Articolo 12 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 11Articolo 13
Versione
3 aprile 1975
Art. 12. (Cessazione del rapporto)

La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nel precedente articolo 11, puo' avvenire:
a) per dimissioni volontarie accettate;
b) per decadenza dall'impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli;
c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli;
d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di eta'.
Sono estese ai dipendenti degli enti pubblici le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato in materia di destituzione di diritto, nonche' di sospensione cautelare, facoltativa ed obbligatoria dall'impiego.
Entrata in vigore il 3 aprile 1975
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