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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/08/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3535/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti (g.o.t.c.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3535 dell'anno 2020, promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(TE), via Cerulli n. 36, elettivamente domiciliato in Atri (TE), via Lino Romani n. 33, presso lo studio legale dell'avv. Sara Corneli, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,
ATTORE
Contro
- (c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente, elettivamente domiciliata in Giulianova (TE), Via Cerulli n. 1/a, presso lo studio dell'avv. Fabio
Ruffini, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
- (codice fiscale e partita IVA ), con sede in Bologna, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo procuratore ad negotia Dr. elettivamente domiciliata in Giulianova (TE), via CP_3
Parini, Pal. E, Int. 3, presso lo studio dell'avv. Fulvia Cristofari, dalla quale è rappresentata e difesa, giusto mandato in atti,
CONVENUTE
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6/05/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 30/12/2020, ha evocato in Parte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale la compagnia e Controparte_4 Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: “NEL MERITO, accertato e dichiarato l'evento dannoso così come descritto nel presente atto;
condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in (40128) Controparte_2
Bologna alla Via Stalingrado n. 45, quale compagnia assicuratrice che copre la r.c. del veicolo Fiat AN, tg. FA373TM, e
IG.ra , res.te in (64021) Giulianova (TE) alla Via Alicata n.18, congiuntamente e/o disgiuntamente, Controparte_1 al pagamento in favore del IG. , della residua somma di € 75.688,00, a titolo di risarcimento dei danni Parte_1
(lesioni) subite a seguito del sinistro di che trattasi per i motivi sopra esposti, ovvero nella diversa somma che risulterà in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze professionali”.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che in data 13/09/2019, alle ore 8,00 circa, il motociclo Yamaha Xmas tg EK44592, da esso attore condotto, stava percorrendo via Oberdan in Giulianova, con direzione nord-sud, preceduto dall'autovettura Fiat AN tg. FA373TM, condotta dalla proprietaria (assicurata per la Controparte_1
RCA con e, mentre iniziava la manovra di sorpasso dell'autovettura Fiat AN, Controparte_2 quest'ultima svoltava a sinistra, senza azionare l'indicatore di direzione, rendendo inevitabile lo scontro tra i due veicoli;
- che nell'occorso, esso attore aveva subito lesioni personali determinanti una IP nella misura del 22%, una
ITT di gg. 35, una ITP al 75% di gg. 30, una ITP al 50% di gg. 30 ed aveva sostenuto spese mediche per euro 622,00; danni tutti monetizzabili in complessivi € 96.780,00;
- che la aveva provveduto a liquidare in suo favore la somma di euro 21.092,00, Controparte_2 da esso trattenuta in conto del maggior importo dovuto;
- che privo di effetti era risultato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita del
23/09/2020.
Tutto ciò premesso ha concluso come sopra riportato. Parte_1
Con comparsa in data 23/04/2021, si è costituita la quale ha eccepito: Controparte_4
- che dinanzi al Giudice di Pace di Teramo, dott.ssa Simona Bondi Ciutti, risultava pendente, iscritto al n.
645/2021 RG, procedimento civile promosso da , nei confronti di e della Controparte_1 Parte_1 al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni da essa subiti in occasione Controparte_2 del medesimo incidente stradale oggetto della presente controversia, con udienza, fissata per il tentativo di conciliazione e gli incombenti di cui all'art. 320 c.p.c., al giorno 10/05/2021; sussistendo dunque evidenti ragioni di connessione, chiedeva, ex art. 40 c.p.c., che i due giudizi venissero trattati congiuntamente, al fine di evitare un eventuale contrasto di giudicati;
- che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, l'evento dannoso dedotto in giudizio si era verificato per concorrente responsabilità di entrambi i conducenti, essendo circostanza pressoché pacifica ed incontestata che la collisione tra il motoveicolo condotto dall'attore e l'autovettura della si fosse CP_1 verificata a causa della manovra di sorpasso da parte del primo dell'autovettura della seconda, intenta ad effettuare manovra di svolta a sinistra;
- che il sinistro era stato rilevato da una pattuglia della Polizia Stradale di Teramo - Distaccamento di
Giulianova, la quale, effettuati i rilievi di rito, ascoltate le parti ed assunte sommarie informazioni dai soggetti che avevano riferito di aver assistito a tale evento dannoso, avevano effettuato la seguente ricostruzione dello stesso: “Il giorno 13.09.2019, verso le ore 8,00, la sig.ra conducente Controparte_5 dell'autovettura Fiat AN tg. FA737TM, con a bordo il trasportato minore proveniente da Piazza della Persona_1
Libertà di Giulianova Alta, percorreva Piazza Oberdan in direzione Via Cupa. Giunta nei pressi dell'intersezione laterale via C. Battisti, effettuava manovra di svolta a sinistra con l'intento di accedere su quest'ultima via. Nell'eseguire tale manovra di svolta entrava in collisione con il veicolo B motociclo condotto dal signor , il quale proveniente da tergo Parte_1 percorreva Piazza Oberdan a velocità non particolarmente moderata con direzione via Cupa. L'urto di forte entità avveniva tra la parte parafango anteriore sinistro dell'autovettura e la parte carenatura anteriore destra del motociclo e si concretizzava
a metri 0,90 dall'imbocco di Via C. Battisti. A seguito di ciò lo stesso motociclo unitamente al conducente rovinava a terra ove si arrestava nell'area superiore sinistra dell'incrocio stradale a ridosso del marciapiede rialzato e a metri 5,20 post urto, mentre il conducente assumeva la posizione presumibilmente accanto al motociclo, rimosso per motivi di soccorso. Mentre
l'autovettura si arrestava di lì a poco all'interno della corsia di immissione con la parte anteriore rivolta nel primitivo senso di marcia [..]”;
- che gli agenti, all'esito degli accertamenti svolti, avevano contestato al la violazione dell'art. 141, Pt_1 commi 2 e 11 C.d.S., mentre alla la violazione dell'art. 154, commi 1, lett. A e 8 C.d.S.; CP_1
- che i verbalizzanti, nel prontuario per le annotazioni ed accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali, avevano raccolto le dichiarazioni non solo di riportate dall'attore nel contesto dell'atto di Persona_2 citazione, ma anche di la quale aveva riferito: “Il giorno 13.09.2019, verso le ore 8,00 circa, alla Testimone_1 guida della mia autovettura, percorrendo la Via C. Battisti di Giulianova (TE), con direzione di marcia mare-monti, giunta in corrispondenza dell'incrocio con la Via Oberdan, mi fermavo allo STOP. Mi avvedevo di un'autovettura Fiat AN che percorreva la Via Oberdan con direzione di marcia nord-sud, pertanto sopraggiungeva dalla mia destra. Quest'ultima, giunta all'altezza dell'incrocio con la via C. Battisti, iniziava la manovra di svolta verso via C. Battisti. Ricordo che l'autovettura aveva in funzione la freccia a sinistra. Improvvisamente nella stessa direzione di marcia nord-sud della Via Oberdan sopraggiungeva uno scooter che superava alla sinistra la Fiat AN, andando a collidere con la stessa. L'urto interessava la parte lato sinistro della ed avveniva sulla Via Oberdan”; Pt_2
- che era di tutta evidenza, pertanto, che l'evento dannoso si era verificato per concorrente responsabilità di entrambi i convenuti: la infatti, aveva effettuato manovra di svolta a sinistra senza accertarsi che da CP_1 tergo non provenissero veicoli, mentre il con il proprio motociclo, a velocità sostenuta, aveva Pt_1 operato il sorpasso dell'autovettura Fiat AN, in quel tratto di strada vietato, nonostante la presenza di incrocio presegnalato e nonostante l'andatura particolarmente moderata di detto autoveicolo facesse agevolmente intuire l'intenzione di svoltare a sinistra;
intenzione peraltro segnalata con l'indicatore di direzione nei pressi dell'area di intersezione tra Via Oberdan e Via C. Battisti;
- che, pertanto, era operante la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. II c.c., sia perché entrambi i conducenti avevano fornito il loro apporto causale alla verificazione del sinistro, sia perché non risultava possibile, alla luce delle contrastanti dichiarazioni delle parti, nonché dei due soggetti che avevano riferito di aver assistito all'incidente, effettuare una esatta ricostruzione della dinamica dello stesso;
- che, conseguentemente, correttamente la convenuta aveva provveduto, ben prima dell'inizio del giudizio,
a liquidare il danno alla persona subito dall'attore in misura pari al 50% di quello accertato a seguito dell'istruttoria della pratica, così che la somma di euro 21.092,00, corrisposta ante causam dalla
[...] in favore dell'attore doveva ritenersi ampiamente congrua e satisfattiva, sia in relazione alla CP_2 misura del suo concorso di colpa nella causazione dell'incidente stradale oggetto di causa, sia in relazione alla obiettiva entità delle lesioni da esso subite;
- che andava contestata la domanda attrice anche in punto di quantum debeatur, sia con riferimento alle voci richieste, sia con riferimento ai criteri di monetizzazione adottati, così come veniva contestata tutta la documentazione non proveniente dalla ASL e, in particolare, la relazione medico-legale di parte, essendo stata eseguita in assenza di contraddittorio con i convenuti e senza garanzia di obiettività da parte del suo estensore, tanto da assurgere a mera difesa tecnica, per come insegnato da pacifica giurisprudenza di legittimità;
- che il prima dell'inizio del giudizio, era stato sottoposto a visita medico-legale dal Dr. Pt_1 Per_3
officiato dalla compagnia assicuratrice, il quale aveva accertato che le lesioni da esso subite avevano
[...] determinato una ITT di gg. 35, una ITP al 50% di gg. 30, una ITP al 25% di gg. 30, con postumi permanenti nella misura del 14%, privi di incidenza sulla capacità lavorativa del danneggiato, mentre le spese mediche ritenute congrue ammontavano ad euro 241,03, essendovi piena contestazione in relazione all'importo richiesto in eccedenza, in quanto trattavasi di spese relative a prestazioni non necessarie o, comunque, non causalmente riconducibili alle lesioni subite in occasione del sinistro oggetto di causa;
- che nulla poteva essere liquidato a titolo di risarcimento del danno morale, ovvero di personalizzazione del danno non patrimoniale, in assenza di allegazione e prova della peculiare incidenza delle lesioni sul valore-persona del danneggiato, per come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità e recentemente recepito nell'elaborazione delle nuove Tabelle del Tribunale di Milano;
- che del tutto correttamente la convenuta aveva provveduto, ben prima dell'instaurazione del presente giudizio, a formulare offerta risarcitoria in favore dell'attore di euro 21.092,00; somma da ritenersi ampiamente congrua e satisfattoria in relazione all'obiettivo pregiudizio da esso subito in occasione dell'evento dannoso dedotto in giudizio.
Tanto dedotto ed eccepito, la difesa della Compagnia convenuta ha così concluso: “In via preliminare 1) dare atto della pendenza dinanzi al Giudice di Pace di Teramo, del procedimento iscritto al Controparte_6
n. 645/2021 RG, promosso dalla sig.ra nei confronti dell'attuale attore e della Controparte_1 Controparte_2
per ottenere il residuo risarcimento asseritamente dovutole in relazione al medesimo sinistro stradale oggetto di
[...] controversia;
2) per l'effetto, accertata e dichiarata la connessione tra i due giudizi, ex art. 40 c.p.c., ovvero ritenute comunque sussistenti ragioni di opportunità, porre in essere gli adempimenti necessari alla riunione dei due procedimenti. Nel merito. In via principale 3) accertato e dichiarato che l'evento dannoso dedotto in giudizio si è verificato per concorrente, pari responsabilità di entrambi i conducenti, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 2054, comma II, c.c.; accertato e dichiarato che la somma di € 21.092,00 corrisposta dalla in favore del sig. ante causam è Controparte_2 Parte_1 congrua e satisfatoria, in relazione sia alla misura del suo concorso di colpa nella causazione dell'incidente stradale oggetto di controversia, sia in relazione alla obiettiva entità delle lesioni da esso subite nell'occorso, rigettare la domanda attrice, poichè infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare il predetto attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta Compagnia Assicuratrice;
In subordine, con riserva di gravame Nella denegata ipotesi in cui dovesse non ritenersi congruo l'importo corrisposto ante causam dalla convenuta 4) ridimensionati i danni subiti Controparte_2 dall'attore al loro obiettivo ammontare, sia con riferimento all'an debeatur che con riferimento al quantum, escludendo in ogni caso il risarcimento delle voci di danno contestate e/o non provate, detrarre dall'eventuale residua somma dovuta l'importo di €
21.092,00 corrisposto dalla prima dell'inizio del giudizio, con integrale compensazione delle spese Controparte_2 di lite.”
Con comparsa in data 3/05/2021si è costituita , la quale ha così dedotto ed eccepito: Controparte_1
- che la responsabilità del sinistro del 13/09/2019 era ascrivibile alla esclusiva responsabilità dell'attore in quanto, mentre alla guida della propria autovettura Fiat AN con a bordo la figlia a titolo Persona_1 di terza trasportata, stava percorrendo via Oberdan di Giulianova con direzione di marcia nord-sud, giunta in prossimità dell'area di intersezione con la via Battisti, nel tratto viario contraddistinto da semicurva a destra e limiti di velocità di 30 km/h, nel terminare una regolare manovra di svolta a sinistra, preventivamente segnalata tramite azionamento del relativo indicatore luminoso di direzione, era stata urtata violentemente, nella sua parte antero-laterale sinistra, dal motociclo Yamaha Xmax tg. EK44592 di proprietà e condotto da , che la stava seguendo nel medesimo senso di marcia e che Parte_1 nell'occasione aveva compiuto un'imprudente manovra di soprasso a sinistra andando ad intersecare la traiettoria di marcia della deducente che nulla aveva potuto per evitare l'impatto tra i mezzi;
- che sul posto era presente in quel momento ferma alla guida della propria auto sulla linea Testimone_2 di STOP esistente sull'area di intersezione, la quale aveva assistito ai fatti rendendo le dichiarazioni allegate agli atti;
- che sul posto erano intervenuti agenti della Polizia Municipale di Giulianova, che avevano prestato i primi soccorsi, ma che non avevano potuto procedere ai rilievi di rito per motivate incompatibilità amministrative, per cui avevano richiesto l'ausilio della Polizia Stradale di Giulianova che era sopraggiunta e che, a seguito dei dovuti accertamenti, aveva provveduto ad elevare nei confronti di la Parte_1 sanzione amministrativa per accertata violazione dell'articolo 141 co. 2 e 11 CDS;
- che a causa dell'urto di violenta entità, l'autovettura della deducente aveva riportato danni stimati in complessivi euro 2.952,49;
- che nessun dubbio poteva sussistere circa l'esclusiva responsabilità di nella determinazione Parte_1
e causazione del sinistro stradale, avendo egli posto in essere una condotta di guida assolutamente pericolosa, spregiudicata ed imperita, in palese violazione delle più elementari regole di comportamento stradale, oltre che di quelle dettate dalla più comune prudenza;
- che dagli stessi verbali di sopralluogo redatti dagli agenti accertatori, oltre che dai testi presenti al momento del sinistro, emergeva in modo chiaro ed univoco che l'incidente in questione si fosse verificato per esclusivo fatto e colpa del conducente del motoveicolo Yamaha Xmax il quale, proveniente da tergo a velocità non adeguata allo stato dei luoghi, improvvisamente e senza preventiva segnalazione, aveva eseguito una manovra di sorpasso a sinistra nei confronti dell'attrice, in piena area di intersezione, nel momento in cui la medesima deducente si apprestava ormai a terminare la regolare manovra di svolta a sinistra;
- che la Polstrada aveva elevato nei confronti dell'odierna convenuta l'accertamento di violazione n. verbale
1008948 del 30/10/2019, con il quale le era stata contestata la presunta violazione dell'art. 154/8 del C.d.S., poi annullata con sentenza n. 630/2020 del 10/11/2010, emessa dal Giudice di Pace di Teramo nel procedimento di R.G. n. 123/2020, promosso dalla ricorrente avverso la suddetta sanzione amministrativa, con conferma dell'assoluta ed esclusiva responsabilità nella determinazione e causazione del sinistro stradale in capo a;
Parte_1
- che in sede stragiudiziale ed a seguito di formale richiesta di risarcimento danni, Controparte_2 in qualità di impresa assicuratrice per la RCA dell'autovettura della comparente, aveva provveduto a
[...] versare a quest'ultima la minore somma di euro 1.045,00, che era stata accettata a mero titolo di acconto rispetto alle maggiori pretese creditorie pari ad euro 2.952,49, come da fattura di riparazione;
- che era altresì risultata negativa la possibilità di avviare una ipotesi di stipula di convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 sicché l'odierna istante, con atto di citazione del 14/01/2021 si era vista costretta a convenire in giudizio la inanzi Controparte_2 al Giudice di Pace di Teramo, unitamente a , per ottenere il pagamento di tutto quanto di Parte_1 ragione;
- che il predetto giudizio, in cui era rimasto contumace era stato rubricato al n. 645/2021 di RG, Pt_1
Gd.P. Bondi Ciutti, con udienza fissata al 10/05/2021 per gli incombenti di cui all'art. 320 c.p.c., per cui vi era evidente connessione tra i due giudizi, in virtù dell'identica causa petendi, con necessità di disporsi la riunione dei citati giudizi al fine di scongiurare il verificarsi di un potenziale contrasto di giudicati, nonché al fine adempiere al principio dell'economia processuale;
- che, riguardo al quantum debeatur richiesto dall'attore, si contestava la pretesa risarcitoria e la documentazione fornita a corredo.
Tanto eccepito e dedotto, la convenuta ha così concluso: “in via preliminare disporre la riunione della CP_1 presente causa con quella contrassegnata al n. 645/21 R.G. pendente dinanzi al Giudice di Pace di Teramo, GOP Simona
Bondi Ciutti, con prossima udienza fissata al 10.05.2021;
- nel merito ed in via principale rigettare la domanda così come proposta dall'attore perché infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte in narrativa, dichiarando viceversa il sig. unico responsabile del sinistro stradale per cui Parte_1
è causa e per l'effetto condannare la soc. Unipol Ass.ni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., a risarcire i danni tutti subiti dalla sig.ra nell'occorso incidente stradale nella misura di € 2.952,49, a detrarre la somma di € Controparte_1
1.045,00 già trattenuta a titolo di acconto, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
- in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi in cui venga accertata una benché minima corresponsabilità della sig.ra in ordine alla Controparte_1 verificazione del sinistro stradale per cui è causa, Voglia l'On.le Giudice adito, dichiarare la soc. tenuta Controparte_2 al pagamento in favore della deducente del risarcimento dei danni patiti nell'occorso incidente stradale nella misura di
€2.952,49, a detrarre la somma di € 1.045,00 già trattenuta a titolo di acconto e ridotta in ragione dell'eventuale grado di responsabilità che sarà accertata in corso di causa;
nel contempo manlevare essa concludente dalla richiesta risarcitoria ex adverso avanzata tenendola quindi indenne da ogni somma a qualsiasi titolo dovuta in caso di eventuale soccombenza, condannando all'uopo la soc. a pagare direttamente in favore del beneficiario, ovvero a rimborsare al Controparte_2 concludente tutte le somme cui la stessa sarà tenuta a pagare;
- condannare, in ogni caso, la soc. , al Controparte_2 pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
Così instaurato il contraddittorio, la causa era istruita con le produzioni documentali offerte dalle parti e la prova orale articolata dalle stesse. All'udienza del 6/05/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note in replica.
Delimitazione del thema decidendum.
L'attore invoca la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro occorsogli Controparte_1 in data 13/09/2019, mentre alla guida del suo motociclo percorreva via Oberdan in Giulianova, con direzione nord-sud, preceduto dall'autovettura condotta dalla proprietaria , e nell'iniziare Controparte_1 la manovra di sorpasso della predetta autovettura, veniva attinto dalla stessa la cui conducente, senza azionare l'indicatore di direzione, iniziava manovra di svolta a sinistra, causando lo scontro tra i due veicoli. , convenuta in giudizio in qualità di responsabile civile, quale proprietaria del veicolo Controparte_1 danneggiante, in solido con la compagnia assicuratrice del suo veicolo, si Controparte_2 difende negando la propria responsabilità in ordine al sinistro ed invocando quella esclusiva dell'attore, con conseguente condanna della a risarcire i danni tutti subiti nell'occorso incidente Controparte_7 stradale nella misura di euro 2.952,49, a detrarre la somma di euro 1.045,00 già trattenuta a titolo di acconto, o in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una propria corresponsabilità in ordine alla verificazione del sinistro stradale, riduzione della stessa somma in ragione dell'eventuale grado di responsabilità che sarà accertata in corso di causa. Con manleva di essa concludente dalla richiesta risarcitoria ex adverso avanzata.
Nel merito, la domanda formulata da parte attrice, volta all'ottenimento di un risarcimento ulteriore rispetto a quello già riconosciuto e liquidato dalla compagnia assicuratrice convenuta, appare infondata e, pertanto, non merita accoglimento per i motivi che seguono.
La normativa di riferimento.
Giova premettere, in punto di diritto, che, allorché un sinistro sia consistito in uno scontro tra veicoli, opera la presunzione di pari concorso di colpa degli stessi prevista dall'art. 2054 co. 2 cod. civ., la quale, invero riveste carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (Cass. civ. sez. III, 15/02/2018
n. 3696), ovvero quando l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non consenta, comunque, di stabilire la misura dell'incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr. Cass. civ. sez. III, 21/09/2015, n. 18479).
In caso di operatività della presunzione, la stessa può essere superata solo dalla dimostrazione della responsabilità esclusiva o prevalente in capo ad uno dei conducenti, di tal che, anche l'eventuale accertamento concreto di colpa in capo ad uno dei due conducenti, non comporta l'automatico superamento della citata presunzione di colpa concorrente, essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, altrimenti dovendo il giudice di merito riconoscerne la (presunta) responsabilità concorrente (cfr., tra le molte, Cass. Civ. 3543/2013, Cass.
16/05/2008, n. 12444; Cass. 27/10/2004, n. 20814); per cui la suddetta presunzione può essere superata ove, all'esito della valutazione delle prove risulti individuato un comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia per converso esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, 8/01/2016, n.
124). La prova del superamento della detta presunzione, inoltre, grava sul danneggiato attore, con la conseguenza che, ove non venga sufficientemente dimostrata la determinante influenza della colpa del convenuto, quest'ultimo non può essere condannato al risarcimento oltre i limiti posti dalla citata norma codicistica.
Il caso di specie.
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta innanzitutto processualmente accertato, in fatto, che in data 13/09/2019, in Giulianova, , alla guida del proprio motociclo Parte_1
Yamaha Xmas tg. EK44592, percorreva via Oberdan con direzione nord-sud, preceduto dall'autovettura condotta dalla proprietaria e che nell'iniziare la manovra di sorpasso della predetta Controparte_1 autovettura, veniva da essa attinto nel mentre quest'ultima stava iniziando manovra di svolta a sinistra.
La ricostruzione del sinistro, del resto, è descritta in maniera puntuale nella rilevazione degli Agenti della
Polizia Stradale di Teramo - Distaccamento di Giulianova, intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti e che, a seguito dei dovuti accertamenti, hanno provveduto ad elevare nei confronti di la Parte_1 sanzione amministrativa per accertata violazione dell'articolo 141 co. 2 e 11, C.d.S., mentre alla la CP_1 violazione dell'art. 154, co. 1, lett. A e 8 C.d.S..
Gli Agenti intervenuti hanno accertato che il giorno del sinistro “verso le ore 8,00, la sig.ra , Controparte_5 conducente dell'autovettura Fiat AN tg. FA737TM, con a bordo il trasportato minore proveniente da Persona_1
Piazza della Libertà di Giulianova Alta, percorreva Piazza Oberdan in direzione Via Cupa. Giunta nei pressi dell'intersezione laterale via C. Battisti, effettuava manovra di svolta a sinistra con l'intento di accedere su quest'ultima via.
Nell'eseguire tale manovra di svolta entrava in collisione con il veicolo B motociclo condotto dal signor , il quale Parte_1 proveniente da tergo percorreva Piazza Oberdan a velocità non particolarmente moderata con direzione via Cupa. L'urto di forte entità avveniva tra la parte parafango anteriore sinistro dell'autovettura e la parte carenatura anteriore destra del motociclo e si concretizzava a metri 0,90 dall'imbocco di Via C. Battisti.”
L'attore ha pertanto posto in essere una condotta di guida imprudente e pericolosa per gli utenti della strada: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. (art. 141 comma 2 c.d.s.).
La difesa del liquidato dalla Compagnia in ragione di una sua corresponsabilità in Pt_1 CP_2 ordine al sinistro nella misura del 50%, non è riuscita in corso di istruttoria a dimostrare la sua estraneità alla causazione dell'urto tra i due veicoli.
All'udienza del 19/07/2022 il teste , Agente della Polizia di Stato all'epoca sovrintendente Testimone_3 capo in servizio presso la Polizia Stradale di Giulianova, interrogato sui capitoli formulati nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte convenuta ha confermato i rilievi svolti ed il CP_2 verbale sottoscritto ed acquisito agli atti, ad eccezione della velocità sostenuta dal motoveicolo del Pt_1 ed all'azionamento o meno del dispositivo “freccia” da parte della CP_1
Alla medesima udienza la teste interrogata sui capitoli formulati nella memoria di cui all'art. Testimone_2
183, sesto comma, c.p.c. di parte convenuta ha affermato: “premetto che quando si è verificato il CP_2 sinistro io mi trovavo in macchina ferma allo stop di piazza Oberdan di Giulianova proprio nell'area dove si è verificato il sinistro, posto che la AN girava dove mi trovavo ferma io. Ha visto la AN che si stava immettendo sulla piazza
Oberdan, non so a che velocità, e lo scooter sorpassava ad alta velocità da nord verso sud e mentre la signora stava girando lui
l'ha presa sul lato sinistro”. La teste, così confermando la deposizione resa agli agenti verbalizzanti, ha sostenuto che la “stava girando e aveva azionato l'indicatore di direzione, lo scooter è arrivato a tutta velocità e CP_1
l'ha colpita”. Con specifico riferimento all'azionamento degli indicatori di direzione, poi, la teste, rispondendo ai capitoli di cui alla memoria istruttoria di parte convenuta , ha confermato Controparte_1 che l'autovettura condotta dalla “azionava l'indicatore di direzione sinistro segnalando anticipatamente CP_1
l'intenzione di eseguire una manovra di svolta a sinistra verso la predetta via con direzione est” e che lo scooter dell'attore
“andava a velocità molto elevata”. La a negato peraltro la presenza in loco della teste “non Tes_2 Persona_2 ho visto la ragazza raffigurata nelle foto che mi si mostrano e preciso che in quel frangente c'ero solo io, oltre alle persone coinvolte nel sinistro. Solo dopo sono intervenute altre persone”.
Anche la teste figlia della convenuta e terza trasportata, ha confermato la dinamica Persona_1 CP_1 dell'incidente come rappresentato dalla madre, dichiarando, con riferimento alla presenza in loco della teste
“non ho visto la persona che mi si mostra in foto, le persone che hanno prestato soccorso oltre a noi erano Persona_2 una signora ferma allo stop di via Battisti, i vigili urbani che hanno sede a pochi metri da dove è accaduto l'incidente e il sig. che ha l'impresa di pompe funebri proprio accanto”. CP_8
All'udienza del 15/10/2024 la difesa attorea ha dato atto essere pervenuto verbale di vane ricerche dei CC di Giulianova datato 13/08/2024, da cui risultava che la teste assoggettata ad Persona_2 accompagnamento coattivo, era irreperibile nel territorio italiano, con probabile suo trasferimento in
Svizzera e conseguente rinuncia alla sua deposizione.
E così non hanno trovato conferma le circostanze riportate dalla difesa attrice, determinanti nella ricostruzione della dinamica del sinistro con addebitabilità esclusiva in capo alla condotta di guida di
, basandosi esse pressoché esclusivamente sulla dichiarazione resa da Controparte_1 Persona_2
Quest'ultima in data in data 10/10/2019, ha dichiarato agli agenti verbalizzanti di essere stata presente sul posto e di aver assistito personalmente all'incidente, avvedendosi che il motociclo del – Pt_1 nell'effettuare il sorpasso - non aveva oltrepassato la corsia di marcia, mentre l'autovettura della CP_1 nell'effettuare repentina svolta a sinistra, non aveva azionato nessun indicatore di direzione. Peraltro,
l'attendibilità della teste, irreperibile al fine di confermare le sue dichiarazioni in udienza, viene valutata negativamente dal decidente, potendosi dedurre la sua assenza sul luogo del sinistro per come riferita da tutti i testi, e la sua familiarità con l'attore, dimostrata dalle foto allegate dalla compagnia convenuta.
E con ciò, applicata correttamente la norma dell'art. 2054 co. I c.c., non avendo parte attrice dimostrato di aver tenuto una condotta scevra da qualsivoglia elemento di colpa o di aver dato prova che, comunque,
l'evento si sarebbe ugualmente verificato in quanto non collegabile alla sua condotta, va disattesa la domanda introdotta da . Parte_1
Né, d'altra parte, ad escludere l'applicazione della previsione di cui all'art. 2054 c.c. al caso di specie, come invocato dalla difesa della convenuta che ritiene sussistere la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, rilevano le risultanze del giudizio di opposizione al verbale di contestazione, svoltosi dinanzi al Giudice di Pace. La sentenza n. 630/2020 del 10/11/2010 - emessa dal Giudice di Pace di Teramo nel procedimento di R.G. n. 123/2020, promosso dalla avverso la suddetta sanzione CP_1 amministrativa –, invero, ha ritenuto illegittima la violazione elevata dagli agenti della Polstrada nei confronti della ed ha annullato la predetta violazione. Ma l'illegittimità dell'accertamento di CP_1 violazione n. verbale 1008948 del 30/10/2019, seppur certifica che la convenuta non ha violato CP_1
l'art. 154 C.d.S., in difetto di ulteriore prova da parte della difesa di quest'ultima in ordine alle concrete modalità del sinistro, non abilita il decidente a superare la presunzione stabilita dal Legislatore.
La liquidazione del danno.
Premesso quanto sopra, dunque, va determinato il quantum debeatur, tenuto conto di quanto già liquidato all'attore da parte della Compagnia convenuta ante causam.
Passando adesso all'individuazione delle conseguenze risarcibili, occorre premettere, in ordine al danno non patrimoniale - risarcibile ex art. 2059 c.c., quale conseguenza pregiudizievole causata dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto – che se è vero, come affermato a partire dalle Sezioni Unite n.
26972/2008, che unica categoria conosciuta dall'ordinamento giuridico è quella del danno non patrimoniale, svolgendo le locuzioni di "danno biologico", "danno esistenziale" e "danno morale" funzione meramente descrittiva (in ciò predicandosi l'attributo dell'unitarietà del danno non patrimoniale), va, tuttavia, ulteriormente assegnato alla categoria del danno non patrimoniale il carattere della onnicomprensività, intesa come obbligo per il giudice, di tener conto, ai fini risarcitori di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, salvo il limite di evitare duplicazioni attribuendo a pregiudizi identici nomi diversi e di risarcire soltanto quei pregiudizi che oltrepassino una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagatellari (cfr. Cass.
4379/2016).
Resta inteso che qualunque pregiudizio, in quanto danno-conseguenza, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dalla parte, mediante l'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento o di conseguenze
“esistenziali” e della prova degli stessi (Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339; Cass., 16/2/2012, n.
2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527).
Nel caso di specie, dalla documentazione sanitaria in atti, la somma di euro 21.092,00 corrisposta dalla in favore del sig. ante causam risulta congrua e satisfattoria, in Controparte_2 Parte_1 relazione sia alla misura del suo concorso di colpa nella causazione dell'incidente stradale oggetto di controversia, sia alla obiettiva entità delle lesioni da esso subite nell'occorso.
Non può esser riconosciuto, infatti, per difetto prova, il danno morale, atteso che lo stesso, pur costituendo una voce descrittiva del danno non patrimoniale suscettibile di valutazione autonoma rispetto al danno biologico (cfr. C. Cost. Sent. 16/10/2014 n. 235 e Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11851/2015), non può essere considerato in re ipsa, dovendo pur sempre, in quanto danno-conseguenza, essere allegato e provato dalla parte, mediante l'indicazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi (Cassazione civile, sez. III,
13/01/2016, n. 339; Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527): allegazione e prova che, nel caso di specie, sono mancate del tutto.
Parimenti, non può esser riconosciuta alcuna personalizzazione del danno afferente alle ripercussioni negative sugli specifici aspetti dinamico-relazionali (art. 138, co. 3 Cod. Ass.), in quanto l'istante non ha allegato (e tantomeno dimostrato) ripercussioni negative che esulino dai normali atti del vivere quotidiano, già ricomprese nella liquidazione del danno biologico.
Il grado di invalidità permanente non indica infatti, al contrario di quanto da taluni erroneamente sostenuto, la mera compromissione dell'integrità psicofisica, in sé e per sé considerata, ma rappresenta l'intensità delle conseguenze che da quella compromissione sono derivate sulla vita concreta della vittima, esprimendo la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Ogni lesione del diritto alla salute, infatti, comporta svariate conseguenze (ad es. sofferenze fisiche o psichiche, impossibilità o difficoltà a svolgere determinate attività quotidiane, sportive, ricreative, relazionali, ecc.), che – sulla base di valori medi e presuntivi – sono già ricomprese e computate negli importi liquidati quale danno biologico permanente. Sul piano strettamente giuridico consegue da quanto esposto che per potere pretendere in giudizio un risarcimento ulteriore rispetto a quello ottenuto mediante la monetizzazione del grado di invalidità permanente, è necessario dedurre e dimostrare circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi (Cass. civ. sez. III 8/02/2018 n. 3035, nonché, nel medesimo senso, Cass. Civ. n. 21939 del 21/09/2017, Cass.
Civ., Sez. 3, n. 23778 del 07/11/2014 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014). Nel caso di specie non appare ricorrere detta ipotesi, non avendo l'attore allegato alcuna specificità che valga a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari.
Per quanto attiene le spese di lite, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, si reputa che le stesse debbano compensarsi in ragione di 1/2 e, quanto al restante 1/2, vadano poste a carico dell'attore in virtù del principio della soccombenza e liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3535/2020 RGACC, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa così provvede:
- accertato e dichiarato che l'evento dannoso dedotto in giudizio si è verificato per concorrente pari responsabilità di entrambi i conducenti, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 2054 co. II
c.c. e che, pertanto, la somma di euro 21.092,00 corrisposta dalla in favore del Controparte_2 sig. ante causam è congrua e satisfattoria, rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 Parte_1
- compensa le spese di lite in ragione di 1/2 e, con riferimento al restante 1/2, condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta (ora Controparte_2 Controparte_7
e della convenuta , che liquida, per ciascuna, in euro 2.300,00 per compensi di avvocato, Controparte_1 oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Teramo, lì 21 agosto 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti (g.o.t.c.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3535 dell'anno 2020, promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(TE), via Cerulli n. 36, elettivamente domiciliato in Atri (TE), via Lino Romani n. 33, presso lo studio legale dell'avv. Sara Corneli, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,
ATTORE
Contro
- (c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente, elettivamente domiciliata in Giulianova (TE), Via Cerulli n. 1/a, presso lo studio dell'avv. Fabio
Ruffini, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
- (codice fiscale e partita IVA ), con sede in Bologna, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo procuratore ad negotia Dr. elettivamente domiciliata in Giulianova (TE), via CP_3
Parini, Pal. E, Int. 3, presso lo studio dell'avv. Fulvia Cristofari, dalla quale è rappresentata e difesa, giusto mandato in atti,
CONVENUTE
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6/05/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 30/12/2020, ha evocato in Parte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale la compagnia e Controparte_4 Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: “NEL MERITO, accertato e dichiarato l'evento dannoso così come descritto nel presente atto;
condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in (40128) Controparte_2
Bologna alla Via Stalingrado n. 45, quale compagnia assicuratrice che copre la r.c. del veicolo Fiat AN, tg. FA373TM, e
IG.ra , res.te in (64021) Giulianova (TE) alla Via Alicata n.18, congiuntamente e/o disgiuntamente, Controparte_1 al pagamento in favore del IG. , della residua somma di € 75.688,00, a titolo di risarcimento dei danni Parte_1
(lesioni) subite a seguito del sinistro di che trattasi per i motivi sopra esposti, ovvero nella diversa somma che risulterà in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze professionali”.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che in data 13/09/2019, alle ore 8,00 circa, il motociclo Yamaha Xmas tg EK44592, da esso attore condotto, stava percorrendo via Oberdan in Giulianova, con direzione nord-sud, preceduto dall'autovettura Fiat AN tg. FA373TM, condotta dalla proprietaria (assicurata per la Controparte_1
RCA con e, mentre iniziava la manovra di sorpasso dell'autovettura Fiat AN, Controparte_2 quest'ultima svoltava a sinistra, senza azionare l'indicatore di direzione, rendendo inevitabile lo scontro tra i due veicoli;
- che nell'occorso, esso attore aveva subito lesioni personali determinanti una IP nella misura del 22%, una
ITT di gg. 35, una ITP al 75% di gg. 30, una ITP al 50% di gg. 30 ed aveva sostenuto spese mediche per euro 622,00; danni tutti monetizzabili in complessivi € 96.780,00;
- che la aveva provveduto a liquidare in suo favore la somma di euro 21.092,00, Controparte_2 da esso trattenuta in conto del maggior importo dovuto;
- che privo di effetti era risultato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita del
23/09/2020.
Tutto ciò premesso ha concluso come sopra riportato. Parte_1
Con comparsa in data 23/04/2021, si è costituita la quale ha eccepito: Controparte_4
- che dinanzi al Giudice di Pace di Teramo, dott.ssa Simona Bondi Ciutti, risultava pendente, iscritto al n.
645/2021 RG, procedimento civile promosso da , nei confronti di e della Controparte_1 Parte_1 al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni da essa subiti in occasione Controparte_2 del medesimo incidente stradale oggetto della presente controversia, con udienza, fissata per il tentativo di conciliazione e gli incombenti di cui all'art. 320 c.p.c., al giorno 10/05/2021; sussistendo dunque evidenti ragioni di connessione, chiedeva, ex art. 40 c.p.c., che i due giudizi venissero trattati congiuntamente, al fine di evitare un eventuale contrasto di giudicati;
- che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, l'evento dannoso dedotto in giudizio si era verificato per concorrente responsabilità di entrambi i conducenti, essendo circostanza pressoché pacifica ed incontestata che la collisione tra il motoveicolo condotto dall'attore e l'autovettura della si fosse CP_1 verificata a causa della manovra di sorpasso da parte del primo dell'autovettura della seconda, intenta ad effettuare manovra di svolta a sinistra;
- che il sinistro era stato rilevato da una pattuglia della Polizia Stradale di Teramo - Distaccamento di
Giulianova, la quale, effettuati i rilievi di rito, ascoltate le parti ed assunte sommarie informazioni dai soggetti che avevano riferito di aver assistito a tale evento dannoso, avevano effettuato la seguente ricostruzione dello stesso: “Il giorno 13.09.2019, verso le ore 8,00, la sig.ra conducente Controparte_5 dell'autovettura Fiat AN tg. FA737TM, con a bordo il trasportato minore proveniente da Piazza della Persona_1
Libertà di Giulianova Alta, percorreva Piazza Oberdan in direzione Via Cupa. Giunta nei pressi dell'intersezione laterale via C. Battisti, effettuava manovra di svolta a sinistra con l'intento di accedere su quest'ultima via. Nell'eseguire tale manovra di svolta entrava in collisione con il veicolo B motociclo condotto dal signor , il quale proveniente da tergo Parte_1 percorreva Piazza Oberdan a velocità non particolarmente moderata con direzione via Cupa. L'urto di forte entità avveniva tra la parte parafango anteriore sinistro dell'autovettura e la parte carenatura anteriore destra del motociclo e si concretizzava
a metri 0,90 dall'imbocco di Via C. Battisti. A seguito di ciò lo stesso motociclo unitamente al conducente rovinava a terra ove si arrestava nell'area superiore sinistra dell'incrocio stradale a ridosso del marciapiede rialzato e a metri 5,20 post urto, mentre il conducente assumeva la posizione presumibilmente accanto al motociclo, rimosso per motivi di soccorso. Mentre
l'autovettura si arrestava di lì a poco all'interno della corsia di immissione con la parte anteriore rivolta nel primitivo senso di marcia [..]”;
- che gli agenti, all'esito degli accertamenti svolti, avevano contestato al la violazione dell'art. 141, Pt_1 commi 2 e 11 C.d.S., mentre alla la violazione dell'art. 154, commi 1, lett. A e 8 C.d.S.; CP_1
- che i verbalizzanti, nel prontuario per le annotazioni ed accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali, avevano raccolto le dichiarazioni non solo di riportate dall'attore nel contesto dell'atto di Persona_2 citazione, ma anche di la quale aveva riferito: “Il giorno 13.09.2019, verso le ore 8,00 circa, alla Testimone_1 guida della mia autovettura, percorrendo la Via C. Battisti di Giulianova (TE), con direzione di marcia mare-monti, giunta in corrispondenza dell'incrocio con la Via Oberdan, mi fermavo allo STOP. Mi avvedevo di un'autovettura Fiat AN che percorreva la Via Oberdan con direzione di marcia nord-sud, pertanto sopraggiungeva dalla mia destra. Quest'ultima, giunta all'altezza dell'incrocio con la via C. Battisti, iniziava la manovra di svolta verso via C. Battisti. Ricordo che l'autovettura aveva in funzione la freccia a sinistra. Improvvisamente nella stessa direzione di marcia nord-sud della Via Oberdan sopraggiungeva uno scooter che superava alla sinistra la Fiat AN, andando a collidere con la stessa. L'urto interessava la parte lato sinistro della ed avveniva sulla Via Oberdan”; Pt_2
- che era di tutta evidenza, pertanto, che l'evento dannoso si era verificato per concorrente responsabilità di entrambi i convenuti: la infatti, aveva effettuato manovra di svolta a sinistra senza accertarsi che da CP_1 tergo non provenissero veicoli, mentre il con il proprio motociclo, a velocità sostenuta, aveva Pt_1 operato il sorpasso dell'autovettura Fiat AN, in quel tratto di strada vietato, nonostante la presenza di incrocio presegnalato e nonostante l'andatura particolarmente moderata di detto autoveicolo facesse agevolmente intuire l'intenzione di svoltare a sinistra;
intenzione peraltro segnalata con l'indicatore di direzione nei pressi dell'area di intersezione tra Via Oberdan e Via C. Battisti;
- che, pertanto, era operante la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. II c.c., sia perché entrambi i conducenti avevano fornito il loro apporto causale alla verificazione del sinistro, sia perché non risultava possibile, alla luce delle contrastanti dichiarazioni delle parti, nonché dei due soggetti che avevano riferito di aver assistito all'incidente, effettuare una esatta ricostruzione della dinamica dello stesso;
- che, conseguentemente, correttamente la convenuta aveva provveduto, ben prima dell'inizio del giudizio,
a liquidare il danno alla persona subito dall'attore in misura pari al 50% di quello accertato a seguito dell'istruttoria della pratica, così che la somma di euro 21.092,00, corrisposta ante causam dalla
[...] in favore dell'attore doveva ritenersi ampiamente congrua e satisfattiva, sia in relazione alla CP_2 misura del suo concorso di colpa nella causazione dell'incidente stradale oggetto di causa, sia in relazione alla obiettiva entità delle lesioni da esso subite;
- che andava contestata la domanda attrice anche in punto di quantum debeatur, sia con riferimento alle voci richieste, sia con riferimento ai criteri di monetizzazione adottati, così come veniva contestata tutta la documentazione non proveniente dalla ASL e, in particolare, la relazione medico-legale di parte, essendo stata eseguita in assenza di contraddittorio con i convenuti e senza garanzia di obiettività da parte del suo estensore, tanto da assurgere a mera difesa tecnica, per come insegnato da pacifica giurisprudenza di legittimità;
- che il prima dell'inizio del giudizio, era stato sottoposto a visita medico-legale dal Dr. Pt_1 Per_3
officiato dalla compagnia assicuratrice, il quale aveva accertato che le lesioni da esso subite avevano
[...] determinato una ITT di gg. 35, una ITP al 50% di gg. 30, una ITP al 25% di gg. 30, con postumi permanenti nella misura del 14%, privi di incidenza sulla capacità lavorativa del danneggiato, mentre le spese mediche ritenute congrue ammontavano ad euro 241,03, essendovi piena contestazione in relazione all'importo richiesto in eccedenza, in quanto trattavasi di spese relative a prestazioni non necessarie o, comunque, non causalmente riconducibili alle lesioni subite in occasione del sinistro oggetto di causa;
- che nulla poteva essere liquidato a titolo di risarcimento del danno morale, ovvero di personalizzazione del danno non patrimoniale, in assenza di allegazione e prova della peculiare incidenza delle lesioni sul valore-persona del danneggiato, per come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità e recentemente recepito nell'elaborazione delle nuove Tabelle del Tribunale di Milano;
- che del tutto correttamente la convenuta aveva provveduto, ben prima dell'instaurazione del presente giudizio, a formulare offerta risarcitoria in favore dell'attore di euro 21.092,00; somma da ritenersi ampiamente congrua e satisfattoria in relazione all'obiettivo pregiudizio da esso subito in occasione dell'evento dannoso dedotto in giudizio.
Tanto dedotto ed eccepito, la difesa della Compagnia convenuta ha così concluso: “In via preliminare 1) dare atto della pendenza dinanzi al Giudice di Pace di Teramo, del procedimento iscritto al Controparte_6
n. 645/2021 RG, promosso dalla sig.ra nei confronti dell'attuale attore e della Controparte_1 Controparte_2
per ottenere il residuo risarcimento asseritamente dovutole in relazione al medesimo sinistro stradale oggetto di
[...] controversia;
2) per l'effetto, accertata e dichiarata la connessione tra i due giudizi, ex art. 40 c.p.c., ovvero ritenute comunque sussistenti ragioni di opportunità, porre in essere gli adempimenti necessari alla riunione dei due procedimenti. Nel merito. In via principale 3) accertato e dichiarato che l'evento dannoso dedotto in giudizio si è verificato per concorrente, pari responsabilità di entrambi i conducenti, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 2054, comma II, c.c.; accertato e dichiarato che la somma di € 21.092,00 corrisposta dalla in favore del sig. ante causam è Controparte_2 Parte_1 congrua e satisfatoria, in relazione sia alla misura del suo concorso di colpa nella causazione dell'incidente stradale oggetto di controversia, sia in relazione alla obiettiva entità delle lesioni da esso subite nell'occorso, rigettare la domanda attrice, poichè infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare il predetto attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta Compagnia Assicuratrice;
In subordine, con riserva di gravame Nella denegata ipotesi in cui dovesse non ritenersi congruo l'importo corrisposto ante causam dalla convenuta 4) ridimensionati i danni subiti Controparte_2 dall'attore al loro obiettivo ammontare, sia con riferimento all'an debeatur che con riferimento al quantum, escludendo in ogni caso il risarcimento delle voci di danno contestate e/o non provate, detrarre dall'eventuale residua somma dovuta l'importo di €
21.092,00 corrisposto dalla prima dell'inizio del giudizio, con integrale compensazione delle spese Controparte_2 di lite.”
Con comparsa in data 3/05/2021si è costituita , la quale ha così dedotto ed eccepito: Controparte_1
- che la responsabilità del sinistro del 13/09/2019 era ascrivibile alla esclusiva responsabilità dell'attore in quanto, mentre alla guida della propria autovettura Fiat AN con a bordo la figlia a titolo Persona_1 di terza trasportata, stava percorrendo via Oberdan di Giulianova con direzione di marcia nord-sud, giunta in prossimità dell'area di intersezione con la via Battisti, nel tratto viario contraddistinto da semicurva a destra e limiti di velocità di 30 km/h, nel terminare una regolare manovra di svolta a sinistra, preventivamente segnalata tramite azionamento del relativo indicatore luminoso di direzione, era stata urtata violentemente, nella sua parte antero-laterale sinistra, dal motociclo Yamaha Xmax tg. EK44592 di proprietà e condotto da , che la stava seguendo nel medesimo senso di marcia e che Parte_1 nell'occasione aveva compiuto un'imprudente manovra di soprasso a sinistra andando ad intersecare la traiettoria di marcia della deducente che nulla aveva potuto per evitare l'impatto tra i mezzi;
- che sul posto era presente in quel momento ferma alla guida della propria auto sulla linea Testimone_2 di STOP esistente sull'area di intersezione, la quale aveva assistito ai fatti rendendo le dichiarazioni allegate agli atti;
- che sul posto erano intervenuti agenti della Polizia Municipale di Giulianova, che avevano prestato i primi soccorsi, ma che non avevano potuto procedere ai rilievi di rito per motivate incompatibilità amministrative, per cui avevano richiesto l'ausilio della Polizia Stradale di Giulianova che era sopraggiunta e che, a seguito dei dovuti accertamenti, aveva provveduto ad elevare nei confronti di la Parte_1 sanzione amministrativa per accertata violazione dell'articolo 141 co. 2 e 11 CDS;
- che a causa dell'urto di violenta entità, l'autovettura della deducente aveva riportato danni stimati in complessivi euro 2.952,49;
- che nessun dubbio poteva sussistere circa l'esclusiva responsabilità di nella determinazione Parte_1
e causazione del sinistro stradale, avendo egli posto in essere una condotta di guida assolutamente pericolosa, spregiudicata ed imperita, in palese violazione delle più elementari regole di comportamento stradale, oltre che di quelle dettate dalla più comune prudenza;
- che dagli stessi verbali di sopralluogo redatti dagli agenti accertatori, oltre che dai testi presenti al momento del sinistro, emergeva in modo chiaro ed univoco che l'incidente in questione si fosse verificato per esclusivo fatto e colpa del conducente del motoveicolo Yamaha Xmax il quale, proveniente da tergo a velocità non adeguata allo stato dei luoghi, improvvisamente e senza preventiva segnalazione, aveva eseguito una manovra di sorpasso a sinistra nei confronti dell'attrice, in piena area di intersezione, nel momento in cui la medesima deducente si apprestava ormai a terminare la regolare manovra di svolta a sinistra;
- che la Polstrada aveva elevato nei confronti dell'odierna convenuta l'accertamento di violazione n. verbale
1008948 del 30/10/2019, con il quale le era stata contestata la presunta violazione dell'art. 154/8 del C.d.S., poi annullata con sentenza n. 630/2020 del 10/11/2010, emessa dal Giudice di Pace di Teramo nel procedimento di R.G. n. 123/2020, promosso dalla ricorrente avverso la suddetta sanzione amministrativa, con conferma dell'assoluta ed esclusiva responsabilità nella determinazione e causazione del sinistro stradale in capo a;
Parte_1
- che in sede stragiudiziale ed a seguito di formale richiesta di risarcimento danni, Controparte_2 in qualità di impresa assicuratrice per la RCA dell'autovettura della comparente, aveva provveduto a
[...] versare a quest'ultima la minore somma di euro 1.045,00, che era stata accettata a mero titolo di acconto rispetto alle maggiori pretese creditorie pari ad euro 2.952,49, come da fattura di riparazione;
- che era altresì risultata negativa la possibilità di avviare una ipotesi di stipula di convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 sicché l'odierna istante, con atto di citazione del 14/01/2021 si era vista costretta a convenire in giudizio la inanzi Controparte_2 al Giudice di Pace di Teramo, unitamente a , per ottenere il pagamento di tutto quanto di Parte_1 ragione;
- che il predetto giudizio, in cui era rimasto contumace era stato rubricato al n. 645/2021 di RG, Pt_1
Gd.P. Bondi Ciutti, con udienza fissata al 10/05/2021 per gli incombenti di cui all'art. 320 c.p.c., per cui vi era evidente connessione tra i due giudizi, in virtù dell'identica causa petendi, con necessità di disporsi la riunione dei citati giudizi al fine di scongiurare il verificarsi di un potenziale contrasto di giudicati, nonché al fine adempiere al principio dell'economia processuale;
- che, riguardo al quantum debeatur richiesto dall'attore, si contestava la pretesa risarcitoria e la documentazione fornita a corredo.
Tanto eccepito e dedotto, la convenuta ha così concluso: “in via preliminare disporre la riunione della CP_1 presente causa con quella contrassegnata al n. 645/21 R.G. pendente dinanzi al Giudice di Pace di Teramo, GOP Simona
Bondi Ciutti, con prossima udienza fissata al 10.05.2021;
- nel merito ed in via principale rigettare la domanda così come proposta dall'attore perché infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte in narrativa, dichiarando viceversa il sig. unico responsabile del sinistro stradale per cui Parte_1
è causa e per l'effetto condannare la soc. Unipol Ass.ni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., a risarcire i danni tutti subiti dalla sig.ra nell'occorso incidente stradale nella misura di € 2.952,49, a detrarre la somma di € Controparte_1
1.045,00 già trattenuta a titolo di acconto, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
- in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi in cui venga accertata una benché minima corresponsabilità della sig.ra in ordine alla Controparte_1 verificazione del sinistro stradale per cui è causa, Voglia l'On.le Giudice adito, dichiarare la soc. tenuta Controparte_2 al pagamento in favore della deducente del risarcimento dei danni patiti nell'occorso incidente stradale nella misura di
€2.952,49, a detrarre la somma di € 1.045,00 già trattenuta a titolo di acconto e ridotta in ragione dell'eventuale grado di responsabilità che sarà accertata in corso di causa;
nel contempo manlevare essa concludente dalla richiesta risarcitoria ex adverso avanzata tenendola quindi indenne da ogni somma a qualsiasi titolo dovuta in caso di eventuale soccombenza, condannando all'uopo la soc. a pagare direttamente in favore del beneficiario, ovvero a rimborsare al Controparte_2 concludente tutte le somme cui la stessa sarà tenuta a pagare;
- condannare, in ogni caso, la soc. , al Controparte_2 pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
Così instaurato il contraddittorio, la causa era istruita con le produzioni documentali offerte dalle parti e la prova orale articolata dalle stesse. All'udienza del 6/05/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali note in replica.
Delimitazione del thema decidendum.
L'attore invoca la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro occorsogli Controparte_1 in data 13/09/2019, mentre alla guida del suo motociclo percorreva via Oberdan in Giulianova, con direzione nord-sud, preceduto dall'autovettura condotta dalla proprietaria , e nell'iniziare Controparte_1 la manovra di sorpasso della predetta autovettura, veniva attinto dalla stessa la cui conducente, senza azionare l'indicatore di direzione, iniziava manovra di svolta a sinistra, causando lo scontro tra i due veicoli. , convenuta in giudizio in qualità di responsabile civile, quale proprietaria del veicolo Controparte_1 danneggiante, in solido con la compagnia assicuratrice del suo veicolo, si Controparte_2 difende negando la propria responsabilità in ordine al sinistro ed invocando quella esclusiva dell'attore, con conseguente condanna della a risarcire i danni tutti subiti nell'occorso incidente Controparte_7 stradale nella misura di euro 2.952,49, a detrarre la somma di euro 1.045,00 già trattenuta a titolo di acconto, o in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una propria corresponsabilità in ordine alla verificazione del sinistro stradale, riduzione della stessa somma in ragione dell'eventuale grado di responsabilità che sarà accertata in corso di causa. Con manleva di essa concludente dalla richiesta risarcitoria ex adverso avanzata.
Nel merito, la domanda formulata da parte attrice, volta all'ottenimento di un risarcimento ulteriore rispetto a quello già riconosciuto e liquidato dalla compagnia assicuratrice convenuta, appare infondata e, pertanto, non merita accoglimento per i motivi che seguono.
La normativa di riferimento.
Giova premettere, in punto di diritto, che, allorché un sinistro sia consistito in uno scontro tra veicoli, opera la presunzione di pari concorso di colpa degli stessi prevista dall'art. 2054 co. 2 cod. civ., la quale, invero riveste carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (Cass. civ. sez. III, 15/02/2018
n. 3696), ovvero quando l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non consenta, comunque, di stabilire la misura dell'incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr. Cass. civ. sez. III, 21/09/2015, n. 18479).
In caso di operatività della presunzione, la stessa può essere superata solo dalla dimostrazione della responsabilità esclusiva o prevalente in capo ad uno dei conducenti, di tal che, anche l'eventuale accertamento concreto di colpa in capo ad uno dei due conducenti, non comporta l'automatico superamento della citata presunzione di colpa concorrente, essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, altrimenti dovendo il giudice di merito riconoscerne la (presunta) responsabilità concorrente (cfr., tra le molte, Cass. Civ. 3543/2013, Cass.
16/05/2008, n. 12444; Cass. 27/10/2004, n. 20814); per cui la suddetta presunzione può essere superata ove, all'esito della valutazione delle prove risulti individuato un comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia per converso esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, 8/01/2016, n.
124). La prova del superamento della detta presunzione, inoltre, grava sul danneggiato attore, con la conseguenza che, ove non venga sufficientemente dimostrata la determinante influenza della colpa del convenuto, quest'ultimo non può essere condannato al risarcimento oltre i limiti posti dalla citata norma codicistica.
Il caso di specie.
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta innanzitutto processualmente accertato, in fatto, che in data 13/09/2019, in Giulianova, , alla guida del proprio motociclo Parte_1
Yamaha Xmas tg. EK44592, percorreva via Oberdan con direzione nord-sud, preceduto dall'autovettura condotta dalla proprietaria e che nell'iniziare la manovra di sorpasso della predetta Controparte_1 autovettura, veniva da essa attinto nel mentre quest'ultima stava iniziando manovra di svolta a sinistra.
La ricostruzione del sinistro, del resto, è descritta in maniera puntuale nella rilevazione degli Agenti della
Polizia Stradale di Teramo - Distaccamento di Giulianova, intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti e che, a seguito dei dovuti accertamenti, hanno provveduto ad elevare nei confronti di la Parte_1 sanzione amministrativa per accertata violazione dell'articolo 141 co. 2 e 11, C.d.S., mentre alla la CP_1 violazione dell'art. 154, co. 1, lett. A e 8 C.d.S..
Gli Agenti intervenuti hanno accertato che il giorno del sinistro “verso le ore 8,00, la sig.ra , Controparte_5 conducente dell'autovettura Fiat AN tg. FA737TM, con a bordo il trasportato minore proveniente da Persona_1
Piazza della Libertà di Giulianova Alta, percorreva Piazza Oberdan in direzione Via Cupa. Giunta nei pressi dell'intersezione laterale via C. Battisti, effettuava manovra di svolta a sinistra con l'intento di accedere su quest'ultima via.
Nell'eseguire tale manovra di svolta entrava in collisione con il veicolo B motociclo condotto dal signor , il quale Parte_1 proveniente da tergo percorreva Piazza Oberdan a velocità non particolarmente moderata con direzione via Cupa. L'urto di forte entità avveniva tra la parte parafango anteriore sinistro dell'autovettura e la parte carenatura anteriore destra del motociclo e si concretizzava a metri 0,90 dall'imbocco di Via C. Battisti.”
L'attore ha pertanto posto in essere una condotta di guida imprudente e pericolosa per gli utenti della strada: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. (art. 141 comma 2 c.d.s.).
La difesa del liquidato dalla Compagnia in ragione di una sua corresponsabilità in Pt_1 CP_2 ordine al sinistro nella misura del 50%, non è riuscita in corso di istruttoria a dimostrare la sua estraneità alla causazione dell'urto tra i due veicoli.
All'udienza del 19/07/2022 il teste , Agente della Polizia di Stato all'epoca sovrintendente Testimone_3 capo in servizio presso la Polizia Stradale di Giulianova, interrogato sui capitoli formulati nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte convenuta ha confermato i rilievi svolti ed il CP_2 verbale sottoscritto ed acquisito agli atti, ad eccezione della velocità sostenuta dal motoveicolo del Pt_1 ed all'azionamento o meno del dispositivo “freccia” da parte della CP_1
Alla medesima udienza la teste interrogata sui capitoli formulati nella memoria di cui all'art. Testimone_2
183, sesto comma, c.p.c. di parte convenuta ha affermato: “premetto che quando si è verificato il CP_2 sinistro io mi trovavo in macchina ferma allo stop di piazza Oberdan di Giulianova proprio nell'area dove si è verificato il sinistro, posto che la AN girava dove mi trovavo ferma io. Ha visto la AN che si stava immettendo sulla piazza
Oberdan, non so a che velocità, e lo scooter sorpassava ad alta velocità da nord verso sud e mentre la signora stava girando lui
l'ha presa sul lato sinistro”. La teste, così confermando la deposizione resa agli agenti verbalizzanti, ha sostenuto che la “stava girando e aveva azionato l'indicatore di direzione, lo scooter è arrivato a tutta velocità e CP_1
l'ha colpita”. Con specifico riferimento all'azionamento degli indicatori di direzione, poi, la teste, rispondendo ai capitoli di cui alla memoria istruttoria di parte convenuta , ha confermato Controparte_1 che l'autovettura condotta dalla “azionava l'indicatore di direzione sinistro segnalando anticipatamente CP_1
l'intenzione di eseguire una manovra di svolta a sinistra verso la predetta via con direzione est” e che lo scooter dell'attore
“andava a velocità molto elevata”. La a negato peraltro la presenza in loco della teste “non Tes_2 Persona_2 ho visto la ragazza raffigurata nelle foto che mi si mostrano e preciso che in quel frangente c'ero solo io, oltre alle persone coinvolte nel sinistro. Solo dopo sono intervenute altre persone”.
Anche la teste figlia della convenuta e terza trasportata, ha confermato la dinamica Persona_1 CP_1 dell'incidente come rappresentato dalla madre, dichiarando, con riferimento alla presenza in loco della teste
“non ho visto la persona che mi si mostra in foto, le persone che hanno prestato soccorso oltre a noi erano Persona_2 una signora ferma allo stop di via Battisti, i vigili urbani che hanno sede a pochi metri da dove è accaduto l'incidente e il sig. che ha l'impresa di pompe funebri proprio accanto”. CP_8
All'udienza del 15/10/2024 la difesa attorea ha dato atto essere pervenuto verbale di vane ricerche dei CC di Giulianova datato 13/08/2024, da cui risultava che la teste assoggettata ad Persona_2 accompagnamento coattivo, era irreperibile nel territorio italiano, con probabile suo trasferimento in
Svizzera e conseguente rinuncia alla sua deposizione.
E così non hanno trovato conferma le circostanze riportate dalla difesa attrice, determinanti nella ricostruzione della dinamica del sinistro con addebitabilità esclusiva in capo alla condotta di guida di
, basandosi esse pressoché esclusivamente sulla dichiarazione resa da Controparte_1 Persona_2
Quest'ultima in data in data 10/10/2019, ha dichiarato agli agenti verbalizzanti di essere stata presente sul posto e di aver assistito personalmente all'incidente, avvedendosi che il motociclo del – Pt_1 nell'effettuare il sorpasso - non aveva oltrepassato la corsia di marcia, mentre l'autovettura della CP_1 nell'effettuare repentina svolta a sinistra, non aveva azionato nessun indicatore di direzione. Peraltro,
l'attendibilità della teste, irreperibile al fine di confermare le sue dichiarazioni in udienza, viene valutata negativamente dal decidente, potendosi dedurre la sua assenza sul luogo del sinistro per come riferita da tutti i testi, e la sua familiarità con l'attore, dimostrata dalle foto allegate dalla compagnia convenuta.
E con ciò, applicata correttamente la norma dell'art. 2054 co. I c.c., non avendo parte attrice dimostrato di aver tenuto una condotta scevra da qualsivoglia elemento di colpa o di aver dato prova che, comunque,
l'evento si sarebbe ugualmente verificato in quanto non collegabile alla sua condotta, va disattesa la domanda introdotta da . Parte_1
Né, d'altra parte, ad escludere l'applicazione della previsione di cui all'art. 2054 c.c. al caso di specie, come invocato dalla difesa della convenuta che ritiene sussistere la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, rilevano le risultanze del giudizio di opposizione al verbale di contestazione, svoltosi dinanzi al Giudice di Pace. La sentenza n. 630/2020 del 10/11/2010 - emessa dal Giudice di Pace di Teramo nel procedimento di R.G. n. 123/2020, promosso dalla avverso la suddetta sanzione CP_1 amministrativa –, invero, ha ritenuto illegittima la violazione elevata dagli agenti della Polstrada nei confronti della ed ha annullato la predetta violazione. Ma l'illegittimità dell'accertamento di CP_1 violazione n. verbale 1008948 del 30/10/2019, seppur certifica che la convenuta non ha violato CP_1
l'art. 154 C.d.S., in difetto di ulteriore prova da parte della difesa di quest'ultima in ordine alle concrete modalità del sinistro, non abilita il decidente a superare la presunzione stabilita dal Legislatore.
La liquidazione del danno.
Premesso quanto sopra, dunque, va determinato il quantum debeatur, tenuto conto di quanto già liquidato all'attore da parte della Compagnia convenuta ante causam.
Passando adesso all'individuazione delle conseguenze risarcibili, occorre premettere, in ordine al danno non patrimoniale - risarcibile ex art. 2059 c.c., quale conseguenza pregiudizievole causata dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto – che se è vero, come affermato a partire dalle Sezioni Unite n.
26972/2008, che unica categoria conosciuta dall'ordinamento giuridico è quella del danno non patrimoniale, svolgendo le locuzioni di "danno biologico", "danno esistenziale" e "danno morale" funzione meramente descrittiva (in ciò predicandosi l'attributo dell'unitarietà del danno non patrimoniale), va, tuttavia, ulteriormente assegnato alla categoria del danno non patrimoniale il carattere della onnicomprensività, intesa come obbligo per il giudice, di tener conto, ai fini risarcitori di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, salvo il limite di evitare duplicazioni attribuendo a pregiudizi identici nomi diversi e di risarcire soltanto quei pregiudizi che oltrepassino una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagatellari (cfr. Cass.
4379/2016).
Resta inteso che qualunque pregiudizio, in quanto danno-conseguenza, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dalla parte, mediante l'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento o di conseguenze
“esistenziali” e della prova degli stessi (Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339; Cass., 16/2/2012, n.
2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527).
Nel caso di specie, dalla documentazione sanitaria in atti, la somma di euro 21.092,00 corrisposta dalla in favore del sig. ante causam risulta congrua e satisfattoria, in Controparte_2 Parte_1 relazione sia alla misura del suo concorso di colpa nella causazione dell'incidente stradale oggetto di controversia, sia alla obiettiva entità delle lesioni da esso subite nell'occorso.
Non può esser riconosciuto, infatti, per difetto prova, il danno morale, atteso che lo stesso, pur costituendo una voce descrittiva del danno non patrimoniale suscettibile di valutazione autonoma rispetto al danno biologico (cfr. C. Cost. Sent. 16/10/2014 n. 235 e Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11851/2015), non può essere considerato in re ipsa, dovendo pur sempre, in quanto danno-conseguenza, essere allegato e provato dalla parte, mediante l'indicazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi (Cassazione civile, sez. III,
13/01/2016, n. 339; Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527): allegazione e prova che, nel caso di specie, sono mancate del tutto.
Parimenti, non può esser riconosciuta alcuna personalizzazione del danno afferente alle ripercussioni negative sugli specifici aspetti dinamico-relazionali (art. 138, co. 3 Cod. Ass.), in quanto l'istante non ha allegato (e tantomeno dimostrato) ripercussioni negative che esulino dai normali atti del vivere quotidiano, già ricomprese nella liquidazione del danno biologico.
Il grado di invalidità permanente non indica infatti, al contrario di quanto da taluni erroneamente sostenuto, la mera compromissione dell'integrità psicofisica, in sé e per sé considerata, ma rappresenta l'intensità delle conseguenze che da quella compromissione sono derivate sulla vita concreta della vittima, esprimendo la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Ogni lesione del diritto alla salute, infatti, comporta svariate conseguenze (ad es. sofferenze fisiche o psichiche, impossibilità o difficoltà a svolgere determinate attività quotidiane, sportive, ricreative, relazionali, ecc.), che – sulla base di valori medi e presuntivi – sono già ricomprese e computate negli importi liquidati quale danno biologico permanente. Sul piano strettamente giuridico consegue da quanto esposto che per potere pretendere in giudizio un risarcimento ulteriore rispetto a quello ottenuto mediante la monetizzazione del grado di invalidità permanente, è necessario dedurre e dimostrare circostanze specifiche ed eccezionali che, nel caso concreto, hanno determinato conseguenze ulteriori e più gravi (Cass. civ. sez. III 8/02/2018 n. 3035, nonché, nel medesimo senso, Cass. Civ. n. 21939 del 21/09/2017, Cass.
Civ., Sez. 3, n. 23778 del 07/11/2014 e Cass. Civ. Sez. 3, n. 24471 del 18/11/2014). Nel caso di specie non appare ricorrere detta ipotesi, non avendo l'attore allegato alcuna specificità che valga a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari.
Per quanto attiene le spese di lite, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, si reputa che le stesse debbano compensarsi in ragione di 1/2 e, quanto al restante 1/2, vadano poste a carico dell'attore in virtù del principio della soccombenza e liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3535/2020 RGACC, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa così provvede:
- accertato e dichiarato che l'evento dannoso dedotto in giudizio si è verificato per concorrente pari responsabilità di entrambi i conducenti, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 2054 co. II
c.c. e che, pertanto, la somma di euro 21.092,00 corrisposta dalla in favore del Controparte_2 sig. ante causam è congrua e satisfattoria, rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 Parte_1
- compensa le spese di lite in ragione di 1/2 e, con riferimento al restante 1/2, condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta (ora Controparte_2 Controparte_7
e della convenuta , che liquida, per ciascuna, in euro 2.300,00 per compensi di avvocato, Controparte_1 oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Teramo, lì 21 agosto 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)