Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/06/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2466 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente tra:
e concordato preventivo (PI Parte_1
), in persona dei Commissari Liquidatori p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio P.IVA_1
Palummo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento, Via G. Salvemini n. 16
Attore
E
(già e già (C.F. , in persona del legale CP_1 CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Del Neri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Fabriano, Viale Zonghi, 15
Convenuto
NONCHE'
(C.F. e P.IVA , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Damiano Ciacio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Alcamo, via Soldato Enrico Toti n. 33
Convenuto
Avente ad oggetto : Risarcimento danni.
Conclusioni delle parti:
Per la società attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per le società convenute: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08 luglio 2022, la Parte_2
conveniva, davanti a questo Tribunale, la (già
[...] Parte_3 CP_1
ed , e la esponendo che nel piano concordatario, tra le CP_2 Controparte_3 Controparte_4
varie attività da liquidare, era inclusa la vendita del complesso industriale sito in Oliveto Citra (SA) alla contrada Staglioni - Nucleo Industriale, censito in Catasto del detto Comune al foglio 3, particella n. 625.
Con provvedimento del Giudice Delegato del 1° ottobre 2020 fu autorizzato lo svolgimento di un esperimento di vendita all'incanto del predetto stabilimento industriale, con prezzo a base d'asta fissato in € 450.000,00; all'esito della gara, tenutasi il 15 gennaio 2021 con le modalità stabilite nell'avviso di vendita ritualmente pubblicato, risultarono aggiudicatarie del lotto, per il prezzo di €
755.000,00, le società Controparte_5
Inoltre, i liquidatori della società attuale attrice conferivano mandato (come da provvedimento autorizzativo del GD del 20.09.2019) a (oggi ) per la vendita del complesso CP_2 CP_1 dei beni mobili strumentali, presenti nell'opificio industriale. I suddetti beni mobili furono venduti CP_ alle ad e CP_4
Quest'ultima società, all'atto dello smontaggio e prelievo dei macchinari acquistati, ed in particolare dell'impianto di produzione (cd carosello) alloggiato in una vasca di mt. 12.60 di larghezza, mt. 45.20 di lunghezza e mt.
3.90 di profondità massima, ritenne di dover riempire l'invaso restato vuoto con materiali di risulta di varia natura.
Le due società aggiudicatesi il complesso industriale, e Controparte_5 Controparte_5
lamentarono alla venditrice e che il riempimento della
[...] Pt_1 Parte_1
menzionata vasca, di cui asserivano di aver avuto contezza solo a seguito di ispezione dei luoghi eseguita in data 17 febbraio 2021, aveva alterato lo stato dei luoghi per come conosciuto in sede precontrattuale, chiedendone il ripristino. La società attuale attrice, d'intesa con le aggiudicatarie, affidava alla CHEMICAL ENGINEERING
ASSOCIATION, laboratorio di analisi accreditato ACCREDIA N° 0922 Iscritto al Registro
Regionale Laboratori di Analisi della Campania D.D. N° 152 del 08/08/2012, di provvedere all'esame dei materiali sversati in vasca. All'esito di tali indagini, fu appurato che il materiale presente nella vasca era costituito in massima parte da scarti di lavorazione edile ed in minima parte da rifiuti di altra natura.
Ottenute le debite Autorizzazioni dal GD della procedura di Concordato, il 02 marzo 2022 si provvedeva alla stipula del rogito dell'atto di vendita tra e in Pt_1 Parte_1
concordato preventivo e e del Controparte_5 Controparte_5 complesso industriale e l'odierna attrice provvedeva al contestuale pagamento di € 75.000,00, mediante consegna di n. 2 assegni bancari in favore degli acquirenti, al fine di indennizzarli dei costi per il ripristino dei luoghi e lo svuotamento della menzionata vasca, ritenendo, evidentemente, fondate le doglianze avanzate dalle predette acquirenti.
Tutto ciò premesso, la società attrice, ritenendo sussistere responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a carico della incaricata della vendita dei beni aziendali e della acquirente CP_1
degli stessi nella causazione del danno derivante dal riempimento non autorizzato Controparte_4 della vasca, concludeva invocando l'emissione di condanna delle suddette convenute al pagamento in proprio favore della somma di € 108.613,10.
Con distinte comparse di costituzione e risposta depositate telematicamente in Cancelleria si costituivano in giudizio la e la sostenendo l'assoluta infondatezza della CP_1 Controparte_4
pretesa attorea e concludendo per il rigetto della domanda.
Il GI concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., alo spirare dei quali rigettava ogni richiesta istruttoria avanzata dalle parti, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'esame della documentazione allegata in atti porta a concludere per il rigetto della domanda introduttiva per i seguenti.
MOTIVI
La domanda attorea, così come formulata in atto introduttivo e precisata in sede di memorie ex art. 183 VI comma cpc (previgente formulazione) non può trovare accoglimento.
In sostanza, la società attrice ha formulato due distinte domande, una per responsabilità contrattuale derivante da inesatto adempimento formulata nei confronti della delegata alla vendita del complesso dei beni aziendali di Oliveto Citra ed una per responsabilità extracontrattuale nei confronti della acquirente i macchinari e le attrezzature costituenti quel complesso.
La prima domanda viene fondata sull'assunto che la , nel corso della predetta procedura di CP_1 vendita, abbia consentito all'acquirente il riempimento con materiale di risulta della Controparte_4 vasca nella quale era allocato un macchinario denominato “a carosello”.
La seconda domanda è diretta contro quest'ultima società per aver direttamente riempito la vasca con il citato materiale in maniera non autorizzata e, sostanzialmente, abusiva, causando le rimostranze delle società aggiudicatrici dell'immobile aziendale.
Entrambe le domande, come sinteticamente descritte, hanno in comune un punto in via di fatto che,
a parere di questo Giudicante, è assolutamente determinante nella successione causale degli eventi, ovvero che le due società che si sono aggiudicate all'asta il predetto immobile abbiano ispezionato, tramite i loro legali rappresentanti o delegati, il bene in un momento nel tempo nel quale la vasca in questione fosse ancora non ricolma del materiale di risulta prima di determinarsi alla partecipazione all'asta.
Questa circostanza, infatti, è il fulcro su cui poggia la legittimità o meno delle pretese della
[...]
e ovvero le due aggiudicatarie, Controparte_5 Controparte_5 dell'immobile, di ottenere lo svuotamento della vasca a cure e spese della parte venditrice, accordato in via indennitaria al momento della sottoscrizione dell'atto di vendita.
Dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti, non appare possibile individuare le date effettive nelle quali si sarebbero verificati i tre eventi fondamentali per l'esatta ricostruzione della vicenda, ovvero : 1) la data in cui la rimosse dalla sua sede il macchinario “a Controparte_4 carosello”; 2) la data in cui vennero completate le operazioni di riempimento della vasca apparsa dopo la predetta rimozione e 3) la data nella quale i rappresentanti delle due acquirenti del complesso immobiliare aziendale hanno ispezionato il cespite prima di partecipare alla gara.
Detto che parte attrice non si è peritata di indicare le predette date, né ha articolato mezzi istruttori in tale direzione, non resta che procedere all'esame delle risultanze documentali in atti.
Per quanto concerne il ritiro dei beni aziendali operato dalla si rinviene un documento Controparte_4
denominato Delega al ritiro e manleva con il quale detta società delega il Sig. CP_6 all'espletamento delle relative operazioni, privo di data (e quindi di utilità ai fini del decidere), non corredato da un verbale di consegna dei beni sottoscritto dalla delegata alla vendita e CP_1 dall'acquirente dei beni, denotando una palese approssimazione nell'esecuzione di operazioni di tale importanza.
Non vi è traccia in atti di documenti che possano attestare ed inquadrare nel tempo le operazioni di riempimento della vasca ed, infine, non esiste un solo documento che possa permettere di verificare in che data sia stato ispezionato l'immobile dalle partecipanti all'asta.
La vendita di un immobile all'asta è una fattispecie particolare che presuppone, in mancanza di un contratto preliminare nel quale si dia atto che il cespite promesso in vendita è stato ispezionato dall'acquirente, il quale si dichiara disponibile all'acquisto del bene nello stato in cui si presenta, che i partecipanti all'esperimento di vendita abbiano già ispezionato il bene e lo abbiano trovato in una condizione che li ha determinati alla partecipazione alla gara.
Occorre ricordare che l'art. 2922 cc esclude la garanzia per i vizi della cosa nelle vendite forzate, per cui la decisione della procedura concordataria di assecondare le richieste avanzate, dopo l'aggiudicazione, dalle acquirenti e Controparte_5 Controparte_5 Controparte_5
andavano certamente vagliate con maggior cautela;
inoltre, per l'applicazione della garanzia ex
[...]
art. 1497 cc occorre la certezza che il bene promesso in vendita sia stato modificato o alterato dopo che il compratore ha manifestato il suo consenso, cosa della quale non è stata fornita la benché minima dimostrazione, né si è chiesto di provare in questa sede.
Le suddette considerazioni assorbono l'intera fattispecie dedotta in giudizio;
il comportamento delle parti convenute, la prima, , poco attenta nella esecuzione delle operazioni di consegna dei CP_1
beni acquistati e la seconda, che non ha motivato in maniera convincente il Controparte_4
riempimento della vasca con materiale di risulta, nonchè la natura sostanzialmente pubblicistica delle operazioni derivanti dalla procedura concordataria consentono la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dalla e e Pt_1 Parte_1
Concordato Preventivo nei confronti delle società (già ed CP_1 CP_2 [...]
, e la CP_3 Controparte_4
2) Compensa tra le parti le spese di lite. Benevento, li 11 giugno 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio