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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 646/2025 promosso da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. FRANZONI MONICA LUISA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 3
figl l'assegno mensile di euro 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), somma Per_1 Per_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT” oltre a ripartire al 50% le spese straordinarie.
La predetta sentenza di divorzio nulla disponeva in merito all'assegno di divorzio.
2. - Con ricorso del 19/02/2025 le parti hanno dato atto che ad oggi tutti e tre i figli hanno raggiunto la maggiore età e i fratelli e sono occupati, mentre Persona_3 Persona_4
è privo di occupazione. Le parti hanno inoltre esposto che, a seguito delle Persona_5
vicende di carattere personale ed economico vissute, si trova priva di Parte_1
qualsiasi occupazione e ogni tentativo di ricerca di occupazione ha avuto esito negativo.
Tale oggettiva situazione ha indotto gli esponenti a concordare il riconoscimento di un assegno di divorzio in favore di a carico di dell'importo di € 300,00 (euro Parte_1 Parte_2
trecentomensili/00) mensili, a decorrere dalla data di deposito della presente domanda.
I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“in modifica della sentenza del Tribunale di Modena n. 1301/2018 pubblicata l'11/07/2018 RG
n.4653/2012 di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata a [...] il [...], residente in [...] e
[...] Pt_2
nato a [...] nel Frignano (MO) l' 11/11/1956, residente in [...],
[...]
prevedere la corresponsione da parte di in favore di di un Parte_2 Parte_1
pagina 2 di 3 assegno mensile ex art. 5 co.6 Legge n.898/1970 di € 300,00 (eurotrecento/00) a far tempo dalla data di deposito del presente ricorso congiunto”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 1301/2018 del Tribunale di Modena
pubblicata l'11/07/2018 mel procedimento RG n.4653/2012:
I. dispone che versi a , con decorrenza dal Parte_2 Parte_1
deposito del ricorso congiunto di modifica delle condizioni di divorzio, entro il primo giorno di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di € 300,00 (eurotrecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
II. conferma nel resto per quanto di ragione;
III. spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 19/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Riccardo Di Pasquale
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