Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7461/2023 RG avente ad
OGGETTO: Ripetizione di indebito vertente
TRA rapp. e dif. dall'Avv. MENICHINI ALFONSO;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. ALESSANDRO FUNARI;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/12/2023, il ricorrente soggetto titolare di indennità di accompagnamento e dello status di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3 deduceva di aver ricevuto comunicazione del 5/12/2022, avente ad oggetto la richiesta di restituzione della complessiva somma di € 18.184,02 per ratei di indennità di accompagnamento corrisposti da dicembre 2020 al settembre 2022.
Rilevava che, a seguito di comunicazione del 20/12/2022, veniva sottoposto in data 15/2/2023 a visita di revisione medico legale, all'esito della quale riceveva la comunicazione di revoca dello status di cui all'art. 3 comma 3, revoca avverso la quale in data 02.8.2023 proponeva ricorso al
Comitato Provinciale. CP_ Ciò premesso, il ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei della prestazione assistenziale in godimento dal mese successivo alla sospensione (settembre 2022) fino alla data di revisione (febbraio 2023), oltre spese, diritti ed onorari di causa. CP_ Si costituiva in giudizio l' che insisteva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi professionali. A sostegno delle proprie difese, l' deduceva che l' indebito oggetto di causa era derivato CP_2 dalla revoca della prestazione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento, come da provvedimento di riliquidazione del 23/08/2022 per cambio fascia (da totale, con diritto all'indennità di accompagnamento, a parziale) e successiva revoca delle prestazioni per la sussistenza di redditi di importo superiore ai limiti previsti dalla legge. Rilevava l' che con primo verbale provvisorio del 14.01.2021 il ricorrente veniva CP_2 dichiarato invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza
17.11.2020, ma che con verbale definitivo del 25.06.2021 lo stesso veniva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9
DL 509/88) in percentuale pari al 75%.
Deduceva l'Istituto che ai sensi della Legge n. 80 del 9 marzo 2006, del messaggio n. CP_1
8151/2007 e della circolare 53/2008, l'accertamento sanitario temporaneo è valido fino a CP_1 quando non viene completato l'accertamento definitivo da parte della Commissione del CML, con onere in capo al percipiente di restituzione di quanto ottenuto nelle more.
Evidenziava che il ricorrente era stato adeguatamente notiziato della provvisorietà del primo verbale, con inoltro del verbale definitivo, notificato per compiuta giacenza in data 18.01.2022. Rilevava ulteriormente che il ricorrente, per gli anni gravati dall'obbligazione restitutoria, aveva percepito redditi da terreni e fabbricati e da lavoro dipendente che avevano comportato il superamento dei limiti previsti per l'ottenimento della prestazione economica. All'udienza del 22-1-25, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta della stessa ex art. 127 ter c.p.c. La domanda del ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Con verbale provvisorio del 14/01/2021, al ricorrente veniva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento ed alla pensione di inabilità, con decorrenza dal 17/11/2020.
Il verbale definitivo del 25/6/2021, tuttavia, non riconosceva tale beneficio, con decorrenza dal
17/11/2020. In data 5-12-2022, al ricorrente veniva chiesta la restituzione dell'importo di euro € 18.184,02 per ratei di indennità di accompagnamento corrisposti da dicembre 2020 al settembre 2022.
Sul punto, valga rammentare che la Corte di Cassazione, sez.VI L., con ordinanza 24180/22, ha ribadito che in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del
2021; nr. 13223 del 2020; nn. 10642 e 15719 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, concludendo che l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Corte di Cassazione, sez.VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180). CP_ Orbene, si evidenzia che l' ha chiesto la restituzione di somme corrisposte nel periodo antecedente alla data di comunicazione del verbale definitivo del 25/6/21, in forza del quale non era stata riconosciuta la prestazione assistenziale in favore del ricorrente, data che la stessa parte convenuta individua nel 18.1.2022; è evidente che in parte qua l'azione di indebito esercitata CP_ dall' sia illegittima, atteso che l'erogazione non dovuta non era certamente addebitabile al ricorrente che, per tale periodo (dal 01/12/2020 al 18/1/2022), riteneva legittimamente di avere diritto alla prestazione assistenziale.
Quanto al periodo successivo alla data di assunta comunicazione del predetto verbale al ricorrente, dunque dal 18/1/22, occorre verificare la regolarità della notifica di tale provvedimento alla parte. CP_ Ebbene, la documentazione depositata dall' consistente nella cartolina di raccomandata postale con numero identificativo coincidente con quello apposto sulla comunicazione di verbale definitivo, documentazione peraltro non specificamente contestata da parte ricorrente che in sede di note si è limitata tautologicamente ad affermare che il verbale giammai le sarebbe stato comunicato stante l'avvenuta giacenza, ad avviso del Giudice può ritenersi dimostrativa del perfezionamento della notifica al ricorrente del verbale definitivo in data 18.1.2022, appunto per compiuta giacenza. Posto che l'indirizzo a cui tale raccomandata veniva inviata corrisponde a quello del ricorrente, non essendovi alcuna contestazione al riguardo ed inoltre coincidendo con quello al quale venivano notificate altre comunicazioni sia in epoca anteriore che successiva al gennaio 2022 e da ultimo indicato in ricorso, si osserva che, come chiarito dalla Cassazione, la notifica a mezzo posta è disciplinata esclusivamente dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (DM 1/10/2008) e non da quelle della Legge n. 890/1982 riguardante gli atti giudiziari (Cass.
22086/2020, Cass. 10245/2017, Cass. 2047/2016, Cass. 3254/2016), per cui deve ritenersi che non occorre ricorrere, al fine di perfezionare la compiuta giacenza, alla raccomandata per atti giudiziari ex L. 890/82. CP_ Ne deriva che a partire dal 18.1.2022, l' poteva legittimamente ripetere le somme indebitamente corrisposte.
Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, dichiarando non dovute le somme richieste a titolo di indebito per il periodo sino al 18.1.2022 e per l'effetto dichiarando in parte qua l'insussistenza della pretesa restitutoria di cui alla comunicazione del 5-12-2022; lo stesso va nel resto rigettato alla luce delle considerazioni che precedono. La soccombenza reciproca induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso accerta l'illegittimità del provvedimento di indebito CP_ comunicato dall' al ricorrente in data 5/12/2022 limitatamente alle somme pretese a titolo di indebito per il periodo da dicembre 2020 al 18/1/2022; rigetta nel resto;
compensa le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 22/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Fucci