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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa LL PO Presidente dr. Barbara Fatale Consigliere dr. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente sentenza
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 777 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. Parte_1
RC MO
appellante
E
con l'avv. MESITI DOMENICO Controparte_1
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 179/2023, pubblicata in data 28/02/2023; computabilità dell'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo -
ERAS - nella retribuzione per ferie godute.
FATTO.
1. La adiva il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, al fine CP_1 di ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione dovuta per i giorni di ferie in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze stipendiali dovute dal mese di agosto 2014 al mese di settembre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1 A sostegno della domanda esponeva:
- di lavorare alle dipendenze della dal 1.08.1990 con la qualifica di Controparte_2
Capostazione presso il centro di Catanzaro;
- che, a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda resistente e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, era stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo;
- che, in particolare, in data 20.02.2007, erano state approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
- che, per i suddetti titoli, al ricorrente era stata corrisposta una somma complessiva pari ad € 12,06 giornaliere fino al 28.2.2019 (€ 7,51 per ERAS A ed € 4,55 per ERAS B) ma solo per le giornate di effettiva presenza;
- che, invece, le indicate voci retributive non erano mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite godute, periodi durante i quali aveva ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri.
2. Nella resistenza di il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso Controparte_2 sulla scorta delle osservazioni che seguono:
<<la domanda è fondata per quanto di ragione. < i>
Va premesso che le questioni di diritto oggetto della presente controversia sono state già affrontate da questo Tribunale - Sezione Lavoro, con sentenze n. 293 e n. 380 del 2022 le cui motivazioni vengono pienamente condivise da questo giudice.
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno brevemente i fatti rilevanti della causa
e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento ai detti precedenti conformi.
Va premesso che il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109 c.c., comma 2, c.c. e dall'art. 10, comma 1, D.lgs. n. 8 aprile 2003,
n. 66, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1 della Direttiva 2003/88/CE quanto al diritto comunitario.
La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono
2 essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155).
Facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione Europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2020, n. 22401).
Ciò posto, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro.
Le stesse, inoltre, risultano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate, o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse.
Dagli atti di causa, in particolare, emerge che la quota A è composta dalla sommatoria delle seguenti voci retributive di secondo livello, per quel che concerne il personale del movimento ferrovia e, segnatamente, per la qualifica rivestita dal ricorrente di capotreno: indennità sost. trasferta giornaliera, indennità perc. semaf., nuova ind. di presenza a ore;
indennità competenza giornaliera.
La quota B, invece, era costituita, in un primo momento, dalla media ponderata, per settore e profilo professionale, delle diarie e delle trasferte, depurate del 20% e percepite dal personale in
3 servizio alla data del 31.12.2005 (cfr. tabelle del 20.02.2017, allegate all'ipotesi di accordo del
13.02.2017); mentre, con accordo del 17.10.2011 (doc. n. 7 del fascicolo di parte resistente), si è stabilita una modifica sia del valore, sia delle modalità di corresponsione della quota “B” dell' prevedendosi, in particolare, la decurtazione, secondo il meccanismo indicato Pt_2 nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie e trasferte.
In ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta, di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale.
Con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe in astratto ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto.
Il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del tfr. etc. (Tribunale Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n.
2185).
Nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e comunque la non occasionalità della corresponsione della stessa.
Deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell' Pt_2
Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, le relative differenze retributive.
4 In ordine al quantum debeatur, parte datoriale contesta i conteggi effettuati da parte ricorrente, assumendo, in primo luogo, che i giorni di congedo fruiti dal ricorrente sono stati n. 192 e non n.
198, per come invece esposto in ricorso.
La deduzione è infondata.
Il numero di giorni di congedo fruiti dal ricorrente, infatti, è stato calcolato sulla scorta dei dati contenuti nelle buste paga allegate in atti.
Ora, proprio i prospetti paga, provenienti dal datore e da questo non contestati quanto a veridicità
e correttezza, sono da ritenersi idonei a rivestire giuridica rilevanza per il calcolo del numero delle giornate e delle ore effettivamente lavorate dalla parte ricorrente, mentre alcun rilievo possono avere i riepiloghi mensili ed annuali operati dall'Azienda sui giorni di ferie fruiti dal lavoratore
(cfr. doc. da n. 12 a n. 18 del fascicolo di parte resistente), trattandosi di documenti le cui risultanze sono in contrasto con quanto dalla stessa Società datrice di lavoro riportato nei cedolini trasmessi al dipendente.
Deve pertanto ritenersi accertato che, nel periodo agosto 2014 – settembre 2020, il ricorrente abbia fruito di un numero complessivo di n. 198 giorni di congedo.
Si ritiene debba essere accolta, invece, l'eccezione di parte resistente – non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente – circa la decurtazione, dall'importo da riconoscere a titolo di per le mensilità da gennaio a maggio 2016 delle somme maturate a titolo di diarie e Pt_3 trasferte accumulate nei rispettivi mesi per come previsto dal meccanismo introdotto dall'accordo del 2011.
Deve pertanto riconoscersi in favore del lavoratore la somma complessiva di € 2.290,25, risultante dall'importo di € 2.387,88 (così come quantificato in ricorso) detratta la somma a titolo di “ERAS
B” per i mesi da gennaio a maggio 2016 (pari ad € 97,63), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive.
Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere accolta nei termini appena indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.>>
4. Avverso la suindicata pronuncia, ha interposto appello affidandolo a Controparte_2 otto distinti motivi di doglianza.
5 Nel primo motivo ha dedotto “l'omessa pronuncia del giudice in ordine alla mancata contestazione ex adverso della validità degli accordi contrattuali stipulati da FDC s.r.l.”
In particolare, l'appellante ha ribadito l'eccezione di inammissibilità del ricorso per l'omessa previa impugnazione della normativa contrattuale disciplinante il rapporto, che il Primo Giudice avrebbe totalmente trascurato.
Nel secondo motivo ha lamentato l'omessa motivazione in ordine al c.d. “requisito teleologico”, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/CE.
Nel dettaglio, secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice del Lavoro avrebbe dovuto puntualmente chiarire – e non lo avrebbe fatto – se e in che misura la retribuzione feriale stabilita dalle parti sociali, non comprensiva dell'ERAS, rappresentasse un ostacolo alla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori interessati (nel caso di specie - a detta dell'appellante - non avrebbe potuto dirsi seriamente sussistente un effettivo ostacolo alla fruizione delle ferie derivante dalla mancata ricomprensione dell'ERAS nella retribuzione feriale, considerato:
a) il peso risicato, di poco superiore al 10% della retribuzione mensile, dell'elemento retributivo in questione rispetto alla busta paga del lavoratore;
b) la circostanza che l'emolumento de quo non fosse applicabile a tutto il personale dipendente da
FdC S.r.l., ma solo a quello in servizio alla data del 31.12.2005, stante la significativa riduzione della retribuzione accessoria disposta dalla società ferroviaria di concerto con i sindacati, al fine di far fronte alla gravissima crisi economica e finanziaria dei primi anni 2000;
c) la circostanza che il dipendente avesse sempre usufruito di tutte le ferie maturate in suo favore e non avesse ritenuto, perciò, il mancato riconoscimento dell'ERAS nella retribuzione corrispostagli rilevante ai fini delle scelte intraprese.
Nel terzo motivo di diritto ha contestato “l'omessa motivazione in Controparte_2 ordine alla natura dell' quale elemento retributivo collegato alla mera effettiva presenza in Pt_2 servizio - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/ce - nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c.”
Sulla questione ha rilevato che l' fosse stato concepito dalle parti sociali come un elemento Pt_2 retributivo inscindibilmente connesso all'effettiva presenza in servizio: di conseguenza tale retribuzione accessoria avrebbe dovuto essere considerata ontologicamente incompatibile con il
6 concetto di “retribuzione feriale” di cui all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE, giacché durante le ferie, per definizione, il lavoratore non presta la sua opera.
Nel quarto motivo ha lamentato “l'omessa considerazione della natura dell'ERAS A come sostitutiva della c.d. “indennità di presenza”, non riconnessa come tale alle mansioni svolte o allo status del lavoratore - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/ce”.
Il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che la quota A dell'ERAS fosse sostitutiva dell'indennità di presenza <o di altre indennità tutte erogabili a prescindere dalla natura delle mansioni svolte e indipendentemente dallo status del lavoratore, per il solo fatto della presenza in servizio. In altre parole, l' nella sua componente A, non è affatto necessariamente ricollegata Pt_2 alle “mansioni” svolte dal lavoratore, né è correlata quanto alla sua genesi allo status personale e professionale dello stesso (incidendo esso solo sulla quantificazione), andando a sostituire le indennità in precedenza godute in base a specifici accordi aziendali. In particolare, per come emerge dalle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del 13.2.2007 (all. 5 al fascicolo di primo grado), per i lavoratori come il signor , inquadrati come Capo Stazione par. 183, il solo CP_1 trattamento retributivo di secondo li-vello precedentemente corrisposto era la c.d. nuova indennità di presenza per € 7,51 e tale importo diventa l'emolumento sostitutivo quota A) da corrispondere per ogni giornata di effettiva presenza. ….. Né può sostenersi che “solo” gli elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie sarebbero esclusi dalla nozione di retribuzione di cui all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE, essendo questa una conclusione non rinvenibile né nel testo della norma né dagli arresti giudiziali intervenuti sul punto.>>
Nel quinto motivo di appello ha dedotto “l'omessa considerazione della natura dell' come Pt_3 sostitutiva delle diarie e trasferte, non riconnessa come tale alle mansioni svolte o allo status del lavoratore - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/ce”.
In esso ha evidenziato come ancor più la quota “B” dell' attinente alla media ponderata delle Pt_2 diarie e trasferte, non sia intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni tipiche del capo stazione, non rappresentando una particolare qualità/caratteristica di esse, né tantomeno destinata a compensare uno specifico disagio legato alla mansione medesima e men che meno sia correlata allo status professionale proprio dell'interessato.
Sul punto ha chiarito: <Infatti, essa per come espressamente indicato nell'accordo 13.2.2007 (v. all. 4 al fascicolo di primo grado), è stata elaborata mediante il calcolo della media ponderata delle diarie e delle trasferte, decurtate del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del
7 31.12.2005, misura quest'ultima convenuta per tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali
a fronte dell'attuazione di un nuovo assetto organizzativo prevedente l'accorpamento delle residenze di servizio e la razionalizzazione dei turni automobilistici e ferroviari con conseguente eliminazione delle diarie e delle trasferte superflue per una gestione aziendale più produttiva.
Stante ciò, la quota B) non potrebbe in alcun modo essere correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto non connessa ad alcuna attività di lavoro: ergo, non sussisterebbero le condizioni per un suo riconoscimento.
Né varrebbe il rilievo del Giudicante di primo grado afferente alla natura retributiva delle indennità di trasferta e alla loro ricomprensione nella base di calcolo del TFR, in quanto la nozione di retribuzione rilevante a tale ultimo fine non coinciderebbe certamente con quella di cui all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE ed in ogni caso, nella specie, la quota B non era e non è in alcun modo correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto non è connessa ad alcuna attività di lavoro.>>
Nel sesto motivo ha contestato l'erronea liquidazione delle differenze retributive determinate non in ragione dei giorni di effettiva presenza.
Ha ribadito l'appellante che i giorni di congedo fruiti dal lavoratore ammontino a 192 e non a 198 e tanto lo si ricaverebbe dal fatto che la busta paga venga emessa quando ancora l'ultimo giorno del mese non è spirato e, dunque, in essa si faccia riferimento ai giorni di congedo fruiti nel mese precedente rispetto a quello di emissione.
Ne conseguirebbe la necessaria riduzione del quantum debeatur.
Nel settimo motivo ha dedotto poi l'erronea liquidazione delle differenze retributive determinate in ragione della nozione di “retribuzione feriale” anche per i giorni di congedo eccedenti le quattro settimane.
Parte appellante ha richiamato a tal fine la decisione n° 20216/2022 con cui la S.C. avrebbe chiarito che per i giorni di congedo eccedenti le quattro settimane, non regolati dal diritto dell'Unione, non sia invocabile la normativa europea su cui il ricorso avverso si fonda.
Nell'ultimo motivo ha censurato il capo di sentenza relativo alla Controparte_2 condanna alla corresponsione delle spese di lite, in presenza dei presupposti per disporne la compensazione, <avendo la società ferroviaria, a capitale interamente pubblico, applicato pedissequamente la normativa contrattuale vigente.>>
8 5. L'appellato, ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'integrale infondatezza.
6. La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte di entrambe le parti, decisa come segue.
DIRITTO
7. Le censure, suscettibili di trattazione congiunta, in quanto tra loro logicamente connesse, sono infondate.
Difatti si evidenzia che:
- la controversia ha ad oggetto la mancata inclusione dell' nella retribuzione Pt_2 corrisposta all'appellato nei giorni di godimento delle ferie ed è pacifica tale mancata corresponsione nel periodo feriale;
- è pacifico tra le parti, nonché documentale, che l' venne introdotta in FdC con Pt_2 accordo aziendale del 13.2.07. Con tale accordo si pattuiva il superamento di tutti gli accordi aziendali di secondo livello aventi ad oggetto i pregressi trattamenti retributivi aziendali da tali accordi previsti e si prevedeva l'erogazione dell'ERAS che era pari, per ciascuna categoria e profilo professionale, alla sommatoria delle voci retributive di 2° livello (ERAS quota A) e alla media delle diarie e delle trasferte al 31.12.05 ridotta del
20% (ERAS quota B);
- con l'accordo aziendale del 13.2.07 si prevedeva anche che l' sarebbe stata Pt_2 erogata in aggiunta al trattamento retributivo di cui al CCNL al solo personale in servizio alle dipendenze di FdC al 31.12.05, in favore del quale l'erogazione sarebbe avvenuta, con decorrenza 1.2.07, come assegno ad personam pensionabile;
- è incontestato, nonché documentale, che l'odierno appellato era in servizio alle dipendenze di Fdc alla data del 31.12.05 per esserlo dal 1990;
- con l'accordo aziendale del 13.2.07 si prevedeva espressamente che l' sarebbe stata erogata Pt_2
“in rapporto alla effettiva presenza in servizio” e con la nota del 20.5.08, Fdc precisava che l'erogazione dell' sarebbe avvenuta “esclusivamente per ogni giornata intera di effettivo Pt_2 servizio”;
9 - con tale nota, nonché con la precedente del 11.6.07, FdC ribadiva comunque che l'ERAS sarebbe stato riconosciuto ad personam al personale in servizio al 31.12.05, quale l'odierno appellato, e che le due distinte quote di cui si componeva (Ae B) erano entrambe pensionabili.
Ciò detto, la stessa società appellante non nega la natura retributiva dell'ERAS e comunque tale natura è evidente dalle previsioni dell'accordo aziendale del 13.2.07 con cui si prevedeva che tale voce sarebbe stata corrisposta in aggiunta alla retribuzione prevista dal CCNL e in sostituzione dei
“trattamenti retributivi di secondo livello in qualunque modo denominati e sotto qualunque forma erogati (indennità, compensi ecc.)”.
A ciò si aggiunga che, trattandosi di assegno ad personam per i dipendenti che, come l'appellato, erano in forza al 31.12.05, l' rientra nella nozione di retribuzione anche secondo le previsioni Pt_2 del CCNL del 27.11.00 (art. 3, lettera i): assegni ad personam, eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o di accordo).
Ora, è pacifico tra le parti, ma la circostanza emerge evidente dalle buste paga in atti, che l'ERAS, sia quota A, sia quota B, era una componente costante e continuativa della retribuzione erogata all'appellato, almeno per il periodo 2014 – 2020 oggetto di domanda.
In tali termini, la voce retributiva di cui si discute costituiva, in conformità alla sua previsione nell'accordo aziendale del febbraio 2007, un elemento costante della retribuzione dell'appellato, sicché essa rientrava appieno nella retribuzione ordinaria del lavoratore.
Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha interpretato l'espressione ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n° 1, della Direttiva n° 88/03 nel senso che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (in tal senso, cfr. Cass. 22401/20, Cass. 13932/24 e altre conformi, cui in questa sede si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. anche per i riferimenti alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea).
Trattandosi di componente facente parte della retribuzione ordinaria, la conseguenza è, da un lato, che l' doveva essere corrisposta anche per il periodo feriale;
dall'altro, che la previsione Pt_2 dell'accordo aziendale del 13.2.07, che ne prevedeva l'erogazione solo nei periodi di effettivo servizio, si pone in contrasto con l'art. 7, n° 1, della Direttiva n° 88/03, con ciò dando risposta al primo motivo di appello.
Quanto ai successivi motivi di appello occorre precisare che:
10 la suggestiva ed impropria evocazione di un preteso “requisito teleologico” che l'appellante propone, finisce per risolversi in un tentativo di forzare il senso dei principi in materia dettati dalla giurisprudenza comunitaria.
Essi, come detto, richiedono che vi sia una tendenziale coincidenza fra retribuzione ordinaria e retribuzione corrisposta nel periodo di godimento delle ferie.
Anzi, la Corte di Giustizia, laddove afferma che non basta una retribuzione “appena sufficiente” ad evitare il rischio che il lavoratore possa indursi a rinunciare al riposo feriale, implicitamente afferma che tale rischio deve essere evitato in maniera decisa ed incontestabile. Ovvero, ribadisce la tendenziale corrispondenza fra quanto percepito ordinariamente e quanto percepito durante le ferie.
La sola esclusione esplicitamente affermata nella sentenza n.155/2011 ed in altre analoghe del giudice comunitario è quella che concerne i rimborsi di spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni.
Rimborsi che pacificamente non sono fra gli elementi costitutivi dell'ERAS per come dalla stessa appellante riepilogati.
Altrettanto impropriamente l'appellante ritiene di poter trarre conseguenze favorevoli alla propria tesi dall'allegata circostanza secondo cui l' non sarebbe collegata alle mansioni svolte, al Pt_2 disagio che ne conseguirebbe o allo status professionale del lavoratore.
Mostrando di non avere inteso, anche in questo caso, il senso del ragionamento del giudice comunitario, il quale ha inteso richiamare le voci retributive collegate a tali aspetti, non certo per circoscrivere ad esse la retribuzione da corrispondere nel periodo di godimento delle ferie, ma, tutto al contrario, per escludere che possano esserne decurtate.
La questione prospettata dall'appellante nel settimo motivo di doglianza – ossia la decurtazione, dal conteggio del lavoratore, delle differenze relative ai giorni ulteriori rispetto ai 28 di ferie ordinarie - non era stata sollevata nella memoria di costituzione in primo grado, in cui quest'ultima si era limitata a contestare il numero di giorni di congedo in concreto fruiti dal lavoratore, nonché il computo della quota B dell'ERAS, come da prospetto allegato al fascicolo di parte di primo grado
(all. n.22).
Pertanto, la questione di cui al punto 7 del motivo di impugnazione, in quanto posta per la prima volta in appello – come correttamente eccepito dall'appellato -, a fronte peraltro di un orientamento
11 giurisprudenziale già esistente al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, è inammissibile per violazione del divieto di cui al secondo comma dell'art. 437 c.p.c.
Infine, è infondato l'ultimo motivo di appello con cui si addebita al Tribunale di non aver compensato le spese di lite, stante l'asserito comportamento aziendale rispettoso della normativa contrattuale vigente ed applicabile.
Rileva il Collegio che la ragione addotta dall'appellante non rientra nel novero di quelle che, a mente dell'art. 92 c.p.c., giustificano la compensazione delle spese.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e distratte a favore del richiedente procuratore dell'appellato, si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa e dei parametri previsti dal DM 55/2014 e s.m.i.,.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_2
con ricorso depositato il 28.07.23, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice
[...] del lavoro, n. 179/23, pubblicata in data 28.02.23, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro1460,00, oltre accessori di legge, da distrarre;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2025.
La Presidente est.
LL PO
12
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa LL PO Presidente dr. Barbara Fatale Consigliere dr. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente sentenza
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 777 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. Parte_1
RC MO
appellante
E
con l'avv. MESITI DOMENICO Controparte_1
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 179/2023, pubblicata in data 28/02/2023; computabilità dell'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo -
ERAS - nella retribuzione per ferie godute.
FATTO.
1. La adiva il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, al fine CP_1 di ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione dovuta per i giorni di ferie in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze stipendiali dovute dal mese di agosto 2014 al mese di settembre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1 A sostegno della domanda esponeva:
- di lavorare alle dipendenze della dal 1.08.1990 con la qualifica di Controparte_2
Capostazione presso il centro di Catanzaro;
- che, a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda resistente e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, era stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo;
- che, in particolare, in data 20.02.2007, erano state approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
- che, per i suddetti titoli, al ricorrente era stata corrisposta una somma complessiva pari ad € 12,06 giornaliere fino al 28.2.2019 (€ 7,51 per ERAS A ed € 4,55 per ERAS B) ma solo per le giornate di effettiva presenza;
- che, invece, le indicate voci retributive non erano mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite godute, periodi durante i quali aveva ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri.
2. Nella resistenza di il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso Controparte_2 sulla scorta delle osservazioni che seguono:
<<la domanda è fondata per quanto di ragione. < i>
Va premesso che le questioni di diritto oggetto della presente controversia sono state già affrontate da questo Tribunale - Sezione Lavoro, con sentenze n. 293 e n. 380 del 2022 le cui motivazioni vengono pienamente condivise da questo giudice.
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno brevemente i fatti rilevanti della causa
e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento ai detti precedenti conformi.
Va premesso che il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109 c.c., comma 2, c.c. e dall'art. 10, comma 1, D.lgs. n. 8 aprile 2003,
n. 66, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1 della Direttiva 2003/88/CE quanto al diritto comunitario.
La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono
2 essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155).
Facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione Europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2020, n. 22401).
Ciò posto, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro.
Le stesse, inoltre, risultano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate, o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse.
Dagli atti di causa, in particolare, emerge che la quota A è composta dalla sommatoria delle seguenti voci retributive di secondo livello, per quel che concerne il personale del movimento ferrovia e, segnatamente, per la qualifica rivestita dal ricorrente di capotreno: indennità sost. trasferta giornaliera, indennità perc. semaf., nuova ind. di presenza a ore;
indennità competenza giornaliera.
La quota B, invece, era costituita, in un primo momento, dalla media ponderata, per settore e profilo professionale, delle diarie e delle trasferte, depurate del 20% e percepite dal personale in
3 servizio alla data del 31.12.2005 (cfr. tabelle del 20.02.2017, allegate all'ipotesi di accordo del
13.02.2017); mentre, con accordo del 17.10.2011 (doc. n. 7 del fascicolo di parte resistente), si è stabilita una modifica sia del valore, sia delle modalità di corresponsione della quota “B” dell' prevedendosi, in particolare, la decurtazione, secondo il meccanismo indicato Pt_2 nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie e trasferte.
In ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta, di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale.
Con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe in astratto ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto.
Il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del tfr. etc. (Tribunale Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n.
2185).
Nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e comunque la non occasionalità della corresponsione della stessa.
Deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell' Pt_2
Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, le relative differenze retributive.
4 In ordine al quantum debeatur, parte datoriale contesta i conteggi effettuati da parte ricorrente, assumendo, in primo luogo, che i giorni di congedo fruiti dal ricorrente sono stati n. 192 e non n.
198, per come invece esposto in ricorso.
La deduzione è infondata.
Il numero di giorni di congedo fruiti dal ricorrente, infatti, è stato calcolato sulla scorta dei dati contenuti nelle buste paga allegate in atti.
Ora, proprio i prospetti paga, provenienti dal datore e da questo non contestati quanto a veridicità
e correttezza, sono da ritenersi idonei a rivestire giuridica rilevanza per il calcolo del numero delle giornate e delle ore effettivamente lavorate dalla parte ricorrente, mentre alcun rilievo possono avere i riepiloghi mensili ed annuali operati dall'Azienda sui giorni di ferie fruiti dal lavoratore
(cfr. doc. da n. 12 a n. 18 del fascicolo di parte resistente), trattandosi di documenti le cui risultanze sono in contrasto con quanto dalla stessa Società datrice di lavoro riportato nei cedolini trasmessi al dipendente.
Deve pertanto ritenersi accertato che, nel periodo agosto 2014 – settembre 2020, il ricorrente abbia fruito di un numero complessivo di n. 198 giorni di congedo.
Si ritiene debba essere accolta, invece, l'eccezione di parte resistente – non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente – circa la decurtazione, dall'importo da riconoscere a titolo di per le mensilità da gennaio a maggio 2016 delle somme maturate a titolo di diarie e Pt_3 trasferte accumulate nei rispettivi mesi per come previsto dal meccanismo introdotto dall'accordo del 2011.
Deve pertanto riconoscersi in favore del lavoratore la somma complessiva di € 2.290,25, risultante dall'importo di € 2.387,88 (così come quantificato in ricorso) detratta la somma a titolo di “ERAS
B” per i mesi da gennaio a maggio 2016 (pari ad € 97,63), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive.
Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere accolta nei termini appena indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.>>
4. Avverso la suindicata pronuncia, ha interposto appello affidandolo a Controparte_2 otto distinti motivi di doglianza.
5 Nel primo motivo ha dedotto “l'omessa pronuncia del giudice in ordine alla mancata contestazione ex adverso della validità degli accordi contrattuali stipulati da FDC s.r.l.”
In particolare, l'appellante ha ribadito l'eccezione di inammissibilità del ricorso per l'omessa previa impugnazione della normativa contrattuale disciplinante il rapporto, che il Primo Giudice avrebbe totalmente trascurato.
Nel secondo motivo ha lamentato l'omessa motivazione in ordine al c.d. “requisito teleologico”, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/CE.
Nel dettaglio, secondo la prospettazione dell'appellante, il Giudice del Lavoro avrebbe dovuto puntualmente chiarire – e non lo avrebbe fatto – se e in che misura la retribuzione feriale stabilita dalle parti sociali, non comprensiva dell'ERAS, rappresentasse un ostacolo alla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori interessati (nel caso di specie - a detta dell'appellante - non avrebbe potuto dirsi seriamente sussistente un effettivo ostacolo alla fruizione delle ferie derivante dalla mancata ricomprensione dell'ERAS nella retribuzione feriale, considerato:
a) il peso risicato, di poco superiore al 10% della retribuzione mensile, dell'elemento retributivo in questione rispetto alla busta paga del lavoratore;
b) la circostanza che l'emolumento de quo non fosse applicabile a tutto il personale dipendente da
FdC S.r.l., ma solo a quello in servizio alla data del 31.12.2005, stante la significativa riduzione della retribuzione accessoria disposta dalla società ferroviaria di concerto con i sindacati, al fine di far fronte alla gravissima crisi economica e finanziaria dei primi anni 2000;
c) la circostanza che il dipendente avesse sempre usufruito di tutte le ferie maturate in suo favore e non avesse ritenuto, perciò, il mancato riconoscimento dell'ERAS nella retribuzione corrispostagli rilevante ai fini delle scelte intraprese.
Nel terzo motivo di diritto ha contestato “l'omessa motivazione in Controparte_2 ordine alla natura dell' quale elemento retributivo collegato alla mera effettiva presenza in Pt_2 servizio - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/ce - nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c.”
Sulla questione ha rilevato che l' fosse stato concepito dalle parti sociali come un elemento Pt_2 retributivo inscindibilmente connesso all'effettiva presenza in servizio: di conseguenza tale retribuzione accessoria avrebbe dovuto essere considerata ontologicamente incompatibile con il
6 concetto di “retribuzione feriale” di cui all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE, giacché durante le ferie, per definizione, il lavoratore non presta la sua opera.
Nel quarto motivo ha lamentato “l'omessa considerazione della natura dell'ERAS A come sostitutiva della c.d. “indennità di presenza”, non riconnessa come tale alle mansioni svolte o allo status del lavoratore - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/ce”.
Il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che la quota A dell'ERAS fosse sostitutiva dell'indennità di presenza <o di altre indennità tutte erogabili a prescindere dalla natura delle mansioni svolte e indipendentemente dallo status del lavoratore, per il solo fatto della presenza in servizio. In altre parole, l' nella sua componente A, non è affatto necessariamente ricollegata Pt_2 alle “mansioni” svolte dal lavoratore, né è correlata quanto alla sua genesi allo status personale e professionale dello stesso (incidendo esso solo sulla quantificazione), andando a sostituire le indennità in precedenza godute in base a specifici accordi aziendali. In particolare, per come emerge dalle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del 13.2.2007 (all. 5 al fascicolo di primo grado), per i lavoratori come il signor , inquadrati come Capo Stazione par. 183, il solo CP_1 trattamento retributivo di secondo li-vello precedentemente corrisposto era la c.d. nuova indennità di presenza per € 7,51 e tale importo diventa l'emolumento sostitutivo quota A) da corrispondere per ogni giornata di effettiva presenza. ….. Né può sostenersi che “solo” gli elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie sarebbero esclusi dalla nozione di retribuzione di cui all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE, essendo questa una conclusione non rinvenibile né nel testo della norma né dagli arresti giudiziali intervenuti sul punto.>>
Nel quinto motivo di appello ha dedotto “l'omessa considerazione della natura dell' come Pt_3 sostitutiva delle diarie e trasferte, non riconnessa come tale alle mansioni svolte o allo status del lavoratore - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/ce”.
In esso ha evidenziato come ancor più la quota “B” dell' attinente alla media ponderata delle Pt_2 diarie e trasferte, non sia intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni tipiche del capo stazione, non rappresentando una particolare qualità/caratteristica di esse, né tantomeno destinata a compensare uno specifico disagio legato alla mansione medesima e men che meno sia correlata allo status professionale proprio dell'interessato.
Sul punto ha chiarito: <Infatti, essa per come espressamente indicato nell'accordo 13.2.2007 (v. all. 4 al fascicolo di primo grado), è stata elaborata mediante il calcolo della media ponderata delle diarie e delle trasferte, decurtate del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del
7 31.12.2005, misura quest'ultima convenuta per tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali
a fronte dell'attuazione di un nuovo assetto organizzativo prevedente l'accorpamento delle residenze di servizio e la razionalizzazione dei turni automobilistici e ferroviari con conseguente eliminazione delle diarie e delle trasferte superflue per una gestione aziendale più produttiva.
Stante ciò, la quota B) non potrebbe in alcun modo essere correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto non connessa ad alcuna attività di lavoro: ergo, non sussisterebbero le condizioni per un suo riconoscimento.
Né varrebbe il rilievo del Giudicante di primo grado afferente alla natura retributiva delle indennità di trasferta e alla loro ricomprensione nella base di calcolo del TFR, in quanto la nozione di retribuzione rilevante a tale ultimo fine non coinciderebbe certamente con quella di cui all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE ed in ogni caso, nella specie, la quota B non era e non è in alcun modo correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto non è connessa ad alcuna attività di lavoro.>>
Nel sesto motivo ha contestato l'erronea liquidazione delle differenze retributive determinate non in ragione dei giorni di effettiva presenza.
Ha ribadito l'appellante che i giorni di congedo fruiti dal lavoratore ammontino a 192 e non a 198 e tanto lo si ricaverebbe dal fatto che la busta paga venga emessa quando ancora l'ultimo giorno del mese non è spirato e, dunque, in essa si faccia riferimento ai giorni di congedo fruiti nel mese precedente rispetto a quello di emissione.
Ne conseguirebbe la necessaria riduzione del quantum debeatur.
Nel settimo motivo ha dedotto poi l'erronea liquidazione delle differenze retributive determinate in ragione della nozione di “retribuzione feriale” anche per i giorni di congedo eccedenti le quattro settimane.
Parte appellante ha richiamato a tal fine la decisione n° 20216/2022 con cui la S.C. avrebbe chiarito che per i giorni di congedo eccedenti le quattro settimane, non regolati dal diritto dell'Unione, non sia invocabile la normativa europea su cui il ricorso avverso si fonda.
Nell'ultimo motivo ha censurato il capo di sentenza relativo alla Controparte_2 condanna alla corresponsione delle spese di lite, in presenza dei presupposti per disporne la compensazione, <avendo la società ferroviaria, a capitale interamente pubblico, applicato pedissequamente la normativa contrattuale vigente.>>
8 5. L'appellato, ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'integrale infondatezza.
6. La causa è stata trattata con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte di entrambe le parti, decisa come segue.
DIRITTO
7. Le censure, suscettibili di trattazione congiunta, in quanto tra loro logicamente connesse, sono infondate.
Difatti si evidenzia che:
- la controversia ha ad oggetto la mancata inclusione dell' nella retribuzione Pt_2 corrisposta all'appellato nei giorni di godimento delle ferie ed è pacifica tale mancata corresponsione nel periodo feriale;
- è pacifico tra le parti, nonché documentale, che l' venne introdotta in FdC con Pt_2 accordo aziendale del 13.2.07. Con tale accordo si pattuiva il superamento di tutti gli accordi aziendali di secondo livello aventi ad oggetto i pregressi trattamenti retributivi aziendali da tali accordi previsti e si prevedeva l'erogazione dell'ERAS che era pari, per ciascuna categoria e profilo professionale, alla sommatoria delle voci retributive di 2° livello (ERAS quota A) e alla media delle diarie e delle trasferte al 31.12.05 ridotta del
20% (ERAS quota B);
- con l'accordo aziendale del 13.2.07 si prevedeva anche che l' sarebbe stata Pt_2 erogata in aggiunta al trattamento retributivo di cui al CCNL al solo personale in servizio alle dipendenze di FdC al 31.12.05, in favore del quale l'erogazione sarebbe avvenuta, con decorrenza 1.2.07, come assegno ad personam pensionabile;
- è incontestato, nonché documentale, che l'odierno appellato era in servizio alle dipendenze di Fdc alla data del 31.12.05 per esserlo dal 1990;
- con l'accordo aziendale del 13.2.07 si prevedeva espressamente che l' sarebbe stata erogata Pt_2
“in rapporto alla effettiva presenza in servizio” e con la nota del 20.5.08, Fdc precisava che l'erogazione dell' sarebbe avvenuta “esclusivamente per ogni giornata intera di effettivo Pt_2 servizio”;
9 - con tale nota, nonché con la precedente del 11.6.07, FdC ribadiva comunque che l'ERAS sarebbe stato riconosciuto ad personam al personale in servizio al 31.12.05, quale l'odierno appellato, e che le due distinte quote di cui si componeva (Ae B) erano entrambe pensionabili.
Ciò detto, la stessa società appellante non nega la natura retributiva dell'ERAS e comunque tale natura è evidente dalle previsioni dell'accordo aziendale del 13.2.07 con cui si prevedeva che tale voce sarebbe stata corrisposta in aggiunta alla retribuzione prevista dal CCNL e in sostituzione dei
“trattamenti retributivi di secondo livello in qualunque modo denominati e sotto qualunque forma erogati (indennità, compensi ecc.)”.
A ciò si aggiunga che, trattandosi di assegno ad personam per i dipendenti che, come l'appellato, erano in forza al 31.12.05, l' rientra nella nozione di retribuzione anche secondo le previsioni Pt_2 del CCNL del 27.11.00 (art. 3, lettera i): assegni ad personam, eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o di accordo).
Ora, è pacifico tra le parti, ma la circostanza emerge evidente dalle buste paga in atti, che l'ERAS, sia quota A, sia quota B, era una componente costante e continuativa della retribuzione erogata all'appellato, almeno per il periodo 2014 – 2020 oggetto di domanda.
In tali termini, la voce retributiva di cui si discute costituiva, in conformità alla sua previsione nell'accordo aziendale del febbraio 2007, un elemento costante della retribuzione dell'appellato, sicché essa rientrava appieno nella retribuzione ordinaria del lavoratore.
Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha interpretato l'espressione ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n° 1, della Direttiva n° 88/03 nel senso che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (in tal senso, cfr. Cass. 22401/20, Cass. 13932/24 e altre conformi, cui in questa sede si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. anche per i riferimenti alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea).
Trattandosi di componente facente parte della retribuzione ordinaria, la conseguenza è, da un lato, che l' doveva essere corrisposta anche per il periodo feriale;
dall'altro, che la previsione Pt_2 dell'accordo aziendale del 13.2.07, che ne prevedeva l'erogazione solo nei periodi di effettivo servizio, si pone in contrasto con l'art. 7, n° 1, della Direttiva n° 88/03, con ciò dando risposta al primo motivo di appello.
Quanto ai successivi motivi di appello occorre precisare che:
10 la suggestiva ed impropria evocazione di un preteso “requisito teleologico” che l'appellante propone, finisce per risolversi in un tentativo di forzare il senso dei principi in materia dettati dalla giurisprudenza comunitaria.
Essi, come detto, richiedono che vi sia una tendenziale coincidenza fra retribuzione ordinaria e retribuzione corrisposta nel periodo di godimento delle ferie.
Anzi, la Corte di Giustizia, laddove afferma che non basta una retribuzione “appena sufficiente” ad evitare il rischio che il lavoratore possa indursi a rinunciare al riposo feriale, implicitamente afferma che tale rischio deve essere evitato in maniera decisa ed incontestabile. Ovvero, ribadisce la tendenziale corrispondenza fra quanto percepito ordinariamente e quanto percepito durante le ferie.
La sola esclusione esplicitamente affermata nella sentenza n.155/2011 ed in altre analoghe del giudice comunitario è quella che concerne i rimborsi di spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni.
Rimborsi che pacificamente non sono fra gli elementi costitutivi dell'ERAS per come dalla stessa appellante riepilogati.
Altrettanto impropriamente l'appellante ritiene di poter trarre conseguenze favorevoli alla propria tesi dall'allegata circostanza secondo cui l' non sarebbe collegata alle mansioni svolte, al Pt_2 disagio che ne conseguirebbe o allo status professionale del lavoratore.
Mostrando di non avere inteso, anche in questo caso, il senso del ragionamento del giudice comunitario, il quale ha inteso richiamare le voci retributive collegate a tali aspetti, non certo per circoscrivere ad esse la retribuzione da corrispondere nel periodo di godimento delle ferie, ma, tutto al contrario, per escludere che possano esserne decurtate.
La questione prospettata dall'appellante nel settimo motivo di doglianza – ossia la decurtazione, dal conteggio del lavoratore, delle differenze relative ai giorni ulteriori rispetto ai 28 di ferie ordinarie - non era stata sollevata nella memoria di costituzione in primo grado, in cui quest'ultima si era limitata a contestare il numero di giorni di congedo in concreto fruiti dal lavoratore, nonché il computo della quota B dell'ERAS, come da prospetto allegato al fascicolo di parte di primo grado
(all. n.22).
Pertanto, la questione di cui al punto 7 del motivo di impugnazione, in quanto posta per la prima volta in appello – come correttamente eccepito dall'appellato -, a fronte peraltro di un orientamento
11 giurisprudenziale già esistente al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, è inammissibile per violazione del divieto di cui al secondo comma dell'art. 437 c.p.c.
Infine, è infondato l'ultimo motivo di appello con cui si addebita al Tribunale di non aver compensato le spese di lite, stante l'asserito comportamento aziendale rispettoso della normativa contrattuale vigente ed applicabile.
Rileva il Collegio che la ragione addotta dall'appellante non rientra nel novero di quelle che, a mente dell'art. 92 c.p.c., giustificano la compensazione delle spese.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e distratte a favore del richiedente procuratore dell'appellato, si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa e dei parametri previsti dal DM 55/2014 e s.m.i.,.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_2
con ricorso depositato il 28.07.23, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice
[...] del lavoro, n. 179/23, pubblicata in data 28.02.23, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro1460,00, oltre accessori di legge, da distrarre;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2025.
La Presidente est.
LL PO
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