Articolo 1 della Legge 13 ottobre 1965, n. 1186
Articolo 2
Versione
21 novembre 1965
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.406.250.000 per ciascuno degli anni 1963 e 1961 per la partecipazione dell'Italia al Programma ampliato di assistenza tecnica ed al Fondo speciale delle Nazioni Unite.
Entrata in vigore il 21 novembre 1965