Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/1979, n. 2451
CASS
Sentenza 27 aprile 1979

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Anche nell'arbitrato libero la liquidazione del proprio compenso da parte dell'arbitro - il quale sia stato a cio autorizzato - ha il carattere di una proposta negoziale: conseguentemente, in Mancanza di accettazione, non e fonte di obbligazione per la parte che e tenuta a corrisponderlo. ( Conf 2406/73, mass n 365784; ( Conf 3006/71, mass n 354286).*

Nell'arbitrato libero la lite non viene definita mediante un giudizio, ma viene composta mediante una dichiarazione di volonta sostitutiva di quella delle parti, di cui l'arbitro e mandatario, e pertanto egli non e tenuto a manifestare i motivi della sua Determinazione: tuttavia, la comunicazione alle parti del pensiero che ha guidato quella Determinazione con la redazione di un lodo non e certamente vietata, in quanto, al di la di ogni Obbligo specifico di motivazione, essa e diretta a rendere ragione della diligenza del mandatario nell'esecuzione dell'incarico. ( V 3568/77, mass n 387170; ( V 1479/76, mass n 380216; ( V 1459/75, mass n 375031).*

L'arbitrato irrituale puo condurre alla definizione della lite sia mediante una transazione, sia mediante un negozio di accertamento, nel quale caso le parti affidano a un terzo il compito di definire la lite non gia col mezzo delle concessioni reciproche, bensi attraverso un'operazione logico-giuridica diretta alla rimozione dello stato di incertezza circa l'esistenza, l'estensione e i limiti delle rispettive posizioni, con la volonta di ritenere vincolanti le conclusioni cui il terzo perviene e di adeguare ad esse il proprio comportamento: ne consegue che la necessita di applicare ed interpretare norme giuridiche per pervenire alla Determinazione conclusiva non contrasta col carattere irrituale dell'arbitrato. ( V 2273/75, mass n 376092).*

Nell'arbitrato irrituale non e possibile invocare il rispetto del "principio del contraddittorio", poiche non si e in presenza di un giudizio, in cui debba essere assicurata la necessaria dialettica delle parti ai fini dell'esposizione delle loro ragioni e della stessa possibilita di rilievo di esse da parte del giudice, ma si pone unicamente un problema di conoscibilita, da parte dell'arbitro, delle questioni controverse, affinche la sua Determinazione non risulti viziata nel suo contenuto (errore essenziale di fatto). Cio non esclude, peraltro, che le parti, nella loro autonomia, possano anche nell'arbitrato libero prescrivere l'adozione di talune forme o il rispetto di dati termini "sotto pena di nullita", nel qual caso le prescrizioni e i termini operano come elementi limitativi dei poteri dell'arbitro, con la conseguenza che l'eventuale Determinazione emessa senza l'adempimento delle prescrizioni o l'osservanza dei termini stabiliti deve considerarsi inefficace, e cioe non vincolante per le parti, perche compiuta fuori dei limiti predetti. ( V 3298/74, mass n 371823).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/1979, n. 2451
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2451
    Data del deposito : 27 aprile 1979

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