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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/09/2024, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 670/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile e promossa
DA
, residente in [...]Parte_1
Avv. DIVANO GIUSEPPE per procura in atti -ATTRICE-
C O N T R O
, residente in [...] CP_1
Avv. CORSINI ALBERTO per procura in atti -CONVENUTO-
Sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
Precisate dalle parti all'udienza del 18.4.2024:
1 PER PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previe le pronunce e declaratorie più opportune e meglio viste,
- accertare e dichiarare che il convenuto al dicembre del 2014 CP_1 occupa senza titolo l'immobile di proprietà di sito in Sesta Godano Parte_1
Via Mangia n. 12 , Piano T-1-2 così individuato e descritto al Catasto Fabbricati del Comune di Sesta Godano alla sezione U, Foglio 67 mappale 331 sub. 9
Categoria A/4, consistenza vani 8,5, superficie catastale mq. 210 escluse aree scoperte mq. 199, Rendita € 377,53 ;
- ordinare al convenuto di liberare immediatamente l'unità CP_1
immobiliare suddetta e di farne restituzione e consegna, senza dilazione, libera di persone e vuota di cose, alla parte attrice signora in ogni Parte_1
caso determinando e ponendo a carico del convenuto stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione;
- dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice a titolo di indennità di occupazione la somma mensile di € 630,00, ovvero altro importo da liquidarsi anche equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., per ogni mese di occupazione ed utilizzazione dell'immobile di cui è causa a far data dal dicembre 2014 sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- ponendo a carico del convenuto la rifusione dei compensi e delle spese del presente giudizio, sia per l'assistenza legale che eventuale assistenza tecnica, con incremento di spese generali ed accessori, come per legge. Condannando altresì il convenuto al risarcimento del danno avendo resistito CP_1
in giudizio e proposto eccezioni e domanda riconvenzionale con la consapevolezza della loro infondatezza, e con strumentale abuso del mezzo processuale, come stabilito dall'art. 96 c.p.c. ultimo comma;
danno da
2 liquidarsi anche d'ufficio in misura non inferiore all'importo che sarà riconosciuto all'attrice a titolo di rifusione delle spese”.
PER PARTE CONVENUTA: “Nel merito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, per le causali di cui in narrativa, rigettare tutte le domande così come proposte da attrice perché infondate in fatto e diritto;
in via riconvenzionale: in via principale: accertato e dichiarato il possesso uti dominus ultra ventennale, o comunque ultra quindicinale trattandosi di fondo rustico in comune montano, in capo al convenuto anche ai sensi dell'art. CP_1
1146 c.c. per unione del proprio possesso con quello dei suoi danti causa
e del compendio immobiliare sito in Persona_1 Controparte_2
Comune di Sesta Godano (SP), loc. Mangia, via Unica di Mangia n.12, contraddistinto al NCEU del Comune di Sesta Godano (SP), al foglio 67, particella 331, subalterno 9, il tutto salvo migliori dati catastali, dichiarare
l'intervenuto acquisto in capo al signor della proprietà dei CP_1
predetti beni nella loro interezza per maturata usucapione con ogni consequenziale pronuncia di legge;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, così come articolata, voglia l'Ill.mo
Tribunale accertare e dichiarare che il signor a provveduto ad CP_1
affrontare spese per la cura, conservazione e ristrutturazione dei predetti immobili come sopra descritti che si quantificano in € 45.500,00 o in quella maggior o minor somma che risulterà a seguito dell'espletanda istruttoria e, per l'effetto, condannare parte attrice a rifondere al signor le CP_1
somme utilizzate per le spese di cui sopra così come risulteranno alla stregua del dedotto e del provato o secondo giustizia ed equità, con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
deducendo di essere proprietaria dall'anno 2000, Parte_1 per successione ereditaria di dell'immobile ad uso abitativo sito Persona_2
in Sesta Godano v. Mangia n. 12 (individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Sesta Godano al Foglio 67 mappale 331 sub. 9), ha chiesto la condanna di ll'immediato rilascio del bene stesso, previo accertamento della CP_1 sua occupazione senza titolo da parte di quest'ultimo, oltre che al pagamento dell'indennità di occupazione a far data dal dicembre 2014 compreso per un importo ritenuto congruo di € 630,00 al mese fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
A tal fine la ha dedotto che: Pt_1
-l'immobile oggetto di causa era stato concesso in locazione nel 1990 dagli allora comproprietari e (rispettivamente padre e zia Per_1 Parte_1 dell'attrice), a madre dell'odierno convenuto, la quale vi ha Controparte_2
abitato dapprima unitamente al marito, e ai tre figli ( , Persona_3 CP_1
e ), e successivamente, dopo il decesso del marito e dai primi Per_4 Per_5
anni 2000, solo con il figlio;
Per_5
-nel 2014 la aveva comunicato all'odierna attrice, divenutane CP_2
proprietario, il recesso dal contratto di locazione, impegnandosi a riconsegnare le chiavi dell'immobile entro breve termine;
tuttavia non ha mai riconsegnato le chiavi dell'immobile, dal quale CP_3
si era allontanata e che è stato nel frattempo occupato senza titolo dal figlio
, odierno convenuto;
CP_1
-l'odierna attrice, con raccomandata a.r. del 7.7.2015 e con raccomandata di intimazione e diffida del 7.1.2020, ha intimato a l'immediata CP_1 riconsegna dell'immobile oggetto di causa, senza ottenere alcuna risposta;
4 - nel contempo il ha instaurato procedimento di mediazione al fine di CP_1 veder riconosciuto il proprio acquisto della proprietà dell'immobile per sopravvenuta usucapione ordinaria conclusosi negativamente.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_1
attoree e proponendo in via riconvenzionale domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa.
A tal fine il convenuto ha dedotto che:
- il contratto prodotto in giudizio non è riferibile all'immobile oggetto di causa, non contenendo alcun riferimento ad esso, mai concesso in locazione alla madre del convenuto o ai membri della sua famiglia, e riguardando viceversa un fondo rustico, sito nella medesima località (Mangia) al n 13 di v. Unica, alcuni appezzamenti di terreno, catastalmente individuati, e alcuni fabbricati rurali, anch'essi catastalmente individuati (tra i quali il fondo rustico o piccola cantina sottostante l'appartamento oggetto di causa);
- l'immobile oggetto di causa, a far data dal 29.12.1971, è sempre stato abitato dalla famiglia dallo stesso convenuto, dalla nascita, che ha continuato CP_1
ad abitarvi anche dopo il trasferimento della madre;
- la scrittura privata contenente il recesso dal contratto di locazione, è stata redatta mediante uso di pc non nella disponibilità della e la CP_2 sottoscrizione non è riconducibile a quest'ultima;
- lo stesso convenuto, in completa autonomia e senza alcuna opposizione da parte della formale proprietaria, mai recatasi sui luoghi, ha posto in essere numerosi lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa, in origine in stato di completa fatiscenza e privo dei minimi requisiti di legge relativi agli impianti, rifacendo pavimenti, intonaci, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, la cucina, installando una nuova caldaia, una finestra in pvc, affrontando spese per € 45.500,00.
5 All'esito dell'istruttoria, consistente in particolare nell'espletamento della CTU
e delle prove orali, la causa giunge ora in decisione.
Oggetto di causa è inconfutabilmente l'unità immobiliare contraddistinta catastalmente al sub. 9 mapp 331 fg. 67 del NCEU del Comune di Sesta
Godano, sita al n. 12 della via Unica/Mangia, che ha chiesto in Parte_1
restituzione in quanto indebitamente occupata da e che CP_4 quest'ultimo assume di aver acquistato per intervenuta usucapione.
è proprietaria dell'immobile per successione ereditaria del padre Parte_1 deceduto nell'anno 2000: tale circostanza deve ritenersi Persona_2
incontestata in quanto mai stata messa in discussione dal convenuto, che anzi ha in più occasioni rimarcato l'inerzia dei proprietari danti causa dell'attrice, ponendo in essere difese incompatibili con una contestazione dell'appartenenza dell'immobile all'attrice.
E' stato incontestabilmente acclarato che la porzione immobiliare di cui si discute, che è ricompresa in un più ampio compendio immobiliare di proprietà attualmente dell'attrice, non è mai stata oggetto del contratto di affitto di fondo rustico, stipulato il 26.1.1990, registrato nell'aprile 1994 e con termine di scadenza pattuito al 31 dicembre 1994, intercorso tra i danti causa della Pt_1
e la madre del convenuto, Controparte_2
Parte attrice, infatti, dopo aver individuato quale titolo legittimante l'occupazione dell'immobile da parte della famiglia del convenuto il contratto di affitto di fondo rustico del 1990, in corso di giudizio ha dedotto la sussistenza di i contratti di locazione intercorsi tra i propri danti causa e il padre del convenuto aventi ad oggetto il bene in questione, precedenti a CP_5
1990, non più reperiti, ma la cui esistenza sarebbe comprovata da ricevute di pagamenti di canoni locativi e bonifici della favore dell'attrice nonché CP_2 dalla lettera di disdetta firmata da quest'ultima e comunque venuti meno con la
6 dichiarazione di recesso contrattuale della madre del convenuto CP_2
[...]
E' pacifico che la famiglia del convenuto ha occupato ed abitato l'immobile oggetto di causa a far data dal 1970 (trattasi di circostanza riconosciuta dalla stessa parte attrice).
Il infatti ha proposto domanda di usucapione della proprietà CP_1 dell'immobile sostenendo che tale occupazione sarebbe iniziata e proseguita nel corso dei successivi decenni senza titolo e la sussistenza o meno di un titolo legittimante l'occupazione fin dal suo inizio è ciò di cui si discute in giudizio.
Infine, va fin da ora precisato che nessun rilievo probatorio può essere attribuito alla dichiarazione di recesso contrattuale attribuita a non Controparte_2 datata, né inequivocabilmente riferibile all'immobile oggetto di causa e la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal convenuto, senza che controparte abbia ritualmente avanzato istanza di verificazione.
Le stesse circostanze di fatto in cui la vrebbe sottoscritto la scrittura CP_2 privata, redatta personalmente dal marito dell'attrice, (come da Testimone_1
Tes questi riferito in sede testimoniale), sono dubbie (il teste ha infatti dichiarato che quest'ultima avrebbe apposto la propria firma alla presenza anche della geom. che viceversa ha escluso tale circostanza) CP_6
Tanto premesso di osserva che in materia di usucapione è necessario acquisire una prova particolarmente rigorosa, anche tenendo conto del riconoscimento a livello costituzionale del diritto di proprietà, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite dai testi, nonché sulla concludenza e sufficienza delle stesse a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà esclusiva.
7 L'onere della prova di un dominio esclusivo sulla res, esercitato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente compatibile con il possesso altrui, grava su colui che invochi l'avvenuta usucapione, secondo i più basilari principi in materia di prove e secondo le regole della
“preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” proprie del possesso civile (cfr. da ultimo sul punto Cass. sez. II sent. n. 3487 del
6.2.2019); ed al riguardo non è sufficiente fornire la prova del mero non uso da parte del proprietario, stante l'imprescrittibilità del diritto di proprietà (cfr. Cass. sez. II n. 2261 del 2.3.1998).
Nel caso di specie, al di là della confusa esposizione attorea delle vicende intercorse tra la propria famiglia e quella del convenuto, sono in atti plurimi elementi probatori che, globalmente considerati, fanno fondatamente presumere l'esistenza di un rapporto contrattuale posto a base dell'occupazione dell'immobile da parte della famiglia del CP_1
Innanzitutto deve precisarsi che i contratti di locazione cui fa riferimento parte attrice, essendo risalenti nel tempo, non necessitavano di forma scritta ad substantiam e pertanto la loro esistenza può essere comprovata con ogni mezzo di prova, anche presuntivo.
Secondariamente, devono tenersi in debito conto gli stretti rapporti tra i danti causa della e i genitori del che hanno sempre lavorato i campi Pt_1 CP_1
dei primi, tanto da aver formalizzato tale tipologia di rapporto con il contratto di affitto di fondi rustici datato 26.1.1990 intestato a che aveva Controparte_2
la qualifica di coltivatrice diretta (contratto che ha interessato anche un immobile abitativo situato a pochi metri da quello oggetto di causa e facente parte del medesimo compendio immobiliare).
E' pertanto del tutto inverosimile che i on fossero a conoscenza del fatto Pt_1 che la famiglia iveva nell'immobile e non ne avessero in qualche modo CP_1
8 concesso, ovvero autorizzato, la disponibilità dello stesso (risulta peraltro documentalmente che alla data di stipula del contratto 26.01.1990 l'intero nucleo familiare di compreso il figlio , all'epoca Persona_3 CP_1
diciannovenne, risiedeva già in v. Mangia/unica n.12 - cfr. stato di famiglia storico di . Persona_3
E' viceversa altamente probabile che tale occupazione trovasse ragione giustificatrice in altro, diverso e pregresso rapporto contrattuale, da tempo in atto: diversamente, all'epoca ed all'atto della stipula del contratto di affitto di fondi rustici i avrebbero dato veste giuridica formale all'occupazione (es. Pt_1
mediante stipula di contratto di locazione o di comodato), ovvero richiesto il rilascio dell'immobile, stante anche l'approssimarsi della scadenza di un termine ventennale che, in assenza di titolo contrattuale, avrebbe posto i ella condizione di divenirne proprietari per usucapione. CP_1
Inoltre, come già rilevato, da sempre il padre del convenuto, , e il di lui Per_3
padre erano mezzadri già dei danti causa dei signori (cfr. teste Pt_1 Pt_2
. Tes_2
In tale contesto fattuale possono valutarsi e valorizzarsi i seguenti elementi:
l'esistenza di uno o più contratti di locazione dell'immobile oggetto di causa, succedutisi dal 1970, è circostanza riferita sia dalla teste Tes_3
sorella del convenuto, sia della teste geometra di fiducia
[...] CP_6
della famiglia CP_1
il teste indicato da parte convenuta ed amico del padre di questi, Tes_4
ha riferito che padre e figlio ( detto e ) si Per_3 CP_5 CP_1
lamentavano della latitanza dei proprietari nel provvedere alla manutenzione della casa (“Era una casa molto antica e vetusta, che lui cercava di tenere su in tutti i modi, si lamentava anche per nessuno interveniva, cioè i padroni della casa non intervenivano”): la circostanza
9 è decisamente rilevante, in quanto se il padre del convenuto avesse occupato senza titolo alcuno l'immobile, non avrebbe potuto o avuto modo di lamentarsi di inadempimenti di obblighi gravanti su proprietario, quale quello di provvedere alla manutenzione straordinaria della casa.
Lo stesso teste peraltro ha affermato che il padre del convenuto cercava di tenere puliti dai rovi i terreni dei e sembrava vivesse lì come Pt_1 corrispettivo (così confermando l'esistenza di specifici rapporti contrattuali tra i Cerchi e i ancorchè non completamente ovvero Pt_1 diversamente formalizzati, ricomprendenti anche l'uso dell'immobile oggetto di causa).
Le ricevute di pagamento dei canoni di locazione rilasciate dal padre della a padre del convenuto, nel corso degli anni Pt_1 CP_5
(dal 1987 al 1994), pur non sottoscritte da quest'ultimo e non contenenti preciso riferimento all'immobile oggetto di causa, sono indicative di un rapporto contrattuale di locazione.
Tali ricevute, di cui non è contestata la datazione, non sono certamente riferibili al contratto di affitto di fondi rustici del 1990, sia perché in parte antecedenti, sia perché gli importi pagati sono difformi dal corrispettivo in esso convenuto.
Né il convenuto ha allegato a quale titolo il avrebbe dovuto Pt_1 predisporre, all'epoca, tali ricevute di pagamento a nome di CP_5
n assenza di altri e diversi rapporti contrattuali tra le parti.
[...]
I due bonifici risultanti dall'estratto conto di l'uno a nome Parte_1
con la causale affitto anno 2005, l'altro a nome Controparte_7
e , entrambi per l'importo di € 446,48 e Controparte_2 Testimone_5
rispettivamente datati 15.1.2005 e 28.12.2007 comprovano ulteriormente l'esistenza di un rapporto contrattuale protrattosi nel
10 tempo, diverso da quello che trova titolo nel contratto di affitto di fondi rustici (di cui non è data sapere la data di effettiva cessazione) e che ha interessato anche il figlio (pacificamente con la madre sino Per_5 alla morte di quest'ultima).
Anche in relazione a detti bonifici il convenuto non ha saputo fornire alcuna diversa spiegazione, volta a supportare la propria tesi e a comprovare la sussistenza di un'occupazione dell'immobile da parte dei suoi genitori fin dall'inizio senza alcun titolo.
Deve dunque concludersi che l'occupazione dell'immobile oggetto di causa sia stata fin dall'inizio inserita in un articolato rapporto contrattuale tra le parti, solo parzialmente e per determinati periodi formalizzato con accordi scritti: rapporto che aveva come cardine indiscusso da un lato la possibilità della famiglia di avere un'abitazione (fosse stata o meno disposta verbalmente dai CP_1 proprietari della casa) e dall'altro l'obbligo del - e in seguito anche dalla CP_1 uale coltivatrice diretta in virtù del contratto di affitto di fondi rustici – CP_2
di provvedere alla coltivazione dei terreni ed alla manutenzione delle aree esterne circostanti all'immobile.
Conseguentemente, deve ritenersi che i genitori del siano stati meri CP_1 detentori dell'immobile.
Il convenuto è certamente inconfutabile possessore dell'immobile a far data dal
2014, avendo posto in essere un atto di interversione da mero detentore a possessore che ha escluso dalla disponibilità dell'immobile addirittura la madre
(la quale ha potuto far rientro a casa per recuperare i propri effetti personali solo con l'intervento dei Carabinieri avendo il convenuto cambiato la serratura del portone di ingresso – circostanza riferita dalla teste e mai Testimone_6
contestata dal fratello).
11 Tuttavia il on può giovarsi del principio di cui all'art. 1146 c.c. per unire CP_1
il proprio possesso alla detenzione pregressa dei propri genitori.
La domanda riconvenzionale di usucapione va pertanto rigettata.
Va conseguentemente dichiarato che il convenuto è occupante senza titolo dell'immobile a far data dal 16.12.2015, giorno del decesso della madre.
Da un lato infatti il on ha espresso la volontà quale convivente ovvero CP_1 erede di quest'ultima, di subentrare nel rapporto contrattuale con l'attrice
(rapporto anzi da sempre fermamente negato dal e dall'altro non può CP_1
attribuirsi, come già rilevato, alcuna valenza quale recesso contrattuale alla scrittura privata in atti sottoscritta dalla in assenza di istanza di CP_2
verificazione.
Il deve essere quindi condannato al rilascio dell'immobile oggetto di CP_1
causa entro un termine che si ritiene congruo indicare in mesi sei dalla pubblicazione della presente sentenza, disponendo il pagamento della somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento successivo alla scadenza di tale termine ex art. 614 bis comma 1 e 3 c.p.c., come richiesto da parte attrice.
Quanto alle ulteriori domande proposte dalle parti, si impone la rimessione della causa in istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 670/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile, così provvede:
ACCERTA l'illegittimità dell'occupazione dell'immobile di proprietà di Pt_1
sito in Sesta Godano Via Mangia n. 12 , Piano T-1-2 così individuato e
[...]
12 descritto al Catasto Fabbricati del Comune di Sesta Godano alla sezione U,
Foglio 67 mappale 331 sub. 9 Categoria A/4, consistenza vani 8,5, superficie catastale mq. 210 escluse aree scoperte mq. 199, Rendita € 377,53
CONDANNA all'immediato rilascio alla sua proprietaria CP_1
del predetto immobile entro il termine di mesi sei dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza.
CONDANNA il convenuto al pagamento della somma di € 20,00 per ogni giorni di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, successivo alla scadenza del termine sopraindicato.
DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Spese al definitivo
Così deciso alla Spezia il 5 settembre 2024
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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