Art. 28. Servizi ammessi a riscatto
I servizi comunque prestati anteriormente al 1° giugno 1974 nelle categorie di personale di cui all' articolo 2, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , sprovvisti di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi di essa sono computati a domanda mediante riscatto, per il periodo di effettiva prestazione, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 14, secondo comma, del decreto medesimo, cosi' come modificato dallo articolo 14 della presente legge.
I servizi comunque prestati anteriormente al 1° giugno 1974 nelle categorie di personale di cui all' articolo 2, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , sprovvisti di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a fondi sostitutivi di essa sono computati a domanda mediante riscatto, per il periodo di effettiva prestazione, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 14, secondo comma, del decreto medesimo, cosi' come modificato dallo articolo 14 della presente legge.