Articolo 28 della Legge 29 aprile 1976, n. 177
Articolo 27Articolo 29
Versione
22 maggio 1976
Art. 28. Servizi ammessi a riscatto

I servizi comunque prestati anteriormente al 1° giugno 1974 nelle categorie di personale di cui all' articolo 2, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , sprovvisti di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi di essa sono computati a domanda mediante riscatto, per il periodo di effettiva prestazione, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 14, secondo comma, del decreto medesimo, cosi' come modificato dallo articolo 14 della presente legge.
Entrata in vigore il 22 maggio 1976
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