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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/10/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1162 del R.G. 2020 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni da sinistro stradale), promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4
dall'avv. Fabio Salcina e nel cui studio in Corigliano-Rossano – Area Urbana di Corigliano
(CS), alla via Santo Stefano s.n.c., elettivamente domiciliano;
- attori -
contro
(P.I. in persona del l.r.p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Giovanni Zagarese e nel cui studio in Corigliano – Rossano a.u. Rossano
alla Via Nazionale n. 17, elettivamente domicilia;
- società convenuta –
nonché
(C.F.: ) e (C.F.: CP_2 C.F._5 CP_3
), entrambi domiciliati ex lege presso la sede dell' C.F._6 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in Milano, Via Corso Sempione
[...]
n. 39 – CAP 20145,
- convenuti contumaci -
RG 1162/2020 Conclusioni: come da verbale d'udienza del 07.04.2025, qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni attori, nelle qualità spiegate,
convenivano in giudizio i convenuti identificati in epigrafe, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…Accertare e dichiarare che il decesso del sig. costituisce Persona_1
conseguenza diretta e immediata del sinistro stradale verificatosi in data 25 novembre 2009, così come
ricostruito in fatto e in diritto negli atti di causa;
Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del
convenuto sig. nella causazione del sinistro, per come inequivocabilmente emerso dalle CP_2
pronunce giudiziarie irrevocabili e dagli accertamenti tecnici acquisiti;
per l'effetto, condannare i convenuti,
in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di € 660.000,00, ovvero
della diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri
di legge;
In via subordinata, ove non si ritenesse di accogliere integralmente la domanda come sopra
formulata, condannare i convenuti al risarcimento del danno nella misura che sarà equamente determinata
ex artt. 2056 e 1226 c.c., avuto riguardo alla natura del pregiudizio subito e alle peculiarità affettive dedotte
e comprovate;
Condannare altresì i convenuti alla refusione delle spese e competenze di lite, con
attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, Avv. Fabio Salcina, ai sensi dell'art. 93 c.p.c…”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 08.11.2022
Contr si costituiva in giudizio la quale impugnava e contestava le avverse deduzioni e conclusioni - di cui chiedeva l'integrale rigetto con il favore delle spese di lite. RG 1162/2020 Seppur regolarmente evocati in giudizio nessuno si costituiva per e CP_2 CP_3
di cui è stata dichiarata la contumacia con provvedimento del 27.01.2023.
[...]
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale.
All'udienza del 07.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nel presente giudizio nella fase decisoria.
Preliminarmente andrà rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata.
L'art. 2947, comma 3, c.c., prescrive che laddove l'illecito costituisca reato e per esso sia previsto un termine di prescrizione più lungo rispetto a quello ordinario civilistico, tale termine si applica anche all'azione di risarcimento del danno.
In conformità dei principi elaborati dalla Suprema Corte (cfr Cass. Pen. 20912/2021) al caso di specie si applica un termine base di prescrizione pari a quattordici anni (sette raddoppiato),
cui si somma, ex art. 161, comma 2, c.p., l'aumento di un quarto per effetto di eventuali interruzioni, sino a raggiungere il termine massimo di diciassette anni e sei mesi.
Nel caso in esame, la responsabilità penale del sig. è stata irrevocabilmente CP_2
accertata con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 204/2013, confermata dalla Corte
d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 115/2015 e resa definitiva con la sentenza della
Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, n. 19152/2016, depositata il 5 ottobre 2015. In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Catanzaro – Sez. Civile, con sentenza n. 72/2020, ha confermato integralmente il giudizio di responsabilità già formulato in sede penale con statuizione oggi coperta da giudicato.
Contr Documentato ed in atti le richieste risarcitorie inviate all' i interruzione del termine prescrizionale nonché la richiesta di adesione alla convenzione di negoziazione assistita del
21.01.2020.
RG 1162/2020 La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Dal sinistro oggetto di causa avvenuto in data 25.11.2009 lungo la Strada Provinciale 169
(Lauropoli – Sibari) nel territorio di Cassano allo Jonio, che ha determinato il decesso del alla guida del trattore agricolo e tamponato da un'autovettura Mercedes Persona_1
E 300D condotta da e di proprietà di , né è scaturito il CP_2 CP_3
procedimento penale a carico di rubricato al n. 3062/2009 R.G.N.R. presso la CP_2
Procura della Repubblica di Castrovillari. Il Tribunale di Castrovillari con sentenza emessa il 10 aprile 2013 n. 204/13 pronunciava condanna nei confronti dell'imputato , CP_2
riconoscendolo colpevole del reato di omicidio colposo. A seguito di appello la Corte di
Appello di Catanzaro con sentenza emessa il 10 giugno 2015 n. 1115/15 ridefiniva l'apporto causale delle parti, quantificando il concorso di colpa nella misura del 75% in capo all' e del 25% al sig. , confermando per il resto tutte le statuizioni CP_2 Per_1
civili e penali del primo giudice. Con sentenza n. 19152/2016 della Quarta Sezione Penale
della Corte di Cassazione, depositata in data 9 maggio 2016, accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla necessità di accertare la rilevanza causale della mancata dotazione del trattore di adeguati sistemi di protezione e disponeva il rinvio al Giudice
civile competente, individuato nella Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione
Civile. A seguito di riassunzione, rubricata al n. 1145/2016 R.G.A.C., veniva disposto un ampio accertamento peritale e la Corte di Appello di Catanzaro emetteva sentenza n.
72/2020, depositata in data 22 gennaio 2020 riconoscendo la piena responsabilità del sig.
nella causazione del sinistro e, con essa, il diritto degli attori al risarcimento CP_2
integrale dei danni iure proprio.
RG 1162/2020 La menzionata sentenza consente di ritenere provato l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato ( lo ha CP_2
commesso.
Ciò premesso, merita accoglimento la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dagli attori per la morte del congiunto (cfr.
certificato di famiglia storico, all. fascicolo attoreo), e nella perdita del rapporto parentale e conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare.
Tale danno può ritenersi provato in via presuntiva e in base all'id quod plerumque accidit,
in ragione dello stretto vincolo di parentela che legava gli attori (madre e fratelli) alla vittima primaria (cfr., tra le altre, Cass. 5452/20, 25541/22), non emergendo dagli atti la ricorrenza di situazioni idonee a compromettere l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. 9231/13).
Ai fini della monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati i criteri trasfusi nelle tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano 2025, elaborate, in coerenza con i principi di diritto enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n.
10579/21, 20292/22) in base al calcolo dei punti.
Dunque, tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del decesso (55 anni)
dell'età della madre, alla stessa data (75 anni) e della non convivenza al Parte_1
momento dell'evento infausto, dell'esistenza di numerosi familiari superstiti (fratelli e sorelle, oltre al genitore), considerate inoltre le circostanze del decesso di questi, dovuto ad omicidio doloso, tali da rendere ragionevolmente più intensa la sofferenza patita dall'istante, consentono l'attribuzione del punteggio di 27 punti previsto dal par. E) delle dette Tabelle, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di € 311.828,40 all'attualità.
RG 1162/2020 Tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del decesso (55 anni) dell'età del
, fratello, alla stessa data (47 anni) e della non convivenza al momento Persona_2
dell'evento infausto, dell'esistenza di numerosi familiari superstiti (fratelli e sorelle, oltre al genitore), considerate inoltre le circostanze del decesso di questi, dovuto ad omicidio doloso, tali da rendere ragionevolmente più intensa la sofferenza patita dall'istante,
consentono l'attribuzione del punteggio di 15,5 punti previsto dal par. E) delle dette
Tabelle, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di € 179.012,60 all'attualità.
Tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del decesso (55 anni) dell'età
della sorella, alla stessa data (57 anni) e della non convivenza al Parte_5
momento dell'evento infausto, dell'esistenza di numerosi familiari superstiti (fratelli e sorelle, oltre al genitore), considerate inoltre le circostanze del decesso di questi, dovuto ad omicidio doloso, tali da rendere ragionevolmente più intensa la sofferenza patita dall'istante, consentono l'attribuzione del punteggio di 15 punti previsto dal par. E) delle dette Tabelle, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di € 173.238,00 all'attualità.
Tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del decesso (55 anni) dell'età
della sorella, alla stessa data (50 anni) e della non convivenza al Parte_6
momento dell'evento infausto, dell'esistenza di numerosi familiari superstiti (fratelli e sorelle, oltre al genitore), considerate inoltre le circostanze del decesso di questi, dovuto ad omicidio doloso, tali da rendere ragionevolmente più intensa la sofferenza patita dall'istante, consentono l'attribuzione del punteggio di 15,5 punti previsto dal par. E) delle dette Tabelle, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di € 179.012,60 all'attualità.
In definitiva, dunque, i convenuti, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento delle somme indicate in parte motiva e specificatamente per ciascun congiunto oltre interessi, che appare equo liquidare al tasso legale, con decorrenza dal 25.11.2009, da
RG 1162/2020 calcolarsi sulla medesima somma devalutata alla stessa data e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass.
Sez. Un. 1712/95.
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dagli odierni attori e per l'effetto condanna
[...]
, in persona del l.r.p.t, nonché e , in solido tra Controparte_1 CP_2 CP_3
loro, al pagamento della somma di € 311.828,40 in favore di ; della Parte_1
somma di € 179.012,60 in favore di della somma di € 173.238,00 in Persona_2
favore di e della somma di € 179.012,60 in favore di Parte_5 Parte_6
oltre interessi come indicati in parte motiva;
[...]
2. condanna , in persona del l.r.p.t, nonché e Controparte_1 CP_2 CP_3
, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti attrici che
[...]
liquida in € 545,00 per esborsi ed € 14.598,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Castrovillari 15 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 1162/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1162 del R.G. 2020 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni da sinistro stradale), promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4
dall'avv. Fabio Salcina e nel cui studio in Corigliano-Rossano – Area Urbana di Corigliano
(CS), alla via Santo Stefano s.n.c., elettivamente domiciliano;
- attori -
contro
(P.I. in persona del l.r.p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Giovanni Zagarese e nel cui studio in Corigliano – Rossano a.u. Rossano
alla Via Nazionale n. 17, elettivamente domicilia;
- società convenuta –
nonché
(C.F.: ) e (C.F.: CP_2 C.F._5 CP_3
), entrambi domiciliati ex lege presso la sede dell' C.F._6 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in Milano, Via Corso Sempione
[...]
n. 39 – CAP 20145,
- convenuti contumaci -
RG 1162/2020 Conclusioni: come da verbale d'udienza del 07.04.2025, qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni attori, nelle qualità spiegate,
convenivano in giudizio i convenuti identificati in epigrafe, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…Accertare e dichiarare che il decesso del sig. costituisce Persona_1
conseguenza diretta e immediata del sinistro stradale verificatosi in data 25 novembre 2009, così come
ricostruito in fatto e in diritto negli atti di causa;
Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del
convenuto sig. nella causazione del sinistro, per come inequivocabilmente emerso dalle CP_2
pronunce giudiziarie irrevocabili e dagli accertamenti tecnici acquisiti;
per l'effetto, condannare i convenuti,
in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di € 660.000,00, ovvero
della diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri
di legge;
In via subordinata, ove non si ritenesse di accogliere integralmente la domanda come sopra
formulata, condannare i convenuti al risarcimento del danno nella misura che sarà equamente determinata
ex artt. 2056 e 1226 c.c., avuto riguardo alla natura del pregiudizio subito e alle peculiarità affettive dedotte
e comprovate;
Condannare altresì i convenuti alla refusione delle spese e competenze di lite, con
attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, Avv. Fabio Salcina, ai sensi dell'art. 93 c.p.c…”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 08.11.2022
Contr si costituiva in giudizio la quale impugnava e contestava le avverse deduzioni e conclusioni - di cui chiedeva l'integrale rigetto con il favore delle spese di lite. RG 1162/2020 Seppur regolarmente evocati in giudizio nessuno si costituiva per e CP_2 CP_3
di cui è stata dichiarata la contumacia con provvedimento del 27.01.2023.
[...]
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale.
All'udienza del 07.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nel presente giudizio nella fase decisoria.
Preliminarmente andrà rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata.
L'art. 2947, comma 3, c.c., prescrive che laddove l'illecito costituisca reato e per esso sia previsto un termine di prescrizione più lungo rispetto a quello ordinario civilistico, tale termine si applica anche all'azione di risarcimento del danno.
In conformità dei principi elaborati dalla Suprema Corte (cfr Cass. Pen. 20912/2021) al caso di specie si applica un termine base di prescrizione pari a quattordici anni (sette raddoppiato),
cui si somma, ex art. 161, comma 2, c.p., l'aumento di un quarto per effetto di eventuali interruzioni, sino a raggiungere il termine massimo di diciassette anni e sei mesi.
Nel caso in esame, la responsabilità penale del sig. è stata irrevocabilmente CP_2
accertata con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 204/2013, confermata dalla Corte
d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 115/2015 e resa definitiva con la sentenza della
Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, n. 19152/2016, depositata il 5 ottobre 2015. In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Catanzaro – Sez. Civile, con sentenza n. 72/2020, ha confermato integralmente il giudizio di responsabilità già formulato in sede penale con statuizione oggi coperta da giudicato.
Contr Documentato ed in atti le richieste risarcitorie inviate all' i interruzione del termine prescrizionale nonché la richiesta di adesione alla convenzione di negoziazione assistita del
21.01.2020.
RG 1162/2020 La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Dal sinistro oggetto di causa avvenuto in data 25.11.2009 lungo la Strada Provinciale 169
(Lauropoli – Sibari) nel territorio di Cassano allo Jonio, che ha determinato il decesso del alla guida del trattore agricolo e tamponato da un'autovettura Mercedes Persona_1
E 300D condotta da e di proprietà di , né è scaturito il CP_2 CP_3
procedimento penale a carico di rubricato al n. 3062/2009 R.G.N.R. presso la CP_2
Procura della Repubblica di Castrovillari. Il Tribunale di Castrovillari con sentenza emessa il 10 aprile 2013 n. 204/13 pronunciava condanna nei confronti dell'imputato , CP_2
riconoscendolo colpevole del reato di omicidio colposo. A seguito di appello la Corte di
Appello di Catanzaro con sentenza emessa il 10 giugno 2015 n. 1115/15 ridefiniva l'apporto causale delle parti, quantificando il concorso di colpa nella misura del 75% in capo all' e del 25% al sig. , confermando per il resto tutte le statuizioni CP_2 Per_1
civili e penali del primo giudice. Con sentenza n. 19152/2016 della Quarta Sezione Penale
della Corte di Cassazione, depositata in data 9 maggio 2016, accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla necessità di accertare la rilevanza causale della mancata dotazione del trattore di adeguati sistemi di protezione e disponeva il rinvio al Giudice
civile competente, individuato nella Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione
Civile. A seguito di riassunzione, rubricata al n. 1145/2016 R.G.A.C., veniva disposto un ampio accertamento peritale e la Corte di Appello di Catanzaro emetteva sentenza n.
72/2020, depositata in data 22 gennaio 2020 riconoscendo la piena responsabilità del sig.
nella causazione del sinistro e, con essa, il diritto degli attori al risarcimento CP_2
integrale dei danni iure proprio.
RG 1162/2020 La menzionata sentenza consente di ritenere provato l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato ( lo ha CP_2
commesso.
Ciò premesso, merita accoglimento la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dagli attori per la morte del congiunto (cfr.
certificato di famiglia storico, all. fascicolo attoreo), e nella perdita del rapporto parentale e conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare.
Tale danno può ritenersi provato in via presuntiva e in base all'id quod plerumque accidit,
in ragione dello stretto vincolo di parentela che legava gli attori (madre e fratelli) alla vittima primaria (cfr., tra le altre, Cass. 5452/20, 25541/22), non emergendo dagli atti la ricorrenza di situazioni idonee a compromettere l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. 9231/13).
Ai fini della monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati i criteri trasfusi nelle tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano 2025, elaborate, in coerenza con i principi di diritto enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n.
10579/21, 20292/22) in base al calcolo dei punti.
Dunque, tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del decesso (55 anni)
dell'età della madre, alla stessa data (75 anni) e della non convivenza al Parte_1
momento dell'evento infausto, dell'esistenza di numerosi familiari superstiti (fratelli e sorelle, oltre al genitore), considerate inoltre le circostanze del decesso di questi, dovuto ad omicidio doloso, tali da rendere ragionevolmente più intensa la sofferenza patita dall'istante, consentono l'attribuzione del punteggio di 27 punti previsto dal par. E) delle dette Tabelle, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di € 311.828,40 all'attualità.
RG 1162/2020 Tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del decesso (55 anni) dell'età del
, fratello, alla stessa data (47 anni) e della non convivenza al momento Persona_2
dell'evento infausto, dell'esistenza di numerosi familiari superstiti (fratelli e sorelle, oltre al genitore), considerate inoltre le circostanze del decesso di questi, dovuto ad omicidio doloso, tali da rendere ragionevolmente più intensa la sofferenza patita dall'istante,
consentono l'attribuzione del punteggio di 15,5 punti previsto dal par. E) delle dette
Tabelle, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di € 179.012,60 all'attualità.
Tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del decesso (55 anni) dell'età
della sorella, alla stessa data (57 anni) e della non convivenza al Parte_5
momento dell'evento infausto, dell'esistenza di numerosi familiari superstiti (fratelli e sorelle, oltre al genitore), considerate inoltre le circostanze del decesso di questi, dovuto ad omicidio doloso, tali da rendere ragionevolmente più intensa la sofferenza patita dall'istante, consentono l'attribuzione del punteggio di 15 punti previsto dal par. E) delle dette Tabelle, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di € 173.238,00 all'attualità.
Tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del decesso (55 anni) dell'età
della sorella, alla stessa data (50 anni) e della non convivenza al Parte_6
momento dell'evento infausto, dell'esistenza di numerosi familiari superstiti (fratelli e sorelle, oltre al genitore), considerate inoltre le circostanze del decesso di questi, dovuto ad omicidio doloso, tali da rendere ragionevolmente più intensa la sofferenza patita dall'istante, consentono l'attribuzione del punteggio di 15,5 punti previsto dal par. E) delle dette Tabelle, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di € 179.012,60 all'attualità.
In definitiva, dunque, i convenuti, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento delle somme indicate in parte motiva e specificatamente per ciascun congiunto oltre interessi, che appare equo liquidare al tasso legale, con decorrenza dal 25.11.2009, da
RG 1162/2020 calcolarsi sulla medesima somma devalutata alla stessa data e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass.
Sez. Un. 1712/95.
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dagli odierni attori e per l'effetto condanna
[...]
, in persona del l.r.p.t, nonché e , in solido tra Controparte_1 CP_2 CP_3
loro, al pagamento della somma di € 311.828,40 in favore di ; della Parte_1
somma di € 179.012,60 in favore di della somma di € 173.238,00 in Persona_2
favore di e della somma di € 179.012,60 in favore di Parte_5 Parte_6
oltre interessi come indicati in parte motiva;
[...]
2. condanna , in persona del l.r.p.t, nonché e Controparte_1 CP_2 CP_3
, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti attrici che
[...]
liquida in € 545,00 per esborsi ed € 14.598,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Castrovillari 15 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 1162/2020