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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 12/03/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. GIACALONE SUSANNA nell'interesse di e dall'avv. DI VINCENZO GIOVANNI Parte_1
BATTISTA nell'interesse di ritenuta la causa matura per la decisione, ha CP_1 pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2033/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIACALONE SUSANNA
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente CP_1 in Trapani, con l'avv. DI VINCENZO GIOVANNI BATTISTA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.10.2024, ha esposto di avere subito Parte_1 in data 29.9.2018 un infortunio sul lavoro e che in conseguenza di esso era conseguita una invalidità permanente, valutabile almeno nella misura del 28%. Ha lamentato che l'istituto assicuratore non aveva accolto la sua richiesta, negando la liquidazione dell'indennizzo di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000; ha dunque avanzato domanda di condanna dell'istituto resistente conseguente a tali premesse. L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, ha contestato in fatto ed in CP_2 diritto la domanda di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, la causa è stata decisa all'udienza odierna celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata.
Non contestata tra le parti la effettiva verificazione di un infortunio sul lavoro, la controversia attiene alla individuazione della sussistenza e gravità delle menomazioni di carattere permanente derivate da tale infortunio, e conseguentemente, del grado percentuale di danno biologico assegnabile alle stesse.
Ciò posto, il ctu ha rappresentato che il ricorrente “a seguito dell'infortunio, da egli subito, il
29.09.2018, ha riportato:
[...]
Parte_2
” e ha esposto “che l'intervento di confezionamento di protesi al ginocchio sinistro
[...]
è conseguente a patologia degenerativa artrosica che nulla a che vedere con la contusione. per caduta a terra, di detto ginocchio che il ricorrente ha subìto il 29.09.2018”.
Il CTU, quindi, ha concluso che “la patologia degenerativa artrosica e il conseguente intervento di protesi del ginocchio sinistro non è ravvisabile alcun nesso causale con l'infortunio che Parte_1 ha subìto nella data già riferita”, precisando che di anni 58, “NON HA
[...] Parte_1
RIPORTATO, un danno biologico permanente, ma solo un danno biologico temporaneo, nelle diverse percentuali, che sono state già valutate dall' ”- CP_1
Appare così sostanzialmente confermata, quanto a effetti giuridici, la valutazione che ha condotto al rigetto della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti).
Deve pertanto concludersi che l'istante non possiede i requisiti di legge previsti per il riconoscimento del diritto a un indennizzo in suo favore.
Il ricorso va dunque respinto.
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è assoggettato al pagamento delle spese CP_ del giudizio in favore dell Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell' le spese di CP_2 consulenza tecnica, già liquidate.
Così deciso in Marsala, il 12/03/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.