliare, il conseguente diritto Parte_1 alla provvigione, nella misura stabilita. (pag. 3 sentenza impugnata).
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello . Argomentando motivi Parte_1
a sostegno del gravame, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado. In via istruttoria reiterava la richiesta di ammissione della prova testimoniale con i capi e i testimoni indicati nelle memorie istruttorie e trascritti nell'atto appello.
Con comparsa depositata il 27.2.2024, si costituiva la resistendo al gravame, Controparte_1 del quale chiedeva il rigetto.
Effettuati dalle parti gli adempimenti prescritti dall'art. 352, comma 1, c.p.c. nei termini perentori assegnati, all'esito dell'udienza del 20.5.2025, svolta con le modalità in epigrafe indicate, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa era riservata in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Passando al merito dell'appello, si osserva quanto segue.
2. Con il primo motivo di appello, l'appellante, lamentando una violazione di legge con riferimento all'art. 1755 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto maturato in favore della il diritto alla provvigione, valorizzando sul punto la sola Controparte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4316/2023 R.G. – sentenza – pagina 3 di 7 circostanza che avesse sottoscritto in data 7.10.2021 la proposta irrevocabile Parte_1 all'acquisto, accettata dai venditori, e il foglio provvigioni, senza attribuire rilievo alla revoca della stessa proposta intervenuta in data 19.10.2021.
Osserva l'appellante che non si è verificata la condizione a cui la norma codicistica subordina il diritto alla provvigione ovvero la conclusione dell'affare.
Infatti, continua l'appellante, la sola proposta di acquisto è un atto meramente preparatorio alla conclusione dell'affare, che, nel caso di specie, non veniva comunque formalizzato essendo intervenuta la revoca della proposta, prima che il proponente fosse a conoscenza dell'accettazione dei venditori.
Il motivo è infondato.
Appaiono opportune alcuni brevi considerazioni in linea generale.
Ai sensi dell'art. 1754 c.c. il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il diritto alla provvigione sorge ex art. 1755 c.c. solo quando la conclusione dell'affare è il risultato del suo intervento.
L'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un affare in senso economico- giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso (Cass. sentenza n. 31431/2023).
L'orientamento giurisprudenziale di legittimità, ormai prevalente, delinea in questi termini la rilevanza causale della conclusione dell'affare, quale fondamento delle pretese di carattere patrimoniale del mediatore (ex plurimis Cass. ordinanza n. 28879/2022; Cass. sentenza n.
30083/2019). Ne consegue, in conformità al dato normativo, che i soggetti intermediati, aderendo al contratto di mediazione, non assumono alcun obbligo di pagare la provvigione, quale diretto corrispettivo dell'attività realizzata dal mediatore a loro vantaggio, se non al momento della conclusione dell'affare.
L'assunto è anche confermato a contrario dal disposto dell'art. 1756 c.c., che invece prevede, salvo patti o usi contrari, il diritto del mediatore al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l'affare non è stato concluso (Cass. ordinanza n. 26682/2020).
Passando all'esame del caso di specie, in data 7.10.2021 ha sottoscritto una Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4316/2023 R.G. – sentenza – pagina 4 di 7 proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile sito in Benevento alla via Gramsci n. 19 per il prezzo di € 165.000,00.
Detta proposta veniva accettata dai proprietari dell'immobile in data 16.10.2021 e l'accettazione veniva comunicata a in data 21.10.2021, quindi entro il termine di quindici giorni in cui Parte_1 il proponente si era obbligato a tenerla ferma e non revocarla (cfr. art. 5 irrevocabilità della proposta di acquisto).
In considerazione dell'irrevocabilità della proposta, va quindi ritenuta ai sensi dell'art. 1329 c.c. priva di effetti la revoca della stessa, comunicata dal proponente acquirente alla CP_1 in data 19.10.2021, per le mutate condizioni economiche che non consentirebbero allo stesso di sopportare
[...] detta spesa (cfr. comunicazione del 19.10.2021).
Irrilevante è la circostanza, più volte sottolineata dall'appellante, che la revoca sia intervenuta in un momento antecedente alla conoscenza da parte del proponente dell'accettazione, essendosi questi obbligato a tenerla ferma per quindi giorni dalla sottoscrizione.
Ne consegue che il Tribunale abbia correttamente ritenuto concluso l'affare nel momento della comunicazione al dell'accettazione della sua proposta di acquisto. La decisione appare Parte_1 infatti conforme ai principi giurisprudenziali, dettati in materia di stipulazione dei contratti, ivi compresi quelli a carattere preliminare, secondo cui il requisito della forma ad substantiam è soddisfatto anche mediante scritti non contestuali, non essendo indispensabile la compresenza fisica delle parti stipulanti, né l'adozione di particolari forme sacramentali, bensì sufficiente che dal contesto documentale complessivo sia desumibile l'incontro della volontà delle parti, costituito da una proposta e dalla relativa accettazione, dirette a contrarre il vincolo giuridico de quo;
quest'ultimo, nell'ipotesi di stipula del negozio preliminare, si sostanzia nell'assunzione dell'impegno alla futura stipula, in un contesto che consenta l'individuazione degli elementi essenziali del contratto definitivo (in questo senso, ex multiis Cass. sentenza n. 367/2012; Cass. sentenza n. 20653/2005; Cass. sentenza n.1367/2004).
Non è revocabile in dubbio che sussistono nella proposta del , predisposta dall'agenzia Parte_1 di mediazione immobiliare e sottoscritta per accettazione da e , gli Parte_4 Controparte_2 estremi del contratto preliminare di compravendita immobiliare. Risultano, infatti, in essa indicati, in maniera inequivoca, gli elementi essenziali della futura compravendita, costituiti dal bene oggetto del previsto trasferimento di proprietà e dal relativo prezzo, ed essendosi le parti obbligate alla stipula dell'atto notarile entro la data del 30.4.2022.
In conclusione, la Corte condivide la decisione del Tribunale quanto alla sussistenza del diritto del pagamento della provvigione in favore della a fronte della conclusione dell'affare da CP_1 questa intermediato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4316/2023 R.G. – sentenza – pagina 5 di 7 3. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta un vizio di motivazione laddove il
Tribunale si era limitato ad escludere la sussistenza di clausole vessatorie con un mero inciso del seguente tenore nei documenti contrattuali non emergono clausole vessatorie. (pag. 2 sentenza impugnata).
Il Tribunale, lamenta inoltre l'appellante, aveva riconosciuto dovuto l'importo della provvigione nella misura pattuita prescindendo dall'attività effettivamente svolta e dai risultati conseguiti dal mediatore. L'appellante invece nelle difese svolte in primo grado aveva sottolineato lo squilibrio contrattuale, determinato dalla esclusione del meccanismo di adeguamento dell'ammontare della provvigione alla attività concretamente espletata dall'agenzia.
Il motivo è infondato.
Il proponente, odierno appellante, ha sottoscritto in data 7.10.2021, quindi contestualmente alla proposta di acquisto, una clausola contrattuale, contenuta in un foglio separato, denominato
Dichiarazione Provvigioni, predisposto e intestato dall'agenzia immobiliare, con la quale si è obbligato a corrispondere al mediatore la somma di € 4.950,00 oltre I.V.A., quale compenso per
l'attività di mediazione (ex art. 1755 c.c.) per l'acquisto / vendita dell'immobile sito in Benevento alla via A.
Gramsci n. 12 all'avvenuta conoscenza dell'accettazione della proposta sottoscritta. (cfr. dichiarazioni provvigione del 7.10.2021 in atti).
Nel caso in esame, come già detto, il diritto al pagamento della provvigione in favore della società appellata è sorto con la conclusione dell'affare ai sensi dell'art. 1755 c.c..
Non si ravvisano quindi i lamentati profili di vessatorietà con riferimento alla clausola sottoscritta.
Del tutto inconferente appare infatti la giurisprudenza richiamata dall'appellante a sostegno del motivo, poiché attinente a previsione contrattuali in cui il diritto alla provvigione prescinde dalla conclusione dell'affare e la sua maturazione viene collegato a un momento ad essa antecedente, determinandosi in quel caso a carico del consumatore il significativo squilibrio normativo (ex art. 33, comma 1, Codice del Consumo) e stravolgendo il fondamento causale dell'operazione economica posta in essere dalle parti. (Cass. sentenza n. 9612/2023; conformi Cass. sentenza n.
22357/2010). Ipotesi non ricorrenti nel caso in esame.
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in ogni caso inammissibili in appello, in quanto non reiterati dal nelle difese Parte_1 conclusive di primo grado, e con assorbimento di ogni altra questione posta dalle parti.
4. Le spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante Parte_1
e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 5.200,01 a
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4316/2023 R.G. – sentenza – pagina 6 di 7 € 26.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e della ripetitività delle difese svolte, con attribuzione in favore dell'avvocato Massimiliano Micco, dichiaratosi anticipatario.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in € 2.904,50 Controparte_1 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Massimiliano Micco;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15 LUGLIO 2025
Il Presidente Est. dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4316/2023 R.G. – sentenza – pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A) riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel. /est. dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4316/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 20.5.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e allegato in calce all'atto di appello, dall'avvocato Patrizia Pastore
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Paupisi (BN) C.F._2 alla via Pagani n. 45 e presso il seguente indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Massimiliano Micco, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla via Calandriello n. 1 e presso il seguente indirizzo pec: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1684/2023 del Tribunale di Benevento, pubblicata il
31.7.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con decreto ingiuntivo n. 1360/2021 del 24.12.2021, il Tribunale di Benevento ingiungeva a
[...]
di pagare in favore della ricorrente l'importo di € 6.039,00, oltre Parte_1 Parte_2 interessi e spese, preteso a titolo di provvigione per l'attività di mediazione immobiliare espletata con esito positivo in favore dell'ingiunto e portato dalla fattura n. 58/2021 del 10.12.2021.
A sostegno della pretesa la ricorrente deduceva che il diritto alla provvigione era sorto in seguito alla sottoscrizione in data 7.10.2021 da parte di della proposta irrevocabile di Parte_1 acquisto dell'immobile sito in Benevento alla via A. Gramsci n. 12 di proprietà di e Parte_3
, accettata da questi ultimi in data 16.10.2021 (cfr. doc. 1 produzione parte Controparte_2 ricorrente).
Con atto di citazione notificato il 26.2.2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'indicato decreto ingiuntivo, di cui chiedeva la revoca. In via preliminare, l'opponente eccepiva la mancanza di iscrizione della società opposta nell'albo di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e l'insufficienza ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione in capo alla società dell'iscrizione in detto albo del solo legale rappresentante, persona fisica.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria, non essendo maturato in favore dell'opposta il diritto alla provvigione. L'opponente aveva, infatti, revocato la propria proposta di acquisto in data 19.10.2021, data in cui non era a conoscenza dell'accettazione della stessa da parte dei venditori, comunicatagli dall'opposta solo in data 21.10.2021.
L'opponente contestava, inoltre, la vessatorietà della clausola contrattuale, da lui sottoscritta in qualità di consumatore, che attribuiva al mediatore il diritto alla provvigione, senza commisurare, in caso di recesso del proponente, il corrispettivo dovuto all'attività concretamente espletata dall'agente.
Infine, evidenziava la mancanza di supporto probatorio della pretesa creditoria e l'insufficienza, a tal fine, della sola fattura allegata agli atti.
Si costituiva l'opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, deducendo: - di essere regolarmente iscritta alla
C.C.I.A.A. di Benevento con codice ATECORI 68.31 – intermediari nella mediazione immobiliare (cfr. visura allegata); - che l'opponente aveva sottoscritto una proposta Parte_1 irrevocabile ad acquistare l'immobile di via Gramsci per la durata di 15 giorni dalla sua sottoscrizione (cfr. art. 5 del contratto in atti); - che l'opponente si era obbligato, con la sottoscrizione della proposta, a corrispondere alla agenzia immobiliare la somma di € 4.950,00 oltre iva, quale compenso per l'attività di mediazione, all'avvenuta conoscenza della accettazione della proposta sottoscritta;
- infine, la mancanza di clausole vessatorie per il consumatore.
Chiedeva inoltre la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. in ragione della strumentalità della opposizione proposta.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto.
In particolare, il Tribunale osservava che l'opponente in data 7.10.2021 sottoscriveva presso
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4316/2023 R.G. – sentenza – pagina 2 di 7 l'agenzia dell'opposta una proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile di proprietà dei coniugi ed contestualmente al foglio provvigioni, con il quale riconosceva all'agenzia CP_2 Pt_3 immobiliare, all'avvenuta conoscenza della accettazione della proposta da lui formulata, la somma di €. 4.950,00 oltre IVA, pari al 3% dell'importo offerto per l'acquisto dell'immobile. Pertanto, il
Tribunale riteneva maturato in favore dell'opposta, con l'accettazione in data 16.10.2021 della proposta irrevocabile di acquisto di con il perfezionamento dell'acquisto immobiliare, il conseguente diritto Parte_1 alla provvigione, nella misura stabilita. (pag. 3 sentenza impugnata).
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello . Argomentando motivi Parte_1
a sostegno del gravame, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado. In via istruttoria reiterava la richiesta di ammissione della prova testimoniale con i capi e i testimoni indicati nelle memorie istruttorie e trascritti nell'atto appello.
Con comparsa depositata il 27.2.2024, si costituiva la resistendo al gravame, Controparte_1 del quale chiedeva il rigetto.
Effettuati dalle parti gli adempimenti prescritti dall'art. 352, comma 1, c.p.c. nei termini perentori assegnati, all'esito dell'udienza del 20.5.2025, svolta con le modalità in epigrafe indicate, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa era riservata in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Passando al merito dell'appello, si osserva quanto segue.
2. Con il primo motivo di appello, l'appellante, lamentando una violazione di legge con riferimento all'art. 1755 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto maturato in favore della il diritto alla provvigione, valorizzando sul punto la sola Controparte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4316/2023 R.G. – sentenza – pagina 3 di 7 circostanza che avesse sottoscritto in data 7.10.2021 la proposta irrevocabile Parte_1 all'acquisto, accettata dai venditori, e il foglio provvigioni, senza attribuire rilievo alla revoca della stessa proposta intervenuta in data 19.10.2021.
Osserva l'appellante che non si è verificata la condizione a cui la norma codicistica subordina il diritto alla provvigione ovvero la conclusione dell'affare.
Infatti, continua l'appellante, la sola proposta di acquisto è un atto meramente preparatorio alla conclusione dell'affare, che, nel caso di specie, non veniva comunque formalizzato essendo intervenuta la revoca della proposta, prima che il proponente fosse a conoscenza dell'accettazione dei venditori.
Il motivo è infondato.
Appaiono opportune alcuni brevi considerazioni in linea generale.
Ai sensi dell'art. 1754 c.c. il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il diritto alla provvigione sorge ex art. 1755 c.c. solo quando la conclusione dell'affare è il risultato del suo intervento.
L'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un affare in senso economico- giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso (Cass. sentenza n. 31431/2023).
L'orientamento giurisprudenziale di legittimità, ormai prevalente, delinea in questi termini la rilevanza causale della conclusione dell'affare, quale fondamento delle pretese di carattere patrimoniale del mediatore (ex plurimis Cass. ordinanza n. 28879/2022; Cass. sentenza n.
30083/2019). Ne consegue, in conformità al dato normativo, che i soggetti intermediati, aderendo al contratto di mediazione, non assumono alcun obbligo di pagare la provvigione, quale diretto corrispettivo dell'attività realizzata dal mediatore a loro vantaggio, se non al momento della conclusione dell'affare.
L'assunto è anche confermato a contrario dal disposto dell'art. 1756 c.c., che invece prevede, salvo patti o usi contrari, il diritto del mediatore al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l'affare non è stato concluso (Cass. ordinanza n. 26682/2020).
Passando all'esame del caso di specie, in data 7.10.2021 ha sottoscritto una Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4316/2023 R.G. – sentenza – pagina 4 di 7 proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile sito in Benevento alla via Gramsci n. 19 per il prezzo di € 165.000,00.
Detta proposta veniva accettata dai proprietari dell'immobile in data 16.10.2021 e l'accettazione veniva comunicata a in data 21.10.2021, quindi entro il termine di quindici giorni in cui Parte_1 il proponente si era obbligato a tenerla ferma e non revocarla (cfr. art. 5 irrevocabilità della proposta di acquisto).
In considerazione dell'irrevocabilità della proposta, va quindi ritenuta ai sensi dell'art. 1329 c.c. priva di effetti la revoca della stessa, comunicata dal proponente acquirente alla CP_1 in data 19.10.2021, per le mutate condizioni economiche che non consentirebbero allo stesso di sopportare
[...] detta spesa (cfr. comunicazione del 19.10.2021).
Irrilevante è la circostanza, più volte sottolineata dall'appellante, che la revoca sia intervenuta in un momento antecedente alla conoscenza da parte del proponente dell'accettazione, essendosi questi obbligato a tenerla ferma per quindi giorni dalla sottoscrizione.
Ne consegue che il Tribunale abbia correttamente ritenuto concluso l'affare nel momento della comunicazione al dell'accettazione della sua proposta di acquisto. La decisione appare Parte_1 infatti conforme ai principi giurisprudenziali, dettati in materia di stipulazione dei contratti, ivi compresi quelli a carattere preliminare, secondo cui il requisito della forma ad substantiam è soddisfatto anche mediante scritti non contestuali, non essendo indispensabile la compresenza fisica delle parti stipulanti, né l'adozione di particolari forme sacramentali, bensì sufficiente che dal contesto documentale complessivo sia desumibile l'incontro della volontà delle parti, costituito da una proposta e dalla relativa accettazione, dirette a contrarre il vincolo giuridico de quo;
quest'ultimo, nell'ipotesi di stipula del negozio preliminare, si sostanzia nell'assunzione dell'impegno alla futura stipula, in un contesto che consenta l'individuazione degli elementi essenziali del contratto definitivo (in questo senso, ex multiis Cass. sentenza n. 367/2012; Cass. sentenza n. 20653/2005; Cass. sentenza n.1367/2004).
Non è revocabile in dubbio che sussistono nella proposta del , predisposta dall'agenzia Parte_1 di mediazione immobiliare e sottoscritta per accettazione da e , gli Parte_4 Controparte_2 estremi del contratto preliminare di compravendita immobiliare. Risultano, infatti, in essa indicati, in maniera inequivoca, gli elementi essenziali della futura compravendita, costituiti dal bene oggetto del previsto trasferimento di proprietà e dal relativo prezzo, ed essendosi le parti obbligate alla stipula dell'atto notarile entro la data del 30.4.2022.
In conclusione, la Corte condivide la decisione del Tribunale quanto alla sussistenza del diritto del pagamento della provvigione in favore della a fronte della conclusione dell'affare da CP_1 questa intermediato.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4316/2023 R.G. – sentenza – pagina 5 di 7 3. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta un vizio di motivazione laddove il
Tribunale si era limitato ad escludere la sussistenza di clausole vessatorie con un mero inciso del seguente tenore nei documenti contrattuali non emergono clausole vessatorie. (pag. 2 sentenza impugnata).
Il Tribunale, lamenta inoltre l'appellante, aveva riconosciuto dovuto l'importo della provvigione nella misura pattuita prescindendo dall'attività effettivamente svolta e dai risultati conseguiti dal mediatore. L'appellante invece nelle difese svolte in primo grado aveva sottolineato lo squilibrio contrattuale, determinato dalla esclusione del meccanismo di adeguamento dell'ammontare della provvigione alla attività concretamente espletata dall'agenzia.
Il motivo è infondato.
Il proponente, odierno appellante, ha sottoscritto in data 7.10.2021, quindi contestualmente alla proposta di acquisto, una clausola contrattuale, contenuta in un foglio separato, denominato
Dichiarazione Provvigioni, predisposto e intestato dall'agenzia immobiliare, con la quale si è obbligato a corrispondere al mediatore la somma di € 4.950,00 oltre I.V.A., quale compenso per
l'attività di mediazione (ex art. 1755 c.c.) per l'acquisto / vendita dell'immobile sito in Benevento alla via A.
Gramsci n. 12 all'avvenuta conoscenza dell'accettazione della proposta sottoscritta. (cfr. dichiarazioni provvigione del 7.10.2021 in atti).
Nel caso in esame, come già detto, il diritto al pagamento della provvigione in favore della società appellata è sorto con la conclusione dell'affare ai sensi dell'art. 1755 c.c..
Non si ravvisano quindi i lamentati profili di vessatorietà con riferimento alla clausola sottoscritta.
Del tutto inconferente appare infatti la giurisprudenza richiamata dall'appellante a sostegno del motivo, poiché attinente a previsione contrattuali in cui il diritto alla provvigione prescinde dalla conclusione dell'affare e la sua maturazione viene collegato a un momento ad essa antecedente, determinandosi in quel caso a carico del consumatore il significativo squilibrio normativo (ex art. 33, comma 1, Codice del Consumo) e stravolgendo il fondamento causale dell'operazione economica posta in essere dalle parti. (Cass. sentenza n. 9612/2023; conformi Cass. sentenza n.
22357/2010). Ipotesi non ricorrenti nel caso in esame.
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in ogni caso inammissibili in appello, in quanto non reiterati dal nelle difese Parte_1 conclusive di primo grado, e con assorbimento di ogni altra questione posta dalle parti.
4. Le spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante Parte_1
e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 5.200,01 a
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4316/2023 R.G. – sentenza – pagina 6 di 7 € 26.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e della ripetitività delle difese svolte, con attribuzione in favore dell'avvocato Massimiliano Micco, dichiaratosi anticipatario.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in € 2.904,50 Controparte_1 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Massimiliano Micco;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15 LUGLIO 2025
Il Presidente Est. dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 4316/2023 R.G. – sentenza – pagina 7 di 7