Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ N° __________ Reg. Gen. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma TRIBUNALE DI PALERMO F.A. _________________ esecutiva all'Avv.
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 15784 /2023 R.G.L., promossa
______________________ D A
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
[...] Parte_4
AMEDEO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sansepolcro (AR),
Via XXV Aprile n. 62, Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 31.03.2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 21/12/2023 le ricorrenti indicate in epigrafe convenivano in giudizio il e, avendo premesso di essere docenti assunte a tempo Controparte_1
indeterminato dal 2019, e dal 2012 la ricorrente , in servizio alle dipendenze del CP_2
nel profilo professionale del personale educativo, Controparte_3 Il Cancelliere deduceva l'illegittimità della condotta del il quale non ha mai
Controparte_1
riconosciuto loro, in quanto educatrici, il beneficio economico della Carta elettronica.
Hanno quindi lamentato la propria illegittima esclusione dalla fruizione della c.d. “Carta
Docente” di importo annuo pari ad € 500,00, introdotta dall'art. 1 della Legge n. 107/2015 e destinata alla formazione professionale, negli anni scolastici indicati in ricorso e chiesto, pertanto, di accertare il proprio diritto a fruire, nei periodi indicati, del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta Docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e, per l'effetto, condannare il
[...]
scolastico, quale contributo alla loro formazione professionale.
Il convenuto seppur ritualmente citato, non si costituì in giudizio. CP_1
La causa senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è decisa all'odierna udienza.
Deve dichiararsi in primo luogo la contumacia del convenuto, il quale, CP_1
nonostante la regolare citazione, non si è costituito in giudizio.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Appare, in primo luogo, opportuno esaminare la normativa applicabile alla fattispecie in esame.
Il C.C.N.L. Scuola, in merito alla formazione dei docenti, dispone all'art. 63, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_4
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione del disposto normativo appena richiamato, è stato adottato il DPCM del
28/9/2016, contenente i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Docente. In particolare, il citato D.P.C.M. ha previsto, all'art. 2 “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta Controparte_4
secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”; L'art. 3 del citato decreto, nell'identificare la platea dei beneficiari, ha previsto che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Richiamata brevemente la disciplina di riferimento, va dunque osservato come la Carta
Docenti, nell'ottica di riforma del sistema scolastico, costituisca uno strumento volto a promuovere la formazione e l'aggiornamento delle competenze professionali del docente, sì da implementare la qualità del servizio di istruzione offerto.
Senonché, deve parimenti rilevarsi come il riconoscimento del detto beneficio soltanto in favore della categoria dei docenti di ruolo, e non anche degli educatori, contrasta con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, determinando una disparità di trattamento in danno a tali figure, non sorretta da valide ragioni oggettive. Invero, l'art. 395 del D. Lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che “La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”.
Inoltre, il C.C.N.L. Comparto Scuola 2016-2018 include la posizione del personale educativo, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «
1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili». Il successivo art. 127 aggiunge che “1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”. L'art. 128 stabilisce, ancora, che “
1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento”. La dedotta disparità di trattamento si delinea ancora più nitidamente se si considera che il beneficio in esame è stato riconosciuto anche ai docenti in prova, ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento ( v. DPCM 28 novembre 2016), vale a dire a personale che potrebbe non essere confermato in ruolo al termine del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva. In tale prospettiva, emerge allora come un sistema scolastico che predisponga degli strumenti di sviluppo professionale esclusivamente in favore di una parte del personale docente e che tuttavia, al fine di erogare il servizio di istruzione, faccia comunque ricorso ad un'ulteriore parte di personale, programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla, non appare rispondente ai canoni di buona amministrazione, incidendo negativamente sulla qualità dell'insegnamento offerto agli studenti, né tantomeno conforme ai principi di eguaglianza nelle condizioni di impiego sanciti a livello sovranazionale.
Tutto ciò premesso, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
L'equipollenza tra il profilo professionale degli educatori e quello degli insegnanti della scuola primaria è stata ribadita recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
9984/2024. Per la Corte, infatti, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione “è attribuita al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 D.Lgs. n. 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
Con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto
Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili". Il successivo art. 127 aggiunge che "
1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2.
Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori
e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'art. 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. 7.
Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Infatti l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio. La circostanza che l'art. 398 del D.Lgs. n. 297/1994 preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, CP_5
articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo
"si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Come è agevole constatare, laddove la locuzione estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie, tipiche dei docenti.
Ebbene, con riguardo alla fattispecie in esame, le ricorrenti hanno provato di essere in ruolo a tempo indeterminato (cfr. stato matricolare in atti e contratti), circostanza questa dalla quale può desumersi la ragionevole attuale presenza nel sistema scolastico, cosicché, in applicazione dei principi giurisprudenziali succitati, e la mancata prova di elementi che possano giustificare il diverso trattamento dei detti docenti, deve essere riconosciuto il diritto ad usufruire, nei periodi indicati in ricorso, della “Carta docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di importo annuo pari ad € 500,00.
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, il CP_1 convenuto deve essere condannato all'emissione in favore:
della ricorrente della “Carta Docente” di importo Parte_1 complessivo pari a € 2.5000,00 oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107; della ricorrente della “Carta Docente” di importo complessivo Parte_2 pari a € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107; della ricorrente della “Carta Docente” di importo complessivo pari a € Parte_3
2.000,00, oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107; della ricorrente della “Carta Docente” di importo complessivo pari a Parte_4
€ 500,00 oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107;
Il convenuto va, altresì, condannato alla refusione delle spese di lite in favore CP_1
delle ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento, applicando i valori minimi anche in ragione della natura seriale della controversia, e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione c.p.c e distratte in favore dell'avv. STOPPA AMEDEO
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del . In accoglimento del ricorso, dichiara Controparte_1 il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Docente” per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107, di importo annuo pari ad € 500,00, con riferimento ai seguenti anni scolastici:
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024; per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_3
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 Parte_5
per gli anni scolastici 2023/2024 secondo le modalità del D.P.C.M. del Parte_4
28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 500,00,.
Condanna, per l'effetto, il convenuto all'emissione in favore: CP_1 della ricorrente della “Carta Docente” di importo Parte_1 complessivo pari a € 2.5000,00 oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107; della ricorrente della “Carta Docente” di importo complessivo Parte_2 pari a € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107; della ricorrente della “Carta Docente” di importo complessivo pari a € Parte_3
2.000,00, oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107; della ricorrente della “Carta Docente” di importo complessivo pari a Parte_4
€ 500,00 oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107;
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore delle parti CP_1
ricorrenti, che liquida, in €2.700,00 oltre spese generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. STOPPA AMEDEO.
Così deciso in Palermo,1.04.2025
IL GIUDICE
Dante Martino